Sentenza 3 novembre 2021
Massime • 1
In tema di furto di energia elettrica, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. in caso di sottrazione mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, rilevando, non già l'esposizione alla pubblica fede dell'energia mentre transita nella rete, bensì la destinazione finale della stessa a un pubblico servizio dal quale viene distolta, destinazione che comunque permane anche nella ipotesi di una tale condotta.
Commentari • 8
- 1. M. Brunetti Pierri | Sul regime di procedibilità del furto di energia elettrica a seguito della riforma Cartabiahttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Cass. sent. 8 febbraio 2023 (dep. 7 marzo 2023), n. 9452, Pres. Dovere, rel. Pavich 1. Premessa. La riforma Cartabia ha drasticamente ridotto le ipotesi di furto aggravato procedibili d'ufficio; vi è, però, la possibilità, pur all'indomani dell'entrata in vigore della riforma, di continuare a ritenere procedibile d'ufficio il reato di furto di energia elettrica se ed in quanto vi sia una contestazione formale e specifica delle circostanze aggravanti di cui all'art. 625 n. 7 e n. 7 bis c.p., sub specie di cose destinate a pubblico servizio (e sul punto, si è già pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9452/2023) o di componenti metalliche o altro materiale sottratto ad …
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Cass. sent. 8 febbraio 2023 (dep. 7 marzo 2023), n. 9452, Pres. Dovere, rel. Pavich 1. Premessa. La riforma Cartabia ha drasticamente ridotto le ipotesi di furto aggravato procedibili d'ufficio; vi è, però, la possibilità, pur all'indomani dell'entrata in vigore della riforma, di continuare a ritenere procedibile d'ufficio il reato di furto di energia elettrica se ed in quanto vi sia una contestazione formale e specifica delle circostanze aggravanti di cui all'art. 625 n. 7 e n. 7 bis c.p., sub specie di cose destinate a pubblico servizio (e sul punto, si è già pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9452/2023) o di componenti metalliche o altro materiale sottratto ad …
Leggi di più… - 3. Aggravanti contestate strumentalmente, abuso del processo? (Cass. 27181/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 luglio 2024
In un processo di parti non può escludersi che, in linea ipotetica, anche il P.M. possa dare corso ad un abuso del processo. Non è consentito al P.M. di contestare una circostanza aggravante al solo fine di superare la preclusione alla revoca della sentenza di non luogo a procedere derivante dalla avvenuta estinzione del reato. Non si tratta di mettere in discussione il diritto-dovere del P.M. di modificare l'imputazione secondo la previsione dell'art. 517 cod. proc. pen., né, a maggior "ragione, le prerogative, di rilievo costituzionale, dell'Organo di Accusa, il cui esercizio pacificamente non necessita di previa autorizzazione del giudice, ma di verificare se nel caso di specie si sia …
Leggi di più… - 4. Art. 624 c.p Furtohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 5. M. Brunetti Pierri | Sul regime di procedibilità del furto di energia elettrica a seguito della riforma Cartabiahttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Cass. sent. 8 febbraio 2023 (dep. 7 marzo 2023), n. 9452, Pres. Dovere, rel. Pavich Leggi la sentenza 1. Premessa. La riforma Cartabia ha drasticamente ridotto le ipotesi di furto aggravato procedibili d'ufficio; vi è, però, la possibilità, pur all'indomani dell'entrata in vigore della riforma, di continuare a ritenere procedibile d'ufficio il reato di furto di energia elettrica se ed in quanto vi sia una contestazione formale e specifica delle circostanze aggravanti di cui all'art. 625 n. 7 e n. 7 bis c.p., sub specie di cose destinate a pubblico servizio (e sul punto, si è già pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9452/2023) o di componenti metalliche o altro materiale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/11/2021, n. 1094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1094 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2021 |
Testo completo
01094-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.2724 Dott. Paolo Antonio BRUNO -Presidente - - Consigliere Relatore UP -3/11/2021 Dott. Luca PISTORELLI - R.G.N. 30082/2020 Dott. Michele ROMANO - Consigliere - Dott. Elisabetta Maria MOROSINI - Consigliere - Dott. Anna MAURO - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: MO ND, nato a [...], il [...]; avverso la sentenza del 23/06/2020 della Corte d'appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Luigi Giordano, il quale ha richiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv. Vincenzo Pillitteri, che ribadendo il primo motivo di ricorso ha insistito nell'accoglimento dell'impugnazione. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Palermo ha confermato la condanna, 1 7 emessa a seguito di giudizio abbreviato, di MO ND per il reato di furto pluriaggravato, commesso sottraendo energia elettrica attraverso un allaccio abusivo alla rete Enel.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando due motivi di ricorso.
