Decreto cautelare 26 marzo 2022
Sentenza breve 26 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, decreto cautelare 26/03/2022, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/03/2022
N. 00342/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 342 del 2022, proposto da
Gondar S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Leonardo Maruotti, Francesco G Romano, Carlo Viva, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gallipoli, non costituito in giudizio;
nei confronti
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Brindisi, Lecce e Taranto, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
previa sospensione dell'efficacia e concessione delle misure cautelari ex art. 55 e 56 c.p.a.:
- dell'ordinanza del Comune di Gallipoli n. 104 del 21 marzo 2022;
- ove occorra, della nota del Comando di Polizia Municipale del Comune di Gallipoli prot. n. 010123 del 09.02.2022, ancorché non conosciuta;
- ove occorra, della nota Class 34.43.04/2021 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, per le Province di Brindisi e Lecce, sede di Lecce, ancorché non conosciuta;
- di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente:
- al mantenimento temporaneo sino al termine di 90 giorni successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da covid 19 - ex art. 103, comma 2, d.l. n. 18/2020 e ss.mm.ii. - delle strutture di cui ai permessi di costruire del 29 luglio 2011 e del 18 luglio 2014.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che l’istanza di cautela monocratica appare meritevole di favorevole considerazione, in ragione dell’esigenza di consentire al Collegio una decisione della causa re adhuc integra, atteso che l’esecuzione dell’impugnata ordinanza pregiudicherebbe in via definitiva la pretesa fatta valere in giudizio;
P.Q.M.
Accoglie l’istanza cautelare monocratica e, per l’effetto, sospende l’efficacia dell’impugnata ordinanza dirigenziale.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 20 aprile 2022.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce il giorno 26 marzo 2022.
| Il Presidente |
| Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO