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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 25/11/2025, n. 2379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2379 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1944/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1944/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 19.11.2025 ai sensi dell'art. 473 bis.21, ultimo comma, c.p.c., e vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] in Parte_1 C.F._1
UL (PZ) il 10.11.1959 e ivi residente a[...], cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. FLORIDEA DI CIOMMO (C.F.:
, giusta procura in atti, pec: C.F._2 Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._3
5.10.1966, residente in [...], cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. TIZIANA GITTO (C.F.:
), giusta procura in atti, pec: C.F._4 Email_2
-RESISTENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: separazione personale;
1 R.G. N. 1944/2025
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I All'udienza del 19.11.2025, sentiti i coniugi separatamente, esaminata la documentazione economico-reddituale in atti, tenuto conto che tutti e tre i figli della coppia erano più che maggiorenni sicché non occorreva valutare la sussistenza o meno della loro autosufficienza economica, che nel corso della vita coniugale -durata quarant'anni- la resistente non aveva mai lavorato e si era sempre dedicata alla cura della famiglia, il Giudice relatore ha formulato proposta conciliativa della controversia ai sensi dell'art. 473 bis.21, ultimo comma, c.p.c., la quale è stata accettata dalle parti, che -a tal fine- hanno sottoscritto il verbale di udienza.
Sicché, adottati i provvedimenti provvisori e urgenti in conformità alla formulata e accettata proposta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulla base delle seguenti condizioni:
«1. i coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto, libero ciascuno di fissare la residenza ove vorrà;
2. non luogo a provvedere in ordine all'assegnazione in godimento della casa coniugale, atteso che nel caso di specie non vi sono i presupposti di legge, ovvero la presenza di figli minorenni o maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti, in quanto l'ultima figlia ha 32 anni, sicché tutti e tre i figli devono considerarsi idonei alla produzione di autonomo reddito secondo il principio di autoresponsabilità;
3. il marito corrisponderà alla moglie la somma di euro 450,00 al mese (oltre adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT) a decorrere dal mese di dicembre 2025 e la resistente nulla potrà pretendere nei confronti del marito a titolo di mantenimento a decorrere dal mese di febbraio 2025 sino all'attualità (19.11.2025); la detta somma dovrà essere corrisposta dal marito alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della creditrice (moglie);
4. spese legali compensate;
5. rinuncia a tutte le altre domande non appartenenti al patrimonio processuale».
II La domanda di separazione personale deve essere accolta. Al riguardo, non vi è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. Manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra
2 R.G. N. 1944/2025
i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, le deduzioni vicendevolmente mosse in relazione alle cause della fine dell'affectio coniugalis, sicché deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Sulle condizioni di separazione personale sopra riportate, il Collegio ritiene che le stesse non presentino profili di contrarietà alle norme imperative né all'ordine pubblico e che -a ragione di ciò- ricorrano le condizioni previste per l'emissione della domandata pronuncia. Pertanto, va pronunciata la separazione personale delle parti in causa alle condizioni di separazione personale di cui alla proposta conciliativa accettata dai coniugi.
Nulla sulle spese per assenza di questione in merito (cfr. punto 4 delle condizioni di separazione personale).
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 1944 iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, vertente tra e , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F.: Parte_1
), nato a Rionero in [...] il [...], e C.F._1 [...]
(C.F.: ), nata a [...] il [...], i quali CP_1 C.F._3 hanno contratto matrimonio in Rionero in UL il 28.10.1984;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, nei registri dello stato civile del Comune di Rionero in UL in provincia di Potenza
(registro degli atti di matrimonio dell'anno 1984, atto N. 75, P. II, S. A);
3) dispone che il rapporto di separazione personale sia regolato dalle condizioni riportate in motivazione;
4) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 24.11.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1944/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 19.11.2025 ai sensi dell'art. 473 bis.21, ultimo comma, c.p.c., e vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] in Parte_1 C.F._1
UL (PZ) il 10.11.1959 e ivi residente a[...], cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. FLORIDEA DI CIOMMO (C.F.:
, giusta procura in atti, pec: C.F._2 Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._3
5.10.1966, residente in [...], cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. TIZIANA GITTO (C.F.:
), giusta procura in atti, pec: C.F._4 Email_2
-RESISTENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: separazione personale;
1 R.G. N. 1944/2025
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I All'udienza del 19.11.2025, sentiti i coniugi separatamente, esaminata la documentazione economico-reddituale in atti, tenuto conto che tutti e tre i figli della coppia erano più che maggiorenni sicché non occorreva valutare la sussistenza o meno della loro autosufficienza economica, che nel corso della vita coniugale -durata quarant'anni- la resistente non aveva mai lavorato e si era sempre dedicata alla cura della famiglia, il Giudice relatore ha formulato proposta conciliativa della controversia ai sensi dell'art. 473 bis.21, ultimo comma, c.p.c., la quale è stata accettata dalle parti, che -a tal fine- hanno sottoscritto il verbale di udienza.
Sicché, adottati i provvedimenti provvisori e urgenti in conformità alla formulata e accettata proposta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulla base delle seguenti condizioni:
«1. i coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto, libero ciascuno di fissare la residenza ove vorrà;
2. non luogo a provvedere in ordine all'assegnazione in godimento della casa coniugale, atteso che nel caso di specie non vi sono i presupposti di legge, ovvero la presenza di figli minorenni o maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti, in quanto l'ultima figlia ha 32 anni, sicché tutti e tre i figli devono considerarsi idonei alla produzione di autonomo reddito secondo il principio di autoresponsabilità;
3. il marito corrisponderà alla moglie la somma di euro 450,00 al mese (oltre adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT) a decorrere dal mese di dicembre 2025 e la resistente nulla potrà pretendere nei confronti del marito a titolo di mantenimento a decorrere dal mese di febbraio 2025 sino all'attualità (19.11.2025); la detta somma dovrà essere corrisposta dal marito alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della creditrice (moglie);
4. spese legali compensate;
5. rinuncia a tutte le altre domande non appartenenti al patrimonio processuale».
II La domanda di separazione personale deve essere accolta. Al riguardo, non vi è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. Manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra
2 R.G. N. 1944/2025
i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, le deduzioni vicendevolmente mosse in relazione alle cause della fine dell'affectio coniugalis, sicché deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Sulle condizioni di separazione personale sopra riportate, il Collegio ritiene che le stesse non presentino profili di contrarietà alle norme imperative né all'ordine pubblico e che -a ragione di ciò- ricorrano le condizioni previste per l'emissione della domandata pronuncia. Pertanto, va pronunciata la separazione personale delle parti in causa alle condizioni di separazione personale di cui alla proposta conciliativa accettata dai coniugi.
Nulla sulle spese per assenza di questione in merito (cfr. punto 4 delle condizioni di separazione personale).
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 1944 iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, vertente tra e , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F.: Parte_1
), nato a Rionero in [...] il [...], e C.F._1 [...]
(C.F.: ), nata a [...] il [...], i quali CP_1 C.F._3 hanno contratto matrimonio in Rionero in UL il 28.10.1984;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, nei registri dello stato civile del Comune di Rionero in UL in provincia di Potenza
(registro degli atti di matrimonio dell'anno 1984, atto N. 75, P. II, S. A);
3) dispone che il rapporto di separazione personale sia regolato dalle condizioni riportate in motivazione;
4) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 24.11.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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