TRIB
Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 01/10/2025, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
1
n. 1809/2019 R.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Presidente dott. Giovanni Garofalo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1809 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 2.7.2025, con la concessione dei termini di cui 190 c.p.c. in forma abbreviata (20 giorni per il deposito di comparse conclusionali e ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica), promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme (CZ) alla via del Mare n. 22, presso lo studio dell'avv. Giampaolo RUSSO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- parte appellante - contro
(c.f. e P. Iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ) alla via
Michelangelo n. 42, presso lo studio dell'avv. Gaetano AMATRUDA, rappresentata e difesa dall'avv. Pasqualino LEDONNE, giusta procura in atti;
- parte appellata -
e
(c.f. , residente in [...] C.F._2
Lanzino n. 29;
- parte appellata contumace -
OGGETTO: Appello avverso la Sentenza n. 496/2019 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia
Terme e depositata il 16.4.2019 - Risarcimento danni da sinistro stradale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in via telematica per l'udienza del
2.7.2025 tenuta con le modalità introdotte dagli artt. 127, co. 3, e 127 ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, il sig. conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi al Giudice di Pace di Lamezia Terme nonché la CP_2 [...]
[...] [...]
in p.l.r.p.t., al fine di ottenere l'accertamento e la dichiarazione di Controparte_3 responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro avvenuto in data 31 CP_2 maggio 2016, con conseguente condanna al risarcimento dei danni per le lesioni personali da lui subite.
In particolare, a sostegno delle proprie pretese, l'attore esponeva: che, in data 31 maggio 2016, alle ore 19.00 circa, mentre percorreva, in sella al proprio biciclo, via dei Bizantini in Lamezia Terme, rimaneva coinvolto in un sinistro addebitabile alla condotta di guida di il quale CP_2
– alla guida dell'autovettura Fiat Grande Punto Tg. DG848PT, di proprietà di - Parte_2 nell'immettersi sulla predetta via, ometteva di prestare la dovuta precedenza ai veicoli in transito;
che, pertanto, impattava, seppur lievemente, contro la ruota anteriore sinistra dell'autovettura del
, riportando la frattura del malleolo mediale dx, in quanto aveva utilizzato il piede destro CP_2 nel tentativo di arrestare la propria marcia;
che il convenuto prestava soccorso all'attore e si assumeva la responsabilità del sinistro, ma la compagnia assicuratrice si rifiutava di risarcire l'odierno attore.
Si costituiva in giudizio la in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, la quale impugnava e contestava tutte le avverse difese, in quanto asseritamente infondate in fatto ed in diritto.
nonostante la regolarità della notifica espletata nei suoi riguardi, non si costituiva CP_2 in giudizio e rimaneva - pertanto – contumace.
La controversia veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti,
l'espletamento della prova testimoniale ammessa, nonché l'espletamento di CTU medica.
Conclusa l'istruttoria, il Giudice di Pace di Lamezia Terme - con la sentenza n. 496/2019, oggetto del presente gravame - rigettava la domanda attorea, compensando le spese di lite tra le parti e ponendo le spese di CTU a carico della parte attrice.
1.1 Avverso la sentenza citata, proponeva appello, deducendo: il difetto e/o Parte_1 erronea motivazione della sentenza di primo grado per omessa valutazione delle risultanze probatorie e delle risultanze della c.t.u.; l'erroneità della motivazione per violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054, comma
2, c.c. nella causazione dell'evento sinistroso ed omessa valutazione della domanda subordinata di corresponsabilità formulata in sede di precisazione delle conclusioni da parte convenuta ed insussistenza del divieto di ultra petitum.
Chiedeva, dunque all'intestato Tribunale - in riforma della sentenza impugnata - di: “1) accertare
e dichiarare la responsabilità esclusiva del sig. nella causazione del sinistro per CP_2 cui è causa e condannarlo - per l'effetto - in solido con la , al Controparte_1 pagamento della somma pari ad euro 7.163,97 a titolo di risarcimento del danno così come quantificato dal CTU per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al soddisfo;
in via subordinata: 2) accertare e dichiarare la 3
corresponsabilità, ex art. 2054, comma 2, c.c. in misura paritaria della parti nella causazione del sinistro e - per l'effetto - condannare in solido con CP_2 Controparte_1
, al pagamento della somma pari ad euro 3.581,98 a titolo di risarcimento del danno
[...] costituente la quota del 50% del danno quantificato dal CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al soddisfo”, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio la come sopra rappresentata e Controparte_1 difesa, eccependo innanzitutto l'inammissibilità della domanda di accertamento della corresponsabilità ai sensi dell'art. 2054 c.c., trattandosi di domanda nuova e chiedendo - nel merito
- il rigetto dell'impugnazione e l'integrale conferma della sentenza appellata, con condanna dell'appellante al pagamento delle ulteriori spese di lite;
in via subordinata, chiedeva la rinnovazione della CTU svolta in primo grado.
