Sentenza 10 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/01/2003, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2003 |
Testo completo
CA TA IA1 00 3/2000 1321 ME L POP LO ITALIAN Rep. 52 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI PRIMA CIVILE Ud. 20.05.2002 Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati Dott. Rosario DE MUSIS Presidente - 66 Vincenzo PROTO - Consigliere - Ugo VITRONE 66 IA Gabriella LUCCIOLI -> 66 Giuseppe SALME' rel. -> ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AO IL, elettivamente domiciliata in Roma, via Panaro 14, presso l'avv. Luigi De Sisto, che la rappreenta e difende per procura speciale a margine del ricorso, ricorrente
contro
RO MA CARMINA intimata avverso la sentenza del tribunale di S. IA Capua Vetere del 16 marzo 1999. cons. Giuseppe Salmè 1 1167 2002 Sentita la relazione della causa svolta dal cons. Giuseppe Salmè alla pubblica udienza del 20 maggio 2002; sentito l'avv. De Sisto;
sentito il p.m., in persona del sost. proc. gen. dott. Stefano Schirò che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza del 7 maggio 1993 il pretore di S. IA C.V., sezione distaccata di Piedimonte Matese ha rigettato la domanda di reintegrazione del possesso di una servitù di passaggio proposta da LA RA e altri nei confronti di IA RM ON e AL De CR, compensando le spese sostenute da quest'ultima e condannando gli attori al pagamento delle spese di lite in favore della ON. Il tribunale di S. IA C.V., pronunciando sull'appello proposto dalla RA nei confronti della ON e della De CR con sentenza del 16 marzo 1999, ha integralmente riformato la sentenza di primo grado, accogliendo la domanda della RA. Per quanto rileva in questa sede, il tribunale, ha confermato la compensazione delle spese operata dal giudice di primo grado;
ha condannato la ON al pagamento delle spese in favore della RA, liquidandole, in assenza di nota, in £. 2.540.000, di cui £.
1.600.000 per onorari, 780.000 per diritti ed escludendo il rimborso spese generali;
ha dichiarato irripetibili le spese del giudizio d'appello nei confronti della De CR, rimasta contumace. A cons. Giuseppe Salme 2 Avverso la sentenza del tribunale di S. IA C.V. la RA ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Motivi della decisione 1. Deducendo la violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. la ricorrente censura la sentenza impugnata perché, dopo avere confermato la compensazione operata dal giudice di primo grado nei rapporti tra la RA e gli altri attori e la De CR, ha provveduto solo sulle spese di secondo grado, condannando la ON in favore di essa ricorrente, senza nulla disporre sulle spese del giudizio di primo grado, conclusosi con la condanna della RA, che, invece, era risultata vincitrice. Conseguentemente era rimasta confermata la predetta condanna in violazione del principio secondo cui la parte vittoriosa non può essere condannata al pagamento delle spese. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione degli articoli 24 della legge n. 794 del 1942 e 75 disp. att. al c.p.c., lamentando che il tribunale abbia liquidato le spese affermando erroneamente che non era stata presentata la nota, mentre tale nota risulta ritualmente prodotta, escludendo ingiustamente la liquidazione delle spese generali. Altrettanto erroneamente, anche violando i minimi stabiliti dalla tariffa, il tribunale ha liquidato i diritti (che ammontano a £. 3.000.000, invece che a £. 780.000), gli onorari (pari a £.
2.620.000 a fronte di £. 1.600.000, liquidate) e le spese (pari a £.
1.015.000 e non £. 160.000).
2. Il ricorso è fondato. cons. Giuseppe Salmè 3 Il tribunale ha mantenuto ferma la compensazione operata dal giudice di primo grado e, pertanto, poiché tale compensazione era stata disposta limitamente ai rapporti tra la RA e gli altri attori, da un lato, e la De CR, dall'altro, la conferma ha avuto ad oggetto esclusivamente la pronuncia sulle spese tra le parti indicate. Omettendo di disporre in ordine alle spese di primo grado nei rapporti tra la RA e la ON è rimasta ferma la condanna della prima, ma tale condanna è illegittima per la duplice violazione sia del principio in base al quale le spese vanno regolate secondo l'esito finale della lite e non in base alle alterne vicende nei diversi gradi di giudizio che della regola secondo la quale la parte vittoriosa non può subire condanna al pagamento delle spese. Anche la liquidazione delle spese del secondo grado non appare corretta. Ha errato il tribunale nell'affermare che non era stata presentata nota spese,mentre dagli atti risulta ritualmente depositata. Inoltre, dall'analitica esposizione delle singole voci, che riproduce quella contenuta nella predetta nota, risulta anche che la liquidazione è avvenuta in violazione dei minimi tariffari. In accoglimento dei motivi proposti la sentenza deve essere cassata, con rinvio ad altra sezione del tribunale di S. IA C.V. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, ad altra sezione del tribunale di S. IA C.V. cons. Giuseppe Salmè 4 Così deciso in Roma il 20 sezione civile. L'estensore Depend il 10 GEN NC cons. Giuseppe Salmè maggio 2002, nella camera di consiglio della prima Il presidente IL CANCELLERE Andrea Bianchi 5