Sentenza 13 maggio 1999
Massime • 1
Con l'introduzione del nuovo comma terzo dell'art. 297 cod. proc. pen., per effetto dell'art. 12 della legge 8 agosto 1995, n. 332, il legislatore ha esteso l'ambito del divieto della cosiddetta contestazione a catena, ai fini della decorrenza del termine iniziale della custodia cautelare, oltre che allo stesso fatto, anche a fatti diversi da quello per il quale sia stata emessa la prima ordinanza custodiale, alle condizioni: a) che essi siano stati commessi anteriormente a detta ordinanza; b) che risultino connessi al fatto per il quale è stata emessa la prima ordinanza, essendo configurabile il concorso formale, la continuazione o il nesso teleologico; c) che essi siano desumibili dagli atti prima che sia disposto il rinvio a giudizio per il fatto oggetto della originaria ordinanza cautelare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/05/1999, n. 1764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1764 |
| Data del deposito : | 13 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Luciano Di Noto Presidente del 13.5.1999
1. Dott. Oreste Ciampa Consigliere SENTENZA
2. Dott. Luciano Deriu " N. 1764
3. Dott. RA Trifone " REGISTRO GENERALE
4. Dott. Antonino Assennato " N. 11055/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da RO EG n. il 9/4/55
avverso la ordinanza del tribunale di Reggio Calabria in data 12 novembre 1998 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Trifone;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Luigi Ciampoli che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avvocato Antonio Managò, che ha concluso per l'annullamento della impugnata ordinanza;
Osserva in
Fatto e diritto
Con ordinanza del giorno 8 luglio 1998 il GIP del Tribunale di Reggio Calabria rigettava la istanza di liberazione di IE IN, persona sottoposta ad indagini in istato di custodia cautelare in carcere in virtù della ordinanza in data 6 febbraio 1997, emessa in relazione ai delitti di tentato omicidio di ME IB, di omicidio di LE IB e di FI UI e di estorsione;
della ordinanza in data 14 luglio 1997, emessa in relazione al delitto di omicidio di IC AT;
della ordinanza in data 14 novembre 1997, emessa in relazione ai delitti di omicidio di EN NE e di RA AN.
Sull'appello del IN il tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza del 12 novembre 1998 depositata il 12 febbraio 1999, rigettava la impugnazione nella considerazione che doveva, nella specie, escludersi la applicabilità della norma di cui all'art. 297, 3^ comma, c.p.p., quanto alla decorrenza dei termini di custodia cautelare dalla emissione della prima ordinanza coercitiva, poiché, pur nel presupposto della esistenza di una ipotesi di connessione tra i vari reati rilevante ai sensi dell'art. 12 c.p.p., al momento della emissione del primo provvedimento custodiale non erano ancora desumibili dagli atti del procedimento i fatti posti a base delle successive ordinanze, compendiati in informativa risalente al 12 maggio 1997.
Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del suo difensore avvocato A. Managò, l'indagato, il quale in unico motivo deduce la violazione dell'art. 297, 3^ comma, c.p.p. per non avere il giudice di merito considerato che nella specie i termini custodiali dovevano decorre dalla emissione della prima ordinanza custodiale non essendo ancora intervenuto il rinvio a giudizio per il reato oggetto dell'originario provvedimento coercitivo.
Il ricorso è fondato, poiché sussiste la denunciata violazione della norma di cui all'art. 297, 3^ comma, c.p.p., il cui ambito di applicabilità risulta sensibilmente ampliato, rispetto alla disciplina previgente, a seguito della modificazione del dettato normativo compiuta dall'art. 12 della legge 8 agosto 1995, n. 332. Le regole contenute nel testo originario, infatti, erano esplicitamente riferite alla sola ipotesi in cui per uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato, fossero state emesse diverse ordinanze applicative della medesima misura cautelare.
Il prevalente orientamento giurisprudenziale, tuttavia, aveva riconosciuto la configurabilità del fenomeno della cd. contestazione a catena, disciplinato dal terzo comma dell'art. 297 c.p.p., anche con riferimento al caso in cui nei confronti del medesimo soggetto fosse stato emesso un ulteriore provvedimento restrittivo della libertà per fatti già acquisiti agli atti al momento della emissione della prima ordinanza applicativa della misura cautelare, così affermandosi che, qualora la reiterazione delle contestazioni fosse derivata da colpevole inerzia dell'organo requirente nella verifica della sussistenza o della consistenza degli indizi in ordine ai fatti da ultimo addebitati, la decorrenza dei termini di custodia cautelare doveva avere inizio dalla data di esecuzione del primo provvedimento restrittivo.
Era stato, invece, escluso che ricorresse l'ipotesi della contestazione a catena laddove si fosse in presenza di una pluralità di fatti delittuosi, formanti oggetto di separati provvedimenti restrittivi emessi in successione tra loro, e non vi fossero elementi per affermare in modo incontestabile che gli indizi originariamente a disposizione della autorità giudiziaria fossero tali da consentire l'emissione di un unico provvedimento cautelare.
Il nuovo testo dell'art. 297, 3^ comma, c.p.p. ha espressamente esteso l'ambito del fenomeno della cd. contestazione a catena all'ipotesi in cui le ordinanze che dispongono la medesima misura riguardino fatti diversi, purché gli stessi siano stati realizzati anteriormente alla emissione della prima ordinanza e risultino connessi per la configurabilità del concorso formale, della continuazione o del nesso teleologico, prevedendo che in presenza di tale situazione i termini di durata della misura decorrono dal giorno in cui è stata eseguita la prima ordinanza e vanno commisurati alla imputazione più grave.
Il legislatore ha, inoltre, subordinato l'applicabilità della disciplina in esame alla circostanza che i fatti diversi, legati dai previsti vincoli di connessione, siano desumibili dagli atti prima che sia disposto il rinvio a giudizio per il fatto oggetto della originaria ordinanza cautelare.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 89 del 1996, ha riconosciuto la legittimità costituzionale della nuova normativa, nella quale si riscontra l'intento di comprimere entro spazi sicuri il termine di durata minima delle misure cautelari, impedendo la diluizione dei termini in ragione dell'episodico concatenarsi di più fattispecie cautelari, sottolineando che l'individuazione del rinvio a giudizio, disposto per il fatto cui si riferisce l'originaria ordinanza cautelare, costituisce il momento processuale rilevante ai fini della inapplicabilità della regola della retrodatazione dei termini per i fatti non ancora emersi dagli atti.
Il giudice di merito non ha tenuto conto del più vasto ambito di applicabilità della norma di cui al terzo comma dell'art. 297 c.p.p., della quale ha dato la interpretazione erronea nel senso che anche nella prevista ipotesi di connessione tra i vari reati i fatti posti a base delle successive ordinanze custodiali debbano essere desumibili dagli atti del procedimento già al momento della emissione dell'originario provvedimento restrittivo. La impugnata ordinanza deve, perciò, essere annullata con rinvio allo stesso giudice, che, nella corretta applicazione della norma (nel senso che i fatti posti a base della ordinanza successiva ben possono essere desunti dagli atti acquisiti al procedimento successivamente alla emissione della prima ordinanza, quando ancora non si è verificato il rinvio a giudizio, sempre che sussista tra i vari reati ipotesi di connessione rilevante) dovrà valutare se ricorre la suddetta connessione.
P.T.M.
annulla la impugnata ordinanza e rinvia per nuovo esame al tribunale di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 1999