Sentenza 24 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 24/10/2003, n. 16029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16029 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA1 60 29 03 ME PO LO MALIANO J LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto at 7f5c SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ✓ Dott. Rafaele - Presidente CORONA - R.G. N. 8081/01 Dott. Alfredo 2.32638Cron. Consigliere MENSITIERI Dott. Olindo SCHETTINO - Consigliere Rep. BUCCIANTE -Consigliere Ud. 24/06/03 Dott. Ettore Rel. Consigliere C.C.Dott. Francesco Paolo FIORE ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: DE UC IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA presso lo studio dell'avvocatoCOSTANTINO MORIN 45, giusta delega in GAETANO AMOROSO, che lo difende, atti;
ricorrente
contro
DURANTE TO;
- intimata avverso la sentenza n. 72/00 del Giudice di pace di ANZIO, depositata il 14/03/00; udita la relazione della causa svolta nella camera di 2003 consiglio il 24/06/03 dal Consigliere Dott. Francesco 1066 -1- Paolo FIORE;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore con te pusti - Generale Dott. Vincenzo MARINELLI chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari inammissibile il ricorso, o comunque lo rigetti. A -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 25 giugno 1999, NN NT proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del 10 maggio 1999, con cui il giudice di pace di NZ le aveva ingiunto di pagare al dott. IN De UC la somma di lire 600.000, oltre interessi, per prestazioni professionali. IN De UC si costituiva e resisteva alla opposizione. Con sentenza del 14 marzo 2000, il giudice di pace di NZ accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto, ritenendo prescritto il credito vantato dal De UC. Per la cassazione di tale sentenza, IN De UC ha proposto ricorso in forza di un unico motivo. NN NT non ha svolto alcuna difesa. Il P.M. ha chiesto che, con pronuncia in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 375 c.p.c., si dichiari inammissibile o si rigetti il ricorso MOTIVI DELLA DECISIONE Con unico mezzo, il ricorrente censura la sentenza impugnata, per avere ritenuto prescritto il proprio credito, in violazione delle norme in materia di prescrizione (artt. 2944 e 2959 c.c.) ed in contra- sto con le risultanze processuali. 3 La censura è inammissibile. La sentenza, impugnata, infatti, è stata resa secondo equità, ai sensi dell'art. 113 cpv. c.p.C., in causa di valore inferiore a due milioni di lire, così che, giusta consolidato e condiviso orienta- mento di questa Corte in materia (v. da Cass. S.U. n. 716/99 a Cass. n. 8074/02), è sindacabile esclusivamente per violazione di norme processuali, costituzionali e comunitarie di rango superiore, oltre che per inesistenza, apparenza о radicale contraddittorietà della motivazione, ipotesi queste- neppure prospettate dal ricorrente, che denuncia violazione di norme sostanziali ordinarie (sulla prescrizione) ed errata valutazione dei materiali probatori. Il ricorso, dunque, deve essere rigettato. Non v'è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo svolto l'intimata alcuna difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso il 24 giugno 2003, in Roma, nella IA R E 3 L camera di consiglio della seconda sezione civile. 0 L E 0 C 2 N 1 , A T Il cons ☑st. C C Il presidente T Frances Your Fore IN E O R O хоппи E T I 4 A L IT L 2 S E O IL CANCELLIERE C1 C P N Valeria Neri DE a A m C o L R I