- seppur ritualmente evocato in giudizio – decideva di non costituirsi, rimanendo CP_2 dunque (anche stavolta), contumace.
La causa, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 2.7.2025, con la concessione dei termini agli artt. 190 e 352 c.p.c. in forma abbreviata (20 giorni per il deposito di comparse conclusionali e ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica).
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Ante omnia deve essere dichiarata la contumacia di che, regolarmente citato, CP_2 non si costituiva in giudizio.
2.1 Sempre preliminarmente deve rilevarsi d'ufficio il difetto di contraddittorio nei confronti di proprietario del veicolo Fiat Grande Punto Tg. DG848PT, come riferito dalla Parte_2 stessa parte attrice in primo grado (v. atto di citazione primo grado: “…l'autovettura Fiat Grande
Punto tg. DG848PT, di proprietà di a nell'occorso condotta dal convenuto sig. Parte_2
…”) e come risulta dall'allegato modello CAI (Constatazione Amichevole di CP_2
Incidente) (v. all. n. 1 fascicolo di parte attrice di primo grado).
La causa va, quindi, rimessa al primo giudice per la mancata partecipazione, quale litisconsorte necessario, del responsabile civile.
Invero - premesso che ha promosso dinanzi al Giudice di Pace di Lamezia Parte_1
Terme l'azione di risarcimento dei danni conseguenti alla circolazione di un veicolo contro l'impresa assicuratrice e il conducente dell'autoveicolo - va osservato quanto segue.
L'art. 2054 c.c. individua in modo puntuale quali siano i soggetti responsabili in caso di sinistro stradale, statuendo, al comma 3, che “Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o
l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà”. 4
L'art. 144 del Codice delle Assicurazioni stabilisce che il danneggiato è titolare di un'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile;
la norma afferma, altresì, che, laddove il danneggiato voglia ricorrere a tale azione diretta, dovrà chiamare in giudizio anche il
“responsabile del danno”, oltre alla relativa compagnia assicurativa.
La giurisprudenza si è a lungo interrogata su chi debba essere considerato il “responsabile del danno”, giungendo – infine - ad identificare quest'ultimo con il proprietario del veicolo che ha causato l'incidente: solo questi, infatti, può essere agevolmente individuato in base ai pubblici registri (in tale senso Cass. Civ., sez. III, 02.12.2014 n.25421).
Il proprietario-assicurato è, quindi, litisconsorte necessario del proprio assicuratore (e come tale dovrà essere sempre citato in giudizio), mentre il conducente-responsabile è litisconsorte facoltativo, con la conseguenza che il danneggiato non sarà tenuto a chiamarlo obbligatoriamente in causa: “… il litisconsorzio necessario sussiste solo tra il proprietario del veicolo (il responsabile, di cui alla L. n. 990 del 1969, art. 23 e l'assicuratore per la r.c.a.), mentre non sussiste, a norma dell'articolo 2054 terzo comma, cod. civ., tra il conducente e tale assicuratore, ovvero tra il primo ed il proprietario, in tal caso derivando soltanto un'ipotesi di obbligazione solidale e quindi di litisconsorzio facoltativo” (Cass. Civ. n. 10304/2007).
Ovviamente, il conducente dovrà essere parte nel giudizio laddove il danneggiato intenda deferirgli interrogatorio formale ovvero il giuramento decisorio.
In conclusione, la Suprema Corte ha stabilito che per “responsabile del danno” deve intendersi solo ed esclusivamente il titolare del veicolo e non anche il conducente dello stesso – tanto in primo grado, che nei successivi, eventuali gradi di giudizio - e che la sua presenza è necessaria al fine di garantire l'integrità del contraddittorio.
