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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Sondrio, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sondrio |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 14/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SONDRIO Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: SCAFI PAOLO, Presidente e Relatore BUSSANI ALBERTO, Giudice GIUNTA VINCENZO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 81/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_2Difeso da -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Sondrio - Salita Schenardi 1 23100 Sondrio SO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9Y010100084-2025 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9Y010100084-2025 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti: entrambe le parti si riportano agli atti insistendo come in essi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente proposto veniva impugnato l'avviso di accertamento n. T9Y010100084/2025 emesso ai fini IRPEF ed addizionali per l'anno 2017.
Il contribuente a sostegno della richiesta di annullamento contestava la carenza di prove riguardo:
1. la riconducibilità dei redditi contestati a un'attività di pilota rally svolta in Italia nel 2017;
2. il domicilio fiscale effettivo in Italia del sig. Ricorrente_1;
3. l'incasso dei canoni di locazione;
4. la rilevazione di un reddito da lavoro autonomo.
L'Agenzia resistente in sede di costituzione in giudizio osservava tra l'altro quanto segue: domicilio fiscale del contribuente Il Sig. Ricorrente_1 , nato a [...] il Data_ , risulta residente a [...]dal 26 febbraio 1992 e soltanto successivamente all'anno di imposta in contestazione si è iscritto all'AIRE, con effetto a partire dal 7 aprile 2025. Prima dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 209/2023 la persona fisica era considerata fiscalmente residente in Italia se era iscritta nell'anagrafe della popolazione residente oppure possedeva domicilio o residenza in Italia, come definiti dal Codice civile. compensi percepiti dalla Società_1 Srl Il bene immobile in questione è nuda proprietà del sig, Ricorrente_1 mentre usufruttaria dello Nominativo_1stesso è la sig.ra . Non è stata prodotta alcuna documentazione probatoria idonea a dimostrare con certezza che gli importi accreditati si riferiscano effettivamente ai canoni di locazione che spetterebbero alla sig.ra Ricorrente_1. Vi sarebbe una incongruenza tra la gestione immobiliare oggetto di contestazione e la reale situazione Nominativo_1personale della sig.ra sul conto corrente della quale vi sono esclusivamente accrediti riferibili alla pensione della medesima. La cessione dell'usufrutto alla sig.ra Nominativo_1 dovrebbe “essere interpretata come strumento di mera interposizione, funzionale a celare la titolarità effettiva dei redditi di locazione e a conseguire un indebito vantaggio fiscale”. Società_2reddito di lavoro certificato dalla società Spa L'importo di € 250,00 è stato regolarmente certificato per il periodo d'imposta 2017 dalla società Società_2 Spa.
Con successiva memoria la difesa del contribuente richiamava tra l'altro la giurisprudenza di legittimità secondo la quale “ai fini dell'individuazione della residenza fiscale o meno in Italia del contribuente, per l'accertamento del domicilio deve farsi riferimento al centro degli affari e degli interessi vitali dello stesso, dando prevalenza al luogo in cui la gestione di detti interessi è esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi, non rivestendo ruolo prioritario, invece, le relazioni affettive e familiari, le quali rilevano solo unitamente ad altri criteri attestanti univocamente il luogo col quale il soggetto ha il più stretto collegamento” e “il domicilio deve, non solo, essere il luogo di gestione dei propri interessi, riconoscibile dai terzi, ma anche che tale riconoscibilità deve essere agganciata ad indici tali da individuare in Italia prioritariamente gli interessi del contribuente di carattere economico e patrimoniale”.
