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Sentenza 8 marzo 2024
Sentenza 8 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/03/2024, n. 6923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6923 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2024 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Civile Sent. Sez. 5 Num. 6923 Anno 2024 Presidente: SORRENTINO FEDERICO Relatore: CANDIA UGO Data pubblicazione: 14/03/2024 di condivisione della suddetta richiesta ad opera dei controricorrenti, il riferimento ad una imprecisata definizione agevolata, con ultima 6 di 6 rata di 26.412,07 € già da tempo scaduta (il 28 febbraio 2019), ma di cui non si conosce l’esito, esclude la possibilità di dichiarare cessata la materia del contendere. 4. Nondimeno, la richiesta della ricorrente dimostra il sopravvenuto venir meno del concreto ed attuale interesse alla decisione e con essa della prima condizione dell’azione, che deve sussistere sino al momento della decisione 5. Il predetto rilievo consente allora di decidere la causa dichiarando l’inammissibilità del ricorso per il (sopravvenuto) difetto di interesse alla decisione (cfr., tra le tante, Cass., Sez. T. 28 febbraio 2024, n. 5011 e la giurisprudenza ivi citata). 6. Le delineate circostanze e segnatamente la verosimile definizione in ambito extragiudiziario della lite giustificano la compensazione delle spese di lite del presente grado giudizio. 7. Non sussistono, poi, le condizioni di cui all’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2015, n. 115, la cui ratio va individuata nella finalità di scoraggiare impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame, ma non per quella sopravvenuta, come in caso di sopravvenuto difetto di interesse (cfr., tra le tante, Cass., Sez. T., 28 febbraio 2024, n. 5011 e la giurisprudenza ivi citata).
P.Q.M.
la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 novembre 2023.
P.Q.M.
la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 novembre 2023.