CASS
Sentenza 26 maggio 2023
Sentenza 26 maggio 2023
Commentario • 1
- 1. Cortile che copre i garage: come si dividono le spese?Paolo Florio · https://www.laleggepertutti.it/ · 30 settembre 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/05/2023, n. 23259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23259 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NZ UM, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/09/202 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso;
sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, avvocato Gianluca Garritano che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. UM NZ chiede l'annullamento del provvedimento con il quale il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la richiesta di riesame avverso l'ordinanza di 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 23259 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA Data Udienza: 26/04/2023 applicazione della misura degli arresti domiciliari in relazione al reato di cui agli art. 110, 353, 416-bis.1 cod. pen. e 7 del decreto legislativo 159 del 2011. Al ricorrente è contestato, in concorso con DA UC, IU IR, LF D'OS e VA ST di avere, mediante promessa e con intesa collusiva, turbato lo svolgimento dell'asta pubblica relativa ad un immobile acquistato dal IR attraverso procedura telematica svoltasi davanti al giudice di pace di Cosenza, attraverso la successiva rinuncia inoltrata dal IR in data 11 dicembre 2019 alla definizione del procedimento a seguito di intese promosse dal AR e "patrocinate" dall'odierno ricorrente. 2. Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il ricorrente denuncia l'erronea applicazione della legge penale per la ritenuta configurabilità del reato di cui all'art. 353 cod. pen. piuttosto che il meno grave reato di cui all'art. 354 cod. pen. (astensione dai pubblici incanti) e cumulativi vizi di motivazione. Risulta che IU IR si sia astenuto dal completare la procedura di aggiudicazione dell'immobile a seguito delle pressioni, e in conseguenza del timore, ingeneratogli da LF D'OS, come dallo stesso IR dichiarato. Ne consegue che IU IR non è concorrente nel reato ma persona offesa e che il ricorrente, ingeritosi nella vicenda perché amico del IR, non è stato autore della condotta illecita ma mero intermediario intervenuto in funzione di tutela della persona offesa che aveva già "accompagnato" nel procedimento di acquisto e dei suoi interessi per fargli conseguire il rimborso della caparra versato. Le conclusioni dell'ordinanza impugnata sono contraddittorie rispetto alle descritte emergenze indiziarie e non esaminano le risultanze delle investigazioni difensive (le dichiarazioni rese dal IR e dalla moglie). Analogo vizio di violazione di legge è ravvisabile nella ritenuta configurabilità dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa (art. 416-bis.1 cod. pen.), non sussistendo il consapevole contributo del ricorrente di avvantaggiare l'associazione, risultato, peraltro, smentito dalla circostanza che era stata restituita la caparra corrisposta dal IR. Denuncia, infine, violazione di legge e vizio di motivazione, nonché sua carenza, per la ritenuta sussistenza di esigenze cautelari, motivate attraverso mere clausole di stile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.. 2 2. Correttamente il Tribunale ha ritenuto sussistente il reato di concorso del ricorrente nel reato di cui all'art. 353 cod. pen. in presenza di una condotta consistita nel mediare il rapporto tra LF D'OS e IU IR affinché questi rinunciasse alla intervenuta aggiudicazione definitiva dell'immobile dopo che si era conclusa la procedura telematica di vendita forzata dell'immobile. Secondo il Tribunale, e le evidenze fattuali non sono seriamente contestate con il ricorso, le conversazioni telefoniche oggetto di intercettazioni hanno consentito di ricostruire i fatti e sono provati i contatti avviati dal AR, figlio della proprietaria dell'immobile oggetto dell'asta, con LF D'OS, capo clan della ndrina cosentina operativa sul quartiere Commenda di Rende, per ottenere che IU IR desistesse dal completamento della procedura dell'acquisto dell'immobile ove insisteva la sua attività commerciale. Le conversazioni telefoniche intercettate hanno documentato come il referente dell'operazione, incaricato di contattare IU IR e di seguire la vicenda, fosse stato individuato nell'odierno ricorrente che aveva promosso un incontro con IU IR, LF D'OS e VA ST per convenire le successive operazioni di rinuncia, che, con qualche ritrosia ma ottenendo la restituzione della caparra, IR aveva poi effettivamente compiuto, dichiarando di rinunciare all'acquisto. Le conversazioni intercettate documentano che, effettivamente, dopo l'incontro del IR con D'OS, UM NZ aveva più volte contattato il IR comunicando, infine, al D'OS (attraverso ST) il completamento della procedura con la rinuncia del IR, accertata dalle acquisizioni documentali e dalla successiva pronuncia di decadenza