Anche parte resistente depositava ulteriore memoria con la quale ribadiva e precisava le argomentazioni in precedenza illustrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La individuazione del domicilio fiscale del contribuente in Italia o all'estero è questione determinante ai fini della decisione del ricorso. Ricorrente_1Il sig. nell'anno in contestazione e fino al 2025 è stato sempre anagraficamente residente in Italia e tale circostanza è determinante per la soluzione del problema. La giurisprudenza di legittimità richiamata dal resistente ha in più occasioni sottolineato che le persone iscritte nell'anagrafe della popolazione residente si considerano sempre residenti ai fini fiscali in Italia, con conseguente obbligo tributario e l'iscrizione anagrafica esclude ogni ulteriore accertamento e il trasferimento della residenza all'estero non ha efficacia finché non si procede alla cancellazione dall'anagrafe del Comune italiano. Sul punto non possono certamente condividersi le allegazioni del ricorrente secondo le quali sarebbe onere dell'amministrazione finanziaria comprovare nel caso del cittadino anagraficamente residente in Italia (e quindi per tutti i cittadini anagraficamente residenti in Italia) la sussistenza dei presupposti per la imponibilità Irpef. Le indicazioni giurisprudenziali secondo le quali la residenza anagrafica non sarebbe di per sé decisiva ai fini della imponibilità Irpef è evidentemente riferita al caso del soggetto residente all'estero che mantenga interessi, attività e legami in Italia. Nel caso in esame il ricorrente è invece residente in Italia ove ha legami familiari, ed è tra l'altro titolare di conto corrente sul quale gestisce gli immobili della anziana madre. In una situazione del genere le allegazioni relative ad un (presunto) rapporto affettivo con una donna residente in Svizzera, che sarebbe stata autorizzata dal locatore dell'appartamento ove abita all'estero ad ospitare il compagno, e la titolarità di un contratto di locazione di un posto auto in Svizzera non sono certo sufficienti a smentire le risultanze anagrafiche. Associazione_1Allo stesso modo il rapporto di collaborazione con la Sa, per le modalità con le quali le prestazioni vengono fornite (senza orario di servizio o sede fissa), non costituisce argomento decisivo. Tutti i compensi a vario titolo conseguiti dal ricorrente, ed in genere i versamenti ingiustificati recuperati a reddito in sede di esame dei conti correnti devono essere assoggettati ad IRPEF ed addizionali Dall'ambito dei versamenti ingiustificati devono tuttavia essere escluse le somme percepite dalla Società_1 Srl nell'ambito della gestione dell'appartamento di cui il ricorrente è nudo proprietario. Le indicazioni rese dall'interessato, secondo le quali egli ha curato la riscossione dei canoni spettanti alla madre usufruttuaria dell'immobile, sono pienamente credibili e riscontrate dalla situazione proprietaria. Assolutamente infondata è la pretesa impositiva secondo la quale si vorrebbe ignorare la situazione proprietaria dell'immobile assoggettando a tassazione come conseguiti dal nudo proprietario canoni per i quali il titolare del contratto ha regolarmente versato le imposte sostitutive dovute, circostanza riscontrata nella documentazione prodotta. Il recupero di imposta degli importi riferiti alle locazioni deve pertanto essere annullato. La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso annullando il recupero di imponibile relativo all'importo di euro 40.000 riferito a “affittanze”; conferma nel resto. Spese compensate.
Sondrio, 28 gennaio 2026
Il Presidente Relatore Dott. Paolo Scafi
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SONDRIO Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: SCAFI PAOLO, Presidente e Relatore BUSSANI ALBERTO, Giudice GIUNTA VINCENZO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 81/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_2Difeso da -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Sondrio - Salita Schenardi 1 23100 Sondrio SO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9Y010100084-2025 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9Y010100084-2025 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti: entrambe le parti si riportano agli atti insistendo come in essi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente proposto veniva impugnato l'avviso di accertamento n. T9Y010100084/2025 emesso ai fini IRPEF ed addizionali per l'anno 2017.
Il contribuente a sostegno della richiesta di annullamento contestava la carenza di prove riguardo:
1. la riconducibilità dei redditi contestati a un'attività di pilota rally svolta in Italia nel 2017;
2. il domicilio fiscale effettivo in Italia del sig. Ricorrente_1;
3. l'incasso dei canoni di locazione;
4. la rilevazione di un reddito da lavoro autonomo.
L'Agenzia resistente in sede di costituzione in giudizio osservava tra l'altro quanto segue: domicilio fiscale del contribuente Il Sig. Ricorrente_1 , nato a [...] il Data_ , risulta residente a [...]dal 26 febbraio 1992 e soltanto successivamente all'anno di imposta in contestazione si è iscritto all'AIRE, con effetto a partire dal 7 aprile 2025. Prima dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 209/2023 la persona fisica era considerata fiscalmente residente in Italia se era iscritta nell'anagrafe della popolazione residente oppure possedeva domicilio o residenza in Italia, come definiti dal Codice civile. compensi percepiti dalla Società_1 Srl Il bene immobile in questione è nuda proprietà del sig, Ricorrente_1 mentre usufruttaria dello Nominativo_1stesso è la sig.ra . Non è stata prodotta alcuna documentazione probatoria idonea a dimostrare con certezza che gli importi accreditati si riferiscano effettivamente ai canoni di locazione che spetterebbero alla sig.ra Ricorrente_1. Vi sarebbe una incongruenza tra la gestione immobiliare oggetto di contestazione e la reale situazione Nominativo_1personale della sig.ra sul conto corrente della quale vi sono esclusivamente accrediti riferibili alla pensione della medesima. La cessione dell'usufrutto alla sig.ra Nominativo_1 dovrebbe “essere interpretata come strumento di mera interposizione, funzionale a celare la titolarità effettiva dei redditi di locazione e a conseguire un indebito vantaggio fiscale”. Società_2reddito di lavoro certificato dalla società Spa L'importo di € 250,00 è stato regolarmente certificato per il periodo d'imposta 2017 dalla società Società_2 Spa.
