Cass. pen., sez. III, sentenza 09/12/1998, n. 3381
CASS
Sentenza 9 dicembre 1998

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il divieto della cosiddetta contestazione a catena, di cui al terzo comma dell'art. 297 cod. proc. pen., trova applicazione nel senso che la unificazione e retrodatazione dei termini di decorrenza delle misure cautelari si applica per le misure relative agli stessi fatti, ovvero per le misure relative a fatti diversi legati da connessione qualificata, quando questi siano stati commessi anteriormente alla prima ordinanza cautelare. Questa disciplina garantista è derogata per fatti-reato diversi uniti da connessione qualificata, quando questi fatti non siano desumibili dagli atti stessi esistenti prima del rinvio a giudizio disposto per il primo fatto reato con cui intercorre la connessione. Il termine temporale di riferimento è diverso per le due ipotesi, identificandosi per la prima ipotesi nella prima ordinanza cautelare e per la seconda ipotesi nel decreto dispositivo del rinvio a giudizio.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 09/12/1998, n. 3381
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3381
    Data del deposito : 9 dicembre 1998

    Testo completo