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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/12/2024, n. 18543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18543 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 55829/2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte 1
E
Controparte 1
per entrambi avv.ti Cristina Pittaluga e Angela Currarini
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato:
Parte 1 ed il signor Controparte_1 sono autorizzati a vivere "a) la signora separatamente, portandosi reciproco rispetto;
b) la signora Parte 1 ed il signor Controparte_1 economicamente autosufficienti, dichiarano di ben conoscere la reciproca situazione economico-reddituale, patrimoniale e finanziaria/bancaria e, per quanto occorrer possa, in relazione all'ultimo triennio, esonerandosi comunque reciprocamente dall'onere delle indicazioni di cui all'art. 473.bis-51 cod. proc. civ., dichiarano, in particolare che: ➤ quanto al signor CP_1 il quale svolge attualmente la propria attività di imprenditore:
- i redditi sono quelli risultanti dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni presentate all'Agenzia delle Entrate - anni 2019-2020-2021 - che si allegano sub docc. 6a, 6b, 6c;
- è proprietario dei seguenti immobili:
•nuda proprietà dell'immobile sito in Roma, Via Baldo degli Ubaldi n. 15;
• proprietà di una quota pari al 33 % dell'immobile sito in Roma, Via del Fosso di Santo Spirito n.
8;
• piena proprietà dell'immobile sito in Milano, Via Magellano n. 1;
- è proprietario dell'automobile modello Peugeot 3008 targata EP775FG e del motociclo modello
Kymco People S 200 con targa DY 8238;
- sostiene oneri mensili ammontanti a circa Euro 520, dovuti in relazione ad un contratto di finanziamento Mutui Covered Bond in essere con banca CP 2, per un ammontare residuo pari ad
Euro 101.635,07;
➤ quanto alla signora Pt_1 la quale allo stato è senza occupazione avendo, tra l'altro, cessato la propria attività di communication manager, con chiusura della partita IVA nel 2023:
- i redditi sono quelli risultanti dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni presentate all'Agenzia delle Entrate - anni 2019-2020-2021 - che si allegano sub docc. 7a, 7b, 7c;
- è proprietaria dei seguenti immobili:
• piena proprietà dell'immobile sito in Roma, via Giuseppe Ferrari 2/9 scala 3 (già adibito a casa coniugale);
.nuda proprietà dell'immobile sito in Genova, Corso Buenos Aires n. 11/14;
•piena proprietà di due immobili siti in Pantelleria (TP), Contrada Grazia;
- è proprietaria del motociclo modello Kymco People 50 con targa X26PHN;
- sostiene oneri mensili per Euro 780 circa dovuti a un contratto di mutuo in essere con
[...]
Controparte 3 per un importo residuo di Euro 6.000 circa;
c) la signora Parte 1 ed il signor Controparte_1 i quali sono, come detto, economicamente autosufficienti, anche a fronte delle proprie ben note reciproche situazioni economico-reddituali, patrimoniali e finanziario/bancarie, rinunciano reciprocamente a qualsivoglia assegno di mantenimento;
d) la casa coniugale, sita in Roma, Via Giuseppe Ferrari n. 2/9, scala 3, di proprietà della signora rimarrà nella titolarità e disponibilità della signoraParte 1 alla Parte 1
richiederà il cambio di quale viene, ad ogni buon conto, assegnata;
il signor Controparte_1 residenza anagrafica dalla casa coniugale entro il 31/12/2023; e) il figlio PE 1, come detto maggiorenne economicamente non autosufficiente, manterrà la propria residenza anagrafica presso la casa coniugale di cui alla lettera d) che precede, dove continuerà ad abitare in alternanza, secondo la propria autodeterminazione, con la casa del padre;
f) ciascun ricorrente si farà carico del mantenimento di PE 1 per il tempo in cui ER è con sé, fermo restando che la signora ed il signor Controparte 1 sosterranno le altre Parte 1
spese, anche straordinarie, per il figlio PE 1 in ragione del 50% ciascuno e, preferibilmente, regoleranno le stesse direttamente con lo stesso PE 1 (potendo in ogni caso tali spese essere anticipate da uno dei due genitori che, documentando la spesa, avrà diritto di ottenere dall'altro genitore il rimborso del 50%, salva compensazione con altre spese da quest'ultimo sostenute); in tali spese rientrano, ad esempio: versamento "paghetta", mantenimento corrente, viaggi, spostamenti, vestiario, spese mediche, spese per università/formazione professionale, anche nell'ipotesi in cui ER si trasferisse fuori Roma per studiare/formarsi professionalmente, spese sportive-ricreative-ludiche; tale onere persisterà fintanto che il figlio PE 1 non sarà economicamente autosufficiente;
g) la nuda proprietà dell'immobile sito in Roma, Via Baldo degli Ubaldi n. 15, l'immobile sito in
Milano, Via Magellano n. 1 ed il 33% dell'immobile sito in Roma, Via del Fosso di Santo Spirito n.
