Sentenza 29 gennaio 1999
Massime • 1
In tema di c.d. contestazione a catena la disciplina prevista dall'art. 297, terzo comma, cod. proc. pen. è applicabile, oltre che alle ipotesi espressamente previste, anche a quelle relative a fatti diversi, ancorché non in rapporto di connessione qualificata ai sensi dell'art. 12, primo comma, lett. b) e c) cod.proc.pen., sempre che di detti fatti diversi si accerti in modo incontestabile che, al momento della emissione del primo provvedimento , a disposizione dell'autorità giudiziaria vi erano già idonei indizi di colpevolezza. (Fattispecie relativa ad associazione per delinquere per la quale è stato escluso il divieto della contestazione a catena allorché anche dopo l'arresto eseguito in esecuzione di provvedimento cautelare coercitivo, sia patologicamente persistito il legame associativo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/01/1999, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri: Camera di consiglio
Dott. Luciano Di Noto Presidente del 29-1-1999
1.Dott. Francesco Trifone Consigliere SENTENZA
2. " NI TO " N. 290
3. " EN Amari " REGISTRO GENERALE
4. " RO TE " N. 33985/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da IO TO, nato a [...] il [...]
avverso la ordinanza del Tribunale di Catania in data 16 giugno 1998 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Trifone;
udito il Pubblico Ministero del S.P.G. Dott. A. Frasso che ha concluso per il rigetto del ricorso con ogni altra conseguenza di legge;
Nessun difensore essendo comparso per il ricorrente;
Osserva in
Fatto e diritto
Con ordinanza in data 4 aprile 1998 la Corte di Assise di Catania, innanzi alla quale NI NG era stato rinviato a giudizio per rispondere del delitto di cui all'art. 416 bis c.p., rigettava la istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini, che l'imputato aveva avanzato, ai sensi dell'art. 297, 3^ comma, c.p.p., sul presupposto che, trovandosi egli in istato di custodia cautelare per effetto di ordinanza emessa nei suoi confronti in data 31 maggio 1996, in riferimento alla contestazione di delitto associativo mafioso commesso sino al 1994, per gli stessi fatti gli era stato applicato altro provvedimento custodiale, in data 24 settembre 1997, con addebito del medesimo reato ex art. 416 bis c.p. siccome protratto sino all'anno 1997.
Sulla impugnazione dell'imputato il tribunale di Catania, con ordinanza deliberata il 16 giugno 1998 e depositata il giorno successivo, rigettava l'appello nella considerazione non solo che i fatti, di cui alla seconda ordinanza dispositiva della custodia cautelare, non erano gli stessi di cui alla prima;
ma anche perché detti fatti risultavano commessi successivamente alla data di emissione del primo provvedimento restrittivo.
Avverso la ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dell'imputato, che, in relazione all'art. 606, 1^ comma, lett. b), c) ed e) c.p.p., denunciano la violazione delle norme di cui agli artt. 12, 1^ comma, 297, 3^ comma, e 649 stesso codice, per non avere il giudice di merito valutato che alla data di emissione dell'ordinanza custodiale del 31.5.1996 dagli atti del procedimento erano già desumibili i fatti di partecipazione al reato associativo sino alla data dell'arresto dell'8.11.1995 e per non avere lo stesso giudice considerato che, trattandosi di reato permanente, la ulteriore protrazione della condotta criminosa, successiva all'arresto dell'imputato, non poteva concretare fatto diverso da quello originariamente contestato come ipotesi delittuosa ex art. 416 bis c.p., non potendosi essa qualificare come una condotta autonoma e, quindi, come una violazione caratterizzata, a sua volta, da una autonoma decorrenza dei termini della durata dell'ordinanza custodiale ad essa relativa.
Il ricorso, giusta richiesta del P.G. presso questa Corte suprema, deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente alle spese del procedimento, dovendosi anche, a cura della cancelleria, provvedere agli adempimenti di cui all'art. 94, 1 ter delle disp. att. del c.p.p., non derivando dal presente provvedimento la liberazione del ricorrente.
