Articolo 99 del Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150
Articolo 98Articolo 99 bis
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4 aprile 2024
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1 maggio 2024
Art. 99. Disposizioni finanziarie 1. Salvo quanto previsto all'articolo 67, le amministrazioni interessate nell'ambito delle rispettive competenze, danno attuazione alle disposizioni del presente decreto, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Entrata in vigore il 1 maggio 2024
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