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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 04/03/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1673/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Alessandro Nastri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1673 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
Renato Chiaranti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni, Via Armellini n.
10, giusta procura in calce all'atto di citazione
- attrice
E
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 dell'amministratore pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Marco Controparte_2
Tudisco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terni, Via della Caserma n. 18, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta
NONCHÉ
C.F. ) Controparte_3 P.IVA_3
- convenuta contumace
Oggetto: responsabilità extracontrattuale
Conclusioni delle parti:
- L'avv. Renato Chiaranti, per l'attrice: “Piaccia al Tribunale di Terni, rigettata ogni avversa eccezione e domanda e previo accertamento che i convenuti sono responsabili delle lamentate infiltrazioni, ordinare agli stessi di effettuare in via solidale, entro breve e perentorio termine, i lavori necessari per la eliminazione delle cause delle stesse [lavori indicati nella C.T.U. conclusiva del procedimento di accertamento tecnico preventivo come anche riportato al punto J) della parte narrativa del presente atto], autorizzando, in difetto, la parte attrice a provvedervi a spese e per conto dei convenuti. Con condanna delle parti convenute in solido al risarcimento dei danni subiti e subendi da liquidarsi in sede separata. Con condanna dei convenuti in solido al pagamento delle spese e competenze professionali legali di parte attrice sia del procedimento di A.T.P. che del presente giudizio”.
- L'avv. Marco Tudisco, per il convenuto: “Piaccia all'Ecc.mo Controparte_1
Tribunale Ordinario di Terni, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del
esponente e l'inammissibilità della domanda proposta dalla parte attrice CP_4 per tutte le ragioni espresse nella narrativa del presente atto;
nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata dal
in via preliminare, si chiede, di Controparte_5 rigettare la domanda formulata dalla parte attrice nei confronti dell'amministrazione condominiale. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre IVA, C.p.A.
e Spese Generali al 15% come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 04/08/2023, la Parte_1 conveniva in giudizio il
[...] Controparte_1
e la invocando la responsabilità solidale dei
[...] Controparte_3 convenuti per le infiltrazioni esistenti all'interno del proprio appartamento situato al terzo piano dell'edificio e provenienti dal sovrastante lastrico solare annesso all'abitazione posta ai piani quarto e quinto di proprietà della L'attrice, Controparte_3 premesso che il predetto lastrico solare costituiva copertura anche di altre unità immobiliari, con conseguente corresponsabilità del ai sensi dell'art. 1126 c.c., Controparte_1 chiedeva la condanna in solido dei convenuti all'esecuzione delle opere necessarie per eliminare le infiltrazioni, come individuate dal consulente tecnico d'ufficio all'uopo incaricato nel procedimento di accertamento tecnico preventivo R.G. 975/2022 svoltosi ante causam tra le stesse parti, con fissazione di un termine breve a tale scopo e con autorizzazione, in mancanza, all'esecuzione delle medesime opere da parte dell'attrice a spese dei convenuti, e con condanna degli stessi convenuti al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede.
A seguito della dichiarazione di contumacia dei convenuti (ritualmente evocati in giudizio e non costituitisi nel termine di legge), del decorso dei termini di cui all'art. 171-ter c.p.c. e della successiva acquisizione del fascicolo del suddetto procedimento di accertamento tecnico preventivo, in data 29/03/2024 si costituiva tardivamente il Controparte_1 convenuto, il quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, essendo emerso nel procedimento di accertamento tecnico preventivo che le infiltrazioni erano dovute a vizi originari di costruzione dell'edificio, ed essendosi comunque l'amministratore attivato già prima del predetto procedimento intimando invano alla Controparte_3
l'esecuzione dei lavori necessari all'eliminazione delle infiltrazioni.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281-sexies
c.p.c. tenutasi in data 02/04/2024, con ordinanza del 09/04/2024 veniva disposta la rimessione della causa sul ruolo per un supplemento della consulenza tecnica d'ufficio espletata in sede di accertamento tecnico preventivo.
All'udienza del 18/02/2025 lo scrivente giudice, fatte precisare nuovamente le conclusioni alle parti costituite ed esaurita la discussione orale della causa, riservava il deposito della sentenza nel termine di giorni trenta ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3, c.p.c..
Le domande attoree sono fondate e meritano accoglimento nei limiti di seguito illustrati.
1.1. Va anzitutto disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione (rectius: titolarità) passiva sollevata dal convenuto. Controparte_1
1.2. Deve a tal proposito precisarsi, in primo luogo, che il non può sottrarsi CP_4 all'obbligo di provvedere all'esecuzione dei lavori di eliminazione dei difetti del lastrico solare ancorché tali difetti siano imputabili già all'originario venditore (v. da ultimo Cass.
28253/2023; v. altresì, per l'equiparazione della terrazza a livello al lastrico solare, Cass.
35316/2021).
1.3. Quanto, poi, all'eccepita mancanza di collaborazione della Controparte_3
alla quale il aveva già intimato l'esecuzione dei lavori prima
[...] Controparte_1 dell'instaurazione del procedimento di accertamento tecnico preventivo, deve chiarirsi che la responsabilità del condominio per le infiltrazioni provenienti dal lastrico solare ed il suo obbligo di eseguire i necessari lavori di riparazione o ricostruzione non vengono meno per il solo fatto che il condomino titolare della proprietà superficiaria o usuario esclusivo del lastrico solare non abbia provveduto da sé all'esecuzione di tali lavori e non abbia tenuto un atteggiamento collaborativo. Va in proposito richiamato il consolidato principio in base al quale, poiché il lastrico solare dell'edificio soggetto al regime del condominio svolge la funzione di copertura del fabbricato, anche se appartiene in proprietà superficiaria o è attribuito in uso esclusivo ad uno dei condomini, a provvedere alla sua riparazione o alla sua ricostruzione sono tenuti tutti i condomini, in concorso con il proprietario superficiario o con il titolare del diritto di uso esclusivo. La relativa azione, pertanto, va proposta proprio nei confronti del condominio, in persona dell'amministratore - quale rappresentante di tutti i condomini obbligati - e non già del proprietario o titolare dell'uso esclusivo del lastrico, il quale può essere chiamato in giudizio a titolo personale soltanto ove frapponga impedimenti all'esecuzione dei lavori di manutenzione o ripristino, deliberata dagli altri obbligati, e al solo fine di sentirsi inibire comportamenti ostruzionistici od ordinare comportamenti di indispensabile cooperazione, non anche al fine di sentirsi dichiarare tenuto all'esecuzione diretta dei lavori medesimi (Cass. 5867/2016; id. Cass. 10233/02, nonché Trib. Aosta 10 agosto 2023, Trib. S. Maria Capua Vetere 25 luglio 2022, App. Napoli 7 luglio 2022, Trib.
Taranto 16 febbraio 2022, App. Bari 25 novembre 2021, Trib. Salerno 5 maggio 2020, e Trib.
Lamezia Terme 2 marzo 2020). Ne consegue, tra l'altro, che nel caso di specie la condanna all'esecuzione dei lavori può essere emessa solo nei confronti del , Controparte_1 dovendo ordinarsi alla (che pacificamente non ha Controparte_3 collaborato né in fase stragiudiziale, non rispondendo agli inviti ad essa rivolti dall'amministratore del , né nel procedimento di accertamento tecnico Controparte_1 preventivo, nel quale è rimasta contumace, così come, del resto, nel presente giudizio di merito) soltanto di consentire l'accesso al lastrico solare (rectius: alla terrazza a livello) oggetto di causa, ai fini di tale esecuzione.
2. Quanto alle cause delle infiltrazioni e all'individuazione dei lavori da svolgersi, nonché ai relativi costi, vanno integralmente recepite le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nel proprio elaborato redatto in sede di accertamento tecnico preventivo, come integrato nel corso del presente giudizio. Deve in proposito rammentarsi che, nel prestare adesione al parere del c.t.u., il giudice del merito non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni se non quando (e nella misura in cui) i consulenti di parte e/o i difensori abbiano avanzato alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio critiche specifiche e circostanziate, sulla cui infondatezza il giudice ha il dovere di motivare in maniera puntuale e dettagliata (v.
Cass. 16075/2022, Cass. 11917/2021, Cass. 7024/2020, Cass. 15147/2018, Cass. 23594/2017,
Cass. 12703/2015 e Cass. 25862/2011), laddove nel caso di specie i difensori e i consulenti delle due parti costituite hanno dichiarato di concordare con tutte le valutazioni espresse dal c.t.u., e l'altra convenuta è rimasta contumace sia nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, sia nel presente giudizio di merito.
3. Per tutti i motivi sopra esposti, il Controparte_1 deve essere condannato all'esecuzione dei lavori indicati dal consulente tecnico d'ufficio nel proprio elaborato redatto in sede di accertamento tecnico preventivo, come integrato nel corso del presente giudizio anche mediante l'elaborazione dei relativi computi metrici.
4. L'attrice deve essere autorizzata – in caso di omesso avvio (o di omesso completamento) dei predetti lavori da parte del entro il termine di quattro mesi dalla Controparte_1 pubblicazione della presente sentenza – a far eseguire (o completare) i medesimi lavori a proprie spese, con diritto al rimborso di tali spese nei confronti del Controparte_1 nei limiti degli importi (ivi inclusi quelli relativi alle spese amministrative e professionali quantificati con l'ultima integrazione peritale del 31/10/2024) risultanti dall'elaborato redatto dal c.t.u. e dagli annessi computi metrici, fermo, in ogni caso, il diritto del di adottare le proprie deliberazioni in merito alla ripartizione delle Controparte_1 suddette spese tra i condomini (ivi incluso l'usuario esclusivo del lastrico solare) eventualmente ai sensi dell'art. 1126 c.c..
5. Deve poi ordinarsi alla di consentire al Controparte_3
e all'attrice – anche per il tramite delle imprese da questi ultimi Controparte_1 incaricate – l'accesso al lastrico solare oggetto di causa per l'esecuzione dei predetti lavori.
6. Va infine rilevata l'inammissibilità – per difetto di determinatezza – della domanda attorea di condanna generica dei convenuti in via solidale “al risarcimento dei danni subiti e subendi da liquidarsi in sede separata” (v. Cass., SS.UU, 8077/2012, con la quale si è chiarito che l'indeterminatezza di una sola delle plurime domande proposte non comporta la nullità dell'atto di citazione ma unicamente, per l'appunto, l'inammissibilità della domanda in questione).
7. Le spese di lite (ivi incluse quelle del procedimento di accertamento tecnico preventivo: v.
Cass. 15492/2019, Cass. 14268/2017, Cass. 324/2017, Cass. 21756/2015, Cass. 4156/2012 e
Cass. 15672/05) seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate a carico solidale dei convenuti come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al valore (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00, tenuto conto del costo complessivo dei lavori quale risultante dalla c.t.u. espletata;
e ciò anche ai fini della quantificazione delle spese vive per contributo unificato ripetibili in quanto non superflue: v. la condivisibile motivazione di Trib. Ravenna 5 agosto 2021), alla natura e alla complessità (media) della controversia.
8. In applicazione del principio di causalità, le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo (già liquidate con decreto emesso all'esito di tale procedimento) e quelle delle consulenze tecniche d'ufficio integrative espletate nel presente giudizio di merito devono porsi – nei rapporti interni tra le parti – a carico dei due convenuti in parti uguali tra loro (ferma restando la solidarietà passiva ex lege di tutte le parti nei confronti del consulente, v. Cass. 3239/2018, Cass. 17739/2016, Cass.
23133/2015, Cass. 25179/2013 e Cass. 28094/09).
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla nei Parte_1 confronti del e della Controparte_1 ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così Controparte_3 provvede:
a) accertata e dichiarata la responsabilità del Controparte_6 infiltrazioni oggetto di causa: 1) condanna il medesimo
[...]
all'esecuzione dei lavori indicati dal consulente tecnico d'ufficio Controparte_1 nel proprio elaborato redatto in sede di accertamento tecnico preventivo come integrato nel corso del presente giudizio;
2) fissa per il completamento dei lavori il termine di quattro mesi dalla pubblicazione della presente sentenza, autorizzando l'attrice, in caso di mancato rispetto del suddetto termine, a far eseguire o completare i medesimi lavori a proprie spese, con diritto al rimborso di tali spese nei confronti del nei limiti degli importi risultanti dall'elaborato redatto dal c.t.u. e Controparte_1 dagli annessi computi metrici;
b) ordina alla di consentire al Controparte_3 [...]
e alla Controparte_1 Parte_1
l'accesso al lastrico solare oggetto di causa per l'esecuzione dei
[...] predetti lavori;
c) dichiara inammissibile la domanda di condanna generica al risarcimento dei danni proposta dall'attrice nei confronti dei convenuti;
d) condanna il e la Controparte_1 in solido, alla rifusione in favore della Controparte_3 [...] delle spese processuali, che liquida: 1) in Parte_1
€ 2.337,00 (di cui € 567,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva, ed €
1.061,00 per la fase istruttoria) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, nonché in € 145,50 per spese vive (parte del C.U. come da motivazione e marca da bollo), per il procedimento di accertamento tecnico preventivo;
2) in € 5.077,00 (di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 1.701,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e
IVA se dovuta, nonché in € 264,00 per spese vive (parte del C.U. come da motivazione e marca da bollo), per il presente giudizio di merito;
e) pone a carico del e della Controparte_1 in parti uguali tra loro, le spese della c.t.u. espletata Controparte_3 nel procedimento di accertamento tecnico preventivo e quelle delle consulenze tecniche d'ufficio integrative espletate nel presente giudizio di merito.
Terni, 04/03/2025
Il giudice
(dott. Alessandro Nastri)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Alessandro Nastri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1673 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
Renato Chiaranti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni, Via Armellini n.
10, giusta procura in calce all'atto di citazione
- attrice
E
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 dell'amministratore pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Marco Controparte_2
Tudisco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terni, Via della Caserma n. 18, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta
NONCHÉ
C.F. ) Controparte_3 P.IVA_3
- convenuta contumace
Oggetto: responsabilità extracontrattuale
Conclusioni delle parti:
- L'avv. Renato Chiaranti, per l'attrice: “Piaccia al Tribunale di Terni, rigettata ogni avversa eccezione e domanda e previo accertamento che i convenuti sono responsabili delle lamentate infiltrazioni, ordinare agli stessi di effettuare in via solidale, entro breve e perentorio termine, i lavori necessari per la eliminazione delle cause delle stesse [lavori indicati nella C.T.U. conclusiva del procedimento di accertamento tecnico preventivo come anche riportato al punto J) della parte narrativa del presente atto], autorizzando, in difetto, la parte attrice a provvedervi a spese e per conto dei convenuti. Con condanna delle parti convenute in solido al risarcimento dei danni subiti e subendi da liquidarsi in sede separata. Con condanna dei convenuti in solido al pagamento delle spese e competenze professionali legali di parte attrice sia del procedimento di A.T.P. che del presente giudizio”.
- L'avv. Marco Tudisco, per il convenuto: “Piaccia all'Ecc.mo Controparte_1
Tribunale Ordinario di Terni, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del
esponente e l'inammissibilità della domanda proposta dalla parte attrice CP_4 per tutte le ragioni espresse nella narrativa del presente atto;
nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata dal
in via preliminare, si chiede, di Controparte_5 rigettare la domanda formulata dalla parte attrice nei confronti dell'amministrazione condominiale. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre IVA, C.p.A.
e Spese Generali al 15% come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 04/08/2023, la Parte_1 conveniva in giudizio il
[...] Controparte_1
e la invocando la responsabilità solidale dei
[...] Controparte_3 convenuti per le infiltrazioni esistenti all'interno del proprio appartamento situato al terzo piano dell'edificio e provenienti dal sovrastante lastrico solare annesso all'abitazione posta ai piani quarto e quinto di proprietà della L'attrice, Controparte_3 premesso che il predetto lastrico solare costituiva copertura anche di altre unità immobiliari, con conseguente corresponsabilità del ai sensi dell'art. 1126 c.c., Controparte_1 chiedeva la condanna in solido dei convenuti all'esecuzione delle opere necessarie per eliminare le infiltrazioni, come individuate dal consulente tecnico d'ufficio all'uopo incaricato nel procedimento di accertamento tecnico preventivo R.G. 975/2022 svoltosi ante causam tra le stesse parti, con fissazione di un termine breve a tale scopo e con autorizzazione, in mancanza, all'esecuzione delle medesime opere da parte dell'attrice a spese dei convenuti, e con condanna degli stessi convenuti al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede.
A seguito della dichiarazione di contumacia dei convenuti (ritualmente evocati in giudizio e non costituitisi nel termine di legge), del decorso dei termini di cui all'art. 171-ter c.p.c. e della successiva acquisizione del fascicolo del suddetto procedimento di accertamento tecnico preventivo, in data 29/03/2024 si costituiva tardivamente il Controparte_1 convenuto, il quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, essendo emerso nel procedimento di accertamento tecnico preventivo che le infiltrazioni erano dovute a vizi originari di costruzione dell'edificio, ed essendosi comunque l'amministratore attivato già prima del predetto procedimento intimando invano alla Controparte_3
l'esecuzione dei lavori necessari all'eliminazione delle infiltrazioni.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281-sexies
c.p.c. tenutasi in data 02/04/2024, con ordinanza del 09/04/2024 veniva disposta la rimessione della causa sul ruolo per un supplemento della consulenza tecnica d'ufficio espletata in sede di accertamento tecnico preventivo.
All'udienza del 18/02/2025 lo scrivente giudice, fatte precisare nuovamente le conclusioni alle parti costituite ed esaurita la discussione orale della causa, riservava il deposito della sentenza nel termine di giorni trenta ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3, c.p.c..
Le domande attoree sono fondate e meritano accoglimento nei limiti di seguito illustrati.
1.1. Va anzitutto disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione (rectius: titolarità) passiva sollevata dal convenuto. Controparte_1
1.2. Deve a tal proposito precisarsi, in primo luogo, che il non può sottrarsi CP_4 all'obbligo di provvedere all'esecuzione dei lavori di eliminazione dei difetti del lastrico solare ancorché tali difetti siano imputabili già all'originario venditore (v. da ultimo Cass.
28253/2023; v. altresì, per l'equiparazione della terrazza a livello al lastrico solare, Cass.
35316/2021).
1.3. Quanto, poi, all'eccepita mancanza di collaborazione della Controparte_3
alla quale il aveva già intimato l'esecuzione dei lavori prima
[...] Controparte_1 dell'instaurazione del procedimento di accertamento tecnico preventivo, deve chiarirsi che la responsabilità del condominio per le infiltrazioni provenienti dal lastrico solare ed il suo obbligo di eseguire i necessari lavori di riparazione o ricostruzione non vengono meno per il solo fatto che il condomino titolare della proprietà superficiaria o usuario esclusivo del lastrico solare non abbia provveduto da sé all'esecuzione di tali lavori e non abbia tenuto un atteggiamento collaborativo. Va in proposito richiamato il consolidato principio in base al quale, poiché il lastrico solare dell'edificio soggetto al regime del condominio svolge la funzione di copertura del fabbricato, anche se appartiene in proprietà superficiaria o è attribuito in uso esclusivo ad uno dei condomini, a provvedere alla sua riparazione o alla sua ricostruzione sono tenuti tutti i condomini, in concorso con il proprietario superficiario o con il titolare del diritto di uso esclusivo. La relativa azione, pertanto, va proposta proprio nei confronti del condominio, in persona dell'amministratore - quale rappresentante di tutti i condomini obbligati - e non già del proprietario o titolare dell'uso esclusivo del lastrico, il quale può essere chiamato in giudizio a titolo personale soltanto ove frapponga impedimenti all'esecuzione dei lavori di manutenzione o ripristino, deliberata dagli altri obbligati, e al solo fine di sentirsi inibire comportamenti ostruzionistici od ordinare comportamenti di indispensabile cooperazione, non anche al fine di sentirsi dichiarare tenuto all'esecuzione diretta dei lavori medesimi (Cass. 5867/2016; id. Cass. 10233/02, nonché Trib. Aosta 10 agosto 2023, Trib. S. Maria Capua Vetere 25 luglio 2022, App. Napoli 7 luglio 2022, Trib.
