Sentenza 9 dicembre 1997
Massime • 1
La nullità prevista dall'art. 142 cod. proc. pen. per i verbali con incertezza assoluta delle persone intervenute , o privi di sottoscrizione del pubblico ufficiale che li ha redatti, non ha carattere assoluto sia perché non definita come tale sia perché non offende alcuno dei beni del giusto processo garantiti dall'art. 179, comma 1; essa ha carattere relativo, con il conseguente onere della parte di eccepirla immediatamente dopo il compimento dell'atto, quando vi assiste, o al massimo con l'impugnazione della sentenza emessa al termine del giudizio in cui s'è verificata. (Fattispecie di omessa sottoscrizione di verbali stenotipici da parte del pretore e del cancelliere nel corso del giudizio di primo grado).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/12/1997, n. 3917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3917 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Viola Giuseppe Presidente del 9.12.1997
1. Dott. Olivieri Renato Consigliere SENTENZA
2. " GO IO " N. 2510
3. " ZI IA " REGISTRO GENERALE
4. " LA IC " N. 15922/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Di IN IO, n. Avellino 11.8.1957 avverso la sentenza Corte d'appello di Napoli del 18.2.1997 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere LA
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Leo che ha concluso per il rigetto
Udito il difensore avv. Della Pietra, anche in sostituzione dell'avv. Palumbo, che ha concluso per l'accoglimento
Osserva
Con la sentenza sopra menzionata la Corte d'appello di Napoli confermava, solo rideterminando la pena, quella del Pretore di Napoli con cui il medico ostetrico Di IN IO era stato condannato per il reato di lesioni colpose gravissime in danno del neonato AC CO: colpa consistita nell'omessa prestazione della dovuta assistenza alla madre TI NA, di cui ritardava a più riprese ed immotivamente il trasferimento in sala parto, con la conseguenza che la stessa iniziava il parto autonomamente in sala travaglio, veniva assistita dal Di IN solo successivamente ed in piena concitazione con manovre brusche, errate e comunque inadeguate a fronteggiare la situazione. Risulta, infatti, dalla sentenza della Corte che, mentre le doglie si facevano sempre più incalzanti a partire dalle 5.30, il Di IN - pur avvertito varie volte, l'ultima alle 6.45 - intervenne solo verso le 7.10, quando la madre della partoriente lo avvertiva della fuoriuscita della testina del bambino. Benché il parto si rivelasse del tipo distocico e richiedesse quindi manovre atte a far ruotare le spalle perché uscissero senza danno, il medico praticava appunto manovre brusche riuscendo ad estrarre il feto solo con l'aiuto di altro medico, di cui, vistosi disperato, chiedeva la collaborazione.
Ricorre per cassazione il Di IN con motivi articolati distintamente dai due difensori.
Con il primo, comune ad entrambi i ricorsi, deduce la nullità del giudizio di primo grado per l'omessa sottoscrizione dei verbali stenotipici da parte del pretore e del cancelliere nel corso del giudizio di primo grado. Secondo la Corte d'appello la dedotta nullità, siccome a regime intermedio, andava eccepita con l'impugnazione della sentenza di primo grado e non, come nella specie avvenuto, nel corso dell'udienza di secondo grado, ma ad avviso del ricorrente, avendo carattere assoluto, non soggiacerebbe a termine alcuno.
Il motivo è infondato. La nullità prevista dall'art. 142 cod. proc. pen. per i verbali con incertezza assoluta delle persone intervenute,
o privi di sottoscrizione del pubblico ufficiale che li ha redatti, non ha carattere assoluto sia perché non definita come tale sia perché non offende alcuno dei beni del giusto processo garantiti dall'art. 179, comma 1; essa ha perciò carattere relativo (cfr. Cass. 18.6.1993, Turiano;
31.3.1993, Irrera), con il conseguente onere della parte di eccepirla immediatamente dopo il compimento dell'atto, quando vi assiste (art. 182 cpv.) - come parrebbe nella specie -, o al massimo con l'impugnazione della sentenza emessa al termine del giudizio (nella specie, quello di primo grado) in cui s'è verificata. Esattamente, quindi, la Corte napoletana ha rilevato la tardività dell'eccezione sollevata solo nel corso dell'udienza di appello.
Con il secondo motivo del ricorso sottoscritto dall'avv. Palumbo e con il terzo di quello a firma dell'avv. Della Pietra si deduce l'omessa o contraddittoria motivazione con violazione degli artt. 192 e 530 cod. proc. pen. e degli artt. 40 e 41 cod. pen. A parte profili generici (come quelli relativi ad un "inizio di manovre da parte del Di IN", asseritamente escluso dal Pretore, e alla mancanza di un "riesame completo e sereno" del fatto) si assume che la Corte non avrebbe dimostrato in che cosa consistessero le manovre "brusche" e quale effetto abbiano avuto nella produzione dell'evento. Ma, come evidenziato nel capo d'imputazione e ritenuto nelle sentenze, brusche sono state le manovre del Di IN - unico garante della tutela della sicurezza della paziente perché concitate, data la tardività dell'intervento, e perciò inadeguate ed inadatte a far ruotare le spalle, come richiesto in un parto di tipo distocico. Si tratta di una valutazione di fatto, correttamente motivata - e non bisognevole di un accertamento peritale, di cui non viene specificata l'esigenza - e quindi incensurabile in questa sede. Ciò vale anche per il supposto concorso di colpa - o addirittura la colpa esclusiva - del medico intervenuto in soccorso del Di IN, inidoneo - a giudizio della Corte, appunto logicamente motivato - ad escludere la sua responsabilità nella causazione dell'evento.
D'altro canto, l'azione penale non era stata iniziata nei confronti di questo secondo medico, rimasto terzo nel processo sicché la Corte non aveva elementi - e, se pur presenti, non avrebbe potuto esaminarli in mancanza di contraddittorio - per quantificarne l'asserito concorso, come denunciato con il secondo motivo del secondo ricorso.
Con l'ultimo motivo di questo ricorso si denuncia la nullità della sentenza in punto di condanna al pagamento di una provvisionale a causa dell'omessa determinazione dell'ammontare dei danni nelle conclusioni della parte civile. Anche tale motivo è infondato avendo la Corte ritenuto che l'omissione non si era verificata in quanto la parte civile aveva concluso rimettendosi sul punto all'equo apprezzamento del giudice: il che non è incompatibile con il disposto dell'art. 523 cpv. cod. proc. pen.
PQM
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 1998