Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/11/2025, n. 37513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37513 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
Composta da:
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REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE
37513-25
- Presidente-
LL DI AS
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MA IC AG
Relatore -
ha pronunciato la seguente
Sent. n. sez. 1468/2025 UP - 09/10/2025 R.G.N. 21086/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI LO RI nato a [...] [...]
avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MA IC AG;
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere la generalità e gli altri dati identificativi. a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto. disposto d'ufficio Da richiesta di parte imposto dalla legge
IL FUNZIONARIO JUDIZIARIO ZJ AR
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALDO ESPOSITO
che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto.
udito il difensore
L'avv. Simeone si riporta alla memoria depositata il 12/9/25 e deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta. Dichiara che la propria assistita è ammessa al Gratuito Patrocinio. L'avv. Bacecci chiede l'annullamento della sentenza e in subordine l'annullamento con
rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 25/02/2025, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Tivoli, emessa a seguito di giudizio abbreviato condizionato, con la quale Di PA RD è stato condannato alla pena complessiva di anni quattro e mesi otto di reclusione in relazione ai reati di cui agli artt. 612 bis (capo A), 609 bis (capo B), 582, 577, 585 (capo C), 81, 609 bis (capo D) e 81, 82, 585 e 577 cod. pen. (capo E). In particolare, si contesta all'imputato di aver, con condotte reiterate consistenti in comportamenti controllanti, minacce, ingiurie, costrizioni a rapporti sessuali e altre violenze fisiche, molestato RE VI cagionandole un perdurante stato di ansia e paura dal mese di agosto 2023 (capo A), nonché di averla costretta, dopo averla presa per il collo ed averle stretto le mani attorno e successivamente anche con un asciugamano, a subire un rapporto sessuale, in Bolsena tra il 16 e il 20 agosto 2023 (capo B), cagionandole in quell'occasione lesioni personali attestate dal certificato di pronto soccorso del 31 agosto 2023 (capo C), e di averla costretta una seconda volta, in data 27 agosto, in Tivoli, a subire rapporti sessuali violenti, dandole colpi sui glutei e provocandole dei tagli con una lametta in varie parti del corpo (capo D), cagionandole lesioni anche queste refertate nel certificato di pronto soccorso del 31 agosto 2023 (capo E).
2.Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione. RD di PA affidando il ricorso a quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dei criteri di valutazione della prova previsti dall'art. 192 cod. proc. pen., violazione della regola di giudizio contenuta nell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. e vizio della motivazione. Il ricorrente evidenzia che la Corte territoriale non ha effettuato una valutazione globale delle dichiarazioni della persona offesa che tenga conto anche di aspetti relativi alla personalità della persona offesa, in particolare in ordine alla circostanza che la RE in passato, e probabilmente anche in epoca coeva ai fatti, era affetta da anoressia e da forme di autolesionismo, patologie psichiche rilevanti che evidenziano un nesso causale con l'apprezzamento di pratiche sessuali estreme e violente. Precisa il ricorrente che le suddette patologie, lungi dall'inficiare la percezione dei fatti da parte della persona offesa, minano la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese sotto il profilo intrinseco. A proposito, evidenzia che nel corso dell'esame reso in data 14/03/2024 la DY ha riferito che l'imputato non la controllava e non la obbligava a mangiare, mentre in querela la donna ha affermato l'esatto opposto. Inoltre, la stessa persona offesa ha ammesso di aver assunto comportamenti autolesionisti. Appare quindi verosimile che i tagli sul corpo della persona offesa, del tutto compatibili con i
