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Sentenza 7 ottobre 2024
Sentenza 7 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/10/2024, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2024 |
Testo completo
N. V.G. 4171/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Giudice Relatore dott.ssa Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 4171/2024 promossa da:
, nata in [...], il [...], Parte_1
e nato a [...], il [...], entrambi difesi e rappresentati dall'Avv. Parte_2
Giuliano Gambardella del foro di Roma ed elettivamente domiciliati presso il suo studio legale in
Roma, Via della Conciliazione n.10;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28/03/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati, come già di fatto da anni vivono e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2. Assegnare la dimora coniugale ubicata nel Comune di Bologna alla Via Caduti della Via Fani n.6, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze al SI. fino a quando il medesimo non avrà Parte_2
trovato una nuova collocazione, fermo restando che la SI.ra ha recentemente Parte_1
trasferito la sua residenza in Via Ferrarese n.6;
3.Dare atto dell'autosufficienza economica dei coniugi.”
pagina 1 di 4 Le parti hanno chiesto altresì, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermi i termini previsti dalla legge 1 dicembre 1970, n. 898, che il Tribunale pronunci lo scioglimento del matrimonio, alle medesime condizioni.
Le parti, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, confermavano la volontà di non volersi riconciliare e confermavano le condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo. evidenziato che:
- questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n.
10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20);
- gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 03/09/2024;
- la circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1° comma c.c.
Dall'unione coniugale non sono nati figli, pertanto non vi è ragione di assegnare la casa coniugale.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente i rapporti tra le parti e i relativi aspetti economici.
Ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c si dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dal 24/09/2024, data di scadenza del termine assegnato alle parti per il deposito delle note scritte.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dal
24/09/2024, data di scadenza del termine assegnato per il deposito dì note scritte - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
pagina 2 di 4 Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, 2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti al figlio e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis,
1. Pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata in [...], il Parte_1
17/08/1974, e nato a [...], il [...] che hanno contratto Parte_2
matrimonio in data 08/07/2011 in Bologna, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Bologna al n. 310/P. I/ Serie A./01.
2. Ordina al Comune di Bologna di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3. Omologa le condizioni di separazione e così provvede:
1. Autorizza i coniugi a vivere separati, come già di fatto da anni vivono e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2. Prende atto che la dimora coniugale ubicata nel Comune di Bologna alla Via Caduti della Via Fani
n.6, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze rimarrà nella disponibilità del sig . fino a Parte_2
quando il medesimo non avrà trovato una nuova collocazione, fermo restando che la SI.ra
[...]
ha recentemente trasferito la sua residenza in Via Ferrarese n.6; Parte_1
3.Dà atto dell'autosufficienza economica dei coniugi.
4. Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
5. Spese di lite al definitivo.
6. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bologna perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
7. Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore
Dott.ssa Carmen Giraldi
Così deciso nella Camera di Consiglio del 24.9.2024
Il Giudice Relatore Il Presidente pagina 3 di 4 dott. Carmen Giraldi
dott. Stefano Giusberti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Giudice Relatore dott.ssa Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 4171/2024 promossa da:
, nata in [...], il [...], Parte_1
e nato a [...], il [...], entrambi difesi e rappresentati dall'Avv. Parte_2
Giuliano Gambardella del foro di Roma ed elettivamente domiciliati presso il suo studio legale in
Roma, Via della Conciliazione n.10;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28/03/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati, come già di fatto da anni vivono e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2. Assegnare la dimora coniugale ubicata nel Comune di Bologna alla Via Caduti della Via Fani n.6, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze al SI. fino a quando il medesimo non avrà Parte_2
trovato una nuova collocazione, fermo restando che la SI.ra ha recentemente Parte_1
trasferito la sua residenza in Via Ferrarese n.6;
3.Dare atto dell'autosufficienza economica dei coniugi.”
pagina 1 di 4 Le parti hanno chiesto altresì, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermi i termini previsti dalla legge 1 dicembre 1970, n. 898, che il Tribunale pronunci lo scioglimento del matrimonio, alle medesime condizioni.
Le parti, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, confermavano la volontà di non volersi riconciliare e confermavano le condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo. evidenziato che:
- questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n.
10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20);
- gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 03/09/2024;
- la circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1° comma c.c.
Dall'unione coniugale non sono nati figli, pertanto non vi è ragione di assegnare la casa coniugale.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente i rapporti tra le parti e i relativi aspetti economici.
Ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c si dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dal 24/09/2024, data di scadenza del termine assegnato alle parti per il deposito delle note scritte.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dal
24/09/2024, data di scadenza del termine assegnato per il deposito dì note scritte - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
pagina 2 di 4 Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, 2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti al figlio e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis,
1. Pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata in [...], il Parte_1
17/08/1974, e nato a [...], il [...] che hanno contratto Parte_2
matrimonio in data 08/07/2011 in Bologna, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Bologna al n. 310/P. I/ Serie A./01.
2. Ordina al Comune di Bologna di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3. Omologa le condizioni di separazione e così provvede:
1. Autorizza i coniugi a vivere separati, come già di fatto da anni vivono e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2. Prende atto che la dimora coniugale ubicata nel Comune di Bologna alla Via Caduti della Via Fani
n.6, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze rimarrà nella disponibilità del sig . fino a Parte_2
quando il medesimo non avrà trovato una nuova collocazione, fermo restando che la SI.ra
[...]
ha recentemente trasferito la sua residenza in Via Ferrarese n.6; Parte_1
3.Dà atto dell'autosufficienza economica dei coniugi.
4. Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
5. Spese di lite al definitivo.
6. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bologna perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
7. Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore
Dott.ssa Carmen Giraldi
Così deciso nella Camera di Consiglio del 24.9.2024
Il Giudice Relatore Il Presidente pagina 3 di 4 dott. Carmen Giraldi
dott. Stefano Giusberti
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