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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/12/2025, n. 2267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2267 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4892/2025
RE BBLICA ITALIANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Gaggiotti Presidente Rel.
Dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott. Ethel Matilde Ancona Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 10 luglio 2025, vertente tra
(c.f. C.F._1 1) nato a [...] il [...] elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo Studio dell'Avv. MARIANI LINDA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
e nato a [...] il [...]; Controparte_1 (c.f. C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
Conclusioni
Per la ricorrente: In via principale, nel merito:
- i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale:
- Previa assunzione dei provvedimenti necessari di rito ai fini decisori,
disporre che il minore DA sia affidato alla madre, con regime superesclusivo, con collocamento prevalente presso la stessa, anche ai fini anagrafici, laddove la condotta del padre sia reputata pregiudizievole nei confronti della prole considerato quanto esposto in atti;
Sul mantenimento dei minori:
- Disporre a carico del signor TO RO un versamento di € 750,00=
mensili (250,00 per ciascun figlio) da versarsi a mezzo bonifico bancario,
automaticamente rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, entro il 10
di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore DA
e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti RE e
Mattia, con obbligo di corresponsione del 50% delle spese straordinarie riguardanti le spese scolastiche, mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, nonché sportive e ludiche previa presentazione delle rispettive ricevute, secondo quanto disposto dal protocollo del Tribunale di Monza;
- Disporre la percezione dell'assegno unico universale al 100% in capo alla ricorrente, in ragione dell'affidamento superesclusivo del figlio minore e del collocamento dei figli presso la stessa;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi, rimb. Forf. 15%, IVA e Cpa
come per legge;
In via istruttoria: Ordinare ex art. 213 c.p.c. all'INPS competente di trasmettere all'intestata Autorità Giudiziaria l'estratto contributivo e previdenziale di TO RO (C.F. [...]) residente in Seregno (MB), Via Solferino n. 80 e di comunicare altresì tutte le prestazioni, anche assistenziali, erogate al predetto contribuente.
Con la più ampia riserva di ulteriormente produrre, dedurre e formulare nei successivi termini ex art. 473-bis 19.
In Via Subordinata, nel merito:
- i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale:
- Previa assunzione dei provvedimenti necessari di rito ai fini decisori,
disporre che il minore DA sia affidato alla madre, con regime esclusivo,
con collocamento prevalente presso la stessa, anche ai fini anagrafici,
laddove la condotta del padre sia reputata pregiudizievole nei confronti della prole considerato quanto esposto in atti;
Sul mantenimento dei minori: - Disporre a carico del signor TO RO un versamento di € 750,00=
mensili (250,00= per ciascun figlio) da versarsi a mezzo bonifico bancario,
automaticamente rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, entro il 10
di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore DA
e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti RE e
Mattia, con obbligo di corresponsione del 50% delle spese straordinarie riguardanti le spese scolastiche, mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, nonché sportive e ludiche previa presentazione delle rispettive ricevute, secondo quanto disposto dal protocollo del Tribunale di Monza;
- Disporre la percezione dell'assegno unico universale al 100% in capo alla ricorrente, in ragione dell'affidamento esclusivo del figlio minore e del collocamento dei figli presso la stessa;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi, rimb. Forf. 15%, IVA e Cpa
come per legge;
In via istruttoria:
Ordinare ex art. 213 c.p.c. all'INPS competente di trasmettere all'intestata
Autorità Giudiziaria l'estratto contributivo e previdenziale di TO
RO (C.F. [...]) residente in [...], Via
Solferino n. 80 e di comunicare altresì tutte le prestazioni, anche assistenziali,
erogate al predetto contribuente.
Con la più ampia riserva di ulteriormente produrre, dedurre e formulare nei successivi termini ex art. 473-bis 19.
Motivi della decisione
I. La domanda di pronuncia della separazione è fondata. Le affermazioni contenute negli atti di causa, l'insistenza nella domanda, il perdurare della separazione di fatto da data anteriore all'udienza ex art. 473bis21 c.p.c, attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe certamente intollerabile la prosecuzione della convivenza. Deve dunque emettersi la pronuncia richiesta. II. Dall'unione coniugale sono nati quattro figli, di cui tre maggiorenni: Per_1 nato il [...]; Per_2 nata il [...]; Per_3, nato il [...]; e Per_4 ancora minore, essendo nato nel
2009.
In punto affidamento di Per_4 ricorrono i presupposti per disporre l'affido esclusivo rafforzato alla madre.