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tipici tagli da autolesionismo, siano stati auto prodotti e che le ecchimosi e i lividi siano da ricondurre alle modalità violente ed estreme dei rapporti sessuali, qualificati come "molto fisici" dalla stessa persona offesa. In ordine a tali profili, il ricorrente evidenzia di aver formulato richiesta di giudizio abbreviato condizionata alla produzione di materiale probatorio costituito da articoli scientifici, con annessa indicazione bibliografica, in ordine alle caratteristiche dei tagli da autolesionismo e al nesso causale che intercorre tra autolesionismo e pratiche sessuali estreme, quali la asfissia sessuale. La Corte, erroneamente, ha ritenuto che le correlazioni fra disturbi psichici, autolesionismo e pratiche sessuali violente siano prive di fondamento scientifico. Altro profilo che incrina la credibilità del narrato emerge dalla approssimazione con cui la persona offesa ha collocato cronologicamente la presunta violenza sessuale avvenuta in Bolsena, tra il 16 e il 20 agosto, senza alcuna altra specificazione neppure oraria, non essendo stato mai chiarito se i fatti si sono verificati il 19 agosto, il giorno prima della partenza, o prima ancora. La Corte territoriale ha collocato l'episodio la sera prima della partenza, nella serata, sebbene tale affermazione sia del tutto priva di riscontri. Con riferimento a tale episodio, evidenzia che non sussiste nessun riscontro estrinseco, in quanto i segni visibili sul collo che sono stati refertati dal certificato di pronto soccorso del 31 agosto - successivo di diversi giorni rispetto ai fatti lamentati - e che sono ben visibili nelle foto allegate alla querela, non sono compatibili con le immagini fotografiche che ritraggono la ragazza durante i pochi giorni di soggiorno in Bolsena, ove non si riscontra alcun segno di violenza sul collo o nelle altre parti del corpo. Neppure i familiari e le amiche hanno nell'immediatezza riscontrato vistosi segni sul collo come quelli raffigurati nelle foto allegate alla
querela.
E', quindi, evidente che tali segni non sono da collegare agli accadimenti avvenuti tra il 16 e il 20 agosto a Bolsena, ma siano da ricondurre ad altre circostanze, probabilmente in relazione alla pratica della c.d. asfissia sessuale, non avendo la persona offesa descritto tentativi di strangolamento in corrispondenza della seconda violenza sessuale, asseritamente subita il 27 agosto in Tivoli. Il ricorrente lamenta, quindi, il travisamento della prova fotografica in atti, da cui non si evincerebbe la presenza di alcuna ecchimosi sul collo della ragazza durante il soggiorno in Bolsena. Anche la stessa persona offesa ha escluso che a Bolsena vi sia stato alcun tentativo di strangolamento, avendo affermato al ritorno delle vacanze che l'imputato "non aveva mai alzato le mani". Pertanto, è evidente che le foto allegate alla querela afferiscono a fatti successivi a quelli denunciati ed avvenuti fra il 16 e il 20 agosto. Sono, inoltre, delle mere fantasie della persona offesa le affermazioni che l'imputato abbia millantato collegamenti con gli ambienti criminali, con la polizia e che assuma stupefacenti. Infine, sotto il profilo della valutazione complessiva dell'attendibilità della persona offesa, è illogico e non compatibile con quanto lamentato durante il soggiorno in Bolsena il comportamento
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successivo della persona offesa, che ha spontaneamente e di propria iniziativa contattato il Di PA anche la sera stessa della presunta violenza subita per cenare insieme. Né vi è alcun riferimento nelle chat alle violenze sessuali subite, come peraltro emerge dalla stessa espressione "forse anche violenze sessuali contenuta nella querela. Anzi dalle chat emerge che la persona offesa ripetutamente abbia cercato l'imputato. E' carente di credibilità del narrato della persona offesa anche con riferimento al secondo episodio di asserita violenza sessuale, avvenuto in Tivoli il 27 agosto, all'interno della abitazione della persona offesa, ove si trovavano anche i familiari, considerato che in quell'occasione la donna sarebbe stata costretta ad un rapporto sessuale e avrebbe subito dei tagli con un taglierino inferti "per punizione" e dei colpi sui glutei durante il rapporto. Il giudice a quo ha evidenziato che la persona offesa non ha tuttavia descritto scene di colluttazione o urla di dolore. Pertanto, è contrario alla logica comune ritenere che durante il suddetto episodio non sia sfuggito alla ragazza alcun grido di dolore o alcuna reazione difensiva, considerato che i familiari erano presenti in casa e che non sono stati riscontrate tracce di sangue o altri segni sul corpo della donna immediatamente visibili.
2.2.Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente ribadisce la violazione della regola di giudizio codificata dall'art. 533 cod. proc. pen. e lamenta travisamento della prova. Precisa che è stata acquisita in giudizio documentazione fotografica, estrapolata dalle chat dal perito del giudice, per mera comodità riprodotta in fotocopia dalla difesa, che è totalmente incompatibile con le foto prodotte dalla persona offesa in sede di querela, e che il giudice a quo, travisando la prova, ha ritenuto che da tali immagini emerga la presenza di "un'ombra" compatibile con le foto allegate alla querela e con il referto medico che attesta la presenza di segni visibili.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce vizio della motivazione e violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., evidenziando nuovamente l'illogicità del comportamento successivo della persona offesa che, immediatamente dopo le subite violenze, ristabiliva e manteneva contatti sereni e affettuosi con il suo aguzzino.
2.4.Con il quarto motivo di ricorso deduce vizio della motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche e la circostanza aggravante prevista dall'art. 61, numero 2, cod. pen. Il giudice non ha considerato che il ricorrente soffre di un grave disturbo psichiatrico, che si è sottoposto a cure psichiatriche, che ha tenuto un comportamento processuale collaborativo ed effettuato un'offerta risarcitoria che è stata respinta dalla persona offesa, che svolge attività lavorativa, né è stata considerata la sua giovane età e l'assenza di carichi pendenti e l'estraneità a circuiti delinquenziali.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso.
4. La parte civile costituita ha depositato conclusioni scritte e decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
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5. Il ricorrente ha depositato memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale illustrando e sviluppando più approfonditamente i motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. 1.Il ricorso è manifestamente infondato.
1.2.In ordine alla lamentata violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., si precisa che, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n.29541 del 16/07/2020, [...]). Ne segue che la censura che lamenta la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. è del tutto priva di pregio in quanto è pacifico che la mancata osservanza della suddetta norma, anche se richiamata in relazione a regole di valutazione probatoria, non è assistita da alcuna specifica sanzione processuale e, dunque, non rileva in quanto tale, ma refluisce nell'eventuale deduzione di vizi del percorso argomentativo della sentenza. Per quanto concerne le doglianze con le quali il ricorrente lamenta vizi della motivazione e travisamento della prova, articolate con i primi tre motivi di ricors,o si premette che costituisce ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo il quale il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene pur sempre alla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia l'oggettiva "tenuta" sotto il profilo logico-argomentativo e quindi l'accettabilità razionale (Sez. 3, n. 37006 del 27/09/2006, [...], Rv. 235508; Sez. 6, n. 23528 del 06/06/2006, [...], Rv.234155). Il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve pertanto essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente "contraddittoria" ovvero sia esente da antinomie e da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo", indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente, nei motivi posti a sostegno del ricorso, in misura tale da risultare radicalmente inficiata sotto il profilo della razionalità (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, [...]).
1.3.Si precisa, inoltre, che è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di travisamento della prova, che ricorre allorquando il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente e incontestabilmente diverso da quello reale, mentre esula dall'area della deducibilità nel giudizio di cassazione il vizio di travisamento del fatto, essendo precluso al giudice di legittimità reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito e sovrapporre il proprio apprezzamento delle risultanze processuali a quello compiuto nei precedenti gradi di giudizio (ex plurimis, Sez.3, n.39729 18/06/2009, Rv. 244623; Sez.5, n. 39048 del 25/09/2007, Rv. 238215). Più in generale, il ricorso che intenda far valere il vizio di «travisamento della prova> deve, a pena di inammissibilità (Sez. 1, n. 20344 del 18 maggio 2006, [...]; Sez. 6, n. 45036 del 2 dicembre 2010, [...]): (a) identificare specificamente l'atto processuale sul quale fonda la doglianza;
(b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta asseritamente incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza impugnata;
(c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché dell'effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda tra i materiali probatori ritualmente acquisiti nel fascicolo del dibattimento;
(d) indicare le ragioni per cui l'atto invocato asseritamente inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato. L'inosservanza di tali oneri comporta la genericità del motivo e la conseguente inammissibilità del ricorso.
