Sentenza 21 dicembre 1999
Massime • 1
La norma di cui al terzo comma dell'articolo 297 cod. proc. pen. non trova applicazione nel caso in cui la cosiddetta "contestazione a catena" abbia per oggetto il reato di associazione a delinquere di tipo mafioso ed i cosiddetti reati fine, perché il delitto previsto dall'articolo 416 bis cod. pen. si commette al momento della affiliazione al sodalizio, mentre i reati fine vengono ideati ed attuati successivamente, senza il vincolo rigidamente previsto dall'articolo 12, primo comma, lett. c) cod. proc. pen. Ed invero, la natura permanente dell'associazione e la sua preesistenza rispetto ai singoli episodi criminali, impedisce di collegare fra di loro i reati in modo tale da poter sostenere che questi ultimi siano compiuti per eseguire il reato associativo. Ne consegue che la contestazione del reato associativo, anche se effettuata successivamente rispetto ai singoli reati, non determina, ai fini della custodia cautelare, l'effetto indicato dall'articolo 297, terzo comma, cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/12/1999, n. 6237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6237 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 21/12/99
Dott. Francesco Providenti Consigliere SENTENZA
Dott. Giuseppe Sica " N.6237
Dott. Sandro Occhionero " REGISTRO GENERALE
Dott. Aniello Nappi " N.41372/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da OR GE nato il [...];
avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catania il 7-8-1999;
Visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Francesco Providenti;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vito Monetti, che ha concluso per il rigetto del ricorso
Con ordinanza del 7-8-1999 il Tribunale di Catania confermava l'ordinanza emessa dal G.I.P. dello stesso Tribunale, con la quale era stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di OR GE.
Proponeva ricorso il OR sostenendo con i primi due motivi, che il Tribunale di Catania in sede di riesame avrebbe dovuto annullare, o comunque revocare, l'ordinanza del G.I.P., per la sussistenza dell'evenienza processuale della cosiddetta "contestazione a catena". Precisava che nel procedimento Xiridia, per il quale era stato arrestato il 11-11-1997, gli erano state contestate delle estorsioni consumate dal 1991 fino all'Ottobre 1996, con l'aggravante di essere state commesse, avvalendosi delle condizioni di assoggettamento ed omertà previsti dall'articolo 416 bis c.p.. Nel procedimento nel quale è stato emesso il provvedimento impugnato, al OR veniva contestata l'appartenenza all'associazione mafiosa. La censura è infondata
Infatti, la norma contenuta nel terzo comma dell'articolo 297 c.p.p., secondo la costante interpretazione della giurisprudenza (v. Cass. sez. 1^ 26-3-1998 ric.Cavallo e Cass. Sez. I^ 5-2-1996 ric. Burcheri), non trova applicazione nel caso in cui la cosiddetta "contestazione a catena", abbia per oggetto il reato di associazione a delinquere di tipo mafiosa ed i reti fine (omicidi, estorsioni usura, traffico di droga etc.), perché il delitto previsto dall'articolo 416 bis c.p. si commette al momento della affiliazione al sodalizio, mentre i reati fine vengono ideati ed attuati successivamente, senza il vincolo rigidamente previsto dall'articolo 12 comma c)
c.p.p.
La natura permanente dell'associazione e la sua preesistenza rispetto ai singoli episodi criminali, impedisce di collegare fra di loro i reati in modo tale da poter sostenere che questi ultimi siano compiuti per eseguire il reato associativo.
Ne deriva che la contestazione del reato associativo, anche se effettuata successivamente, rispetto ai singoli reati non determina, ai fini della custodia cautelare l'effetto indicato dall'articolo 297 comma 3^ c.p. Con il terzo motivo il ricorrente ha sostenuto l'assoluta la nullità dell'ordinanza per mancanza di motivazione o comunque manifesta illogicità della stessa, non esistendo indizi di colpevolezza a suo carico.
La censura è del tutto infondata.
L'ordinanza con ampia e coerente motivazione, basata su solide fonti di prova, ha chiarito che il OR è stato indicato (v. testi AI, NI e Ferro) come appartenente al gruppo Aparo, e presunto responsabile dell'omicidio Zappulla. Con puntuale descrizione, ha quindi riferito le prove che attribuiscono all'indagato un ruolo rilevante nell'organizzazione criminale, come responsabile di NO e quale soggetto che si occupava di riscuotere i proventi derivanti dalle estorsioni.
Hanno così manifestato i giudici di merito, un quadro probatorio complesso, rilevante e credibile, certamente sufficiente ai fini dell'emissione del provvedimento cautelare. Il ricorso va pertanto rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Va dato incarico alla cancelleria di provvedere agli adempimenti previsti dall'articolo 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, 5^ sezione penale, rigetta il ricorso proposto da OR GE, avverso l'impugnata ordinanza, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 94 dis. att. c.p.p.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 21 dicembre 2000. Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2000