2.1 Con il primo deduce l'erronea applicazione della legge penale e vizi della motivazione in merito alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p. La circostanza in parola sarebbe applicabile solo nel caso in cui la condotta dell'imputato abbia riguardato cose destinate a pubblico servizio, ossia che servono ad un uso di pubblico vantaggio o di utilità collettiva, mentre dovrebbe escludersi nell'eventualità in cui l'allaccio abusivo abbia ad oggetto cavi esistenti all'interno di una proprietà privata e destinati a servire una singola utenza, come avvenuto nel caso di specie, in cui era stata realizzata una derivazione abusiva dai cavi serventi l'immobile di privata abitazione dell'imputato. Sarebbe dunque la stessa collocazione del cavo allacciato ad escludere che si tratti di "cosa destinata a pubblico servizio", a nulla rilevando che la corrente sia stata utilizzata per garantire l'operatività di un'attività economica a cielo aperto.
2.2 Con il secondo si deducono l'erronea applicazione della legge penale e vizi della motivazione in merito alla riconosciuta insussistenza dell'attenuante del risarcimento del danno, da ritenersi prevalente sulle aggravanti contestate. La Corte avrebbe erroneamente escluso che possa integrare la citata attenuante un accordo transattivo, avente ad oggetto una somma inferiore al danno cagionato, nell'ambito del quale la persona offesa abbia affermato di non avere più nulla a pretendere. Il requisito dell'integralità del risarcimento difatti dovrebbe valutarsi non con riferimento al danno oggettivamente prodotto, ma avuto riguardo alla soddisfazione della parte lesa, come manifestata nell'accordo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve dunque essere rigettato.
2. Anzitutto infondato è il primo motivo. La cosa destinata al pubblico servizio di cui tratta l'art. 625 n. 7 c.p. quella la cui destinazione è per un servizio fruibile dal pubblico (Sez. 6, Sentenza n. 698 del 03/12/2013, dep. 2014, Giordano Rv. 257773). In altri termini l'aggravante sussiste qualora la cosa sottratta sia oggettivamente caratterizzata da un nesso funzionale all'erogazione di un pubblico servizio. E' allora irrilevante che la sottrazione avvenga mediante un allacciamento abusivamente effettuato ai terminali della rete elettrica collocati in una proprietà privata, giacchè ciò che rileva nella fattispecie contestata non è l'esposizione alla pubblica fede dell'energia mentre transita nella rete, bensì e per l'appunto la destinazione della stessa ad un pubblico servizio. 2 Carattere che l'energia elettrica non perde solo perché sottratta dai terminali intranei ad una proprietà privata, posto che la sua destinazione finale non è quella di alimentare l'utenza privata che l'ha richiamata deviandola dalla rete generale e distogliendola dunque dalla fruizione degli altri utenti.
3. Parimenti infondato è il secondo motivo. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, infatti, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, c.p., il risarcimento del danno deve essere integrale, ossia comprensivo della totale riparazione di ogni effetto dannoso, e la valutazione in ordine alla corrispondenza fra l'eventuale transazione intervenuta con la persona offesa e il danno spetta al giudice, che può anche disattendere, con adeguata motivazione, ogni dichiarazione satisfattiva dalla parte lesa (ex multisresa Sez. 5, Sentenza n. 57573 del 31/10/2017, P., Rv. 271872). La Corte territoriale ha fatto buon governo di tali consolidati principi e richiamando legittimamente la motivazione della pronunzia di primo grado non contestata con il gravame di merito quanto alla ricostruzione del valore dell'energia sottratta ed all'oggetto della transazione intervenuta con l'ente erogatore ha evidenziato in maniera logica e - coerente alle risultanze processuali le ragioni per cui l'accordo concluso dall'imputato non può costituire presupposto per il riconoscimento dell'invocata attenuante. La sentenza di primo grado aveva infatti ricordato come il danno patito dall'ente ammontasse ad oltre 40.000 euro, mentre la transazione conclusa dall'imputato con lo stesso riguardava un credito originario di circa 4.000 euro per cui era stato emesso decreto ingiuntivo, non risultando in alcun modo che il suddetto negozio avesse ad oggetto la pretesa risarcitoria del danno determinato dal reato e comunque il suo intero ammontare.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 03/11/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Paolo Antonio Bruno Luca Pistorelli Corte Suprema di Cassazione Sez. Penals Deposi lleria 3 Roma, 11.3 GEN. 2002 un Le zionano Giudiziariofinalizia Car d Landise