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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 31/01/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GL, dott.ssa Mariarosaria Renzetti, all'udienza del 31.01.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G.L. 7165 dell'anno 2024
TRA
, rapp.ta e difesa dall' Avv. C. Sforza, giusta procura in Parte_1
e
, Controparte_1
[x] rappresentato/a e difeso/a come in atti,
[ ] contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08.08.2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata – a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario finalizzato ad ottenere l'indennità di accompagnamento e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni – ha chiesto all'intestato Tribunale il riconoscimento del diritto all'indennità in oggetto a far data dalla domanda amministrativa, vinte le spese, con distrazione. Integrato il contraddittorio, l' ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
Acquisito il fascicolo relativo al procedimento di A.T.P. il Tribunale ha pronunciato la presente sentenza contestuale emessa all'esito della camera di consiglio e sulle conclusioni in atti. Ciò posto, il ricorso è fondato per le ragioni e nei limiti di seguito esposti. In relazione al requisito sanitario, preliminarmente occorre premettere che, ai sensi dell'art.1 della legge n.18/1980, come modificato dall'art.1 della legge n.508/1988, l'indennità di accompagnamento spetta ai soggetti totalmente inabili che siano impossibilitati a deambulare senza l'aiuto permanente di un
1 accompagnatore o che necessitino di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita. Il CTU nominato in sede di ATP, dr. , a seguito dell'esame della Per_1 ricorrente e dei documenti in atti, ha diagnosticato una serie di patologie che non facevano ritenere sussistente il diritto all'indennità di accompagnamento rivendicato. Condividendo le censure mosse da parte ricorrente all'elaborato peritale in atti, è stato convocato il CTU a chiarimenti in ordine alle doglianze mosse dall'istante all'elaborato peritale in atti nonché al fine di valutare successiva documentazione medica prodotta versata in atti dalla ricorrente attestante un aggravamento delle condizioni cliniche della stessa. Il CTU, valutando attentamente la documentazione in atti, ha accertato la sussistenza, in capo all'istante, la ricorrenza dei requisiti per eventuale riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dal 09.09.24 (data che corrisponde ad un referto della unità di Geriatria presso la ASL di Foggia che attesta una seria compromissione delle funzioni motorie dell'istante). Il CTU concludeva per l'impossibilità della ricorrente a svolgere gli atti della vita quotidiana per deambulazione autonoma e pertanto necessitante di un'assistenza continua dalla data suindicata. Orbene, le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, siccome trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dall'ausiliario in occasione della visita peritale. In definitiva, deve ritenersi sussistere il requisito sanitario chiesto dalla parte ricorrente connesso al successivo ed eventuale riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Alla luce di quanto precede, questo Giudice condivide e fa proprie le conclusioni rassegnate dal C.T.U., attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ. Sez. II, n. 23362/2012), non ritenendo di dovere effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare richieste di chiarimenti, né disporre rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 5277/2006; Cass. Sez. Lav., n. 23413/2011).
Va, invece, dichiarata inammissibile la domanda di condanna al pagamento della prestazione, condividendosi il diffuso orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, secondo cui il presente giudizio è finalizzato solo all'accertamento del requisito sanitario, restando esclusa la possibilità di proporre domande ed eccezioni volte all'accertamento del diritto alle rivendicate prestazioni assistenziali ed alla condanna dell' alla relativa CP_1 erogazione (Trib. Bologna, Sez. Lav. n. 6/2015; Trib. T Sez. Lav. n. 651/2016; Trib. Torino, Sez. Lav. n. 910/2014; Trib. Perugia, Sez. Lav. n. 84/2015).
A tal fine conviene richiamare la più recente giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass. n. 5338/2014, Cass. n. 6084/2014, Cass. n. 6085/2014), secondo cui, nel giudizio di opposizione, che segue la contestazione delle
2 conclusioni rassegnate dal consulente tecnico nominato nella fase dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, oggetto del contenzioso può essere solo l'accertamento della invalidità, per altro nei ristretti limiti delineati dagli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente. In altri termini, secondo il Giudice di legittimità, l'intero procedimento delineato dall'art. 445-bis cpc ha lo scopo di accertare, con funzione deflattiva del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale, soltanto l'esistenza del requisito sanitario, esulando dal thema decidendum gli altri profili costitutivi del diritto alla prestazione rivendicata. Afferma, infatti, la Corte di Cassazione: “mentre con la legislazione previgente si trattava di verificare, in un "unico" giudizio, la ricorrenza sia dello stato di invalidità, sia dei requisiti non sanitari prescritti dalla legge come condizione per il diritto alla prestazione richiesta, con la nuova disposizione le controversie relative alle prestazioni previdenziali ed assistenziali si scindono invece in due diverse fasi: quella concernente l'accertamento sanitario, regolata da un rito speciale (a contraddittorio posticipato ed eventuale) e quella (non giudiziale, ma eventualmente anche giudiziale) di concessione della prestazione, in cui va verificata l'esistenza dei requisiti non sanitari”. Di conseguenza, va dichiarata l'inammissibilità della domanda volta ad ottenere la condanna dell' alla erogazione della prestazione. CP_1
Stante la decorrenza differita della prestazione, sussistono i presupposti normativi per disporre la compensazione delle spese di lite. Pone le spese di CTU relative alla fase di ATP e alla fase del merito, che liquida con separato decreto, a carico dell' ex art. 152 disp. att. cpc. CP_1
P. Q. M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal ricorrente in epigrafe indicato, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento del requisito sanitario connesso all'indennità di accompagnamento dal 09.09.2024;
b) compensa le spese di lite;
c) pone le spese di CTU, relative alla fase di ATP e del merito, che liquida con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Così deciso in FOGGIA addì 31.01.2025
Il Giudice
dr.ssa Mariarosaria Renzetti
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