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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 15/04/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 441 /2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Paola Costa Presidente Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 05/02/2025 da:
1) FA ED FA n. a EGITTO il 10/12/1980 (C.F.[...]); residente in;
con l'Avv. RIZZO LUCIANO presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) TA JA n. a PORDENONE (PN) il 13/12/1980 (C.F. ); residente C.F._1 in VIA PRINCIPE UMBERTO 24 33080 PRATA DI PORDENONE ITALIA;
con l'Avv.
BATTISTELLA BARNABA presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Egitto in data 17/8/2002, successivamente trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Prata di Pordenone (anno 2002; atto n. 40; parte II;
serie C)
separati con sentenza n. 175 /2017 di data 21/2/2017, depositata il 13/3/2017 e passata in giudicato.
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05/02/2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio, senza ulteriori condizioni, formulando le seguenti conclusioni congiunte:
“voglia l'Ill.mo Tribunale di Pordenone pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra la AH ED TA e PU AN il giorno 17/08/2002 a Il Cairo (Egitto), atto registrato presso il Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Prata di Pordenone, anno
2002, numero 40, parte II, serie C e per l'effetto ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Prata di Pordenone di procedere alle dovute trascrizioni”. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis. 51 comma 3 c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato la richiesta di pronuncia sul solo status.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, ulteriormente accertato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Egitto a Il Cairo il 17/08/2002 tra
FA ED FA e TA JA;
2) Spese integralmente compensate;
3) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PRATA DI PORDENONE perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Pordenone, il 15/4/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giorgio Cozzarini dott.ssa Maria Paola Costa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Paola Costa Presidente Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 05/02/2025 da:
1) FA ED FA n. a EGITTO il 10/12/1980 (C.F.[...]); residente in;
con l'Avv. RIZZO LUCIANO presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) TA JA n. a PORDENONE (PN) il 13/12/1980 (C.F. ); residente C.F._1 in VIA PRINCIPE UMBERTO 24 33080 PRATA DI PORDENONE ITALIA;
con l'Avv.
BATTISTELLA BARNABA presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Egitto in data 17/8/2002, successivamente trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Prata di Pordenone (anno 2002; atto n. 40; parte II;
serie C)
separati con sentenza n. 175 /2017 di data 21/2/2017, depositata il 13/3/2017 e passata in giudicato.
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05/02/2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio, senza ulteriori condizioni, formulando le seguenti conclusioni congiunte:
“voglia l'Ill.mo Tribunale di Pordenone pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra la AH ED TA e PU AN il giorno 17/08/2002 a Il Cairo (Egitto), atto registrato presso il Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Prata di Pordenone, anno
2002, numero 40, parte II, serie C e per l'effetto ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Prata di Pordenone di procedere alle dovute trascrizioni”. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis. 51 comma 3 c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato la richiesta di pronuncia sul solo status.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, ulteriormente accertato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Egitto a Il Cairo il 17/08/2002 tra
FA ED FA e TA JA;
2) Spese integralmente compensate;
3) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PRATA DI PORDENONE perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Pordenone, il 15/4/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giorgio Cozzarini dott.ssa Maria Paola Costa