E' pur vero che la L. 56 del 2006 stabilisce che il Giudice deve preferire l'affidamento condiviso, salvo che risulti contrario all'interesse del minore, presupponendo, l'affido condiviso un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. Rispetto a tale regola generale l'affido esclusivo costituisce l'eccezione, applicabile laddove l'affidamento condiviso risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore, con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice, in positivo sull'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla idoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore (Cass. 12308/2010). Nel caso di specie, dalle allegazioni della ricorrente non contestate dal resistente, che non ha neppure ritenuto di costituirsi in giudizio per fornire una diversa ricostruzione dei fatti, risulta che il padre, dopo essersi allontanato dal domicilio familiare non ha più tenuto contatti con la moglie né con i figli, disinteressandosi completamente delle loro esigenze morali e materiali. Tale disinteresse rende impossibile un'assunzione condivisa delle decisioni inerenti il figlio ancora minore e nell'interesse dello stesso, va pertanto previsto che la madre possa esercitare in autonomia la responsabilità genitoriale sul figlio minore, assumendo le decisioni sulle questioni più importanti per la vita del figlio (salute, educazione, residenza ecc.) senza necessità del consenso dell'altro genitore.
Quanto al collocamento di Per_4 va confermato l'attuale collocamento presso la madre con cui convive stabilmente dalla separazione dei genitori.
Quanto ai rapporti di frequentazione padre-figlio, stante l'età del minore, gli stessi saranno gestiti liberamente dai diretti interessati.
In punto economico: La ricorrente ha riferito che il resistente non ha mai versato alcun importo a titolo di contributo al mantenimento per i figli.
All'udienza ha altresì riferito che il figlio maggiore Per_1 è economicamente indipendente, Per_2 è studentessa universitaria e lavora in supermercato (con contratto di tre anni) e percepisce circa € 800,00 al mese;
Per_3 ha abbandonato gli studi ed è alla ricerca di un'occupazione lavorativa mentre ancora minorenne, studia per diventare cuoco.Per_4
La ricorrente lavora come cuoca in un istituto, vive con il proprio compagno e percepisce interamente l'assegno unico di circa € 290,00 mensili.
Il resistente, secondo le allegazioni della ricorrente, ha una capacità lavorativa generica: infatti ha cambiato varie occupazioni lavorative, nel 2023 aveva lavorato come operaio e, dopo aver perso il lavoro, ha percepito la CP_2
Alla stregua di quanto emerso, stante anche la rinuncia in tal senso formulata dalla parte, non si ravvisa la necessità di svolgere ulteriori approfondimenti istruttori sulla capacità economica del resistente.
Tenuto conto dell'art. 337 ter c.c. e dei parametri ivi contenuti, Controparte_1 dovrà corrispondere alla ricorrente, entro il giorno 14 di ogni mese, un assegno a titolo di contributo al mantenimento per i figli di € 450,00 mensili (€ 200 per Per_4 € 200,00 per Per_3 ed € 50,00 per Per 2 stante la sua parziale indipendenza economica). Le spese straordinarie sostenute per Per_4 Per 3 e Per_5 dovranno essere ripartite al 50% tra i genitori come da Protocollo del Tribunale di Monza. Inoltre, la ricorrente continuerà a percepire integralmente l'assegno unico per i figli. IV. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia e l'interesse della ricorrente alla pronuncia, devono essere dichiarate irripetibili.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
"così provvede: nei confronti di Controparte_1
I. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi Parte_1 e
Controparte_1 conII. Dispone l'affidamento esclusivo rafforzato di Per_4 alla madre, Parte_1 collocamento presso la stessa e rapporti di frequentazione padre-figlio liberamente concordati tra le parti;
III. Pone a carico di Controparte_1 l'obbligo di corrispondere a Parte_1 entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo di € 450,00 mensili (€ 200,00 per Per_4 € 200,00 per Per_3 ed € 50,00 per Per_2 . Tale importo verrà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat a partire dal mese di dicembre 2026. IV. Pone a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie sostenute per Per_4 Per 3 e Per_2 come da Protocollo del Tribunale di Monza.
V. Dispone la trasmissione della presente sentenza dopo il passaggio in giudicato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SEREGNO per le annotazioni di legge sull'Atto di matrimonio (atto n.14 parte I anno 1999);
VI. Dichiara irripetibili le spese del procedimento.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio, in data 11 dicembre 2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Laura Gaggiotti
RE BBLICA ITALIANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Gaggiotti Presidente Rel.
Dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott. Ethel Matilde Ancona Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 10 luglio 2025, vertente tra
(c.f. C.F._1 1) nato a [...] il [...] elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo Studio dell'Avv. MARIANI LINDA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
e nato a [...] il [...]; Controparte_1 (c.f. C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
Conclusioni
Per la ricorrente: In via principale, nel merito:
- i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale:
- Previa assunzione dei provvedimenti necessari di rito ai fini decisori,
disporre che il minore DA sia affidato alla madre, con regime superesclusivo, con collocamento prevalente presso la stessa, anche ai fini anagrafici, laddove la condotta del padre sia reputata pregiudizievole nei confronti della prole considerato quanto esposto in atti;
Sul mantenimento dei minori:
- Disporre a carico del signor TO RO un versamento di € 750,00=
mensili (250,00 per ciascun figlio) da versarsi a mezzo bonifico bancario,
automaticamente rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, entro il 10
di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore DA
e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti RE e
Mattia, con obbligo di corresponsione del 50% delle spese straordinarie riguardanti le spese scolastiche, mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, nonché sportive e ludiche previa presentazione delle rispettive ricevute, secondo quanto disposto dal protocollo del Tribunale di Monza;
- Disporre la percezione dell'assegno unico universale al 100% in capo alla ricorrente, in ragione dell'affidamento superesclusivo del figlio minore e del collocamento dei figli presso la stessa;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi, rimb. Forf. 15%, IVA e Cpa
come per legge;
In via istruttoria: Ordinare ex art. 213 c.p.c. all'INPS competente di trasmettere all'intestata Autorità Giudiziaria l'estratto contributivo e previdenziale di TO RO (C.F. [...]) residente in Seregno (MB), Via Solferino n. 80 e di comunicare altresì tutte le prestazioni, anche assistenziali, erogate al predetto contribuente.
Con la più ampia riserva di ulteriormente produrre, dedurre e formulare nei successivi termini ex art. 473-bis 19.
In Via Subordinata, nel merito:
- i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale:
- Previa assunzione dei provvedimenti necessari di rito ai fini decisori,
disporre che il minore DA sia affidato alla madre, con regime esclusivo,
con collocamento prevalente presso la stessa, anche ai fini anagrafici,
laddove la condotta del padre sia reputata pregiudizievole nei confronti della prole considerato quanto esposto in atti;
Sul mantenimento dei minori: - Disporre a carico del signor TO RO un versamento di € 750,00=
mensili (250,00= per ciascun figlio) da versarsi a mezzo bonifico bancario,
automaticamente rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, entro il 10
di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore DA
e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti RE e
Mattia, con obbligo di corresponsione del 50% delle spese straordinarie riguardanti le spese scolastiche, mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, nonché sportive e ludiche previa presentazione delle rispettive ricevute, secondo quanto disposto dal protocollo del Tribunale di Monza;
- Disporre la percezione dell'assegno unico universale al 100% in capo alla ricorrente, in ragione dell'affidamento esclusivo del figlio minore e del collocamento dei figli presso la stessa;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi, rimb. Forf. 15%, IVA e Cpa
come per legge;
In via istruttoria:
Ordinare ex art. 213 c.p.c. all'INPS competente di trasmettere all'intestata
Autorità Giudiziaria l'estratto contributivo e previdenziale di TO
RO (C.F. [...]) residente in [...], Via
Solferino n. 80 e di comunicare altresì tutte le prestazioni, anche assistenziali,
erogate al predetto contribuente.
Con la più ampia riserva di ulteriormente produrre, dedurre e formulare nei successivi termini ex art. 473-bis 19.
Motivi della decisione
I. La domanda di pronuncia della separazione è fondata. Le affermazioni contenute negli atti di causa, l'insistenza nella domanda, il perdurare della separazione di fatto da data anteriore all'udienza ex art. 473bis21 c.p.c, attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe certamente intollerabile la prosecuzione della convivenza. Deve dunque emettersi la pronuncia richiesta. II. Dall'unione coniugale sono nati quattro figli, di cui tre maggiorenni: Per_1 nato il [...]; Per_2 nata il [...]; Per_3, nato il [...]; e Per_4 ancora minore, essendo nato nel
2009.
In punto affidamento di Per_4 ricorrono i presupposti per disporre l'affido esclusivo rafforzato alla madre.