Ne consegue la nullità del giudizio di primo grado e della sentenza che lo ha definito, non essendovi stato chiamato a partecipare il responsabile civile quale litisconsorte necessario (da identificarsi nella persona di quale proprietario dell'autoveicolo Fiat Grande Punto Tg. Parte_2
DG848PT) e la rimessione degli atti, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., al giudice di prime cure.
È il caso di aggiungere che il rilievo di ufficio della predetta questione non integra una questione che deve essere sottoposta al contraddittorio delle parti, risultando, nell'elaborazione sul tema della c.d. terza via con riferimento all'art. 384 c.p.c. e all'art. 101, comma 2, c.p.c. (introdotto dalla L. n.
69 del 2009), l'interlocuzione delle parti esclusa quando si tratti di questioni in punto di mero diritto
(cfr. Cass. Sez. Un., 30 settembre 2009, n. 20935).
In particolare, qualora la questione di diritto sia di natura esclusivamente processuale (come nel caso di specie), non è neppure astrattamente configurabile la violazione dell'art. 101 c.p.c., perché anche la prospettazione preventiva del tema alle parti non avrebbe potuto involgere profili difensivi non trattati (Cass. ord. 30 aprile 2011, n. 9591; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 793 del 2013).
3. In ragione della natura della pronuncia, le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti. 5
Per quanto concerne, invece, le spese relative al giudizio culminato con la sentenza annullata, la competenza spetta al giudice di primo grado (Cass. civ., sez. III, 12 giugno 2006, n. 13550).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, quale Giudice dell'appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1) dichiara la nullità del giudizio di primo grado instaurato dinanzi il Giudice di Pace di
Lamezia Terme e recante il n. 523/2017 R.g. e della conclusiva sentenza n. 496/2019 emessa e depositata in data 16.4.2019;
2) rimette gli atti al Giudice di Pace di Lamezia Terme ai sensi dell'art. 354 c.p.c., ordinando l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Parte_2
3) fissa in mesi tre il termine per la riassunzione della causa dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Lamezia Terme;
4) riserva al Giudice di prime la regolamentazione delle spese del giudizio di prima fase oggetto di annullamento;
5) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado.
Lamezia Terme, 1.10.2025
Il Presidente dott. Giovanni GAROFALO
n. 1809/2019 R.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Presidente dott. Giovanni Garofalo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1809 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 2.7.2025, con la concessione dei termini di cui 190 c.p.c. in forma abbreviata (20 giorni per il deposito di comparse conclusionali e ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica), promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme (CZ) alla via del Mare n. 22, presso lo studio dell'avv. Giampaolo RUSSO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- parte appellante - contro
(c.f. e P. Iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ) alla via
Michelangelo n. 42, presso lo studio dell'avv. Gaetano AMATRUDA, rappresentata e difesa dall'avv. Pasqualino LEDONNE, giusta procura in atti;
- parte appellata -
e
(c.f. , residente in [...] C.F._2
Lanzino n. 29;
- parte appellata contumace -
OGGETTO: Appello avverso la Sentenza n. 496/2019 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia
Terme e depositata il 16.4.2019 - Risarcimento danni da sinistro stradale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in via telematica per l'udienza del
2.7.2025 tenuta con le modalità introdotte dagli artt. 127, co. 3, e 127 ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, il sig. conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi al Giudice di Pace di Lamezia Terme nonché la CP_2 [...]
[...] [...]
in p.l.r.p.t., al fine di ottenere l'accertamento e la dichiarazione di Controparte_3 responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro avvenuto in data 31 CP_2 maggio 2016, con conseguente condanna al risarcimento dei danni per le lesioni personali da lui subite.
In particolare, a sostegno delle proprie pretese, l'attore esponeva: che, in data 31 maggio 2016, alle ore 19.00 circa, mentre percorreva, in sella al proprio biciclo, via dei Bizantini in Lamezia Terme, rimaneva coinvolto in un sinistro addebitabile alla condotta di guida di il quale CP_2
– alla guida dell'autovettura Fiat Grande Punto Tg. DG848PT, di proprietà di - Parte_2 nell'immettersi sulla predetta via, ometteva di prestare la dovuta precedenza ai veicoli in transito;
che, pertanto, impattava, seppur lievemente, contro la ruota anteriore sinistra dell'autovettura del
, riportando la frattura del malleolo mediale dx, in quanto aveva utilizzato il piede destro CP_2 nel tentativo di arrestare la propria marcia;
che il convenuto prestava soccorso all'attore e si assumeva la responsabilità del sinistro, ma la compagnia assicuratrice si rifiutava di risarcire l'odierno attore.