Con successiva memoria la difesa del contribuente richiamava tra l'altro la giurisprudenza di legittimità secondo la quale “ai fini dell'individuazione della residenza fiscale o meno in Italia del contribuente, per l'accertamento del domicilio deve farsi riferimento al centro degli affari e degli interessi vitali dello stesso, dando prevalenza al luogo in cui la gestione di detti interessi è esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi, non rivestendo ruolo prioritario, invece, le relazioni affettive e familiari, le quali rilevano solo unitamente ad altri criteri attestanti univocamente il luogo col quale il soggetto ha il più stretto collegamento” e “il domicilio deve, non solo, essere il luogo di gestione dei propri interessi, riconoscibile dai terzi, ma anche che tale riconoscibilità deve essere agganciata ad indici tali da individuare in Italia prioritariamente gli interessi del contribuente di carattere economico e patrimoniale”.
Anche parte resistente depositava ulteriore memoria con la quale ribadiva e precisava le argomentazioni in precedenza illustrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La individuazione del domicilio fiscale del contribuente in Italia o all'estero è questione determinante ai fini della decisione del ricorso. Ricorrente_1Il sig. nell'anno in contestazione e fino al 2025 è stato sempre anagraficamente residente in Italia e tale circostanza è determinante per la soluzione del problema. La giurisprudenza di legittimità richiamata dal resistente ha in più occasioni sottolineato che le persone iscritte nell'anagrafe della popolazione residente si considerano sempre residenti ai fini fiscali in Italia, con conseguente obbligo tributario e l'iscrizione anagrafica esclude ogni ulteriore accertamento e il trasferimento della residenza all'estero non ha efficacia finché non si procede alla cancellazione dall'anagrafe del Comune italiano. Sul punto non possono certamente condividersi le allegazioni del ricorrente secondo le quali sarebbe onere dell'amministrazione finanziaria comprovare nel caso del cittadino anagraficamente residente in Italia (e quindi per tutti i cittadini anagraficamente residenti in Italia) la sussistenza dei presupposti per la imponibilità Irpef. Le indicazioni giurisprudenziali secondo le quali la residenza anagrafica non sarebbe di per sé decisiva ai fini della imponibilità Irpef è evidentemente riferita al caso del soggetto residente all'estero che mantenga interessi, attività e legami in Italia. Nel caso in esame il ricorrente è invece residente in Italia ove ha legami familiari, ed è tra l'altro titolare di conto corrente sul quale gestisce gli immobili della anziana madre. In una situazione del genere le allegazioni relative ad un (presunto) rapporto affettivo con una donna residente in Svizzera, che sarebbe stata autorizzata dal locatore dell'appartamento ove abita all'estero ad ospitare il compagno, e la titolarità di un contratto di locazione di un posto auto in Svizzera non sono certo sufficienti a smentire le risultanze anagrafiche. Associazione_1Allo stesso modo il rapporto di collaborazione con la Sa, per le modalità con le quali le prestazioni vengono fornite (senza orario di servizio o sede fissa), non costituisce argomento decisivo. Tutti i compensi a vario titolo conseguiti dal ricorrente, ed in genere i versamenti ingiustificati recuperati a reddito in sede di esame dei conti correnti devono essere assoggettati ad IRPEF ed addizionali Dall'ambito dei versamenti ingiustificati devono tuttavia essere escluse le somme percepite dalla Società_1 Srl nell'ambito della gestione dell'appartamento di cui il ricorrente è nudo proprietario. Le indicazioni rese dall'interessato, secondo le quali egli ha curato la riscossione dei canoni spettanti alla madre usufruttuaria dell'immobile, sono pienamente credibili e riscontrate dalla situazione proprietaria. Assolutamente infondata è la pretesa impositiva secondo la quale si vorrebbe ignorare la situazione proprietaria dell'immobile assoggettando a tassazione come conseguiti dal nudo proprietario canoni per i quali il titolare del contratto ha regolarmente versato le imposte sostitutive dovute, circostanza riscontrata nella documentazione prodotta. Il recupero di imposta degli importi riferiti alle locazioni deve pertanto essere annullato. La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso annullando il recupero di imponibile relativo all'importo di euro 40.000 riferito a “affittanze”; conferma nel resto. Spese compensate.
Sondrio, 28 gennaio 2026
Il Presidente Relatore Dott. Paolo Scafi