1.4. Tanto premesso, si osserva che i travisamenti di prova denunciati, così come i vizi della motivazione relativi alla valutazione degli elementi di prova, sono manifestamente infondati, in quanto il ricorrente sollecita una diversa interpretazione delle prove. Infatti, il giudice a quo ha partitamente vagliato il profilo relativo alla attendibilità della persona offesa, e ha affermato la piena credibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni rese, ritenute prive di accanimento e astio verso l'ex fidanzato, lineari, puntuali e coerenti e non inficiate dall'incidenza di asseriti disturbi psichici. Per quanto attiene alle pregresse condotte di autolesionismo e ai disturbi alimentari, infatti, la Corte territoriale ha evidenziato che non è emerso in quale periodo della vita la donna ne avrebbe sofferto e, soprattutto, non è stato neppure dal ricorrente dedotto quale ne sia stata la gravità e la possibile incidenza sulla generica capacità di intendere e di volere. Ne'- aggiunge la Corte- l'asserita correlazione, o persino il nesso eziologico, tra tali tipologie di disturbi e comportamenti sessuali estremi o prassi sessuali di asfissia è stata supportata da evidenze scientifiche che, invero, il ricorrente non ha illustrato neppure con il ricorso per cassazione. Il giudice d'appello non ha neppure ritenuto che sia emerso dagli atti processuali che la coppia praticasse consensualmente "l'asfissia sessuale", pratica a cui sarebbero riconducibili i lividi al collo, posto che la persona offesa, al contrario, si è limitata ad affermare che il fidanzato era "molto fisico nei rapporti sessuali e che i lividi erano dovuti a "mozzichi durante il rapporto", senza mai accennare a pratiche sado-maso o di sesso estremo.
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Non inficia neppure la credibilità sotto il profilo intrinseco l'atteggiamento ambivalente di attaccamento che connota il comportamento della persona offesa, posto che come ha evidenziato il giudice spesso le violenze erano seguite crisi di pianto e richieste di perdono da parte del Di PA, sicchè la RE, fortemente legata al fidanzato, sebbene consapevole delle connotazioni soffocanti della relazione, confidava in un possibile miglioramento del rapporto, come del resto risulta da quanto riferito dall'amica DA, a cui già alla fine di luglio la RE aveva confidato l'intenzione di lasciare il fidanzato e poi affermato di non averlo fatto perché lui "si era fatto perdonare". Pertanto, sotto il profilo intrinseco, il giudice a quo ha condiviso le valutazioni effettuate dal primo giudice, essendo le dichiarazioni rese coerenti e costanti nel tempo ed avendo la persona offesa fornito una giustificazione della mancanza di riscontri nelle numerosissime comunicazioni intercorse con l'imputato- laddove invece il ricorrente evidenzia contenuti di segno opposto, nonché la chiara volontà di mantenere la frequentazione usuale- evidenziando che spesso i messaggi erano solo visualizzabili solo per un certo tempo, per poi scomparire, e che lo stesso Di PA le chiedeva di cancellarli, come emerge dalla lettura di una chat acquista in atti in cui la donna lo rimprovera: "mi metti le mani addosso" e l'imputato risponde: "cancella eh". Circostanza questa che il giudice ha ritenuto ben rappresentativa del fatto che il Di PA era solito adoperare cautele affinchè non vi fosse traccia nello scambio delle comunicazioni con la fidanzata delle sue azioni. Del resto, quanto al contenuto dei messaggi, la persona offesa ha fornito congrua motivazione dell'assenza di riscontri nell'immediatezza dei fatti, affermando di non avere altro modo di calmarlo dopo le liti se quello di non parlarne per non farlo ulteriormente arrabbiare. Anche sotto il profilo estrinseco, il narrato della persona offesa è fornito di riscontri, costituiti innanzitutto dalle dichiarazioni rese dall'amica della persona offesa, DA NA, che ha persino fotografato alcune immagini tratte dal cellulare della donna (nel timore che il ricorrente impossessatosi del telefonino della persona offesa, le cancellasse) e confermato il timore e la subordinazione psicologica della RE verso il fidanzato, che la donna credeva assai potente e minaccioso. La NA ha affermato anche di aver personalmente riscontrato la presenza di lividi sul corpo della donna, tanto da consigliarle di lasciare il fidanzato. Quanto alla asserita natura consensuale dei rapporti sessuali, si ribadisce il principio per cui nei rapporti tra maggiorenni, l'atto sessuale deve essere sorretto da un consenso che deve sussistere al momento iniziale e deve permanere durante l'intero corso del compimento dell'atto sessuale (Sez. 3, n. 15010 del 11/12/2018, [...], Rv. 275393 01; Sez. 3, n. 25727 del 24/02/2004. Guzzardi, Rv. 228687), sicchè la manifestazione del dissenso, che può essere anche non esplicita, ma per fatti concludenti chiaramente indicativi della contraria volontà e può intervenire in itinere, esclude la liceità del compimento dell'atto sessuale. In ogni caso, ricade sull'imputato l'onere di provare che egli ha agito sull'erroneo presupposto dell'esistenza del consenso della vittima o, quanto meno, di allegare elementi utili che consentano una verifica di tale assunto difensivo (Sez. 3, n. 52835 del 19/06/2018, Rv. 274417-03).
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Nel caso in disamina, il giudice a quo ha evidenziato che la persona offesa ha subito i rapporti sessuali rifiutandoli implicitamente, evidenziando il contesto di sopraffazione e di minaccia in cui si sono svolti i fatti, consistito, nell'episodio di Bolsena, nell'impossessarsi del telefonino della donna, nell'averle stretto il collo con le mani, nell'averle ordinato, con toni perentori, di avere un rapporto sessuale. Per quanto concerne l'episodio svoltosi a Tivoli, il giudice a quo ha evidenziato che i rapporti sessuali hanno fatto seguito al rifiuto della RE di assecondare la richiesta del fidanzato di rubare una collana di un'amica e che il Di PA, che non aveva gradito la determinazione della fidanzata, incurante del suo pianto, l'aveva costretta ad un rapporto orale e ad un rapporto sessuale completo durante il quale le aveva dato dei violenti colpi sui glutei. Il giudice a quo ha quindi evidenziato le modalità di sopraffazione fisica e psicologica in cui si sono consumati i rapporti sessuali in entrambe le occasioni, modalità riscontrate dalle dichiarazioni della teste DA, a cui la persona offesa aveva svelato che il Di PA la costringeva ad avere rapporti sessuali a cui ella si sottometteva passivamente e che descriveva una relazione connotata da violenze fisiche, eccessi di gelosia, sopraffazioni, intimidazioni e
controllo.
Né inficia l'attendibilità della persona offesa il fatto che l'episodio di violenza sessuale del 27 agosto si sia svolto nell'abitazione della ragazza, mentre erano in casa i genitori, essendo stato accertato che i due giovani avevano messo musica ad alto volume e considerato l'atteggiamento passivo e succube della donna, che non ha mai palesato una esplicita opposizione. Anche per quanto attiene alla lamentata incertezza sulla datazione dell'episodio di Bolsena, si evidenzia che questa è stata effettuata ed individuata dal giudice a quo nell'ultimo giorno prima della partenza. La censura è quindi inammissibili perché tende a confutare sul piano sostanzialmente fattuale e di lettura alternativa degli elementi di prova le affermazioni, puntuali, esaustive e logiche della sentenza impugnata (tra le altre, Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, [...], Rv. 253099; Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, [...], Rv. 236893). Infine, in ordine alla documentazione fotografica della quale il ricorrente lamenta un travisamento, si osserva che tale documentazione è stata vagliata dal giudice a quo, che ha effettuato una valutazione di compatibilità con quanto emerge dal certificato medico in atti del 31 agosto. La Corte territoriale ha infatti raffrontato le foto che ritraggono la persona offesa durante il soggiorno in Bolsena prodotte dal difensore con quelle allegate alla querela e indicato le ragioni per cui l'atto invocato non inficia nè compromette in modo decisivo la tenuta logica e l'intera coerenza delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dai testi, introducendo profili di radicale "incompatibilità", affermando anzi che esse riscontrano il narrato della donna, potendosi percepire un "livido" compatibile con la rappresentazione del lamentato stringimento del collo che non ha altra spiegazione plausibile, essendo del tutto asserita la tesi della pratica consensuale della "asfissia sessuale".
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Allo stesso modo il giudice ha ritenuto che costituisca una mera illazione difensiva l'ipotesi che i tagli praticati sul corpo della ragazza e riscontrati in epoca prossima a quanto denunciato siano stati autoprodotti dalla donna, ritenendo credibile che i suddetti tagli le siano stati inferti "per punizione". Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dunque enucleabile una attenta analisi della regiudicanda, poiché la Corte territoriale ha preso in esame tutte le deduzioni difensive ed è pervenuta alle proprie conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sull'attendibilità delle acquisizioni probatorie, giacché questa prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da quest'ultimo compiute, se coerenti, sul piano della razionalità, con una esauriente analisi delle risultanze agli atti, si sottraggono al sindacato di legittimità (Sez. U, 25/11/1995, Facchini, Rv. 203767).
1.5.In generale, quanto alla lamentata violazione dell'art. 533 cod. proc. pen., occorre osservare come il giudice sia tenuto ad interrogarsi in merito alla plausibilità di spiegazioni alternative alla prospettazione accusatoria, qualora esse vengano additate dall'oggettività delle acquisizioni probatorie. La regola di giudizio compendiata nella formula dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio impone infatti al giudicante l'adozione di un metodo dialettico di verifica dell'ipotesi accusatoria, volto a superare l'eventuale sussistenza di dubbi intrinseci a quest'ultima, derivanti, ad esempio, da autocontraddittorietà o da incapacità esplicativa, o estrinseci, in quanto connessi, come nel caso in disamina, all'esistenza di ipotesi alternative dotate di apprezzabile verosimiglianza e razionalità (Sez.1, n. 4111 del 24/10/2011, Rv. 251507). Può infatti addivenirsi a declaratoria di responsabilità, in conformità al canone dell'oltre il ragionevole dubbio", soltanto qualora la ricostruzione fattuale a fondamento della pronuncia giudiziale espunga dallo spettro valutativo soltanto eventualità remote, astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle risultanze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e dell'ordinaria razionalità umana (Sez.1, n. 17921 del 03/03/2010, Rv. 247449; Sez.1, n.23813 del 08/05/2009, Rv. 243801; Sez.1, n.31456 del 21/05/2008, Rv. 240763). La condanna al di là di ogni ragionevole dubbio implica che, laddove venga prefigurata una ipotesi alternativa, siano individuati gli elementi di conferma della prospettazione fattuale accolta, in modo che risulti l'irrazionalità del dubbio derivante dalla sussistenza dell'ipotesi alternativa (Sez. 4, n.30862 del 17/06/2011, [...]). Obbligo che, nel caso sub iudice, può dirsi adempiuto dalla Corte d'appello. Il giudice a quo ha, infatti, perfettamente lumeggiato le ragioni per le quali egli ha ritenuto attendibili le deposizioni della persona offesa e dei testi. La valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni processualmente rilevanti, da qualunque parte provengano, esige infatti un'accurata disamina, anche in ordine ai rapporti tra i protagonisti della vicenda sub iudice, agli
