Sentenza 1 luglio 1999
Massime • 1
In tema di termini di durata delle misure cautelari, l'articolo 297, comma terzo, cod. proc. pen., ai fini della retrodatazione della seconda misura custodiale, ne limita la rilevanza all'ipotesi in cui un reato sia stato commesso per eseguirne un altro. Tale rapporto di connessione non può ravvisarsi in linea di principio tra i reati riconducibili al programma di azione criminale di un'associazione per delinquere ed il delitto associativo. Ed invero, da un lato sarebbe errato sostenere che i singoli episodi in cui il programma si manifesta sono stati commessi per eseguire il reato associativo, perché questo, a seguito dell'accordo degli associati, è già di per sè perfetto ed operante, con o senza la consumazione dei delitti in parola; e dall'altro il reato associativo sorge per attuare un programma criminoso aperto e globale e non un singolo o singoli reati, sicché l'accordo trascende i suoi momenti esecutivi e non può dirsi immediatamente diretto ad eseguire proprio quel reato o quei reati nella loro storicità. (Nella specie, la Corte ha tuttavia ritenuto che il rapporto tra la detenzione di armi e l'associazione per delinquere di tipo mafioso non sia esclusivamente quello di semplice reato rientrante nel programma criminale dell'associazione, in quanto la detenzione di armi è diretta proprio ed unicamente ad agevolare l'operatività dell'associazione e può definirsi strumentale poiché commessa per eseguire il delitto associativo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/07/1999, n. 2526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2526 |
| Data del deposito : | 1 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LE Trojano Presidente del 1/7/1999
Dott. Adolfo Di Virginio Consigliere SENTENZA
Dott. Giuseppe La Greca " N.2526
Dott. Eugenio Amari " REGISTRO GENERALE
Dott. Antonio Stefano Agrò " N.14726/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da LE LL contro l'ordinanza 18 dicembre 1998 del Tribunale del riesame di Reggio Calabria. Udita la relazione del Consigliere Dott. Antonio Stefano Agrò. Udito il P.G. Mario Favalli che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito per il ricorrente l'avv.to Macedonio anche in sostituzione dell'avv.to Nucera.
Ritenuto in fatto
1. LE LL ricorre contro il provvedimento in epigrafe lamentando che con esso non sia stata retrodata all'11 luglio 1997 (data della misura custodiale inflittagli per detenzione di armi) l'altra ordinanza cautelare adottata nei suoi confronti il successivo 30 ottobre per partecipazione ad un'associazione mafiosa conosciuta come "cosca RD.
2. Deduce il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, rammentando come il p.m., nel richiedere, relativamente al procedimento per il reato associativo di cui alla seconda ordinanza, il suo rinvio a giudizio anche per il delitto in materia di armi, aggravato dalla circostanza di cui all'art. 7 l. 1991, n. 203, aveva mostrato che nella specie ricorrevano tutti gli elementi previsti dall'art. 297 comma 3 c.p.p. Del resto unica per entrambi i reati era la fonte di prova, mentre il GIP, nel rigettare un'istanza di sostituzione con gli arresti domiciliari della custodia in carcere avanzata da un coindagato, aveva osservato il 9 ottobre 1997 (prima dunque dell'emissione della seconda ordinanza) che era stato implicitamente assunto dal p.m. un nesso collegamento tra il delitto di armi e quello di cui all'art.416 bis c.p. In tal modo si sarebbe dovuto concludere per la desumibilità dagli atti dell'unicità del disegno criminoso o comunque di una connessione teleologica tra la detenzione di armi ed il delitto associativo, tanto più che nell'ordinanza impositiva relativa alle armi era dato leggere che la detenzione di un così rilevante insieme di strumenti offensivi "è comprensibile solo in relazione alle necessità di un'organizzazione delinquenziale operante sul territorio, come quella detta clan RD.
Se ne doveva concludere che la detenzione era ab initio inserita nel programma criminoso dell'associazione, secondo del resto quanto poteva leggersi nella comunicazione di reato relativa al sequestro delle armi, in base alla quale (essa affermava la partecipazione a pieno titolo del LL al clan OR, di cui delineava la struttura) successivamente era stato contestato al ricorrente anche il delitto associativo.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato nei limiti in cui il ricorrente lamenta un difetto di motivazione del provvedimento impugnato sul punto di una rilevante connessione teleologica tra il delitto di detenzione d'armi e quello associativo. Va invece ritenuta inammissibile la censura riguardante il giudizio di insussistenza del vincolo della continuazione tra i reati in parola, perché il problema dell'accertamento della previsione ab initio nel programma criminoso del clan OR della detenzione di armi da parte del LL si risolve in una quaestio facti non affrontabile in questa Sede.
3. Quanto alla connessione teleologica, si deve osservare che l'art.297 comma 3 c.p.p., ai fini della retrodatazione della seconda misura custodiale, ne limita la rilevanza all'ipotesi in cui un reato sia stato commesso per eseguirne un altro. Tale rapporto di connessione non può ravvisarsi in linea di principio tra i reati riconducibili al programma di azione criminale di un'associazione per delinquere ed il delitto associativo. Da un lato infatti sarebbe errato sostenere che i singoli episodi in cui il programma si manifesta sono stati commessi per eseguire il reato associativo, perché questo, a seguito dell'accordo degli associati, è già di per sè perfetto ed operante, con o senza la consumazione dei delitti in parola. Dall'altro lato il reato associativo sorge per attuare un programma criminoso aperto e globale e non un singolo o singoli reati, sicché l'accordo trascende i suoi momenti esecutivi e non può dirsi immediatamente diretto ad eseguire proprio quel reato o quei reati nella loro storicità.
Se poi l'accordo comprende nella sua peculiarità anche reati singolarmente e specificamente considerati, allora si torna all'ipotesi della continuazione e non si versa più in quella della connessione teleologica.
4. Senonché, nella specie, il rapporto tra la detenzione di armi e l'associazione per delinquere non è propriamente quello, o solo quello, di semplice reato rientrante nel programma criminale dell'associazione.
Vanno considerate la natura permanente del reato associativo e la destinazione al mantenimento della struttura delle attività che assicurano o rafforzano la capacità criminale dell'associazione. E in questa prospettiva un reato del genere della detenzione di armi per servire un'associazione mafiosa, in quanto diretto proprio ed unicamente a consentire o agevolare l'operatività dell'associazione, non può non definirsi strumentale e quindi commesso per eseguire il delitto associativo.
Sotto un profilo dogmatico occorre al riguardo tener presente la natura permanente del delitto di cui all'art. 416 bis c.p., ricordando che nel reato permanente la consumazione si protrae oltre il perfezionamento del delitto. Ne deriva che l'esecuzione del reato associativo non si esaurisce con il raggiungimento dell'accordo, ma si prolunga per tutta la durata del vincolo e in tal modo un reato strumentale viene commesso per eseguire quello associativo, anche se il relativo patto sia stato da tempo stipulato.
Con la conseguenza che in questo caso non può disconoscersi l'esistenza di un nesso teleologico significativo, ai fini della retrodatazione delle misure custodiali, affermandosi che il delitto associativo "preesiste alla commissione del fatto specifico e, come è noto, non abbisogna per la sua sussistenza di estrinsecarsi in specifici e determinati fatti ulteriori". Discorso che confonde gli episodi criminosi in cui si manifesta il programma associativo, con i reati che contribuiscono al mantenimento dell'organizzazione criminale e che, sotto altro profilo, collide anche con la realtà storica che emerge dalla stessa pronunzia, secondo cui le armi venivano impiegate per contrapporsi al clan rivale De DO che minacciava la sopravvivenza della famiglia OR.
5. Nè il provvedimento in esame può andare esente da censura laddove nega la desumibilità dagli atti di indizi del delitto di associazione per delinquere, al momento dell'adozione della misura per la detenzione delle armi.
Non si comprende infatti che cosa si intenda significare quando si dice che "non esisteva all'epoca giudiziariamente ma solo come ipotesi investigativa la cosca OR, compiutamente e processualmente individuata solo col provvedimento del 30 ottobre 1997", quando non si specifica quali ulteriori elementi fossero pervenuti agli inquirenti tra l'11 luglio (prima ordinanza) e la data innanzi citata. Difetta poi di ragionevolezza affermare che era possibile ipotizzare solo una vicinanza del LL agli elementi della famiglia (e non dunque una sua partecipazione a pieno titolo al clan), quando si rammentano le frequentazioni del ricorrente con i componenti della famiglia stessa e la condanna riportata dal nostro per favoreggiamento di SI OR e quando soprattutto si tralascia di considerare che il reato di detenzione di armi, ipotizzato a carico del ricorrente, era aggravato dal fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa.
6. Spetta in conclusione al giudice del rinvio riformulare il giudizio sulla desumibilità dagli atti dell'esistenza dell'associazione mafiosa e della partecipazione alla stessa del LL alla data dell'11 luglio 1997, fermo restando il principio che il reato di detenzione in esame è stato commesso per eseguire quello associativo e l'applicabilità, sotto questo aspetto, dell'art. 297 comma 3 c.p.p.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 1/ter disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 1999.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 1999