Cass. pen., sez. V, sentenza 03/11/2021, n. 1094
CASS
Sentenza 3 novembre 2021

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In tema di furto di energia elettrica, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. in caso di sottrazione mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, rilevando, non già l'esposizione alla pubblica fede dell'energia mentre transita nella rete, bensì la destinazione finale della stessa a un pubblico servizio dal quale viene distolta, destinazione che comunque permane anche nella ipotesi di una tale condotta.

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    Cass. sent. 8 febbraio 2023 (dep. 7 marzo 2023), n. 9452, Pres. Dovere, rel. Pavich Leggi la sentenza 1. Premessa. La riforma Cartabia ha drasticamente ridotto le ipotesi di furto aggravato procedibili d'ufficio; vi è, però, la possibilità, pur all'indomani dell'entrata in vigore della riforma, di continuare a ritenere procedibile d'ufficio il reato di furto di energia elettrica se ed in quanto vi sia una contestazione formale e specifica delle circostanze aggravanti di cui all'art. 625 n. 7 e n. 7 bis c.p., sub specie di cose destinate a pubblico servizio (e sul punto, si è già pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9452/2023) o di componenti metalliche o altro materiale …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 03/11/2021, n. 1094
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1094
Data del deposito : 3 novembre 2021

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