Ordinanza cautelare 14 settembre 2017
Sentenza 15 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 15/12/2022, n. 1967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1967 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/12/2022
N. 01967/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00913/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 913 del 2017, proposto da
Istituto Santa Chiara S.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Gabriella De Giorgi Cezzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Guglielmo Paladini n.50;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Adriana Shiroka, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, viale Aldo Moro;
nei confronti
Ars Radiologica S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Augusto Imperatore n. 16;
Comune di Ruffano (Le), non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta della Regione Puglia n. 38 del 27.2.2017, recante “ottemperanza Sentenza Consiglio di Stato n. 4190/2016. Verifica compatibilità per l'installazione di n. 1 RMN e di n. 1 TAC presso la struttura denominata “Ars Radiologica s.r.l.”, sita nel Comune di Ruffano. Parere favorevole”, mai notificata e/o comunicata all'ISC;
di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale, e in particolare, ove occorra:
dell'autorizzazione alla realizzazione eventualmente rilasciata dal Comune di Ruffano in esecuzione della Del. Dir. n. 38/2017, allo stato non conosciuta;
dell'autorizzazione all'esercizio eventualmente rilasciata dalla Regione, parimenti non conosciuta;
nonché per la condanna
al risarcimento dei danni conseguenti Subiti e subendi dalla struttura ricorrente in ragione della errata attuazione della normativa nazionale e regionale di riferimento da parte della Regione Puglia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Regione Puglia, Ars Radiologica S.r.l;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 24 novembre 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
- visto il ricorso in esame, avente ad oggetto la DD n. 38/17, con cui la Regione Puglia, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4190/16, ha espresso: “ parere favorevole al rilascio della verifica di compatibilità alla Ars Radiologica per l’installazione di n. 1 TAC e 1 RMN grande macchina presso la struttura denominata Ars Radiologica s.r.l, sita nel Comune di Ruffano alla Piazza N. Sauro n. 6 ”, con le prescrizioni ivi indicate;
- rilevato che Ars Radiologica ha eccepito, tra l’altro, sia l’inammissibilità del ricorso, essendo stato impugnato un atto a contenuto meramente endoprocedimentale, e sia la sopravvenuta improcedibilità, a cagione di successivi provvedimenti adottati dall’Amministrazione, recanti un assetto di interessi diverso da quello consacrato nell’impugnata DD n. 38/17;
- ritenuta la fondatezza dell’eccezione di inammissibilità dedotta da Ars Radiologica s.r.l. Ciò in quanto la ricorrente ha impugnato un atto di natura meramente endoprocedimentale, senza tuttavia impugnare – se non nella forma di stile dell’impugnazione: “ ... dell’autorizzazione alla realizzazione eventualmente rilasciata dal Comune di Ruffano in esecuzione della Del. Dir. n. 38/17, allo stato non conosciuta ” – l’atto definitivo, rappresentato dal provvedimento prot. n. 10818 del 28.7.2017, conosciuto dalla ricorrente, in quanto citato nella successiva DD Regione Puglia n. 103 del 29.4.2019, p. 5; atto, quest’ultimo, depositato dalla ricorrente in data 20.5.2021;
- ritenuto, in ogni caso, e in via assorbente, che avuto riguardo alla citata DD n. 103/19 – emessa sulla base del mutato quadro normativo di riferimento, rappresentato dalla L.R. 2.5.2017, n. 9 (cfr, in particolare, l’art. 19), emanata successivamente all’impugnata DD n. 38 del 27.2.2017– l’assetto di interessi consacrato nell’impugnata DD n. 38/17 non sia più attuale;
- ritenuto, per tale ultima assorbente ragione, che il factum principis rappresentato dalla sopravvenuta L.R. n. 9/17 renda la ricorrente priva di interesse attuale alla coltivazione di un ricorso dal quale non potrà trarre alcuna utilità;
- ritenuto che tale conclusioni devono essere effettuate anche alla luce della sentenza di questo TAR n. 784/21, di annullamento della DD n. 103/19, essendo tale pronuncia stata interinalmente sospesa dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 3789/21; situazione, quest’ultima, che come espressamente affermato dal Consiglio di Stato nella suddetta ord. n. 3789/21, determina l’attuale vigenza (sia pure ancora sub iudice ) della cennata DD n. 103/19, con cui sono stati concessi in favore di Ars Radiologica, con un unico provvedimento, l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale per l’attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini con uso di grandi macchine (1 TAC e 1 RMN da 1,5 Tesla), in aggiunta all’accreditamento già posseduto da tale struttura per l’attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini senza uso di grandi macchine;
- ritenuto pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, e in accoglimento dell’eccezione proposta da Ars radiologica s.r.l, di dichiarare l’improcedibilità del giudizio, per sopravvenuta carenza di interesse da parte della ricorrente;
- ritenuto che la natura delle questioni esaminate giustifichi la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2022 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO