Sentenza 9 dicembre 1998
Massime • 1
Il divieto della cosiddetta contestazione a catena, di cui al terzo comma dell'art. 297 cod. proc. pen., trova applicazione nel senso che la unificazione e retrodatazione dei termini di decorrenza delle misure cautelari si applica per le misure relative agli stessi fatti, ovvero per le misure relative a fatti diversi legati da connessione qualificata, quando questi siano stati commessi anteriormente alla prima ordinanza cautelare. Questa disciplina garantista è derogata per fatti-reato diversi uniti da connessione qualificata, quando questi fatti non siano desumibili dagli atti stessi esistenti prima del rinvio a giudizio disposto per il primo fatto reato con cui intercorre la connessione. Il termine temporale di riferimento è diverso per le due ipotesi, identificandosi per la prima ipotesi nella prima ordinanza cautelare e per la seconda ipotesi nel decreto dispositivo del rinvio a giudizio.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/12/1998, n. 3381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3381 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori Camera di consiglio
Dott. Paolo Maria TONINI Presidente del 9.12.1998
Dott. Guido DE MAIO Consigliere SENTENZA
Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere N.3381
Dott. Claudia SQUASSONI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Aldo FIALE Consigliere N.40977/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto per AG NI ER, nato a [...] il [...],
avverso la ordinanza resa il 26.8.1998 dal tribunale distrettuale per il riesame di Venezia.
Sentita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Onorato, Udite le conclusioni del p.m., in persona del sostituto procuratore generale IU Turone, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata,
Udito il difensore, avv. Titta Madia, che ha insistito nel ricorso, Osserva:
Svolgimento del processo
1 - Con ordinanza del 10.3.1998 il g.i.p. presso il tribunale di Venezia disponeva la custodia cautelare in carcere nei confronti di NI ER PA, indagato per estorsione aggravata e continuata, nonché per spaccio di sostanze stupefacenti. Il tribunale per il riesame (con ordinanza del 24.3.1998) confermava la misura cautelare.
Ma la corte di cassazione, su ricorso del difensore, con sentenza del 2.6.1998, annullava con rinvio l'ordinanza del tribunale, per nuovo esame circa l'applicabilità al caso di specie della disposizione di cui al terzo comma dell'art. 297 c.p.p.. Confermati come acquisiti i gravi indizi di colpevolezza nonché le esigenze cautelari, la corte riteneva che - ai fini della decorrenza del termine della custodia cautelare - fosse ancora da verificare se i reati contestati con l'ordinanza 10.3.1998 fossero gli stessi fatti-reato a cui si riferivano due precedenti ordinanze cautelari del 27.3.1995 e del 1.7.1996. 2 - Il tribunale per il riesame di Venezia, in sede di rinvio, con ordinanza del 26.8.1998, confermava l'ordinanza cautelare impugnata, disposta dal g.i.p. il 10.3.1998.
Al riguardo osservava quanto segue.
2.1 - E delitto di estorsione aggravata e continuata in danno di UC AD (commesso in Venezia tra il 1989 e il 1992), di cui all'ordinanza 10.3.1998, si riferiva a fatti diversi da quelli contestati nell'ordinanza 1.7.1996. Questi ultimi infatti si riferivano a estorsioni commesse dal PA (e dagli altri componenti il "Gruppo dei Mestrini") in danno di motoscafisti abusivi esercitanti esclusivamente al TR;
mentre il AD era un motoscafista operante soltanto in località San IU. Peraltro i fatti contestati nelle due ordinanze erano sicuramente ricollegabili a uno stesso disegno criminoso, e quindi erano unificati nel vincolo della continuazione.
2.2 - Circa i delitti in materia di stupefacenti, l'ordinanza 10.3.1998 si riferiva a cessioni di eroina e cocaina da parte del PA e dei "Mestrini" a favore di Moreno Camuffo, effettuate in Mestre dal 1989 al febbraio 1995; mentre [per quel che può rilevare in questa sede] l'ordinanza 1.7.1996 ai capi 341 e 342 si riferiva a vendita di sostanza stupefacente dai "Mestrini" al gruppo di EL AN (del quale non fa parte il Camuffo); al capo 338 si riferiva al trasporto di eroina con alcuni componenti del gruppo AN;
ai capi 330 e 354, si riferiva al cessioni di eroina e cocaina dal gruppo AN ai "Mestrini" e quindi anche al PA. Orbene, mentre per i primi fatti la diversità era intrinsecamente evidente, anche per quest'ultimo caso (di cui ai capi 330 e 354) doveva affermarsi la diversità dei fatti: invero - secondo la giurisprudenza in materia - l'acquisto della sostanza stupefacente da parte del PA poteva confluire nella successiva cessione a favore del Camuffo, configurando uno stesso fatto-reato e non un concorso di reati distinti, solo se si trattava della stessa sostanza stupefacente e di condotte contestuali. Ma nella specie non risultavano con sufficiente certezza questi presupposti. Peraltro, anche per i delitti in materia di stupefacenti, doveva riconoscersi la connessione per il vincolo della continuazione.
2.3 - Sia per le estorsioni che per le cessioni di stupefacenti, gli elementi probatori assunti a fondamento dell'ordinanza 10.3.1998 risultavano emersi dopo che il pubblico ministero (in data 29.3.1996) aveva depositato la richiesta della misura cautelare poi disposta con l'ordinanza 1.7.1996: sicché doveva escludersi che l'autorità giudiziaria in quel momento fosse a conoscenza delle fonti di prova poi assunte a fondamento del successivo provvedimento restrittivo, oggetto della presente impugnazione. Per conseguenza non era applicabile il terzo comma dell'art. 297 c.p.p. e i termini massimi di custodia cautelare non erano ancora decorsi.
3 - Avverso l'anzidetta ordinanza ha proposto nuovamente ricorso il difensore del PA, deducendo inosservanza di norme processuali e manifesta illogicità di motivazione.
3.1 - In primo luogo denuncia erronea interpretazione del terzo comma dell'art. 297 c.p.p., giacché questo nella sua ultima parte esclude dalla operatività della norma solo i fatti non desumibili dagli atti venuti a conoscenza dell'autorità giudiziaria prima del rinvio a giudizio (che ancora non risulta disposto). Nel caso di specie, invece, l'autorità giudiziaria aveva a disposizione gli elementi di prova assunti a base dell'ordinanza 10.3.1998 anche prima dell'ordinanza 1.7.1996. 3.2 - In secondo luogo il ricorrente sostiene che le risultanze processuali smentiscono l'ordinanza impugnata laddove afferma che l'estorsione perpetrata dal PA e dai "Mestrini", di cui all'ordinanza 1.7.1996, colpiva soltanto i motoscafisti abusivi del TR.
3.3 - Infine il ricorrente denuncia come illogica e illegittima la motivazione dell'ordinanza, laddove esclude che lo stupefacente ceduto dal gruppo AN al PA fosse lo stesso poi ceduto da questi al Camuffo.
Motivi della decisione
4 - Il secondo motivo di ricorso (n. 3.2) è infondato.
In sede di legittimità non può avere ingresso una rivalutazione delle risultanze processuali quando il giudice di merito abbia motivato sul punto in modo adeguato e logico. Nel caso di specie - come già risulta dalla suesposta narrativa, in particolare dal paragrafo 2.1 - l'impugnata ordinanza del giudice di rinvio ha correttamente argomentato in ordine alla diversità fra la estorsione perpetrata dal PA contro i motoscafisti del TR (contestata nell'ordinanza cautelare del 1.7.1996) e la estorsione commessa dal PA
contro
UC AD, motoscafista operante esclusivamente in località S. IU (contestata nell'ordinanza cautelare del 10.3.1998).
5 - Parimenti infondato è il terzo motivo dedotto a sostegno del ricorso (n. 3.3).
Invero, la motivazione con cui il giudice del rinvio ha escluso che l'acquisto di stupefacenti da parte del PA e la cessione di stupefacenti dal PA al Camuffo fosse contestuale e riguardasse la stessa sostanza, non appare affatto illogica ne' illegittima. Essa configura invece un giudizio di merito, con cui viene legittimamente esclusa la identità dei fatti sulle base della giurisprudenza elaborata sul tema (cfr. Cass. Sez. VI, n. 11360 del 10.11.1994, rv. 199368): e in quanto giudizio di merito congruamente motivato, esso non può essere contestato in questa sede.
6 - È invece fondato il primo motivo di ricorso (n. 3.1), giacché l'ordinanza impugnata (nel punto 2.3) appare evidentemente basata su un'erronea interpretazione del terzo comma dell'art. 297 c.p.p.. Com'è noto, questa norma disciplina il fenomeno c.d. della contestazione a catena, e tende a impedire la diluizione dei termini delle misure cautelari, cioè la elusione dei termini massimi, che consegue alla concatenazione di plurime ordinanze cautelari emesse per fatti identici o per fatti connessi.
Secondo il testo originario della norma, quando per uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato, fossero emesse più ordinanze dispositive della stessa misura, i termini di durata della misura decorrevano dal giorno in cui era stata eseguita o notificata la prima misura.
Secondo il testo modificato dall'art. 12 della legge 8.8.12995 n. 332 la retrodatazione dei termini alla esecuzione o notificazione della prima ordinanza è stabilita non solo per le ordinanze che riguardano lo stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato, ma anche per le ordinanze che si riferiscono a fatti diversi fra i quali ricorra una connessione qualificata ai sensi dell'art. 12 c.p.p. (cioè concorso formale, continuazione o nesso teleologico).
Inoltre, nel secondo periodo del comma novellato, è stata prevista una eccezione a questa disciplina garantista, giacché è stabilito che essa non si applica quando le ordinanze cautelari successive riguardano fatti diversi, fra i quali ricorra la connessione qualificata, i quali non siano desumibili dagli atti esistenti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con cui sussiste la connessione.
La formulazione della norma, invero, non appare perspicua e soprattutto offre il fianco a critiche sostanziali, che lo stesso giudice delle leggi ha riconosciuto non prive di fondamento. Tuttavia, con la stessa sentenza, la Corte Costituzionale ha ritenuto che la norma è conforme ai principi costituzionali in materia. E ciò vale anche per quanto riguarda la deroga introdotta col secondo periodo del terzo comma dell'art. 297 c.p.p., la quale esclude l'applicabilità del principio della retrodatazione dei termini in relazione alle ordinanze per fatti "nuovi" che, malgrado connessi a quelli oggetto della primitiva contestazione, emergano soltanto dopo il rinvio a giudizio disposto per il fatto cui si riferisce l'originaria ordinanza cautelare" (sent. n. 89 del 25-28 marzo 1996). Analoga spiegazione del significato della norma è autorevolmente contenuta nella recente sentenza Atene delle sezioni unite di questa corte, la quale ha anche modo di sottolineare la diversità di regime della "desumibilità dei fatti" tra l'ipotesi di cui al primo periodo e quella di cui al secondo periodo del terzo comma di cui trattasi (Cass. Sez. Un. n. 9 del 27.7.1997, ud. 25.6.1997, Atene, rv. 208167). Invero, secondo la disposizione di cui al Primo periodo, la unificazione e retrodatazione dei termini di decorrenza delle misure cautelari si applica per le misure relative agli stessi fatti ovvero per le misure relative a fatti diversi legati da connessione qualificata, quando questi siano stati commessì anteriormente alla prima ordinanza cautelare. Invece, in base al secondo periodo del comma, questa disciplina garantista è derogata per fatti-reato diversi uniti da connessione qualificata, quando questi fatti non siano desumibili dagli atti esistenti prima del rinvio a giudizio disposto per il primo fatto-reato con cui intercorre la connessione. Come si vede, quindi, il termine temporale di riferimento è diverso per le due ipotesi, identificandosi per la prima ipotesi nella prima ordinanza cautelare e per la seconda ipotesi nel decreto dispositivo del rinvio a giudizio. Pur essendo per certi aspetti criticabile, questa disciplina è stata riconosciuta compatibile con i parametri costituzionali, sicché va conseguentemente applicata sino a che non muti la giurisprudenza costituzionale sul tema.
Nella fattispecie in esame, invece, il tribunale per il riesame sembra aver preso in considerazione solo il primo periodo della disposizione de qua, o più verosimilmente sembra aver seguito la giurisprudenza elaborata da questa corte prima della modifica introdotta dalla legge 33211995 (cfr. Cass. Sez. I n. 3475 del 14.9.1994, ud. 11.7.1994, Di Caro, rv. 198810). Invero, i fatti a cui si riferiscono le plurime ordinanze cautelari emesse dal g.i.p. veneziano sono stati accertati come diversi e connessi per continuazione;
inoltre risultano commessi in epoca anteriore alla prima ordinanza cautelare (sino al 1992 e sino al febbraio 1995, mentre la prima ordinanza cautelare della "catena" è del marzo 1995). Sicché, per evitare di applicare la disciplina della retrodatazione dei termini di decorrenza delle misure imposta dal primo periodo, il tribunale del riesame avrebbe dovuto accertare, ai sensi della disposizione derogatoria di cui al secondo periodo, se quegli stessi fatti non erano desumibili dagli atti esistenti prima del rinvio a giudizio disposto per il primo fatto (ove naturalmente questo rinvio sia stato già disposto). Ma questo accertamento è completamente mancato da parte del tribunale, nonostante che esso fosse indispensabile per arrivare alla conclusione adottata, di escludere la disciplina garantista della unificazione dei termini cautelari.
La ordinanza impugnata va quindi nuovamente annullata, con rinvio allo stesso tribunale ex art. 623 lett. a) c.p.p. per nuovo giudizio.
P.Q.M.
la corte annulla la impugnata ordinanza, con rinvio al tribunale di Venezia;
dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito nell'art. 23 della legge 8.8.1995 n. 332. Così deciso in Roma, il 9 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 1999