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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 02/04/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1067/2022 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 02/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in MI (VV) alla via Francesco E_
Rossi n. 24, presso lo studio degli avv.ti Gabriele Rocco Francesco e Gabriele Alain Antonio (PEC: Email_1 Email_2 che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
RICORRENTE e
, in persona del legale CO rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale di Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, con gli avv.ti Gianfranco Esposito, Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC: t) che lo rappresentano e Email_3 difendono, giusta procura generale alle liti in atti. RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 10/05/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede al fine di ottenere, dopo aver (in data 11.4.2022) tempestivamente formulato il proprio dissenso alle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, i benefici derivanti dal riconoscimento della indennità di accompagnamento. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “In via principale: dichiarare nulla la relazione peritale depositata telematicamente dal CTU per violazione dell'art. 195 c.p.c. e di conseguenza dichiarare valida la relazione inviata alle parti E NON CONTESTATA con la quale il CTU riconosce l'indennità di accompagnamento in favore del sig. a far data dal 28.08.2019 al E_
28.08.2021; In subordine: si chiede la revoca della ctu. Il tutto, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio con distrazione delle stesse ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore”. Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1 contestando le avverse pretese e chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU medico-legale, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Per quanto concerne il merito della domanda, non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della C.T.U. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
3. Dalla consulenza medica – espletata nel corso del giudizio – è emerso come il ricorrente sia: << … affetto da adenocarcinoma prostatico con metastasi ossee;
cardiopatia ipertensiva;
BPCO; artrosi polidistrettuale;
sindrome ansioso- depressiva endoreattiva grave”. Dette patologie determinano una invalidità pari al 100%. Il periziando non è in grado di compiere gli atti ordinari della vita quotidiana senza l'ausilio permanente di un accompagnatore. Non risultano ricoveri presso istituti di lungodegenza con retta a carico dello Stato. Data decorrenza: 8/3/2019>>.
4. Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale ed adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione, non essendo stato in alcun modo contestato da parte resistente ed avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo.
5. Pertanto, il ricorrente è da riconoscersi invalido al 100% con decorrenza dal 8.3.2019.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
7. Le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza in favore di E_
del requisito sanitario necessario per percepire la pensione di
[...] ordinaria di inabilità ex art. 12 L. n. 118/1971 e l'indennità di accompagnamento con decorrenza dall'1.4.2019 (giorno successivo a quello della domanda amministrativa presentata l'8/3/2019);
- condanna , in persona del CO legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite di E_
, e liquidate complessivamente, per ambo le fasi, in 1.500,00 euro, oltre
[...]
I.V.A., C.P.A., eventuali spese documentate, e spese generali forfettarie al 15%, in favore dei procuratori avv.ti Gabriele Rocco Francesco e Gabriele Alain Antonio, in quanto dichiaratisi antistatari;
- pone definitivamente a carico dell' CO
, in persona del legale rappresentante pro tempore le spese della
[...] consulenza tecnica esperita, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 02/04/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 02/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in MI (VV) alla via Francesco E_
Rossi n. 24, presso lo studio degli avv.ti Gabriele Rocco Francesco e Gabriele Alain Antonio (PEC: Email_1 Email_2 che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
RICORRENTE e
, in persona del legale CO rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale di Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, con gli avv.ti Gianfranco Esposito, Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC: t) che lo rappresentano e Email_3 difendono, giusta procura generale alle liti in atti. RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 10/05/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede al fine di ottenere, dopo aver (in data 11.4.2022) tempestivamente formulato il proprio dissenso alle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, i benefici derivanti dal riconoscimento della indennità di accompagnamento. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “In via principale: dichiarare nulla la relazione peritale depositata telematicamente dal CTU per violazione dell'art. 195 c.p.c. e di conseguenza dichiarare valida la relazione inviata alle parti E NON CONTESTATA con la quale il CTU riconosce l'indennità di accompagnamento in favore del sig. a far data dal 28.08.2019 al E_
28.08.2021; In subordine: si chiede la revoca della ctu. Il tutto, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio con distrazione delle stesse ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore”. Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1 contestando le avverse pretese e chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU medico-legale, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Per quanto concerne il merito della domanda, non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della C.T.U. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
3. Dalla consulenza medica – espletata nel corso del giudizio – è emerso come il ricorrente sia: << … affetto da adenocarcinoma prostatico con metastasi ossee;
cardiopatia ipertensiva;
BPCO; artrosi polidistrettuale;
sindrome ansioso- depressiva endoreattiva grave”. Dette patologie determinano una invalidità pari al 100%. Il periziando non è in grado di compiere gli atti ordinari della vita quotidiana senza l'ausilio permanente di un accompagnatore. Non risultano ricoveri presso istituti di lungodegenza con retta a carico dello Stato. Data decorrenza: 8/3/2019>>.
4. Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale ed adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione, non essendo stato in alcun modo contestato da parte resistente ed avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo.
5. Pertanto, il ricorrente è da riconoscersi invalido al 100% con decorrenza dal 8.3.2019.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
7. Le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza in favore di E_
del requisito sanitario necessario per percepire la pensione di
[...] ordinaria di inabilità ex art. 12 L. n. 118/1971 e l'indennità di accompagnamento con decorrenza dall'1.4.2019 (giorno successivo a quello della domanda amministrativa presentata l'8/3/2019);
- condanna , in persona del CO legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite di E_
, e liquidate complessivamente, per ambo le fasi, in 1.500,00 euro, oltre
[...]
I.V.A., C.P.A., eventuali spese documentate, e spese generali forfettarie al 15%, in favore dei procuratori avv.ti Gabriele Rocco Francesco e Gabriele Alain Antonio, in quanto dichiaratisi antistatari;
- pone definitivamente a carico dell' CO
, in persona del legale rappresentante pro tempore le spese della
[...] consulenza tecnica esperita, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 02/04/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani