TRIB
Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/09/2025, n. 3493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3493 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 8346/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Raffaela Sorrentino ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8346/2022 R.G. LAVORO
TRA
n. a CASORIA (NA) il 26/01/1954 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. D'AGO CHIARA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. CALAMIA EMANUELA
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
Oggetto: assegno sociale
FATTO E DIRITTO
1.- L'istante in epigrafe deduce: di aver presentato il 30 aprile 2021 domanda all' al fine di ottenere l'assegno sociale, CP_1 possedendo tutti i requisiti di legge;
che l' aveva comunicato il rigetto dell'istanza, perché l'istante risulta “residente allo CP_2 stesso indirizzo dell'ex coniuge”.
L' si è difeso in giudizio confermando la propria prospettazione. CP_2
Rinviata la causa per acquisire documentazione relativa al reddito del ricorrente, la stessa può essere decisa.
2.- La domanda è fondata e va accolta.
1 Recita l'art. 3, comma 6, l. 335/1995: “Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto
65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire
6.240.000, denominato «assegno sociale»...”.
La S.C. (cfr. Cass. civ., sez. lav., 18-03-2010, n. 6570) ha precisato che la titolarità di un reddito incompatibile non può venire in rilievo a prescindere dalla sua concreta percezione, poiché ciò contrasta con la stessa disposizione legislativa che, nel primo periodo della seconda parte della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 6, testualmente dispone: "L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti"; sicché è lo stesso legislatore che, collegando il conguaglio ai redditi effettivamente percepiti, attesta che, agli effetti di cui trattasi, il reddito incompatibile intanto rileva in quanto sia stato effettivamente acquisito al patrimonio dell'assistito.
Il principio, prosegue la Corte, è conforme ad una lettura costituzionalmente orientata della norma, non potendo l'assegno in esame essere negato a quei soggetti che, pur essendo titolari di un reddito incompatibile con l'assegno sociale, si vengono a trovare, per non percepire di fatto tale reddito incompatibile, nella stessa situazione reddituale di coloro che hanno diritto all'assegno sociale;
ed è, altresì, conforme alla stessa funzione "assistenziale" dell'assegno in parola, che resterebbe frustrata ove si dovesse escludere il beneficio sulla base della mera titolarità di un reddito incompatibile senza tener conto anche della sua effettiva percezione.
La Corte di Cassazione ha di recente poi chiarito come “Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno.” (cfr. Cass. Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 14513 del 09/07/2020).
In altri termini, essendo l'assegno sociale una erogazione a titolo assistenziale ed alimentare (art. 38 cost.), si deve considerare, per la valutazione dell'esistenza del requisito reddituale, la complessiva situazione patrimoniale del richiedente e del suo coniuge, attribuendosi rilievo, anche alla situazione patrimoniale immediatamente precedente la richiesta di erogazione della prestazione.
2 Ciò non comporta, tuttavia, che possano essere valutati ulteriori presupposti ai fini della concedibilità della prestazione, in quanto lo stato di bisogno, lungi dall'essere previsto come clausola residuale, è presunto iuris et de iure dal legislatore sulla base delle soglie reddituali, nel caso di specie, come detto, non specificamente contestate (in tal senso, Trib. Catania, ord.
20.12.2016; Trib. Napoli, 30.11.2016).
