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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 30/06/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 677/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Stefania Deiana Presidente relatore
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 677/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ELVIA SPIGNO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
, col patrocinio dell'avv. MARIA ROSARIA LOI CP_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso in conformità ai provvedimenti adottati all'udienza del 26 giugno 2025, appresso riportati.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19 marzo 2025 chiedeva dichiararsi la separazione dal Parte_1 coniuge , con cui aveva contratto matrimonio in Buddusò il 1° settembre 2018. CP_1 Per_ Esponeva che dall'unione era nato il figlio , il 6 luglio 2020 e che la famiglia aveva stabilito la propria abitazione a Buddusò, nel Corso Umberto I n. 6, in una dimora appartenente al che CP_1 esercitava l'attività di allevatore. Aggiungeva di essere priva di occupazione e che la convivenza matrimoniale era ormai divenuta da tempo intollerabile, tanto che già lo scorso anno i coniugi avevano concordato le condizioni per regolamentare la loro separazione, stabilendo l'affidamento condiviso del bambino, con prevalente residenza presso la madre e ampia frequentazione col padre che avrebbe concorso al mantenimento sia del minore che della madre, versando un contributo di oltre 1000 euro mensili. Aggiungeva che la definizione concordata della crisi matrimoniale era stata poi impedita dai comportamenti inadeguati del che avevano determinato la coniuge a sporgere querela nei suoi CP_1 confronti. Chiedeva quindi che la separazione fosse pronunciata secondo quanto originariamente stabilito di comune accordo.
Si costituiva il e, aderendo alla domanda principale, rappresentava che la ricorrente e il CP_1 figlio minore si erano trasferiti in altra dimora sita nel Corso Vittorio Emanuele III n. 143 di Buddusò, dove la sig.ra conviveva col suo nuovo compagno. Confermava di esercitare l'attività di Pt_1 pagina 1 di 3 allevatore aggiungendo che la coniuge prestava attività lavorativa presso la Cooperativa Liber di
Buddusò. Aggiungeva di essersi opposto a che la sig.ra introducesse senza alcuna gradualità la Pt_1 Per_ nuova figura familiare nella vita del piccolo , che già soffriva per la separazione dei genitori e avrebbe dovuto abituarsi al nuovo compagno della madre con maggiore rispetto per la sensibilità del bambino. Non si opponeva, comunque, all'affidamento condiviso del figlio e alla sua prevalente collocazione presso la madre. Contestava i fatti esposti dalla coniuge nella querela e, affermando di vivere ormai stabilmente da solo nella casa familiare, chiedeva che non ne fosse disposta l'assegnazione alla sig.ra offrendo di corrisponderle un contributo di 450 euro mensili per il solo mantenimento Pt_1 del figlio, fermo il concorso paritario nelle spese straordinarie.
Comparse anche personalmente le parti alla prima udienza del 26 giugno 2025, erano adottati i seguenti provvedimenti provvisori, dandosi atto che entrambe confermavano come il bambino risiedesse presso la madre (nell'abitazione sita in Buddusò, Corso Vittorio Emanuele III n.143) e frequentasse regolarmente anche il padre, rimasto a vivere nella casa familiare, con cui manteneva rapporti proficui e continuativi: Per_
1. le parti vivranno separate con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. il figlio minore è affidato in modo condiviso a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre nell'attuale domicilio sito in Buddusò;
3. il padre potrà vederlo e tenerlo con sé per un pomeriggio infrasettimanale, il mercoledì o in altro giorno che i genitori concorderanno, prelevandolo da scuola e riaccompagnandolo la mattina successiva a scuola o a casa della madre in periodo non scolastico;
potrà inoltre tenerlo con sè per due fine settimana alternati, dalle 16.30 del venerdì pomeriggio sino alla domenica sera alle ore
19.30 nel periodo invernale ed entro le 21.00 nel periodo estivo, salvo diverso accordo;
le principali festività, i compleanni e i ponti saranno trascorsi da ciascun genitore per metà delle vacanze o secondo il principio dell'alternanza e con turnazione tra i genitori. Nel periodo estivo il minore potrà soggiornare
15 giorni anche non consecutivi col padre, in periodo da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
4. per le questioni di ordinaria amministrazione ciascuno dei genitori potrà esercitare in autonomia la responsabilità genitoriale, durante i rispettivi tempi di permanenza del figlio presso di sé. Le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, alla salute, all'istruzione, alle attività ludico sportive, verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore.
5. il corrisponderà alla un contributo per il CP_1 Parte_1 Per_ mantenimento del figlio di € 450,00 mensili da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con modalità tracciabili, importo da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat;
6. l'assegno unico verrà percepito interamente dalla signora come già di fatto avviene;
7. il Canu Parte_1
concorrerà per il 50% a tutte le spese straordinarie, da concordarsi preventivamente o meno CP_1 come di seguito: a) spese straordinarie, da non concordare preventivamente: le spese sanitarie connotate dalla necessità o urgenza, i trattamenti sanitari, visite o esami prescritti dal pediatra o dal medico di base, effettuate nell'ambito del SSN, compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche consequenziali;
le spese scolastiche costituenti conseguenza della scelta concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
extrascolastiche: a titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano le spese sportive precedute dalla scelta concordata dell'attività, le attività ludiche precedute dalla scelta concordata dell'attività; b) tutte le altre spese straordinarie saranno concordate preventivamente tra i genitori circa l'an ed il quantum delle stesse (ogni genitore, a fronte della richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro 5 giorni, poiché in difetto, il silenzio sarà considerato assenso), sulla base del protocollo approvato dal CNF;
7. stabilire che la residenza del figlio minore possa essere spostata in paese diverso da Buddusò previo consenso del genitore non collocatario;
pagina 2 di 3 8. il sig. verserà alla sig.ra un contributo di 250 euro mensili per il suo CP_1 Parte_1 mantenimento.
Le parti hanno quindi inteso aderire alla regolamentazione sopra riportata, uniformando le proprie conclusioni alle condizioni sin qui trascritte e il giudice alla stessa udienza ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Tanto premesso, ritiene il collegio di disporre in conformità alle concordi conclusioni delle parti che, in linea con i provvedimenti provvisori adottati, garantiscono al minore figlio di ricevere cure, educazione e mantenimento adeguati da entrambi i genitori, mantenendo rapporti continuativi anche con quello non collocatario.
Le spese sono interamente compensate, stante la definizione concordata del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, dichiara la separazione fra i coniugi , nata il [...] a [...] e , nato il 2 Parte_1 CP_1 luglio 1980 a Ozieri, alle condizioni sopra riportate, da intendersi qui trascritte.
Compensa interamente le spese.
Manda all'ufficiale dello stato civile del comune di Buddusò per l'annotazione della sentenza.
Sassari, 3 luglio 2025
Il Presidente est.
Stefania Deiana
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Stefania Deiana Presidente relatore
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 677/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ELVIA SPIGNO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
, col patrocinio dell'avv. MARIA ROSARIA LOI CP_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso in conformità ai provvedimenti adottati all'udienza del 26 giugno 2025, appresso riportati.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19 marzo 2025 chiedeva dichiararsi la separazione dal Parte_1 coniuge , con cui aveva contratto matrimonio in Buddusò il 1° settembre 2018. CP_1 Per_ Esponeva che dall'unione era nato il figlio , il 6 luglio 2020 e che la famiglia aveva stabilito la propria abitazione a Buddusò, nel Corso Umberto I n. 6, in una dimora appartenente al che CP_1 esercitava l'attività di allevatore. Aggiungeva di essere priva di occupazione e che la convivenza matrimoniale era ormai divenuta da tempo intollerabile, tanto che già lo scorso anno i coniugi avevano concordato le condizioni per regolamentare la loro separazione, stabilendo l'affidamento condiviso del bambino, con prevalente residenza presso la madre e ampia frequentazione col padre che avrebbe concorso al mantenimento sia del minore che della madre, versando un contributo di oltre 1000 euro mensili. Aggiungeva che la definizione concordata della crisi matrimoniale era stata poi impedita dai comportamenti inadeguati del che avevano determinato la coniuge a sporgere querela nei suoi CP_1 confronti. Chiedeva quindi che la separazione fosse pronunciata secondo quanto originariamente stabilito di comune accordo.
Si costituiva il e, aderendo alla domanda principale, rappresentava che la ricorrente e il CP_1 figlio minore si erano trasferiti in altra dimora sita nel Corso Vittorio Emanuele III n. 143 di Buddusò, dove la sig.ra conviveva col suo nuovo compagno. Confermava di esercitare l'attività di Pt_1 pagina 1 di 3 allevatore aggiungendo che la coniuge prestava attività lavorativa presso la Cooperativa Liber di
Buddusò. Aggiungeva di essersi opposto a che la sig.ra introducesse senza alcuna gradualità la Pt_1 Per_ nuova figura familiare nella vita del piccolo , che già soffriva per la separazione dei genitori e avrebbe dovuto abituarsi al nuovo compagno della madre con maggiore rispetto per la sensibilità del bambino. Non si opponeva, comunque, all'affidamento condiviso del figlio e alla sua prevalente collocazione presso la madre. Contestava i fatti esposti dalla coniuge nella querela e, affermando di vivere ormai stabilmente da solo nella casa familiare, chiedeva che non ne fosse disposta l'assegnazione alla sig.ra offrendo di corrisponderle un contributo di 450 euro mensili per il solo mantenimento Pt_1 del figlio, fermo il concorso paritario nelle spese straordinarie.
Comparse anche personalmente le parti alla prima udienza del 26 giugno 2025, erano adottati i seguenti provvedimenti provvisori, dandosi atto che entrambe confermavano come il bambino risiedesse presso la madre (nell'abitazione sita in Buddusò, Corso Vittorio Emanuele III n.143) e frequentasse regolarmente anche il padre, rimasto a vivere nella casa familiare, con cui manteneva rapporti proficui e continuativi: Per_
1. le parti vivranno separate con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. il figlio minore è affidato in modo condiviso a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre nell'attuale domicilio sito in Buddusò;
3. il padre potrà vederlo e tenerlo con sé per un pomeriggio infrasettimanale, il mercoledì o in altro giorno che i genitori concorderanno, prelevandolo da scuola e riaccompagnandolo la mattina successiva a scuola o a casa della madre in periodo non scolastico;
potrà inoltre tenerlo con sè per due fine settimana alternati, dalle 16.30 del venerdì pomeriggio sino alla domenica sera alle ore
19.30 nel periodo invernale ed entro le 21.00 nel periodo estivo, salvo diverso accordo;
le principali festività, i compleanni e i ponti saranno trascorsi da ciascun genitore per metà delle vacanze o secondo il principio dell'alternanza e con turnazione tra i genitori. Nel periodo estivo il minore potrà soggiornare
15 giorni anche non consecutivi col padre, in periodo da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
4. per le questioni di ordinaria amministrazione ciascuno dei genitori potrà esercitare in autonomia la responsabilità genitoriale, durante i rispettivi tempi di permanenza del figlio presso di sé. Le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, alla salute, all'istruzione, alle attività ludico sportive, verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore.
5. il corrisponderà alla un contributo per il CP_1 Parte_1 Per_ mantenimento del figlio di € 450,00 mensili da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con modalità tracciabili, importo da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat;
6. l'assegno unico verrà percepito interamente dalla signora come già di fatto avviene;
7. il Canu Parte_1
concorrerà per il 50% a tutte le spese straordinarie, da concordarsi preventivamente o meno CP_1 come di seguito: a) spese straordinarie, da non concordare preventivamente: le spese sanitarie connotate dalla necessità o urgenza, i trattamenti sanitari, visite o esami prescritti dal pediatra o dal medico di base, effettuate nell'ambito del SSN, compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche consequenziali;
le spese scolastiche costituenti conseguenza della scelta concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
extrascolastiche: a titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano le spese sportive precedute dalla scelta concordata dell'attività, le attività ludiche precedute dalla scelta concordata dell'attività; b) tutte le altre spese straordinarie saranno concordate preventivamente tra i genitori circa l'an ed il quantum delle stesse (ogni genitore, a fronte della richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro 5 giorni, poiché in difetto, il silenzio sarà considerato assenso), sulla base del protocollo approvato dal CNF;
7. stabilire che la residenza del figlio minore possa essere spostata in paese diverso da Buddusò previo consenso del genitore non collocatario;
pagina 2 di 3 8. il sig. verserà alla sig.ra un contributo di 250 euro mensili per il suo CP_1 Parte_1 mantenimento.
Le parti hanno quindi inteso aderire alla regolamentazione sopra riportata, uniformando le proprie conclusioni alle condizioni sin qui trascritte e il giudice alla stessa udienza ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Tanto premesso, ritiene il collegio di disporre in conformità alle concordi conclusioni delle parti che, in linea con i provvedimenti provvisori adottati, garantiscono al minore figlio di ricevere cure, educazione e mantenimento adeguati da entrambi i genitori, mantenendo rapporti continuativi anche con quello non collocatario.
Le spese sono interamente compensate, stante la definizione concordata del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, dichiara la separazione fra i coniugi , nata il [...] a [...] e , nato il 2 Parte_1 CP_1 luglio 1980 a Ozieri, alle condizioni sopra riportate, da intendersi qui trascritte.
Compensa interamente le spese.
Manda all'ufficiale dello stato civile del comune di Buddusò per l'annotazione della sentenza.
Sassari, 3 luglio 2025
Il Presidente est.
Stefania Deiana
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