Nessuna delle censure, che il ricorrente muove al provvedimento di rigetto della sua istanza di liberazione per sopravvenuta scadenza dei termini di durata della misura custodiale per effetto della norma di cui all'art. 297, 3^ comma, c.p.p., è, infatti, fondata. In ordine alla prima censura - secondo cui al momento della emissione della ordinanza di custodia cautelare in carcere per il delitto associativo ex art. 416 bis c.p., contestato siccome commesso sino al 1994, risultavano già al P.M. e al G.I.P. fatti denuncianti una condotta partecipativa al sodalizio anche in epoca successiva, in virtù di dichiarazione accusatoria, per delitto di estorsione, proveniente da tale Scuto - la motivazione del giudice di merito è certamente esatta nell'escludere la situazione di c.d. contestazione a catena prevista dall'art. 297, 3^ comma, c.p.p., la cui disciplina rimane applicabile - oltre che alle ipotesi espressamente previste - anche a quella relativa a fatti diversi, ancorché non in rapporto di connessione qualificata ai sensi dell'art. 12, 1^ comma, lett. b) e c), c.p.p., sempre che di detti fatti diversi si accerti in modo incontestabile che a disposizione dell'autorità giudiziaria, al momento della emissione del primo provvedimento, erano già idonei indizi di colpevolezza (ex plurimis: Cass. pen., Sez. VI, 29 agosto 1996, n. 1719, ric. Martini, in CED 205891). La accusa del reato di estorsione - che il ricorrente assume costituire uno dei reati fini del sodalizio e, perciò, indizio evidente del delitto associativo al momento in cui la estorsione medesima veniva commessa - risulta, infatti, formulata dallo Scuto con dichiarazione resa in data 30.9.94 (siccome precisa nel medesimo ricorso per cassazione, a pag. 7) ed è evidente, perciò come da essa assolutamente non poteva essere desunta una partecipazione associativa del NG, successiva all'anno 1994, nel momento in cui veniva emesso il primo provvedimento custodiale del 31 maggio 1996.
Quanto all'altro profilo della impugnazione - secondo cui, ai sensi dell'art. 297, 3^ comma, c.p.p., rispetto a delitto associativo ex art. 416 bis c.p. non costituirebbe fatto diverso da quello contestato con una prima ordinanza genetica della custodia cautelare in carcere l'altro della protrazione della condotta criminosa, successiva alla originaria contestazione - rileva questa Suprema Corte che, in ipotesi di reato permanente nel quale il protrarsi della offesa del bene giuridico protetto dalla norma sia dovuto ad una persistente condotta volontaria del soggetto (secondo la struttura tipica del delitto di associazione per delinquere rispetto al quale la causa interruttiva della permanenza si ravvisa significativamente solo nell'avvenuto recesso dal sodalizio), il principio del divieto della c.d. contestazione a catena per lo stesso fatto non si riferisce, considerate la "ratio" e la lettera della norma del suddetto art. 297, 3^ comma, c.p.p. alla complessiva ed ininterrotta condotta svolta nell'associazione nel periodo successivo all'arresto, eseguito in esecuzione di un provvedimento coercitivo, quando, escluso che l'arresto abbia comportato la fisiologica cessazione del vincolo associativo, si dimostri la patologia di una ininterrotta durata "in vinculis" del legame associativo, siccome nel caso di specie ha evidenziato che il giudice di merito nel ritenere che la detenzione in carcere del ricorrente non ha determinato il venir meno, per lo stesso, del delitto ex art. 416 bis c.p.. Invero, se la norma dell'art. 297, 3^ comma, c.p.p consente la emissione di altro provvedimento custodiale per fatti commessi successivamente alla data di emissione del primo provvedimento restrittivo, è d'uopo ammettere che ciò deve essere possibile, oltre che per nuovo reato consumato dopo l'originaria ordinanza di custodia cautelare, anche per il medesimo reato, del quale la protratta condotta dell'agente, nel senso della permanenza successiva, costituisce attuale aggressione del bene giuridico protetto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di ex art. 94 1 ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 1999