Sentenza 12 dicembre 2002
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 28246 del 15https://www.laleggepertutti.it/
- 2. Procura alle liti, foglio separato, validità, sussistenza, precisazioniAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 4 giugno 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/12/2002, n. 17741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17741 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 2 4 7 7 IN NOME DEL POLA TALIANO LA CORTË SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Locazione. Ordinanza SEZIONE TERZA CIVILE di rilascio ex art. 665 c.p.c. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 12170/99 DUVA Presidente Dott. Vittorio PERCONTE LICATESE Dott. Renato 41710 Cron. Consigliere 4751 Rep. Dott. Antonio LIMONGELLİ Consigliere Ud. 23/04/02 MAZZA - Rel. Consigliere Dott. Fabio TRIFONE Consigliere Dott. Francesco ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: 1500 LE ZZ IL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI SAN GIACOMO 18, presso lo studio dell'avvocato LUIGI ALBERTO PAONE, giustaFLAUTI, difesa dall'avvocato A702919 delega in atti;
- ricorrente A702920
contro
CLUB 90 SRL, corrente in Pescara, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. CO MO, elettivamente domiciliata in ROMA CORSO TRIESTE 185, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE VERSACE, che la*2002 973 difende anche disgiuntamente all'avvocato VINCENZO 1 ROTUNDI, giusta delega in atti;
controricorrente · nonchè
contro
CURATELA FALLIMENTARE INGROMARKET SRL;
intimata avverso la sentenza n. 427/98 del Tribunale di PESCARA, emessa 1'01/04/98 e depositata il 28/04/98 (R.G. 4735/94); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/04/02 dal Consigliere Dott. Fabio MAZZA;
udito l'Avvocato Alberto PAONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'accoglimento dei primi due motivi e l'assorbimento degli altri. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ZZ IA, con atto 26.7.1994, intimava sfrat- to per morosità alla s.r.
1. LU 90 (cui aveva concesSO in locazione un immobile per uso commerciale sito in Pescara) anto tchè alla srl Ingromarket affittuaria dell'azienda LU 90 e cessionaria della locazione, per il mancato pagamento del canone del mese di luglio 1994, indicato in lire 2.200.000. In sede di convalida dichiarava di aver ricevuto il pagamento del canone scaduto, dopo la notifica dell'intimazione e insisteva 2 per la convalida. La soc. Ingromarket si opponeva assu- mendo che il canone mensile ascendeva a lire 1.100.000 e che esso era stato pagato con gli interessi. Si di- chiarava disposta a pagare anche le spese della proce- dura, allorchè fossero state liquidate. Il pretore di Pescara emetteva ordinanza ex art. 665 c.p.c. disponen- do il rilascio dell'immobile e dando termine per la ri- assunzione avanti al tribunale di Pescara. La SOC. In- gromarket riassumeva la causa proponendo appello avver- So l'ordinanza del pretore e chiedendo fosse accertata la misura del canone e dichiarata insussistente la mo- rosità. Si costituiva la SOC. LU 90 che chiedeva la revoca della ordinanza di rilascio per insussistenza della morosità. Si costituiva ZZ IA che deduceva l'inammissibile dell'appello per essere inoppugnabile l'ordinanza del pretore. Chiedeva dichiararsi la riso- luzione del contratto per grave inadempimento del con- duttore. All'udienza del 2.5.96 era dichiarata l'interruzione del processo per sopravvenuto fallimento della soc. Ingromarket. La SOC. LU 90 riassumeva il processo. La curatela del fallimento non si costituiva. La ZZ eccepiva l'inammissibilità della domanda avanzata dalla SOC. 3 LU 90, in quanto tale società non aveva proposto op- posizione nei termini di legge. Il tribunale, con sentenza 1/28.4.1998, in accogli- mento dell'appello, revocava l'ordinanza del pretore dichiarava che il canone mensile era di lire 1.100.000 e rigettava la domanda di risoluzione del contratto. Osservava che l'ordinanza di rilascio -mancando la morosità- aveva contenuto decisorio ed era quindi ap- pellabile;
che la disposizione di cui all'art. 55 legge 392/78 era applicabile anche alle locazioni non abita- tive, cosicchè erasi verificata la sanatoria della mo- rosità. ZZ IA ha proposto ricorso per cassa- zione con quattro motivi, depositando anche memoria. Resiste con controricorso la soc. LU 90. Non si è costituita la curatela del fallimento Ingromarket. MOTIVI DELLA DECISIONE Con memoria ex art. 378 c.p.c., ritualmente deposi- ZZ IA deduce l'inammissibilità del con- tata, troricorso in quanto recante la procura su foglio alle- gato, senza la necessaria continuità con l'atto. L'eccezione è infondata. A norma dell'art. 1 della leg- ge 27.5.1997 n. 141, che ha modificato l'art. 83 c.p.c., la procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato congiunto però mate- rialmente all'atto come nella fattispecie in oggetto. 4 Il tema della continuità tra procura e atto e quin- di della riferibilità della prima al secondo è stato esaminato dalle SS.UU. di questa Corte che, con senten- za 10.3.1998 n. 2642, dirimendo il contrasto verifica- tosi sul punto tra le sezioni semplici, hanno ritenuto sussistere tale riferibilità anche se la procura risul- ta rilasciata con la dizione "per il presente procedi- mento". A maggior ragione quindi deve ritenersi il collega- mento tra procura e atto nella fattispecie de quo, in quanto detta procura risulta rilasciata con l'indicazione specifica del giudizio di cassazione pro- mosso da ZZ IA, della sentenza impugnata e della data di notifica del ricorso. Infine, occorre an- cora rilevare che la procura, siccome rilasciata in da- ta 28.6.99, è precedente alla notifica del controricor- so (9 e 13.7.99). Con il controricorso la soc. LU 90 a r.l. deduce l'inammissibilità del ricorso per tardi- sull'assunto secondo cui la legge 7.10.1969 n. vità, 7112 stabilisce che ai procedimenti ex art. 92 R.D. 30.1.1941 n. 12, tra i quali le cause di sfratto, non si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. L'eccezione non merita accoglimento. La questione è stata esaminata e decisa da questa Corte che con la sentenza n. 677/2000 afferma quanto segue: 5 "nel procedimento di convalida di licenza o di sfratto, la sospensione dei termini durante il periodo feriale resta esclusa, in forza della deroga contenuta nell'art. 3 della legge 7.10.1969 n. 742 in relazione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario (R. D. 30.1.1941 n. 12), solo per la fase ordinaria di esso, nel caso di opposizionela quale si conclude, dell'intimato, con la pronuncia о il diniego dell'ordinanza di rilascio e che presenta per sua natu- ra carattere di urgenza, mentre trova applicazione, ai sensi del principio generale stabilito dall'art. 1 del la legge 742 del 1969, per la successiva fare a rito ordinario, salvo che l'urgenza sia dichiarata con appo- sito provvedimento". Del resto, ove anche si tenga conto del rito loca- tivo, deve ugualmente applicarsi la sospensione secondo l'orientamento espresso da questa Corte con sentenza n. 3023/95, che correla l'esclusione della sospensione dei termini non alla specialità del rito, ma alla natura specifica della controversia. Ciò detto, si osserva che la ricorrente ZZ Li- liana, con i suoi motivi di censura lamenta violazione ritenuta impugnabilità di legge in ordine alla dell'ordinanza ex art. 665 c.p.c. e alla ritenuta ap- plicabilità dell'art. 55 legge 392778 alla locazione in 6 oggetto, in quanto concernente un immobile ad uso non abitativo. Le cesure non meritano accoglimento, giacchè la decisione del Tribunale, nonostante l'erronea inter- pretazione delle norme predette, ripost su un accerta- mento in fatto, che esclude la fondatezza della domanda di risoluzione per inadempimento, ossia sull'avvenuto pagamento, da parte del conduttore, ancor prima dell'udienza di convalida, di quanto da lui dovuto per capitale ed interessi. Il ricorso va rigettato;
si compensano le spese del giudizio di cassazione per giusti motivi.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e compensa tra le parti costi- tuite le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, addì 23.4.2002. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE зали шила Viñorio fura DEPOSITATO IN CANCLE IL CANCELLIERE C1 12 DIC/2002 Innocenzo Battista IL CANCHENERE C1 Oggi Innocenze Battista CORTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'Agenzia Si attesta la registrazione 7-2- 2003 delle Entrate di Roma 21 serie 4 al n. 5522 versate € 149,77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) 7