Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/01/1999, n. 290
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Sentenza 29 gennaio 1999

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In tema di c.d. contestazione a catena la disciplina prevista dall'art. 297, terzo comma, cod. proc. pen. è applicabile, oltre che alle ipotesi espressamente previste, anche a quelle relative a fatti diversi, ancorché non in rapporto di connessione qualificata ai sensi dell'art. 12, primo comma, lett. b) e c) cod.proc.pen., sempre che di detti fatti diversi si accerti in modo incontestabile che, al momento della emissione del primo provvedimento , a disposizione dell'autorità giudiziaria vi erano già idonei indizi di colpevolezza. (Fattispecie relativa ad associazione per delinquere per la quale è stato escluso il divieto della contestazione a catena allorché anche dopo l'arresto eseguito in esecuzione di provvedimento cautelare coercitivo, sia patologicamente persistito il legame associativo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/01/1999, n. 290
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 290
    Data del deposito : 29 gennaio 1999

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