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interessi e ai moventi che possono aver mosso un testimone a rendere una dichiarazione di un determinato tenore e a tutte le circostanze che abbiano eventualmente influito sulla deposizione (Sez. U, 4/02/1992, Ballan). Occorre, in questa prospettiva, tener presente, in particolare, come la deposizione della persona offesa dal reato, pur potendo certamente rientrare nello spettro cognitivo e valutativo del giudice, in sede decisoria, vada riguardata con ogni cautela, considerato che la parte lesa è portatrice di un interesse contrapposto a quello dell'imputato (Cass. 13/05/1997, Di Candia, Rv. 208229). E le Sezioni unite, pur ribadendo che le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento della declaratoria di responsabilità dell'imputato, hanno sottolineato la necessità di una attenta verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve, in tal caso, essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella alla quale vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. Nel caso poi in cui la persona offesa si sia costituita parte civile può essere opportuno procedere al riscontro delle sue dichiarazioni mediante altri elementi (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214). D'altronde, costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo la quale la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, [...], Rv. 240524-01; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, [...], Rv. 239342-01; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, [...], Rv. 230899-01; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, [...], Rv. 227493-01; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, [...], Rv. 225232). seguito Tale itinerario concettuale è stato correttamente esperito dalla Corte territoriale la quale, con ampiezza argomentativa, ha illustrato le cadenze della analisi delle dichiarazioni della persona offesa, che neppure si è costituita parte civile, prima sotto il profilo intrinseco e poi sotto quello estrinseco inerente all'esistenza di innumerevoli riscontri di natura testimoniale e documentale, si da collocare la decisione al di là della soglia del ragionevole dubbio.
2. Anche la quarta doglianza, concernente il trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondata in quanto in tema di concorso di circostanze, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen. scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della prevalenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 2, n. 31531 del 16/05/2017, [...]). Tanto premesso si osserva che l'aggravante del nesso teleologico contestata tradizionalmente si ritiene giustificata quando la condotta dell'imputato sia espressiva di una maggiore pericolosità, il quale, pur di attuare il suo intento criminoso, non arretra di fronte alla commissione di reati-mezzo e che, nel caso in
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disamina, si contesta al ricorrente di aver commesso le due violenze sessuali al fine di commettere il reato di atti persecutori fin dall'agosto 2023 e di averle cagionato lesioni personali al fine di commettere i reati di violenza sessuale e di atti persecutori. Si evidenzia inoltre che il giudice di primo grado aveva bilanciato le circostanze attenuanti generiche (concesse in considerazione della richiesta risarcitoria e delle comprovate difficoltà psichiche del giovane) con l'aggravante in questione, contestata più grave reato di violenza sessuale di cui al capo d) (concernente l'episodio di Tivoli). Orbene, i giudici di merito, nell'effettuare il giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con la circostanza aggravante prevista dall'art. 61, numero 2, cod. pen., hanno evidenziato, con motivazione logica ed esente da vizi. la gravità, sia sotto il profilo psicologico che fisico, della condotta tenuta dal Di PA, che si sostanziava in una modalità in cui egli riaffermava il suo "possesso" della persona offesa, modalità che non consentono di attenuare il giudizio di colpevolezza.
3.11 ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende e condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Roma con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
Così deciso il 09/10/2025
Il consigliere estensore Maria Beatrice Magro Mola perce
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
NA Ma
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Il Presidente Giovanni Liberati
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d. lg. 196 del 2003, in quanto imposto dalla legge.
Depositata in Cancelleria
Oggi.
10 NOV. 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO NA Mar
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