Si costituiva in giudizio la in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, la quale impugnava e contestava tutte le avverse difese, in quanto asseritamente infondate in fatto ed in diritto.
nonostante la regolarità della notifica espletata nei suoi riguardi, non si costituiva CP_2 in giudizio e rimaneva - pertanto – contumace.
La controversia veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti,
l'espletamento della prova testimoniale ammessa, nonché l'espletamento di CTU medica.
Conclusa l'istruttoria, il Giudice di Pace di Lamezia Terme - con la sentenza n. 496/2019, oggetto del presente gravame - rigettava la domanda attorea, compensando le spese di lite tra le parti e ponendo le spese di CTU a carico della parte attrice.
1.1 Avverso la sentenza citata, proponeva appello, deducendo: il difetto e/o Parte_1 erronea motivazione della sentenza di primo grado per omessa valutazione delle risultanze probatorie e delle risultanze della c.t.u.; l'erroneità della motivazione per violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054, comma
2, c.c. nella causazione dell'evento sinistroso ed omessa valutazione della domanda subordinata di corresponsabilità formulata in sede di precisazione delle conclusioni da parte convenuta ed insussistenza del divieto di ultra petitum.
Chiedeva, dunque all'intestato Tribunale - in riforma della sentenza impugnata - di: “1) accertare
e dichiarare la responsabilità esclusiva del sig. nella causazione del sinistro per CP_2 cui è causa e condannarlo - per l'effetto - in solido con la , al Controparte_1 pagamento della somma pari ad euro 7.163,97 a titolo di risarcimento del danno così come quantificato dal CTU per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al soddisfo;
in via subordinata: 2) accertare e dichiarare la 3
corresponsabilità, ex art. 2054, comma 2, c.c. in misura paritaria della parti nella causazione del sinistro e - per l'effetto - condannare in solido con CP_2 Controparte_1
, al pagamento della somma pari ad euro 3.581,98 a titolo di risarcimento del danno
[...] costituente la quota del 50% del danno quantificato dal CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al soddisfo”, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio la come sopra rappresentata e Controparte_1 difesa, eccependo innanzitutto l'inammissibilità della domanda di accertamento della corresponsabilità ai sensi dell'art. 2054 c.c., trattandosi di domanda nuova e chiedendo - nel merito
- il rigetto dell'impugnazione e l'integrale conferma della sentenza appellata, con condanna dell'appellante al pagamento delle ulteriori spese di lite;
in via subordinata, chiedeva la rinnovazione della CTU svolta in primo grado.
- seppur ritualmente evocato in giudizio – decideva di non costituirsi, rimanendo CP_2 dunque (anche stavolta), contumace.
La causa, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 2.7.2025, con la concessione dei termini agli artt. 190 e 352 c.p.c. in forma abbreviata (20 giorni per il deposito di comparse conclusionali e ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica).
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Ante omnia deve essere dichiarata la contumacia di che, regolarmente citato, CP_2 non si costituiva in giudizio.
2.1 Sempre preliminarmente deve rilevarsi d'ufficio il difetto di contraddittorio nei confronti di proprietario del veicolo Fiat Grande Punto Tg. DG848PT, come riferito dalla Parte_2 stessa parte attrice in primo grado (v. atto di citazione primo grado: “…l'autovettura Fiat Grande
Punto tg. DG848PT, di proprietà di a nell'occorso condotta dal convenuto sig. Parte_2
…”) e come risulta dall'allegato modello CAI (Constatazione Amichevole di CP_2
Incidente) (v. all. n. 1 fascicolo di parte attrice di primo grado).
La causa va, quindi, rimessa al primo giudice per la mancata partecipazione, quale litisconsorte necessario, del responsabile civile.
Invero - premesso che ha promosso dinanzi al Giudice di Pace di Lamezia Parte_1
Terme l'azione di risarcimento dei danni conseguenti alla circolazione di un veicolo contro l'impresa assicuratrice e il conducente dell'autoveicolo - va osservato quanto segue.
L'art. 2054 c.c. individua in modo puntuale quali siano i soggetti responsabili in caso di sinistro stradale, statuendo, al comma 3, che “Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o
l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà”. 4
L'art. 144 del Codice delle Assicurazioni stabilisce che il danneggiato è titolare di un'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile;
la norma afferma, altresì, che, laddove il danneggiato voglia ricorrere a tale azione diretta, dovrà chiamare in giudizio anche il
“responsabile del danno”, oltre alla relativa compagnia assicurativa.
La giurisprudenza si è a lungo interrogata su chi debba essere considerato il “responsabile del danno”, giungendo – infine - ad identificare quest'ultimo con il proprietario del veicolo che ha causato l'incidente: solo questi, infatti, può essere agevolmente individuato in base ai pubblici registri (in tale senso Cass. Civ., sez. III, 02.12.2014 n.25421).
Il proprietario-assicurato è, quindi, litisconsorte necessario del proprio assicuratore (e come tale dovrà essere sempre citato in giudizio), mentre il conducente-responsabile è litisconsorte facoltativo, con la conseguenza che il danneggiato non sarà tenuto a chiamarlo obbligatoriamente in causa: “… il litisconsorzio necessario sussiste solo tra il proprietario del veicolo (il responsabile, di cui alla L. n. 990 del 1969, art. 23 e l'assicuratore per la r.c.a.), mentre non sussiste, a norma dell'articolo 2054 terzo comma, cod. civ., tra il conducente e tale assicuratore, ovvero tra il primo ed il proprietario, in tal caso derivando soltanto un'ipotesi di obbligazione solidale e quindi di litisconsorzio facoltativo” (Cass. Civ. n. 10304/2007).
Ovviamente, il conducente dovrà essere parte nel giudizio laddove il danneggiato intenda deferirgli interrogatorio formale ovvero il giuramento decisorio.
In conclusione, la Suprema Corte ha stabilito che per “responsabile del danno” deve intendersi solo ed esclusivamente il titolare del veicolo e non anche il conducente dello stesso – tanto in primo grado, che nei successivi, eventuali gradi di giudizio - e che la sua presenza è necessaria al fine di garantire l'integrità del contraddittorio.
Ne consegue la nullità del giudizio di primo grado e della sentenza che lo ha definito, non essendovi stato chiamato a partecipare il responsabile civile quale litisconsorte necessario (da identificarsi nella persona di quale proprietario dell'autoveicolo Fiat Grande Punto Tg. Parte_2
DG848PT) e la rimessione degli atti, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., al giudice di prime cure.
È il caso di aggiungere che il rilievo di ufficio della predetta questione non integra una questione che deve essere sottoposta al contraddittorio delle parti, risultando, nell'elaborazione sul tema della c.d. terza via con riferimento all'art. 384 c.p.c. e all'art. 101, comma 2, c.p.c. (introdotto dalla L. n.
69 del 2009), l'interlocuzione delle parti esclusa quando si tratti di questioni in punto di mero diritto
(cfr. Cass. Sez. Un., 30 settembre 2009, n. 20935).
In particolare, qualora la questione di diritto sia di natura esclusivamente processuale (come nel caso di specie), non è neppure astrattamente configurabile la violazione dell'art. 101 c.p.c., perché anche la prospettazione preventiva del tema alle parti non avrebbe potuto involgere profili difensivi non trattati (Cass. ord. 30 aprile 2011, n. 9591; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 793 del 2013).
3. In ragione della natura della pronuncia, le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti. 5
Per quanto concerne, invece, le spese relative al giudizio culminato con la sentenza annullata, la competenza spetta al giudice di primo grado (Cass. civ., sez. III, 12 giugno 2006, n. 13550).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, quale Giudice dell'appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1) dichiara la nullità del giudizio di primo grado instaurato dinanzi il Giudice di Pace di
Lamezia Terme e recante il n. 523/2017 R.g. e della conclusiva sentenza n. 496/2019 emessa e depositata in data 16.4.2019;
2) rimette gli atti al Giudice di Pace di Lamezia Terme ai sensi dell'art. 354 c.p.c., ordinando l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Parte_2
3) fissa in mesi tre il termine per la riassunzione della causa dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Lamezia Terme;
4) riserva al Giudice di prime la regolamentazione delle spese del giudizio di prima fase oggetto di annullamento;
5) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado.
Lamezia Terme, 1.10.2025
Il Presidente dott. Giovanni GAROFALO