pronunciata dal giudice dell'esecuzione con ordinanza del 13 settembre 2019. La condotta così ricostruita è stata correttamente sussunta nella fattispecie di concorso nel delitto di turbata libertà degli incanti integrato da tutte quelle condotte, indicate dall'art. 353 cod. pen., anche violente o minacciose, oltre che collusive e fraudolente che si inseriscono nella procedura di incanto falsandone l'esito finale e rilevanti anche se intervenute successivamente alla chiusura dell'asta poiché il confine giuridico della condotta è segnato dalla vendita definitiva del bene perché è solo con tale atto che il procedimento di scelta giunge al termine, esito impedito dalla intervenuta rinuncia all'aggiudicazione da parte del IR (cfr. Sez. 2, n. 34746 del 04/05/2018, Porcari, Rv. 273550). Non hanno fondamento giuridico le tesi della difesa secondo cui la condotta dell'indagato è riconducibile al delitto di cui all'art. 354 cod. pen. e, comunque, non è configurabile il concorso del ricorrente poiché il suo ingerimento nella vicenda era stato svolto in funzione di ausilio della vittima del reato, IU IR. 3 La condotta del ricorrente, che si è concretata nella partecipazione in maniera attiva all'intesa illecita finalizzata a turbare il risultato finale della gara, vale ad escludere che la condotta possa essere sussunta nel meno grave reato di astensione dagli incanti che si realizza, anche per l'intermediario, in presenza di una condotta finalizzata a realizzare l'astensione dal concorrere agli incanti o alle licitazioni private in cambio della dazione o della promessa di danaro o altra utilità. Le modalità di commissione del reato di turbata libertà degli incanti fanno riferimento, per espressa previsione della norma incriminatrice di cui all'art. 353 cod. pen., anche a condotte realizzate mediante violenza o minaccia, astrattamente idonee a ritenere integrato il reato di estorsione. La giurisprudenza ha precisato che, in tal caso, i reati concorrono formalmente, in quanto le due norme hanno diversa obiettività giuridica, tutelando l'una il patrimonio, attraverso la repressione di atti diretti a coartare la libertà di autodeterminazione del soggetto negli atti di disposizione patrimoniale e, l'altra, la libera formazione delle offerte nei pubblici incanti e nelle licitazioni private. Nel caso in esame deve escludersi, peraltro, dal tenore e contenuto delle conversazioni intercettate, che il reato sia stato consumato attraverso violenza o minaccia risultando, invece, che, pure a fronte della contestata invasione di campo realizzata dal IR, ingeritosi in un affare che ricadeva in un territorio a lui estraneo (Odilo viene da fuori... pag. 13 dell'ordinanza impugnata), il reato è stato commesso avvalendosi della fattiva collaborazione del ricorrente nei rapporti con IU IR - su direttive del D'Annbrosio impartitegli tramite VA ST con il quale l'indagato si rapportava - attraverso una trattativa paritaria in cui, come evidenziato anche dai giudici del riesame, IU IR ha conseguito il rimborso della caparra versata, quindi attraverso collusioni tra soggetti aventi obiettivi diversi e antitetici (DA AR, figlio dell'espropriata, interessato a bloccare la procedura di vendita;
IU IR, interessato all'acquisto all'asta alla quale aveva infatti partecipato e LF D'OS, intervenuto a tutela del AR e su richiesta di questi). 2.Le concrete modalità del fatto, nonostante l'incontro in presenza tra IU IR e LF D'OS, non rivelano il ricorso al metodo mafioso non essendo evincibili dal contenuto delle conversazioni intercettate che hanno ricostruito l'incontro e la trattativa modalità esecutive idonee, in concreto, a evocare, nei confronti del IR, la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso e funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale (Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, Pagnotta, Rv. 277222). Né le modalità del fatto sono espressive dell'agevolazione mafiosa. 4 La sussistenza di tale aggravante, che ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, per trasmettersi al concorrente nel reato, richiede che questi sia consapevole della finalità agevolatrice dell'associazione perseguita dal compartecipe. Nell'ordinanza impugnata la finalità agevolatrice dell'associazione mafiosa capeggiata da D'OS risulta ricostruita in termini astratti perché ricondotta al rafforzamento del prestigio criminale dell'associazione a fronte del conclamato intervento di LF D'OS a richiesta e a tutela del UC e per un interesse di questi. 3.La esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. comporta che deve essere rivisto dal competente Tribunale il giudizio sulla la sussistenza delle esigenze cautelari — strutturato sulla presunzione di concretezza attuale delle esigenze cautelari in ragione dell'aggravante mafiosa - e l'adeguatezza della misura applicata che, l'ordinanza impugnata ha strutturato, richiamando la necessità di evitare il rischio di ripetizione di analoghe condotte, sulla necessità di elidere ogni legame con il contesto delinquenziale nel quale il ricorrente era inserito.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, co. 7 c.p.p. Così deciso il 26 aprile 2023 Il Consigliere re
udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso;
sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, avvocato Gianluca Garritano che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. UM NZ chiede l'annullamento del provvedimento con il quale il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la richiesta di riesame avverso l'ordinanza di 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 23259 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA Data Udienza: 26/04/2023 applicazione della misura degli arresti domiciliari in relazione al reato di cui agli art. 110, 353, 416-bis.1 cod. pen. e 7 del decreto legislativo 159 del 2011. Al ricorrente è contestato, in concorso con DA UC, IU IR, LF D'OS e VA ST di avere, mediante promessa e con intesa collusiva, turbato lo svolgimento dell'asta pubblica relativa ad un immobile acquistato dal IR attraverso procedura telematica svoltasi davanti al giudice di pace di Cosenza, attraverso la successiva rinuncia inoltrata dal IR in data 11 dicembre 2019 alla definizione del procedimento a seguito di intese promosse dal AR e "patrocinate" dall'odierno ricorrente. 2. Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il ricorrente denuncia l'erronea applicazione della legge penale per la ritenuta configurabilità del reato di cui all'art. 353 cod. pen. piuttosto che il meno grave reato di cui all'art. 354 cod. pen. (astensione dai pubblici incanti) e cumulativi vizi di motivazione. Risulta che IU IR si sia astenuto dal completare la procedura di aggiudicazione dell'immobile a seguito delle pressioni, e in conseguenza del timore, ingeneratogli da LF D'OS, come dallo stesso IR dichiarato. Ne consegue che IU IR non è concorrente nel reato ma persona offesa e che il ricorrente, ingeritosi nella vicenda perché amico del IR, non è stato autore della condotta illecita ma mero intermediario intervenuto in funzione di tutela della persona offesa che aveva già "accompagnato" nel procedimento di acquisto e dei suoi interessi per fargli conseguire il rimborso della caparra versato. Le conclusioni dell'ordinanza impugnata sono contraddittorie rispetto alle descritte emergenze indiziarie e non esaminano le risultanze delle investigazioni difensive (le dichiarazioni rese dal IR e dalla moglie). Analogo vizio di violazione di legge è ravvisabile nella ritenuta configurabilità dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa (art. 416-bis.1 cod. pen.), non sussistendo il consapevole contributo del ricorrente di avvantaggiare l'associazione, risultato, peraltro, smentito dalla circostanza che era stata restituita la caparra corrisposta dal IR. Denuncia, infine, violazione di legge e vizio di motivazione, nonché sua carenza, per la ritenuta sussistenza di esigenze cautelari, motivate attraverso mere clausole di stile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.. 2 2. Correttamente il Tribunale ha ritenuto sussistente il reato di concorso del ricorrente nel reato di cui all'art. 353 cod. pen. in presenza di una condotta consistita nel mediare il rapporto tra LF D'OS e IU IR affinché questi rinunciasse alla intervenuta aggiudicazione definitiva dell'immobile dopo che si era conclusa la procedura telematica di vendita forzata dell'immobile. Secondo il Tribunale, e le evidenze fattuali non sono seriamente contestate con il ricorso, le conversazioni telefoniche oggetto di intercettazioni hanno consentito di ricostruire i fatti e sono provati i contatti avviati dal AR, figlio della proprietaria dell'immobile oggetto dell'asta, con LF D'OS, capo clan della ndrina cosentina operativa sul quartiere Commenda di Rende, per ottenere che IU IR desistesse dal completamento della procedura dell'acquisto dell'immobile ove insisteva la sua attività commerciale. Le conversazioni telefoniche intercettate hanno documentato come il referente dell'operazione, incaricato di contattare IU IR e di seguire la vicenda, fosse stato individuato nell'odierno ricorrente che aveva promosso un incontro con IU IR, LF D'OS e VA ST per convenire le successive operazioni di rinuncia, che, con qualche ritrosia ma ottenendo la restituzione della caparra, IR aveva poi effettivamente compiuto, dichiarando di rinunciare all'acquisto. Le conversazioni intercettate documentano che, effettivamente, dopo l'incontro del IR con D'OS, UM NZ aveva più volte contattato il IR comunicando, infine, al D'OS (attraverso ST) il completamento della procedura con la rinuncia del IR, accertata dalle acquisizioni documentali e dalla successiva pronuncia di decadenza pronunciata dal giudice dell'esecuzione con ordinanza del 13 settembre 2019. La condotta così ricostruita è stata correttamente sussunta nella fattispecie di concorso nel delitto di turbata libertà degli incanti