Sentenza 9 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/07/2002, n. 9972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9972 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2002 |
Testo completo
0 99 7 2/ 0 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. 21644/99 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Cron. 27077 SEZIONE LAVORO Rep. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Ud.
7.3.2002 Dott. Salvatore SENESE Presidente Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Dott. Fernando LUPI Consigliere rel. Dott. Pietro CUOCO Consigliere Dott. Attilio CELENTANO Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: FERROVIE DELLO STATO, Società di Trasporti e Servizi p. a. in persona del procuratore speciale avv. Giancarlo Alvino, elettivamente domiciliata in Roma Via Farque Pa. 22 Lungofeve chelangelo , presso l'avv. Enzo Morrico che la rappresenta e difende giusta procura a margine;
- ricorrente -
1012
contro
DI TI CI. elettivamente domiciliato in Napoli alla via Battistello -1- Caracciolo n. 12, presso gli avv. Aldo Corbo e Gaetano Maria Del Prete, che lo rappresentano e difendono giusta procura a margine;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.2399 del 24.6.1999, reg.gen. n.40161/96. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 marzo 2002 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido Raimondi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 24.6.1998 il Tribunale di Napoli, decidendo sull'appello proposto dalle Ferrovie dello Stato nei confronti di Di MA RO ed avverso sentenza del Pretore della medesima città, rigettava l'appello confermando il diritto del lavoratore all'inquadramento nel nono livello contrattuale in relazione allo svolgimento di mansioni di coordinatore del traffico intercompartimentale. Osservava dv in motivazione che dette mansioni, prima equivalenti a quelle coordinatore di traffico compartimentale o di 2°, erano state con gli accordi sindacali del 17.7.91 valorizzate ed inquadrate nel superiore nono livello. Con "clausola di garanzia”, contenuta nel medesimo accordo, era stato riconosciuto il diritto al superiore inquadramento a coloro che avevano svolto le superiori mansioni per tre mesi e poi erano stati da essi rimossi. Il Di MA, che aveva svolto le mansioni di coordinatore di 1° dal -2- 1.9.1989 e le aveva svolte continuativamente sino al 31.8.1990, aveva diritto secondo ふき detta clausola di garanzia all'inquadramento nel nono livello, anche si fosse accolta la tesi della società che il periodo da prendere in considerazione fosse solo quello successivo al 19.5.90. Infatti da una nota del capoufficio movimento, confermata dal teste AN LU, risultava che dal 1.9.1989 e sino al 31.8.1990 il ricorrente aveva svolto continuativamente mansioni di coordinatore intercomparti-mentale superando ampiamente il periodo di tre mesi nel periodo successivo al 19.5.1990. Osservava in motivazione che in contrario non provavano i modelli P.47, prodotti solo in appello, in quanto si tratta di schede non chiare e scarsamente intellegibili dalle quali non si ricava lo svolgimento di mansioni di coordinatore di 1° o di 2° "essendoci soltanto alcune linee continue intervallate da spazi bianchi." Propone ricorso per cassazione affidato a due motivi la Ferrovie dello Stato s.p.a. ed illustrato poi con memoria;
resiste con controricorso il Di MA. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c. in rel. all'art. 106 del c.c.l. 90/92 e all'accordo 17.7.1991 ed il vizio di motivazione (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), la società ricorrente premette che secondǝ l'interpretazione letterale della clausola di garanzia il periodo di svolgimento delle mansioni di coordinatore intercompartimentale da prendere in considerazione è quello successivo al 19.5.1990 ed in questo periodo risulta dalle schede modello 47 che il Di MA ha svolto solo 86 giornate di mansioni superiori e. quindi, prevalentemente mansioni di livello inferiore. Rilevava che detti modelli erano stati depositati nel giudizio di primo grado, e non in appello, e che non erano stati impugnati dal Di MA e che il Tribunale aveva ritenuto immotivatamente di ignorarli. Con il secondo motivo, denunciando la violazione dell'art.2697 c.c., la ricorrente censura la sentenza impugnata perché si sarebbe limitata a criticare la scarsa attendibilità della documentazione esibita dalla società, senza accertare se dal maggio 1990 il Di MA avesse provato di avere svolto per tre mesi le mansioni di coordinatore di 1°. I due motivi, che si trattano congiuntamente perché connessi, sono infondati. La sentenza impugnata ha accertato che anche nel periodo successivo al 19.5.1990 il Di MA ha svolto le mansioni di coordinatore intercompartimentale continuativamente sino al 31.8.90. Il Tribunale ha fondato l'accertamento di fatto su una nota del capoufficio D.C. movimento e sulla deposizione di un teste. Non è, quindi, fondato il rilievo che abbia giudicato solo censurando la valenza probatoria dei documenti esibiti dal datore di lavoro, così violando il principio dell'onere della prova. Ne rileva la questione se gli accordi del 17.7.1991 abbiano limitato al periodo successivo al 19 maggio 1990 la rilevanza ai fini della promozione automatica dello svolgimento delle mansioni superiori, avendo accertato il Tribunale che vi furono i tre mesi di svolgimento delle mansioni anche considerando solo detto periodo. In ordine alla documentazione prodotta dalla società e costituita dai modelli 47, non rileva il fatto che essi siano stati esibiti in primo grado, in quanto il Tribunale non - 4- ha ritenuto inammissibile la loro esibizione ma ne ha valutato il contenuto, né che essi wtłeso il contenuto degli stessi. non siano stati impugnati dal lavoratore, in quanto provenendo dall'altra parte non ne my aveva l'onere. Quel che rileva è che il Tribunale ha accertato che dal contenuto di essi, in quanto recanti segni grafici incomprensibili, non era dato rilevare notizie in ordine ai fatti di causa. La società ricorrente non censura nei modi in cui è consentito in questa sede di legittimità la motivazione in ordine a tale accertamento di fatto, ma assume che da detti documenti risulterebbe che il ricorrente nel periodo in esame avrebbe svolto solo per 86 giorni le mansioni superiori, contrapponendo un diverso accertamento del fatto in ordine al contenuto deiinammissibilmente modelli 47. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P Q M
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese in € 1,50 oltre 1500,00 di onorario di avvocato. Così deciso in Roma il 7 marzo 2002 Il Consigliere est. ,Il Presidente Femanding h IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria EMA oggi, 9 LUG 2002 CANCELLIERECANCE