Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/02/2024, n. 27181
CASS
Sentenza 21 febbraio 2024

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In tema di reati divenuti procedibili a querela per effetto della modifica di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice del dibattimento, ove sia spirato il termine previsto dall'art. 85 d.lgs. citato in assenza di proposizione della querela, a seguito dell'instaurazione del contraddittorio e dell'ammissione delle prove, è tenuto a pronunciare sentenza di improcedibilità ex art. 129, cod. proc. pen., essendo inefficace, in quanto indicativa di un abuso del processo da parte del pubblico ministero, la contestazione di un'aggravante finalizzata esclusivamente a rendere il reato procedibile d'ufficio. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica).

In tema di nuove contestazioni, costituisce abuso del processo l'esercizio, da parte del pubblico ministero, di una potestà che, pur se prevista dalla legge, è esercitata per finalità che travalicano le ragioni per cui risulta riconosciuta dall'ordinamento. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto priva di effetto la contestazione suppletiva dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen., effettuata dopo l'apertura del dibattimento e l'ammissione delle prove al solo fine di rendere procedibile d'ufficio il reato di furto di energia elettrica, a fronte della mancata proposizione della querela entro il termine previsto dagli artt. 2, lett. i) e 85 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/02/2024, n. 27181
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 27181
    Data del deposito : 21 febbraio 2024

    Testo completo