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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/03/2025, n. 1404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1404 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. 6844/2024
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_1
2
Parte_2 CP_1 minorenne
3
Controparte_2 minorenne
4 Controparte_3
5 Controparte_4
6
Controparte_5 minorenne
7
Persona_1 minorenne
8 Controparte_6
9
Controparte_7 minorenne
10 Controparte_8
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_9
Verbale di causa Udienza 18.03.2025 alle ore 14,40 e seguenti innanzi al dott. Giovanni
Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni.
E' presente l'avv. Pt_1 Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. fa presente che la discendenza è paterna e post Unità . Si riporta al Pt_1 Pt_3 ricorso. Esonera il Giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza e depositata sul PCT
IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza
IL GOP
Dott.Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 6844/2024 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 6844 ruolo generale dell'anno 2024
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_1
2
Controparte_10 minorenne
3
Controparte_2 minorenne
4 Controparte_3
5 Controparte_4
6
Controparte_5 minorenne
7
Persona_1 minorenne
8 Controparte_6
9
Controparte_7 minorenne
10 Controparte_8
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_9
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 18.03.2025
Dott. Giovanni Calasso 2
I. Con ricorso depositato in data 08.04.2024
1) (SPOSATA NAME) (19.01.1988 – Sao Paulo - Brasil) , in Parte_1 proprio e - unitamente al Signor (SPOSATO TREVISAN) CP_11
(10.09.1982 – Sao Paulo - Brasil) - nella qualità di esercente la podestà genitoriale dei minori
2) (14.01.2014 – Sao Paulo - Brasil) Controparte_10
3) (29.06.2018 – - Brasil) Controparte_2 CP_12
4) (19.10.1956 – Sao Paulo - Brasil); Controparte_3
5) (07.03.1981 – Sao Paulo - Brasil) in proprio e - Controparte_4 unitamente al Signor (09.12.1981 – Sao Bernardo do Campo - Brasil) Parte_4 nella qualità di esercente la podestà genitoriale dei minori
6) (01.07.2016 – Santos - Brasil) Controparte_5
7) (10.08.2018 – Santos - Brasil) Persona_1
8) (30.03.1984 – Sao Paulo - Brasil), in proprio e nella Controparte_6 qualità di esercente la podestà genitoriale del minore
9) (02.10.2023 – Santos - Brasil) Controparte_7
10) (17.10.1961 – Sao Paulo - Brasil) Controparte_8
tutti residenti nel territorio di competenza del Consolato Generale d'Italia in San Paolo (Brasile) come indicato nel foglio depositato in data 17.03.2025
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_9 formulando le seguenti conclusioni:
ACCERTARE il diritto degli odierni ricorrenti così come segnatamente identificati in epigrafe, al riconoscimento della cittadinanza italiana, acquisita Jure Sanguinis in quanto discendenti di cittadino italiano, e per l'effetto
DICHIARARE gli odierni ricorrenti, cittadini italiani con tutti i conseguenti diritti di trasmissione Jure
Sanguinis della cittadinanza a tutti i discendenti;
ORDINARE al e, per esso, all'Ufficiale dell'Anagrafe e dello Stato civile Controparte_9 competente, ovvero del Comune di Meduna di Livenza (TV), di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, ovvero provvedendo:
• alla immediata iscrizione, nei registri dell'anagrafe, dell'atto di nascita degli odierni ricorrenti, come cittadini italiani, nati all'estero;
• alla registrazione e annotazione nell'atto di nascita e nei registri dello Stato civile del matrimonio deli ricorrenti;
• a svolgere tutte le necessarie ed eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti, per le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge;
ed infine
ATTESTARE la soccombenza dell'odierna parte resistente con tutte le conseguenze in ordine a eventuali tasse ed imposte che sono state, sono e saranno sollecitate e/o reclamate per il presente
Dott. Giovanni Calasso 3
procedimento, resosi necessario per l'evidente impossibilità di ottenere ragione dei propri diritti in altro modo, anche in considerazione della sentenza emessa da questo Ill.mo
Tribunale.
Con ogni più ampia riserva di ulteriori deduzioni, articolazione di mezzi istruttori e produzioni documentali.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, in caso di opposizione.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano , nato il [...] a Persona_2
Bagnoli di Sopra (PD) sposato con la signora e mai naturalizzatosi Persona_3 brasiliano, padre delle signore:
• , (Figlia) nata il [...] a [...] con il Per_4 Signor a sua volta madre del signor: Persona_5
, (Nipote) nato il [...] a [...] Parte_5
Paulo (Brasile) sposato con la Signora (doc. 19), Controparte_13 a sua volta padre dell'odierna ricorrente:
✓ , bisnipote ed odierna ricorrente, nata il 19 Parte_1 gennaio 1988 a Sao Paulo (Brasile), madre di:
❖ trisnipote ed Controparte_10 odierno ricorrente, nato il [...] a [...]
❖ , trisnipote ed odierna ricorrente, Controparte_2 nata il [...] a [...]
• , (Figlia) nata il [...] a [...] (doc. Parte_6 sposata con il Signor a sua volta madre delle odierne ricorrenti: Persona_6
➢ , nipote ed odierna ricorrente, nata Controparte_3 il 19 ottobre 1956 a Sao Paulo (Brasile) madre di:
✓ , bisnipote ed odierna ricorrente, Controparte_4 nata il [...] a [...] madre di:
❖ , trisnipote ed odierna Controparte_5 ricorrente, nata il 1° luglio 2016 a Santos (Brasile)
❖ , trisnipote ed odierno Persona_1 ricorrente, nato il [...] a [...]
✓ , bisnipote ed odierna ricorrente, Controparte_6 nata il [...] a [...] madre di:
❖ , trisnipote ed odierno Controparte_7 ricorrente, nato il [...] a [...]
➢ , nipote ed odierna ricorrente, nata il [...] a Controparte_8
Sao Paulo (Brasile) sposata con il Signor Controparte_14
[...] [..
ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
Dott. Giovanni Calasso 4
III. Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_9 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano , nato il 26 Persona_2 agosto 1892 a Bagnoli di Sopra (PD)
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_9 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_9 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
Dott. Giovanni Calasso 5
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_9 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_9 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite.
Sentenza ex articolo 281-sexies c.p.c., resa in udienza
Lecce-Venezia, 18.03.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
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