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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 61/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
ZAMPI CARLO MARIA, Presidente
MARRA PAOLO, Relatore
MERCURIO FRANCESCO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1054/2025 depositato il 09/09/2025
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Veneto 4 - Sede Treviso - Via Santa Barbara 7 31100 Treviso TV
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 77/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TREVISO sez. 1
e pubblicata il 11/02/2025
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 34/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti: Le parti insistono su quanto depositato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appello n. 1054/2025, depositato il 9 settembre 2025, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Veneto, -
Sede di Treviso ha impugnato la Sentenza n. 77/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di 1° di Treviso, pubblicata l'11 febbraio 2025, pronunciata nel giudizio introdotto da Resistente_1 S.p.A. avverso il diniego di rimborso in materia di accise armonizzate – energia elettrica (provvedimento prot. n. 35766/RU del
22/12/2023).
Nel 1° grado, la società contribuente aveva chiesto il rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica (anni 2010 - 2011), e la Sentenza impugnata aveva riconosciuto dovuto l'importo di
€ 1.469,86, con spese compensate.
Nel corso del giudizio di appello, l'Amministrazione appellante ha adottato il provvedimento di annullamento d'ufficio in autotutela del diniego prot. 35766/RU del 22/12/2023, disponendone l'immediata esecutività ed ha contestualmente determinato il rimborso in favore di Resistente_1 S.p.A. della somma di € 1.469,86.
All'udienza del 20 gennaio 2026, le parti hanno confermato quanto sopra.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
La Corte rileva che l'adozione, da parte dell'Agenzia delle Dogane, del provvedimento di autotutela che:
- annulla l'atto impugnato (diniego di rimborso prot. 35766/RU del 22/12/2023);
- riconosce e determina il rimborso nella misura oggetto di statuizione in prime cure (€ 1.469,86);
ha determinato il venir meno dell'interesse delle parti alla decisione nel merito, essendosi realizzata, in via amministrativa, la regolazione sostanziale del rapporto controverso.
Ricorrono pertanto i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere e, conseguentemente, l'estinzione del giudizio, con pronuncia in forma di sSntenza ai sensi dell'art. 35, comma
1, del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Spese di lite
La regolazione delle spese segue la soluzione definita in dispositivo:
- compensazione parziale in ragione dell'evoluzione sopravvenuta della vicenda (autotutela in pendenza di appello);
- condanna dell'appellante, per la parte residua, alla rifusione delle spese dei due gradi, liquidate equitativamente in dispositivo, avuto riguardo al valore e alla definizione non nel merito ma per sopravvenuta carenza di interesse.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado del Veneto - sez. I - dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con spese compensate per il 50%.
Per il restante 50% condanna l'appellante alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano in € 600, oltre rimborso spese generali 15%, oneri previdenziali ed IVA se dovuta.
Così deciso in Venezia il 20 gennaio 2026
Il Relatore
Paolo Marra Il Presidente
CA MA AM
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
ZAMPI CARLO MARIA, Presidente
MARRA PAOLO, Relatore
MERCURIO FRANCESCO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1054/2025 depositato il 09/09/2025
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Veneto 4 - Sede Treviso - Via Santa Barbara 7 31100 Treviso TV
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 77/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TREVISO sez. 1
e pubblicata il 11/02/2025
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 34/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti: Le parti insistono su quanto depositato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appello n. 1054/2025, depositato il 9 settembre 2025, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Veneto, -
Sede di Treviso ha impugnato la Sentenza n. 77/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di 1° di Treviso, pubblicata l'11 febbraio 2025, pronunciata nel giudizio introdotto da Resistente_1 S.p.A. avverso il diniego di rimborso in materia di accise armonizzate – energia elettrica (provvedimento prot. n. 35766/RU del
22/12/2023).
Nel 1° grado, la società contribuente aveva chiesto il rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica (anni 2010 - 2011), e la Sentenza impugnata aveva riconosciuto dovuto l'importo di
€ 1.469,86, con spese compensate.
Nel corso del giudizio di appello, l'Amministrazione appellante ha adottato il provvedimento di annullamento d'ufficio in autotutela del diniego prot. 35766/RU del 22/12/2023, disponendone l'immediata esecutività ed ha contestualmente determinato il rimborso in favore di Resistente_1 S.p.A. della somma di € 1.469,86.
All'udienza del 20 gennaio 2026, le parti hanno confermato quanto sopra.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
La Corte rileva che l'adozione, da parte dell'Agenzia delle Dogane, del provvedimento di autotutela che:
- annulla l'atto impugnato (diniego di rimborso prot. 35766/RU del 22/12/2023);
- riconosce e determina il rimborso nella misura oggetto di statuizione in prime cure (€ 1.469,86);
ha determinato il venir meno dell'interesse delle parti alla decisione nel merito, essendosi realizzata, in via amministrativa, la regolazione sostanziale del rapporto controverso.
Ricorrono pertanto i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere e, conseguentemente, l'estinzione del giudizio, con pronuncia in forma di sSntenza ai sensi dell'art. 35, comma
1, del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Spese di lite
La regolazione delle spese segue la soluzione definita in dispositivo:
- compensazione parziale in ragione dell'evoluzione sopravvenuta della vicenda (autotutela in pendenza di appello);
- condanna dell'appellante, per la parte residua, alla rifusione delle spese dei due gradi, liquidate equitativamente in dispositivo, avuto riguardo al valore e alla definizione non nel merito ma per sopravvenuta carenza di interesse.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado del Veneto - sez. I - dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con spese compensate per il 50%.
Per il restante 50% condanna l'appellante alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano in € 600, oltre rimborso spese generali 15%, oneri previdenziali ed IVA se dovuta.
Così deciso in Venezia il 20 gennaio 2026
Il Relatore
Paolo Marra Il Presidente
CA MA AM