E' pur vero che la L. 56 del 2006 stabilisce che il Giudice deve preferire l'affidamento condiviso, salvo che risulti contrario all'interesse del minore, presupponendo, l'affido condiviso un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. Rispetto a tale regola generale l'affido esclusivo costituisce l'eccezione, applicabile laddove l'affidamento condiviso risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore, con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice, in positivo sull'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla idoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore (Cass. 12308/2010). Nel caso di specie, dalle allegazioni della ricorrente non contestate dal resistente, che non ha neppure ritenuto di costituirsi in giudizio per fornire una diversa ricostruzione dei fatti, risulta che il padre, dopo essersi allontanato dal domicilio familiare non ha più tenuto contatti con la moglie né con i figli, disinteressandosi completamente delle loro esigenze morali e materiali. Tale disinteresse rende impossibile un'assunzione condivisa delle decisioni inerenti il figlio ancora minore e nell'interesse dello stesso, va pertanto previsto che la madre possa esercitare in autonomia la responsabilità genitoriale sul figlio minore, assumendo le decisioni sulle questioni più importanti per la vita del figlio (salute, educazione, residenza ecc.) senza necessità del consenso dell'altro genitore.
Quanto al collocamento di Per_4 va confermato l'attuale collocamento presso la madre con cui convive stabilmente dalla separazione dei genitori.
Quanto ai rapporti di frequentazione padre-figlio, stante l'età del minore, gli stessi saranno gestiti liberamente dai diretti interessati.
In punto economico: La ricorrente ha riferito che il resistente non ha mai versato alcun importo a titolo di contributo al mantenimento per i figli.
All'udienza ha altresì riferito che il figlio maggiore Per_1 è economicamente indipendente, Per_2 è studentessa universitaria e lavora in supermercato (con contratto di tre anni) e percepisce circa € 800,00 al mese;
Per_3 ha abbandonato gli studi ed è alla ricerca di un'occupazione lavorativa mentre ancora minorenne, studia per diventare cuoco.Per_4
La ricorrente lavora come cuoca in un istituto, vive con il proprio compagno e percepisce interamente l'assegno unico di circa € 290,00 mensili.
Il resistente, secondo le allegazioni della ricorrente, ha una capacità lavorativa generica: infatti ha cambiato varie occupazioni lavorative, nel 2023 aveva lavorato come operaio e, dopo aver perso il lavoro, ha percepito la CP_2
Alla stregua di quanto emerso, stante anche la rinuncia in tal senso formulata dalla parte, non si ravvisa la necessità di svolgere ulteriori approfondimenti istruttori sulla capacità economica del resistente.
Tenuto conto dell'art. 337 ter c.c. e dei parametri ivi contenuti, Controparte_1 dovrà corrispondere alla ricorrente, entro il giorno 14 di ogni mese, un assegno a titolo di contributo al mantenimento per i figli di € 450,00 mensili (€ 200 per Per_4 € 200,00 per Per_3 ed € 50,00 per Per 2 stante la sua parziale indipendenza economica). Le spese straordinarie sostenute per Per_4 Per 3 e Per_5 dovranno essere ripartite al 50% tra i genitori come da Protocollo del Tribunale di Monza. Inoltre, la ricorrente continuerà a percepire integralmente l'assegno unico per i figli. IV. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia e l'interesse della ricorrente alla pronuncia, devono essere dichiarate irripetibili.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
"così provvede: nei confronti di Controparte_1
I. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi Parte_1 e
Controparte_1 conII. Dispone l'affidamento esclusivo rafforzato di Per_4 alla madre, Parte_1 collocamento presso la stessa e rapporti di frequentazione padre-figlio liberamente concordati tra le parti;
III. Pone a carico di Controparte_1 l'obbligo di corrispondere a Parte_1 entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo di € 450,00 mensili (€ 200,00 per Per_4 € 200,00 per Per_3 ed € 50,00 per Per_2 . Tale importo verrà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat a partire dal mese di dicembre 2026. IV. Pone a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie sostenute per Per_4 Per 3 e Per_2 come da Protocollo del Tribunale di Monza.
V. Dispone la trasmissione della presente sentenza dopo il passaggio in giudicato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SEREGNO per le annotazioni di legge sull'Atto di matrimonio (atto n.14 parte I anno 1999);
VI. Dichiara irripetibili le spese del procedimento.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio, in data 11 dicembre 2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Laura Gaggiotti