integrato da tutte quelle condotte, indicate dall'art. 353 cod. pen., anche violente o minacciose, oltre che collusive e fraudolente che si inseriscono nella procedura di incanto falsandone l'esito finale e rilevanti anche se intervenute successivamente alla chiusura dell'asta poiché il confine giuridico della condotta è segnato dalla vendita definitiva del bene perché è solo con tale atto che il procedimento di scelta giunge al termine, esito impedito dalla intervenuta rinuncia all'aggiudicazione da parte del IR (cfr. Sez. 2, n. 34746 del 04/05/2018, Porcari, Rv. 273550). Non hanno fondamento giuridico le tesi della difesa secondo cui la condotta dell'indagato è riconducibile al delitto di cui all'art. 354 cod. pen. e, comunque, non è configurabile il concorso del ricorrente poiché il suo ingerimento nella vicenda era stato svolto in funzione di ausilio della vittima del reato, IU IR. 3 La condotta del ricorrente, che si è concretata nella partecipazione in maniera attiva all'intesa illecita finalizzata a turbare il risultato finale della gara, vale ad escludere che la condotta possa essere sussunta nel meno grave reato di astensione dagli incanti che si realizza, anche per l'intermediario, in presenza di una condotta finalizzata a realizzare l'astensione dal concorrere agli incanti o alle licitazioni private in cambio della dazione o della promessa di danaro o altra utilità. Le modalità di commissione del reato di turbata libertà degli incanti fanno riferimento, per espressa previsione della norma incriminatrice di cui all'art. 353 cod. pen., anche a condotte realizzate mediante violenza o minaccia, astrattamente idonee a ritenere integrato il reato di estorsione. La giurisprudenza ha precisato che, in tal caso, i reati concorrono formalmente, in quanto le due norme hanno diversa obiettività giuridica, tutelando l'una il patrimonio, attraverso la repressione di atti diretti a coartare la libertà di autodeterminazione del soggetto negli atti di disposizione patrimoniale e, l'altra, la libera formazione delle offerte nei pubblici incanti e nelle licitazioni private. Nel caso in esame deve escludersi, peraltro, dal tenore e contenuto delle conversazioni intercettate, che il reato sia stato consumato attraverso violenza o minaccia risultando, invece, che, pure a fronte della contestata invasione di campo realizzata dal IR, ingeritosi in un affare che ricadeva in un territorio a lui estraneo (Odilo viene da fuori... pag. 13 dell'ordinanza impugnata), il reato è stato commesso avvalendosi della fattiva collaborazione del ricorrente nei rapporti con IU IR - su direttive del D'Annbrosio impartitegli tramite VA ST con il quale l'indagato si rapportava - attraverso una trattativa paritaria in cui, come evidenziato anche dai giudici del riesame, IU IR ha conseguito il rimborso della caparra versata, quindi attraverso collusioni tra soggetti aventi obiettivi diversi e antitetici (DA AR, figlio dell'espropriata, interessato a bloccare la procedura di vendita;
IU IR, interessato all'acquisto all'asta alla quale aveva infatti partecipato e LF D'OS, intervenuto a tutela del AR e su richiesta di questi). 2.Le concrete modalità del fatto, nonostante l'incontro in presenza tra IU IR e LF D'OS, non rivelano il ricorso al metodo mafioso non essendo evincibili dal contenuto delle conversazioni intercettate che hanno ricostruito l'incontro e la trattativa modalità esecutive idonee, in concreto, a evocare, nei confronti del IR, la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso e funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale (Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, Pagnotta, Rv. 277222). Né le modalità del fatto sono espressive dell'agevolazione mafiosa. 4 La sussistenza di tale aggravante, che ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, per trasmettersi al concorrente nel reato, richiede che questi sia consapevole della finalità agevolatrice dell'associazione perseguita dal compartecipe. Nell'ordinanza impugnata la finalità agevolatrice dell'associazione mafiosa capeggiata da D'OS risulta ricostruita in termini astratti perché ricondotta al rafforzamento del prestigio criminale dell'associazione a fronte del conclamato intervento di LF D'OS a richiesta e a tutela del UC e per un interesse di questi. 3.La esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. comporta che deve essere rivisto dal competente Tribunale il giudizio sulla la sussistenza delle esigenze cautelari — strutturato sulla presunzione di concretezza attuale delle esigenze cautelari in ragione dell'aggravante mafiosa - e l'adeguatezza della misura applicata che, l'ordinanza impugnata ha strutturato, richiamando la necessità di evitare il rischio di ripetizione di analoghe condotte, sulla necessità di elidere ogni legame con il contesto delinquenziale nel quale il ricorrente era inserito.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, co. 7 c.p.p. Così deciso il 26 aprile 2023 Il Consigliere re