8, già di proprietà o titolarità del signor Controparte_1 tali rimarranno definitivamente; i ricorrenti si danno atto che le chiavi degli immobili nella disponibilità della signora Pt_1 sono state già riconsegnate al signor CP_1
h) l'immobile sito in Roma, via Giuseppe Ferrari 2/9 scala 3 (già adibito a casa coniugale), gli immobili siti in Pantelleria (TP), Contrada Grazia e la nuda proprietà dell'immobile sito in Genova,
Corso Buenos Aires n. 11/14, già di proprietà o titolarità della signora Parte 1 tali rimarranno definitivamente;
i ricorrenti si danno atto che le chiavi degli immobili nella disponibilità del signor CP_1 sono state già riconsegnate alla signora Pt_1
i) l'automobile modello Peugeot 3008 targata EP775FG e il motociclo modello Kymco People S
200 con targa DY 8238 già di piena proprietà del signor Controparte_1 tali rimarranno definitivamente;
i ricorrenti si danno atto che le chiavi dell'automobile e del motoveicolo nella disponibilità della signora Pt 1 sono state già riconsegnate al signor CP 1
j) il motociclo modello Kymco People 50 con targa X26PHN già di piena proprietà della signora tale rimarrà definitivamente;
i ricorrenti si danno atto che le chiavi delParte 1 motoveicolo nella disponibilità del signor CP_1 sono state già riconsegnate alla signora Pt 1
k) i ricorrenti non sono mai stati titolari di rapporti di conti corrente bancari cointestati e, in ogni caso, non risultano conti correnti cointestati in capo ai ricorrenti;
1) i conti correnti personali già intestati a ciascuno dei ricorrenti singolarmente rimarranno in essere nella titolarità e disponibilità esclusiva di ciascun ricorrente, senza reciproca rivendicazione alcuna ovvero del signor Controparte_1 circa gli importi dida parte della signora Parte 1
denaro presenti in passato ed attualmente su tali conti correnti, ben noti ai ricorrenti;
m) il signor CP_1 ha già provveduto a ritirare dalla casa coniugale di cui alla lettera d) i propri effetti personali e, in ogni caso, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non vi sono beni di proprietà del signor CP_1 nella suddetta casa coniugale;
n) non risultano conti correnti cointestati tra PE 1 e il signor Controparte_1 e/o tra PE 1 e la signora Parte 1
o) le polizze sanitarie familiari a tutela anche di PE 1 attualmente in essere rispettivamente con
Unisalute S.p.A. e Allianz S.p.A. verranno mantenute in essere e i relativi premi verranno sostenuti rispettivamente dal signor CP_1 e dalla signora Pt_1
p) PE 1 verrà inserito nella dichiarazione dei redditi come figlio a carico al 50% di ciascun genitore;
q) i ricorrenti presteranno la propria collaborazione ai fini della presentazione dell'eventuale ISEE o di altre dichiarazioni, certificazioni o documenti;
r) entrambi i ricorrenti si impegnano vicendevolmente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, seguendo i principi di buona fede, trasparenza e buon senso e rispettando i rispettivi ruoli genitoriali, al fine di garantire al figlio ER un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi;
s) le spese legali sono compensate;
t) la signora Parte 1 ed il signor Controparte_1 si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono e, con l'esecuzione degli impegni sopra assunti, si ritengono tacitati e non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altra a nessun titolo o ragione;
"; visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale
è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che
nulla osti alla conferma delle condizioni dette con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
ritenuto di rimettere la causa sul ruolo come da separata ordinanza per quanto riguarda la pronuncia di divorzio,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte 1 e Controparte_1 coniugati in Roma in data 20.10.2004;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2004, parte I, atto n. 02448, serie 01);
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
-rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per il prosieguo;
-spese al definitivo.
Così deciso in Roma, 22.11.2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 55829/2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte 1
E
Controparte 1
per entrambi avv.ti Cristina Pittaluga e Angela Currarini
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato:
Parte 1 ed il signor Controparte_1 sono autorizzati a vivere "a) la signora separatamente, portandosi reciproco rispetto;
b) la signora Parte 1 ed il signor Controparte_1 economicamente autosufficienti, dichiarano di ben conoscere la reciproca situazione economico-reddituale, patrimoniale e finanziaria/bancaria e, per quanto occorrer possa, in relazione all'ultimo triennio, esonerandosi comunque reciprocamente dall'onere delle indicazioni di cui all'art. 473.bis-51 cod. proc. civ., dichiarano, in particolare che: ➤ quanto al signor CP_1 il quale svolge attualmente la propria attività di imprenditore:
- i redditi sono quelli risultanti dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni presentate all'Agenzia delle Entrate - anni 2019-2020-2021 - che si allegano sub docc. 6a, 6b, 6c;
- è proprietario dei seguenti immobili:
•nuda proprietà dell'immobile sito in Roma, Via Baldo degli Ubaldi n. 15;
• proprietà di una quota pari al 33 % dell'immobile sito in Roma, Via del Fosso di Santo Spirito n.
8;
• piena proprietà dell'immobile sito in Milano, Via Magellano n. 1;
- è proprietario dell'automobile modello Peugeot 3008 targata EP775FG e del motociclo modello
Kymco People S 200 con targa DY 8238;
- sostiene oneri mensili ammontanti a circa Euro 520, dovuti in relazione ad un contratto di finanziamento Mutui Covered Bond in essere con banca CP 2, per un ammontare residuo pari ad
Euro 101.635,07;
➤ quanto alla signora Pt_1 la quale allo stato è senza occupazione avendo, tra l'altro, cessato la propria attività di communication manager, con chiusura della partita IVA nel 2023:
- i redditi sono quelli risultanti dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni presentate all'Agenzia delle Entrate - anni 2019-2020-2021 - che si allegano sub docc. 7a, 7b, 7c;
- è proprietaria dei seguenti immobili:
• piena proprietà dell'immobile sito in Roma, via Giuseppe Ferrari 2/9 scala 3 (già adibito a casa coniugale);
.nuda proprietà dell'immobile sito in Genova, Corso Buenos Aires n. 11/14;
•piena proprietà di due immobili siti in Pantelleria (TP), Contrada Grazia;
- è proprietaria del motociclo modello Kymco People 50 con targa X26PHN;
- sostiene oneri mensili per Euro 780 circa dovuti a un contratto di mutuo in essere con
[...]
Controparte 3 per un importo residuo di Euro 6.000 circa;
c) la signora Parte 1 ed il signor Controparte_1 i quali sono, come detto, economicamente autosufficienti, anche a fronte delle proprie ben note reciproche situazioni economico-reddituali, patrimoniali e finanziario/bancarie, rinunciano reciprocamente a qualsivoglia assegno di mantenimento;
d) la casa coniugale, sita in Roma, Via Giuseppe Ferrari n. 2/9, scala 3, di proprietà della signora rimarrà nella titolarità e disponibilità della signoraParte 1 alla Parte 1
richiederà il cambio di quale viene, ad ogni buon conto, assegnata;
il signor Controparte_1 residenza anagrafica dalla casa coniugale entro il 31/12/2023; e) il figlio PE 1, come detto maggiorenne economicamente non autosufficiente, manterrà la propria residenza anagrafica presso la casa coniugale di cui alla lettera d) che precede, dove continuerà ad abitare in alternanza, secondo la propria autodeterminazione, con la casa del padre;
f) ciascun ricorrente si farà carico del mantenimento di PE 1 per il tempo in cui ER è con sé, fermo restando che la signora ed il signor Controparte 1 sosterranno le altre Parte 1
spese, anche straordinarie, per il figlio PE 1 in ragione del 50% ciascuno e, preferibilmente, regoleranno le stesse direttamente con lo stesso PE 1 (potendo in ogni caso tali spese essere anticipate da uno dei due genitori che, documentando la spesa, avrà diritto di ottenere dall'altro genitore il rimborso del 50%, salva compensazione con altre spese da quest'ultimo sostenute); in tali spese rientrano, ad esempio: versamento "paghetta", mantenimento corrente, viaggi, spostamenti, vestiario, spese mediche, spese per università/formazione professionale, anche nell'ipotesi in cui ER si trasferisse fuori Roma per studiare/formarsi professionalmente, spese sportive-ricreative-ludiche; tale onere persisterà fintanto che il figlio PE 1 non sarà economicamente autosufficiente;
g) la nuda proprietà dell'immobile sito in Roma, Via Baldo degli Ubaldi n. 15, l'immobile sito in
Milano, Via Magellano n. 1 ed il 33% dell'immobile sito in Roma, Via del Fosso di Santo Spirito n.