Taranto 16 febbraio 2022, App. Bari 25 novembre 2021, Trib. Salerno 5 maggio 2020, e Trib.
Lamezia Terme 2 marzo 2020). Ne consegue, tra l'altro, che nel caso di specie la condanna all'esecuzione dei lavori può essere emessa solo nei confronti del , Controparte_1 dovendo ordinarsi alla (che pacificamente non ha Controparte_3 collaborato né in fase stragiudiziale, non rispondendo agli inviti ad essa rivolti dall'amministratore del , né nel procedimento di accertamento tecnico Controparte_1 preventivo, nel quale è rimasta contumace, così come, del resto, nel presente giudizio di merito) soltanto di consentire l'accesso al lastrico solare (rectius: alla terrazza a livello) oggetto di causa, ai fini di tale esecuzione.
2. Quanto alle cause delle infiltrazioni e all'individuazione dei lavori da svolgersi, nonché ai relativi costi, vanno integralmente recepite le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nel proprio elaborato redatto in sede di accertamento tecnico preventivo, come integrato nel corso del presente giudizio. Deve in proposito rammentarsi che, nel prestare adesione al parere del c.t.u., il giudice del merito non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni se non quando (e nella misura in cui) i consulenti di parte e/o i difensori abbiano avanzato alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio critiche specifiche e circostanziate, sulla cui infondatezza il giudice ha il dovere di motivare in maniera puntuale e dettagliata (v.
Cass. 16075/2022, Cass. 11917/2021, Cass. 7024/2020, Cass. 15147/2018, Cass. 23594/2017,
Cass. 12703/2015 e Cass. 25862/2011), laddove nel caso di specie i difensori e i consulenti delle due parti costituite hanno dichiarato di concordare con tutte le valutazioni espresse dal c.t.u., e l'altra convenuta è rimasta contumace sia nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, sia nel presente giudizio di merito.
3. Per tutti i motivi sopra esposti, il Controparte_1 deve essere condannato all'esecuzione dei lavori indicati dal consulente tecnico d'ufficio nel proprio elaborato redatto in sede di accertamento tecnico preventivo, come integrato nel corso del presente giudizio anche mediante l'elaborazione dei relativi computi metrici.
4. L'attrice deve essere autorizzata – in caso di omesso avvio (o di omesso completamento) dei predetti lavori da parte del entro il termine di quattro mesi dalla Controparte_1 pubblicazione della presente sentenza – a far eseguire (o completare) i medesimi lavori a proprie spese, con diritto al rimborso di tali spese nei confronti del Controparte_1 nei limiti degli importi (ivi inclusi quelli relativi alle spese amministrative e professionali quantificati con l'ultima integrazione peritale del 31/10/2024) risultanti dall'elaborato redatto dal c.t.u. e dagli annessi computi metrici, fermo, in ogni caso, il diritto del di adottare le proprie deliberazioni in merito alla ripartizione delle Controparte_1 suddette spese tra i condomini (ivi incluso l'usuario esclusivo del lastrico solare) eventualmente ai sensi dell'art. 1126 c.c..
5. Deve poi ordinarsi alla di consentire al Controparte_3
e all'attrice – anche per il tramite delle imprese da questi ultimi Controparte_1 incaricate – l'accesso al lastrico solare oggetto di causa per l'esecuzione dei predetti lavori.
6. Va infine rilevata l'inammissibilità – per difetto di determinatezza – della domanda attorea di condanna generica dei convenuti in via solidale “al risarcimento dei danni subiti e subendi da liquidarsi in sede separata” (v. Cass., SS.UU, 8077/2012, con la quale si è chiarito che l'indeterminatezza di una sola delle plurime domande proposte non comporta la nullità dell'atto di citazione ma unicamente, per l'appunto, l'inammissibilità della domanda in questione).
7. Le spese di lite (ivi incluse quelle del procedimento di accertamento tecnico preventivo: v.
Cass. 15492/2019, Cass. 14268/2017, Cass. 324/2017, Cass. 21756/2015, Cass. 4156/2012 e
Cass. 15672/05) seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate a carico solidale dei convenuti come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al valore (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00, tenuto conto del costo complessivo dei lavori quale risultante dalla c.t.u. espletata;
e ciò anche ai fini della quantificazione delle spese vive per contributo unificato ripetibili in quanto non superflue: v. la condivisibile motivazione di Trib. Ravenna 5 agosto 2021), alla natura e alla complessità (media) della controversia.
8. In applicazione del principio di causalità, le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo (già liquidate con decreto emesso all'esito di tale procedimento) e quelle delle consulenze tecniche d'ufficio integrative espletate nel presente giudizio di merito devono porsi – nei rapporti interni tra le parti – a carico dei due convenuti in parti uguali tra loro (ferma restando la solidarietà passiva ex lege di tutte le parti nei confronti del consulente, v. Cass. 3239/2018, Cass. 17739/2016, Cass.
23133/2015, Cass. 25179/2013 e Cass. 28094/09).
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla nei Parte_1 confronti del e della Controparte_1 ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così Controparte_3 provvede:
a) accertata e dichiarata la responsabilità del Controparte_6 infiltrazioni oggetto di causa: 1) condanna il medesimo
[...]
all'esecuzione dei lavori indicati dal consulente tecnico d'ufficio Controparte_1 nel proprio elaborato redatto in sede di accertamento tecnico preventivo come integrato nel corso del presente giudizio;
2) fissa per il completamento dei lavori il termine di quattro mesi dalla pubblicazione della presente sentenza, autorizzando l'attrice, in caso di mancato rispetto del suddetto termine, a far eseguire o completare i medesimi lavori a proprie spese, con diritto al rimborso di tali spese nei confronti del nei limiti degli importi risultanti dall'elaborato redatto dal c.t.u. e Controparte_1 dagli annessi computi metrici;
b) ordina alla di consentire al Controparte_3 [...]
e alla Controparte_1 Parte_1
l'accesso al lastrico solare oggetto di causa per l'esecuzione dei
[...] predetti lavori;
c) dichiara inammissibile la domanda di condanna generica al risarcimento dei danni proposta dall'attrice nei confronti dei convenuti;
d) condanna il e la Controparte_1 in solido, alla rifusione in favore della Controparte_3 [...] delle spese processuali, che liquida: 1) in Parte_1
€ 2.337,00 (di cui € 567,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva, ed €
1.061,00 per la fase istruttoria) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, nonché in € 145,50 per spese vive (parte del C.U. come da motivazione e marca da bollo), per il procedimento di accertamento tecnico preventivo;
2) in € 5.077,00 (di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 1.701,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e
IVA se dovuta, nonché in € 264,00 per spese vive (parte del C.U. come da motivazione e marca da bollo), per il presente giudizio di merito;
e) pone a carico del e della Controparte_1 in parti uguali tra loro, le spese della c.t.u. espletata Controparte_3 nel procedimento di accertamento tecnico preventivo e quelle delle consulenze tecniche d'ufficio integrative espletate nel presente giudizio di merito.
Terni, 04/03/2025
Il giudice
(dott. Alessandro Nastri)