Tanto premesso, in linea teorica, ai fini dell'accoglimento del ricorso va evidenziato, dal punto di vista fattuale, quanto segue:
- parte ricorrente ha depositato prova documentale che dimostra il mancato superamento dei redditi personali rispetto al limite previsto per legge per godere dell'assegno (cfr. doc. depositato in data 12 settembre 2024, certificazione dell'agenzia delle entrate relativa ai redditi dell'istante);
- i coniugi e risultano separati legalmente dal 1994 (cfr. doc. 3 all. al Parte_1 Per_1 ricorso) e a nulla rileva la circostanza, dedotta dall'ente, che essi non abbiano nelle more divorziato;
- come noto, il certificato di residenza non ha valore dirimente e inequivoco in ordine alla circostanza della effettiva convivenza dei coniugi;
- la stessa parte ricorrente, invero, ha ammesso nel ricorso di recarsi più assiduamente, da alcuni anni, nella abitazione dell'ex coniuge, ma solo al fine di assisterla, a seguito dell'insorgere di una grave malattia (cfr. ricorso pag. 6 e doc. 4 allegato);
- si condivide, invero, sulla questione l'argomentazione offerta dal Tribunale di Napoli, pronunciatosi in caso analogo a quello di specie, che di seguito si riporta: “… non è atipico che i coniugi, come sovente avviene nei rapporti matrimoniali, abbiano sostituito un nuovo e diverso patto di convivenza al sorgere di nuova situazione imprevedibile
(grave malattia dell'ex coniuge) con elementi del tutto diversi rispetto a quelli presenti nel precedente accordo di separazione.” (cfr. Tribunale Napoli sent. 5737 del 2021);
- in conclusione, ritiene il Tribunale che, in assenza di altri e inequivoci indizi che inducano a ritenere diversamente, non possa ritenersi provata nel caso di specie la certa sussistenza dell'unione coniugale, circostanza che avrebbe dato luogo alla necessità di computare anche i redditi del coniuge, ai fini del superamento del limite reddituale previsto per la prestazione per cui è causa.
La domanda della parte ricorrente va, perciò, accolta, con condanna dell' al pagamento CP_2 dell'assegno sociale a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, oltre interessi legali con decorrenza dal termine di 120 giorni di cui all'art. 7 l. 533/73 e, per i ratei successivi, dalla data di maturazione dei medesimi sino al saldo.
3 3.- Le spese seguono la soccombenza dell'ente e si liquidano come in dispositivo, nei valori medi e in considerazione dello svolgimento del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) accoglie il ricorso
e, per l'effetto,
2) condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, dell'assegno sociale dal mese CP_1 di maggio 2021, oltre interessi legali con decorrenza dal termine di 120 giorni di cui all'art. 7 l. 533/73 e, per i ratei successivi, dalla data di maturazione dei medesimi sino al saldo;
3) condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidandole in € 2.700,00 oltre IVA, CP_1
C.P.A. e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione all'avv. CHIARA
D'AGO.
Si comunichi.
Aversa, 25/09/2025 il Giudice del Lavoro
Raffaela Sorrentino
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Raffaela Sorrentino ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8346/2022 R.G. LAVORO
TRA
n. a CASORIA (NA) il 26/01/1954 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. D'AGO CHIARA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. CALAMIA EMANUELA
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
Oggetto: assegno sociale
FATTO E DIRITTO
1.- L'istante in epigrafe deduce: di aver presentato il 30 aprile 2021 domanda all' al fine di ottenere l'assegno sociale, CP_1 possedendo tutti i requisiti di legge;
che l' aveva comunicato il rigetto dell'istanza, perché l'istante risulta “residente allo CP_2 stesso indirizzo dell'ex coniuge”.
L' si è difeso in giudizio confermando la propria prospettazione. CP_2
Rinviata la causa per acquisire documentazione relativa al reddito del ricorrente, la stessa può essere decisa.
2.- La domanda è fondata e va accolta.
1 Recita l'art. 3, comma 6, l. 335/1995: “Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto
65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire
6.240.000, denominato «assegno sociale»...”.
La S.C. (cfr. Cass. civ., sez. lav., 18-03-2010, n. 6570) ha precisato che la titolarità di un reddito incompatibile non può venire in rilievo a prescindere dalla sua concreta percezione, poiché ciò contrasta con la stessa disposizione legislativa che, nel primo periodo della seconda parte della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 6, testualmente dispone: "L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti"; sicché è lo stesso legislatore che, collegando il conguaglio ai redditi effettivamente percepiti, attesta che, agli effetti di cui trattasi, il reddito incompatibile intanto rileva in quanto sia stato effettivamente acquisito al patrimonio dell'assistito.
Il principio, prosegue la Corte, è conforme ad una lettura costituzionalmente orientata della norma, non potendo l'assegno in esame essere negato a quei soggetti che, pur essendo titolari di un reddito incompatibile con l'assegno sociale, si vengono a trovare, per non percepire di fatto tale reddito incompatibile, nella stessa situazione reddituale di coloro che hanno diritto all'assegno sociale;
ed è, altresì, conforme alla stessa funzione "assistenziale" dell'assegno in parola, che resterebbe frustrata ove si dovesse escludere il beneficio sulla base della mera titolarità di un reddito incompatibile senza tener conto anche della sua effettiva percezione.
La Corte di Cassazione ha di recente poi chiarito come “Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno.” (cfr. Cass. Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 14513 del 09/07/2020).
In altri termini, essendo l'assegno sociale una erogazione a titolo assistenziale ed alimentare (art. 38 cost.), si deve considerare, per la valutazione dell'esistenza del requisito reddituale, la complessiva situazione patrimoniale del richiedente e del suo coniuge, attribuendosi rilievo, anche alla situazione patrimoniale immediatamente precedente la richiesta di erogazione della prestazione.
2 Ciò non comporta, tuttavia, che possano essere valutati ulteriori presupposti ai fini della concedibilità della prestazione, in quanto lo stato di bisogno, lungi dall'essere previsto come clausola residuale, è presunto iuris et de iure dal legislatore sulla base delle soglie reddituali, nel caso di specie, come detto, non specificamente contestate (in tal senso, Trib. Catania, ord.
20.12.2016; Trib. Napoli, 30.11.2016).
Tanto premesso, in linea teorica, ai fini dell'accoglimento del ricorso va evidenziato, dal punto di vista fattuale, quanto segue:
- parte ricorrente ha depositato prova documentale che dimostra il mancato superamento dei redditi personali rispetto al limite previsto per legge per godere dell'assegno (cfr. doc. depositato in data 12 settembre 2024, certificazione dell'agenzia delle entrate relativa ai redditi dell'istante);
- i coniugi e risultano separati legalmente dal 1994 (cfr. doc. 3 all. al Parte_1 Per_1 ricorso) e a nulla rileva la circostanza, dedotta dall'ente, che essi non abbiano nelle more divorziato;
- come noto, il certificato di residenza non ha valore dirimente e inequivoco in ordine alla circostanza della effettiva convivenza dei coniugi;
- la stessa parte ricorrente, invero, ha ammesso nel ricorso di recarsi più assiduamente, da alcuni anni, nella abitazione dell'ex coniuge, ma solo al fine di assisterla, a seguito dell'insorgere di una grave malattia (cfr. ricorso pag. 6 e doc. 4 allegato);
- si condivide, invero, sulla questione l'argomentazione offerta dal Tribunale di Napoli, pronunciatosi in caso analogo a quello di specie, che di seguito si riporta: “… non è atipico che i coniugi, come sovente avviene nei rapporti matrimoniali, abbiano sostituito un nuovo e diverso patto di convivenza al sorgere di nuova situazione imprevedibile
(grave malattia dell'ex coniuge) con elementi del tutto diversi rispetto a quelli presenti nel precedente accordo di separazione.” (cfr. Tribunale Napoli sent. 5737 del 2021);
- in conclusione, ritiene il Tribunale che, in assenza di altri e inequivoci indizi che inducano a ritenere diversamente, non possa ritenersi provata nel caso di specie la certa sussistenza dell'unione coniugale, circostanza che avrebbe dato luogo alla necessità di computare anche i redditi del coniuge, ai fini del superamento del limite reddituale previsto per la prestazione per cui è causa.
La domanda della parte ricorrente va, perciò, accolta, con condanna dell' al pagamento CP_2 dell'assegno sociale a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, oltre interessi legali con decorrenza dal termine di 120 giorni di cui all'art. 7 l. 533/73 e, per i ratei successivi, dalla data di maturazione dei medesimi sino al saldo.
3 3.- Le spese seguono la soccombenza dell'ente e si liquidano come in dispositivo, nei valori medi e in considerazione dello svolgimento del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) accoglie il ricorso
e, per l'effetto,
2) condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, dell'assegno sociale dal mese CP_1 di maggio 2021, oltre interessi legali con decorrenza dal termine di 120 giorni di cui all'art. 7 l. 533/73 e, per i ratei successivi, dalla data di maturazione dei medesimi sino al saldo;
3) condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidandole in € 2.700,00 oltre IVA, CP_1
C.P.A. e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione all'avv. CHIARA
D'AGO.
Si comunichi.
Aversa, 25/09/2025 il Giudice del Lavoro
Raffaela Sorrentino
4