8, già di proprietà o titolarità del signor Controparte_1 tali rimarranno definitivamente; i ricorrenti si danno atto che le chiavi degli immobili nella disponibilità della signora Pt_1 sono state già riconsegnate al signor CP_1
h) l'immobile sito in Roma, via Giuseppe Ferrari 2/9 scala 3 (già adibito a casa coniugale), gli immobili siti in Pantelleria (TP), Contrada Grazia e la nuda proprietà dell'immobile sito in Genova,
Corso Buenos Aires n. 11/14, già di proprietà o titolarità della signora Parte 1 tali rimarranno definitivamente;
i ricorrenti si danno atto che le chiavi degli immobili nella disponibilità del signor CP_1 sono state già riconsegnate alla signora Pt_1
i) l'automobile modello Peugeot 3008 targata EP775FG e il motociclo modello Kymco People S
200 con targa DY 8238 già di piena proprietà del signor Controparte_1 tali rimarranno definitivamente;
i ricorrenti si danno atto che le chiavi dell'automobile e del motoveicolo nella disponibilità della signora Pt 1 sono state già riconsegnate al signor CP 1
j) il motociclo modello Kymco People 50 con targa X26PHN già di piena proprietà della signora tale rimarrà definitivamente;
i ricorrenti si danno atto che le chiavi delParte 1 motoveicolo nella disponibilità del signor CP_1 sono state già riconsegnate alla signora Pt 1
k) i ricorrenti non sono mai stati titolari di rapporti di conti corrente bancari cointestati e, in ogni caso, non risultano conti correnti cointestati in capo ai ricorrenti;
1) i conti correnti personali già intestati a ciascuno dei ricorrenti singolarmente rimarranno in essere nella titolarità e disponibilità esclusiva di ciascun ricorrente, senza reciproca rivendicazione alcuna ovvero del signor Controparte_1 circa gli importi dida parte della signora Parte 1
denaro presenti in passato ed attualmente su tali conti correnti, ben noti ai ricorrenti;
m) il signor CP_1 ha già provveduto a ritirare dalla casa coniugale di cui alla lettera d) i propri effetti personali e, in ogni caso, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non vi sono beni di proprietà del signor CP_1 nella suddetta casa coniugale;
n) non risultano conti correnti cointestati tra PE 1 e il signor Controparte_1 e/o tra PE 1 e la signora Parte 1
o) le polizze sanitarie familiari a tutela anche di PE 1 attualmente in essere rispettivamente con
Unisalute S.p.A. e Allianz S.p.A. verranno mantenute in essere e i relativi premi verranno sostenuti rispettivamente dal signor CP_1 e dalla signora Pt_1
p) PE 1 verrà inserito nella dichiarazione dei redditi come figlio a carico al 50% di ciascun genitore;
q) i ricorrenti presteranno la propria collaborazione ai fini della presentazione dell'eventuale ISEE o di altre dichiarazioni, certificazioni o documenti;
r) entrambi i ricorrenti si impegnano vicendevolmente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, seguendo i principi di buona fede, trasparenza e buon senso e rispettando i rispettivi ruoli genitoriali, al fine di garantire al figlio ER un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi;
s) le spese legali sono compensate;
t) la signora Parte 1 ed il signor Controparte_1 si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono e, con l'esecuzione degli impegni sopra assunti, si ritengono tacitati e non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altra a nessun titolo o ragione;
"; visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale
è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che
nulla osti alla conferma delle condizioni dette con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
ritenuto di rimettere la causa sul ruolo come da separata ordinanza per quanto riguarda la pronuncia di divorzio,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte 1 e Controparte_1 coniugati in Roma in data 20.10.2004;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2004, parte I, atto n. 02448, serie 01);
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
-rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per il prosieguo;
-spese al definitivo.
Così deciso in Roma, 22.11.2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi