Sentenza 21 novembre 2002
Massime • 1
Agli effetti della decorrenza dei termini di custodia cautelare, nell'ipotesi di correlazione tra fatti oggetto di plurimi interventi cautelari connessi ai sensi dell'art. 12 lett. B e C cod. proc. pen., deve operarsi una distinzione a seconda che i fatti oggetto delle misure si trovino tutti nella fase delle indagini preliminari, nel qual caso opera una presunzione legale tipica di contestualità della acquisizione processuale, ovvero per alcuno di essi, di più risalente accertamento, sia già intervenuto il rinvio a giudizio, nel qual caso può essere ammessa la prova contraria inerente alla non desumibilità dagli atti prima del rinvio a giudizio dei fatti al primo connessi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/11/2002, n. 42847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42847 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LACANNA Pasquale - Presidente - del 21/11/2002
1. Dott. MORGIGNI Antonio - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - N. 03856
3. Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 004934/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. LIBERTÀ DI TORINO;
nei confronti di:
1) EN AN N. IL 18/09/1981;
avverso ORDINANZA del 22/01/2002 TRIB. LIBERTÀ di TORINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MACCHIA ALBERTO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. F. Iacoviello che ha chiesto il rigetto del ricorso;
OSSERVA
Con ordinanza del 22 gennaio 2002, il Tribunale di Torino ha accolto l'appello de libertate proposto da EN SA avverso l'ordinanza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale con al quale era stata respinta l'istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare, fondata sul rilievo che gli effetti della ordinanza custodiale emessa il 22 marzo 2001, dovevano essere fatti decorrere dal 2 luglio 2000, allorché era stata emessa altra ordinanza cautelare per fatti connessi: il tutto al lume del disposto dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. Aderendo, infatti, alle prospettazioni dell'appellante, il Tribunale richiamava, in particolare, la sentenza della Corte costituzionale n. 89 del 1996, per rilevare come, in ipotesi di pluralità di ordinanze per reati connessi ai sensi della richiamata disposizione del codice di rito, sempre che non sia stato disposto il rinvio a giudizio per il fatto con il quale sussiste connessione "qualificata", gli effetti della custodia cautelare devono essere retrodatati alla prima ordinanza, a prescindere dal momento in cui sono stati acquisiti gli elementi per adottare il secondo provvedimento custodiale. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione il pubblico ministero, deducendo erronea interpretazione del quadro normativo di riferimento. Reputa, infatti, il ricorrente, che, per potersi avere retrodatazione della custodia alla emissione del primo provvedimento coercitivo, occorre, anche nella ipotesi in cui non sia stato ancora disposto il giudizio per il fatto di più risalente accertamento, che gli elementi posti a base della seconda ordinanza custodiale fossero già desumibili dagli atti al momento della emissione del primo provvedimento.
Il ricorso è infondato. Come, infatti, ha puntualmente rammentato il Tribunale di Torino, la Corte costituzionale, investita a seguito di una ordinanza di rimessione nella quale si prospettava l'illegittimità costituzionale dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., nel testo sostituito ad opera dell'art. 12 della legge 8 agosto 1995, n. 332, proprio "nella parte in cui, per l'ipotesi di una pluralità di ordinanze restrittive per fatti diversi, è preveduta la decorrenza del termine massimo della custodia cautelare, per tutti i reati in rapporto di connessione qualificata, a far tempo dalla data di più remota contestazione, anche nei casi in cui la notizia dei fatti di successiva contestazione non risultasse dagli atti all'epoca del primo provvedimento", pur convenendo sul fatto che le "scelte del legislatore" potessero "offrire spazio alle perplessità ed ai dubbi di coerenza" diffusamente denunciati dal giudice a quo, ha tuttavia disatteso le censure, rilevando come la disciplina impugnata non si ponesse in frizione con il principio di ragionevolezza, evocato a parametro. In particolare, la Corte ha sottolineato che - essendo la ratio della norma quella di comprimere entro "spazi sicuri" il termine di durata massima delle misure cautelari, in linea, d'altra parte, con quanto previsto dall'art. 13, ultimo comma, Cost. - non poteva certo ritenersi incoerente con tale finalità la scelta di "individuare alcune ipotesi che, più di altre, presentano elementi contenutistici di spessore tale da consentirne una valutazione unitaria agli effetti del trattamento cautelare". Così come coerente appariva, in tale prospettiva, la deroga introdotta nel secondo periodo del comma 3 dell'art. 297, cod. proc. pen., la quale "esclude l'applicabilità del principio di retrodatazione dei termini in relazione alle ordinanze per fatti 'nuovì che, malgrado connessi a quelli oggetto della primitiva contestazione, emergano soltanto dopo il rinvio a giudizio disposto per il fatto cui si riferisce l'originaria ordinanza cautelare". Da un lato, infatti, l'individuazione del rinvio a giudizio come discrimen cronologico ai fini della operatività della deroga appariva termine simmetrico alla scansione per fasi del regime dei termini tracciato dall'art. 303 cod. proc. pen.; dall'altro, e di riflesso, la previsione di parametri certi nel corso delle indagini veniva reputata dalla Corte come scelta non arbitraria del legislatore, attesa la natura di quella fase che, per essere riservata alle iniziative investigative del pubblico ministero, "mal si presta a controlli successivi, sul sempre opinabile terreno della tempestività delle relative acquisizioni" (v. Corte cost. n. 89 del 1996, nonché, per taluni profili, peraltro non direttamente riconducibili alla vicenda di specie, la successiva sentenza n. 453 del 1997). È evidente, dunque, che il legislatore - optando per una linea di rigore, in sè discussa e discutibile, ma non per questo, come ha sottolineato il giudice delle leggi, priva di intrinseca coerenza - nell'individuare specifiche ipotesi di correlazione tra i fatti oggetto di plurimi interventi cautelari, ha operato, agli effetti della decorrenza dei termini di custodia cautelare, una sorta di presunzione legale tipica di "contestualità" circa il momento della relativa acquisizione processuale: assoluta, per tutta la durata della fase delle indagini preliminari, e relativa dopo il rinvio a giudizio disposto per il fatto cui si riferisce l'originario provvedimento cautelare. Nel primo caso, quindi, i fatti legati fra loro da connessione "qualificata" vivono una genesi unificante ai fini cautelari, come se, portato ad emersione un fatto, l'intera catena delle vicende connesse perdesse ontologicamente autonomia a quegli stessi fini, a prescindere, dunque, da qualsiasi rilievo circa il momento della relativa scoperta o di qualsiasi artificiosa diluizione nel tempo degli interventi cautelari. Nel secondo caso, invece - vale a dire quando è intervenuto il rinvio a giudizio per la regiudicanda di più risalente "accertamento" - il rigore necessariamente si attenua, dando spazio alla "prova contraria" inerente alla non desumibilità dagli atti, prima della disposta translatio iudicii, del "fatto" al primo connesso. Nè in senso contrario possono valere, come pretenderebbe il ricorrente, taluni enunciati delle Sezioni unite, posto che nella pronuncia richiamata si affronta il tema - estraneo alla presente vicenda - delle contestazioni plurime operate nell'ambito di procedimenti diversi, non senza peraltro un esplicito richiamo al fatto che la regola generale della retrodatazione deve ritenersi esclusa solo quando "sia stata disposta una nuova misura per un fatti sì connesso a quello del procedimento riguardo al quale è stato disposto il rinvio a giudizio, ma non desumibile dagli atti 'prima del rinvio' stesso" (Cass. Sez. un., 25 giugno 1997, Atene). D'altra parte, ove così non fosse, ed accedendo alla tesi prospettata dal ricorrente, l'intera sequenza del comma 3 dell'art. 297 cod. proc. pen., che espressamente scandisce, attraverso i due periodi in cui si articola, una regola generale di retrodatazione della custodia per fatti legati da connessione "qualificata" ed una deroga per l'ipotesi in cui sia intervenuto il rinvio a giudizio per uno di tali fatti, perderebbe ogni ragion d'essere, non soltanto sul piano dell'analisi testuale, ma anche - e soprattutto - sul versante della ratio che ha informato la specifica novella. Il ricorso deve pertanto essere respinto.
P.Q.M.
Respinge il ricorso.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2002