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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 24/03/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 227/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVERETO
CONTENZIOSO ORDINARIO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Monica Izzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 227/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Barbara MASERI Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA FRANCESCHINI 38121 TRENTO presso il difensore
ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Giovanni FERRINI Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VICOLO CIECO AGNELLO 1 VERONA presso il difensore
CONVENUTA
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: CONTRATTO DI MUTUO
pagina 1 di 14 CONCLUSIONI
Conclusioni per l'attore
IN VIA PRINCIPALE, contrariis reiectis, accertare e dichiarare l'inesistenza e/o nullità e/o inefficacia del contratto di mutuo fondiario notaio Rep 15789 dd 24.4.2009 in narrativa Per_1
ed il contratto di compravendita degli immobili in C.C. ARCO Via S. Caterina 113 Località S.
Giorgio Terreno – p.f. 1552/4, fg. map.20, part. tav. 4385 II, coltura: arativo, cl. 3, 274mq, r.d. €
1,13, r.a. € 0,71; Edificio – p. ed. 1487/1, fg. map. 20, part.tav. 4385 II, 2042mq; Terreno – p.f.
1551/4, fg. map.20, part. tav. 4385 II, coltura: arativo, cl. 3, 2.596mq, r.d. € 10,73, r.a. € 6,70;
Terreno – p.f. 1552/1, fg. map.20, part. tav. 4385 II, coltura: arativo, cl. 3, 2.157mq, r.d. € 8,91,
r.a. € 5,57; per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto per nessun titolo da a Parte_1
per il contratto di mutuo ipotecario di cui in narrativa -dichiarare tenuta e CP_1
condannare la banca convenuta al risarcimento di tutti i danni arrecati all'attore a CP_1
causa dei comportamenti meglio specificati in atti;
danni tutti che si quantificano nella somma di
€.
2.500.000 ovvero in quell'altra somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
IN OGNI CASO, col favore dei compensi, delle spese oltre maggiorazione 15% ex art. 15Tar.
Prof. IVA e CPA come per legge.
In via istruttoria
La difesa di parte attore chiede l'ammissione per interrogatorio formale e per testi delle seguenti circostanze:
1) Dica il teste se sui terreni oggetto del piano di lottizzazione S Giorgio-comune di Arco- (doc
4) risulta realizzata ad opera della una costruzione dal 2009 alla data Controparte_2 dell'atto di citazione dd 11 marzo 2024
2) Dica il teste se sui terreni oggetto del piano di lottizzazione S Giorgio - comune di Arco- (doc
4) è stato costruito o demolito un bene immobile ad opera della dal 2009 alla Controparte_2
data odierna
3) Vero che alla data dell'atto di citazione dd 11 marzo 2024 nessun bene è stato costruito dalla sui terreni di cui alla convenzione di lottizzazione S Giorgio - comune di Controparte_2
Arco- di cui al documento 4 da rammostrarsi al teste
4) Vero che fin dal primo esercizio chiuso dalla al 31.12.2009 risulta Controparte_3
l'erogazione di un finanziamento da parte della convenuta in misura pari a Controparte_2
820.000 Euro a favore della controllante ora fallita CP_2
pagina 2 di 14 5) Dica il teste se il finanziamento di cui al capitolo precedente è stato rimborsato dalla ora fallita a favore della convenuta nell'anno 2010 - 2011 e CP_2 Controparte_2
2012 e 2013
6) Vero che il finanziamento in misura pari a 820.000 Euro erogato dalla a Controparte_2
favore della e di cui ai capitoli precedenti è stato aumentato dalla CP_2 Controparte_2
ad euro 1.050.000 nel 2010 e euro 1.088.000 nel 2011 sempre a favore della ora CP_2
fallita.
7) Vero che la convenuta è sempre rimasta inattiva dalla sua costituzione Controparte_2
settembre 2008 fino alla dichiarazione di fallimento nel 17.6.2021
8) Dica il teste se la convenuta ha mai operato dalla sua costituzione Controparte_2
settembre 2008 fino alla dichiarazione di fallimento nel 17.6.2021
9) Vero che la è sempre stata inattiva sin dal settembre 2008 anno di Controparte_3
costituzione della società e fino alla data di messa in liquidazione avvenuta nel 2014
10) Dica il teste se le somme concesse dalla società alla società Controparte_2 CP_2
ora fallita in misura pari a 820.000 Euro nel 2009, euro 1.050.000 nel 2010 e euro
[...]
1.088.000 nel 2011 derivano dal mutuo di cui è causa
11) Vero che l'importo di cui al contratto mutuo in causa è stato consegnato dalla
[...]
a favore della società ora fallita negli anni 2009 e 2010 e 2011 CP_2 CP_2
12) Vero che nel bilancio 2010 della è indicato un debito nei confronti di Controparte_2
con piano di ammortamento identico al piano di ammortamento rideterminato a CP_1 seguito dell'adesione al beneficio della sospensione per 12 mesi della rate capitale come indicato nella lettera dd 19.10.2010 da rammostrasi al teste
13) Vero che dal 2009 al 2016 (anno di fallimento della sia la convenuta CP_2 CP_2
che la erano clienti con conti/rapporti accesi presso
[...] CP_2 CP_1
14) Vero che a dicembre 2009 tutti i dipendenti della Ferrari Segheria ditta di cui era titolare l'attore sono stati licenziati
Si indica a teste resRiva del Garda via Venezia 57,avv Zampiero Barbara, Testimone_1
dott dott Paolo Bresciani, dott curatore della Testimone_2 Testimone_3 Persona_2
dott avv Rossana Maffeis con studio in Milano, curatore della CP_2 Controparte_2 rag con studio in Milano;
per i due curatori si chiede l'escussione a mezzo prova delegata Tes_4
presso il tribunale di Milano.
pagina 3 di 14 Si chiede che venga ammessa CTU volta a determinare la perdita di valore dell'area che da Con residenziale con piano di lottizzazione dicirca 11.000 di con una superficie fondiaria di circa mq 38.600 da destinarsi ad area residenziale, ora è qualificata area bianca.
All' uopo sub doc 18-18.1-18.2-18.3 vengono prodotti i documenti volti a dimostrare la quantificazione della perdita economica a seguito dell'intervenuta decadenza del piano di lottizzazione(nello specifico 18.1 il ricorso dell'altra lottizzante Edilarcense contro la decadenza del PL San Giorgio-18.2 la sentenza della corte Costituzionale che rigetta i presupposti del predetto ricorso-18.3 il valore del piano di lottizzazione e l'attuale valore di asta dei beni).
Si chiede che venga ammessa CTU tecnico-contabile volta all'analisi della rappresentazione contabile dei fatti inerenti la concessione del mutuo da parte dell'Istituto bancario e il CP_1
suo utilizzo successivo da parte della Controparte_2
Ribadita la richiesta di escussione dei testimoni in particolare dei curatori dei due fallimenti della e della sulle circostanze dedotte nella seconda Controparte_2 CP_2 memoria 171 ter n 2 cpc dd 4.9.2024 e l'ammissione della CTU tecnico-contabile volta all'analisi della rappresentazione contabile dei fatti inerenti la concessione del mutuo da parte dell' e il suo utilizzo successivo da parte della con Controparte_5 Controparte_2
contestuale ordine di esibizione della documentazione tecnico contabile la movimentazione bancaria delle rispettive società in entrata e uscita verso e da dal 2008 fino alla CP_1
data dei rispettivi fallimenti, nonché i mastrini finanziamenti e partecipazioni Controparte_2
[... partendo dal 2009 fino alla data di fallimento e con ordini l'esibizione in giudizio ad della documentazione bancaria avente ad oggetto l'avvenuta ricezione dei CP_1
finanziamenti effettuati dalla a favore della ora fallita nel predetto Controparte_2 CP_2 periodo o quantomeno dall'aprile 2009 fino al 31.12.2011
Conclusioni per la convenuta CP_1
nel merito:
- respingersi perché inammissibili, prescritte e comunque infondate le domande tutte proposte da parte attrice nell'atto di citazione che ha instaurato questo giudizio.
Condannare parte attrice a rifondere a le spese del giudizio comprensive di CP_1
contributo forfetario e accessori di legge.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, in proprio e in qualità di titolare Parte_1 dell'omonima ditta individuale, conveniva in giudizio per sentire dichiarare CP_1
l'inesistenza e/o nullità e/o inefficacia e/o invalidità del contratto di mutuo fondiario notaio pagina 4 di 14 Rep. 15789 dd 24.04.2009, e relativa intavolazione del diritto di ipoteca sulle particelle Per_1
meglio indicate nell'atto introduttivo, nonchè del contratto di compravendita degli immobili ipotecati;
chiedeva, per l'effetto, accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto per nessun titolo da a per il contratto di mutuo fondiario, con condanna dell'Istituto di Parte_1 CP_1
credito al risarcimento dei danni, quantificati in € 3.500.000,00, poi ridotti a € 2.500.000, o nella diversa somma ritenuta di giustizia.
Esponeva, in particolare, l'attore che, in data 12.5.2009, aveva venduto alla Controparte_2
gli immobili contraddistinti nelle pp.ff. 1551/4-1552/1-1552/4 e la p. ed. 1487/1 e la p.f. 4674
CC Arco (doc. 2 di parte attrice); pochi giorni prima, ovvero il 24.4.2009, aveva sottoscritto con
(all'epoca ) un mutuo fondiario per l'importo capitale CP_1 Controparte_6 di € 2.000.000,00 oltre interessi con garanzia ipotecaria su detti immobili oggetto di compravendita (cfr. doc. 3); all'atto della compravendita la società acquirente, a titolo di pagamento del prezzo di € 2.516.456,90, aveva assunto l'obbligo di pagare il debito derivante dal contratto di mutuo mediante accollo.
Deduceva il che il contratto intercorso con la banca andava qualificato come “mutuo di Pt_1
scopo”, posto che egli stesso non aveva alcun interesse a contrarre un mutuo ipotecando dei beni che era in procinto di vendere: in sostanza, l'operazione era funzionale a fare ottenere il finanziamento alla società che avrebbe dovuto provvedere alla lottizzazione S. Controparte_2
Giorgio in Arco.
A riscontro delle proprie affermazioni, l'attore evidenziava che, nel contratto di mutuo, all'art. 1, era espressamente previsto che l'erogazione di complessivi euro 2.000.000,00 era da “destinare al finanziamento dell'operazione immobiliare sui beni oggetto di ipoteca”; inoltre, all'art. 2, era stabilito in capo al mutuatario l'obbligo di depositare la documentazione relativa al progetto immobiliare pena la revoca del mutuo.
Posto che la lottizzazione non era stata eseguita, il mutuo di scopo doveva considerarsi nullo in quanto la somma era stata distratta, all'esito di un “patto di distrazione” tra e CP_1
in particolare, la somma non era mai stata erogata a favore del ricorrente ma Controparte_2
alla società la quale, a sua volta, l'aveva dirottata alla capogruppo Controparte_2 CP_2
con l'avallo della convenuta CP_1
A sostegno delle proprie deduzioni depositava perizia di parte (doc. 4) nonché riposta del curatore del fallimento della società capogruppo dal quale emerge il passaggio del denaro ricevuto dalla a favore della prima (doc. 5). Controparte_7
pagina 5 di 14 Aggiungeva l'attore che dalla nullità del mutuo doveva discendere la nullità della compravendita dei beni per mancanza dello scambio degli stessi contro prezzo, costituito appunto dal mutuo illecito.
In ogni caso, era da ritenersi responsabile per non avere valutato adeguatamente CP_1
l'accollo del mutuo sotto il profilo del merito creditizio in funzione protettiva.
Inoltre, l' non avendo agito preventivamente nei confronti di (doc. 8), CP_5 Controparte_2
aveva violato l'obbligo di protezione nei confronti di esso ricorrente;
anche la proroga della scadenza del piano di ammortamento non era stata comunicata in violazione dell'art. 1408, commi 2 e 3 cc.
Precisava l'attore che “poichè sia nel 2010 (data stipula modifica dei termini del mutuo) sia nel
2012 (data di scadenza per il rimborso del mutuo) sia nel 2017 (data di cartolarizzazione del credito) era ancora pienamente operativa la convezione di lottizzazione PL San Giorgio (doc 9) che concessionava la realizzazione di circa 30.000 mc di edifici residenziali, mentre allo stato attuale l'area è stata de-qualificata come verde agricolo, la diminuzione delle garanzie è in sé causativa di un danno patrimoniale immediato ed attuale, corrispondente alla diminuzione del valore di circolazione del bene, nel caso di specie danno che si quantifica in €.
3.500.000 pari all'ammontare del debito bancario”.
Infine, contestava a carico di la violazione del principio di correttezza e buona fede CP_1
nella stipula e nell'esecuzione del contratto di mutuo e del collegato contratto di compravendita.
si è costituita in giudizio contestando in fatto e in diritto le deduzioni della CP_1
controparte e chiedendo il rigetto delle domande.
In via pregiudiziale, ha evidenziato che la nullità del mutuo era già stata esclusa nell'ambito di altro giudizio di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.; ha inoltre eccepito l'intervenuta cessione del credito e la prescrizione delle domande.
Nel merito, la convenuta ha contestato che il mutuo per cui è causa possa essere qualificato come mutuo di scopo, negando altresì che sia intercorso qualsivoglia “patti di distrazione” tra la banca e l'accollante.
A tale proposito, ha osservato che la somma mutuata è stata versata dall'Istituto al Ferrari, come risulta dall'estratto del conto corrente (cfr. doc. 3 di parte convenuta) e da questi successivamente versata a favore della mediante assegno (cfr. doc. 4) a seguito Controparte_2
dell'accollo del mutuo a titolo di parziale pagamento del prezzo per la compravendita dei terreni;
che dall'atto notarile si legge che il aveva rilasciato integrale quietanza per il pagamento Pt_1
pagina 6 di 14 del prezzo pari a € 2.516.456,90 (cfr. doc. 2 di parte attrice); che nessun ruolo ha assunto la banca nel successivo trasferimento del mutuo a favore della società capogruppo CP_2
Ha inoltre evidenziato che l'attore, nel dedurre una causa di immeritevolezza/illiceità del mutuo, fa esclusivo riferimento al mancato raggiungimento del presunto “scopo”, senza sollevare altri profili di invalidità ma riferendosi indistintamente ai concetti di inesistenza, nullità, inefficacia o invalidità; che, se si vertesse di ipotesi di nullità del contratto, la somma andrebbe in ogni caso restituita al mutuante;
che le domande riferite all'intavolazione ipotecaria dovrebbero essere respinte anche per difetto di legittimazione, avendo il alienato i beni;
che la domanda di Pt_1
nullità del contratto di compravendita non è rivolta a né è riportata nelle conclusioni CP_1
ed è comunque infondata non essendo inesistenti i requisiti essenziali del contratto ed essendo stato corrisposto il prezzo;
che la domanda risarcitoria non può essere accolta in quanto la CP_8
non ha nessun potere di ingerirsi nell'accollo non liberatorio di mutuo ipotecario né sussistono a proprio carico oneri preliminari di verifica;
che, peraltro, è del tutto indimostrato il presunto
“patto in frode” tra e l' anche tenuto conto che la richiesta di pagamento era CP_2 CP_5
stata rivolta a entrambi i debitori (il fallimento della è stata dichiarato proprio su CP_2
istanza della cessionaria e che il aveva sottoscritto la modifica delle condizioni CP_9 Pt_1
contrattuali del mutuo (cfr. doc. 8); né il danno risulta in alcun modo dimostrato.
Concludendo, la Banca convenuta ha sottolineato come l'attore abbia formulato delle domande che non hanno alcun fondamento giuridico posto che, dopo avere incassato la somma mutuata, chiede che venga accertato di non dovere nulla, che sia dichiarata la nullità del contratto di compravendita stipulato dopo il mutuo, che venga risarcito un danno pari a € 3.500.000,00; ma, in caso di accoglimento delle domande di nullità, egli sarebbe comunque tenuto a restituire le somme ricevute.
La società nelle more dichiarata fallita, non si è costituita. Controparte_2
La causa risulta istruita attraverso le allegazioni delle parti e la documentazione versata in atti trattandosi di controversia di natura documentale che implica la soluzione di questioni di mero diritto.
Con particolare riferimento alle richieste istruttorie formulate dalla parte attrice, va premesso che l'acquisizione della documentazione relativa alle società e nonché Controparte_2 CP_2
l'esame testimoniale dei curatori dei fallimenti sono del tutto irrilevanti in quanto relative a soggetti estranei al contratto di mutuo di cui si discute;
ma sono irrilevanti anche con riferimento alle successive vicende, vertendosi in materia di accollo non liberatorio di mutuo con garanzia pagina 7 di 14 ipotecaria che non onerava la di alcuna verifica, avendo la stessa semplicemente ricevuto CP_8
una garanzia aggiuntiva.
Relativamente alla richiesta di perizia contabile “dei fatti inerenti la concessione del mutuo…e il suo successivo utilizzo da parte della , è evidente che la stessa, concernendo Controparte_2
la situazione patrimoniale dell'accollante, peraltro non oggetto di contestazione, nulla prova rispetto all'assunto patto di distrazione tra la società e analogamente, Controparte_2 CP_1
irrilevanti sono i documenti relativi ai finanziamenti, di cui l'attore chiede l'esibizione, concessi dalla alla dall'aprile 2009 a fine 2011, trattandosi di questioni Controparte_2 CP_2
estranee al giudizio.
Quanto ai capitoli di prova formulati dal da demandare ai testi, essi ruotano intorno a Pt_1
circostanze da provarsi documentalmente ovvero irrilevanti in quanto intimamente connesse a deduzioni che, come si vedrà nel prosieguo, nulla provano ovvero non sono pertinenti rispetto alle domande formulate.
Priva di rilevanza sarebbe, infine, una CTU volta a determinare la perdita di valore dei terreni oggetto della compravendita in quanto al questione è estranea al giudizio (anzi, la lamentata perdita di valore avrebbe l'effetto di diminuire la garanzia ipotecaria della . CP_8
Tanto premesso, la genericità e ampiezza delle domande attoree nonché la sovrapposizione delle argomentazioni impongono di esaminare preliminarmente le questioni relative alla validità del contratto di mutuo, in quanto assorbenti rispetto a buona parte delle deduzioni.
E' documentato che, in data 24.4.2009, e Controparte_6 Parte_1 sottoscrivevano un mutuo fondiario ai sensi dell'art 38 D.Lgs 385/1993 (notaio Rep Per_1
15789 Racc 6731) per l'importo capitale di €.
2.000.000 oltre interessi, garantito da ipoteca su alcuni immobili, in particolare le pp.ff. 1551/4- 1552/1- 1552/4 e la ped 1487/1 e p.f. 4674 CC
Arco (cfr. doc 3 di parte attrice).
Nel predetto contratto di mutuo veniva dato atto che la Banca concedeva “all'impresa individuale che in persona dell'omonimo titolare accetta, un mutuo assistito da Parte_1
garanzia ipotecaria per complessivi Euro 2.000.000,00 (duemilioni virgola zero zero) da destinare al finanziamento dell'operazione immobiliare sui beni oggetto di ipoteca” (cfr. contratto di mutuo citato).
Dall'estratto relativo al conto corrente intestato al risulta l'accredito della somma a Pt_1
favore dell'attore (cfr. doc. 3 di parte convenuta).
Con successivo rogito (notaio Rep 15897 racc 6824), precisamente in data 12.5.2009 Per_1
vendeva i beni ipotecati alla al prezzo complessivo di € Parte_1 Controparte_2
pagina 8 di 14 2.516.456,90; l'acquirente, come mezzo di pagamento dei terreni e dell'immobile, si accollava il debito di cui al contratto di mutuo per euro 2.000.000 oltre interessi ed accessori (art 3 contratto di vendita) e il venditore rilasciava integrale quietanza relativamente al saldo del prezzo rinunciando all'ipoteca legale (cfr. doc. 2 di parte attrice).
Sempre dall'analisi dei movimenti relativi al conto del emerge che lo stesso versava Pt_1
mediante assegno la somma ricevuta dalla Banca a favore della che si era Controparte_2
accollata il debito (cfr. doc. 4 di parte convenuta).
Dunque, dalla semplice ricostruzione della vicenda, risultano documentalmente smentiti due degli assunti dell'attore, ovvero che non avesse ricevuto la somma mutuata e che non avesse alcun interesse a contrarre un debito dando in garanzia dei beni che si accingeva a vendere.
Dall'estratto conto emerge senza alcun dubbio che il aveva regolarmente ricevuto Pt_1
l'accredito della somma e, dall'atto di compravendita, che aveva ricevuto il corrispettivo da con un guadagno di € 516.456,90 rispetto al solo accollo del mutuo da parte Controparte_2
dell'acquirente.
Quanto alla prova che l'attore aveva effettivamente ricevuto la somma e per rispondere alla argomentazioni più volte ripetute dalla parte, va solo aggiunto che la Cassazione a Sezioni Unite ha precisato che il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto” (cfr. Cass. SSUU n. 5968 del 2025).
E, nel caso di specie, pur essendo stata inserita nel mutuo la formula da ultimo citata, ovvero la costituzione in deposito cauzionale della somma mutuata, è documentata l'operazione contabile di messa a disposizione del denaro a favore del tant'è che egli stesso aveva poi Pt_1
provveduto, nei giorni successivi, a consegnarla alla mediante assegni. Controparte_2
Non si vede pertanto come possa oggi l'attore negare di avere ricevuto il finanziamento.
D'altro canto, a ulteriore riscontro del passaggio di denaro, emerge dagli atti che il è stato Pt_1
ammesso al passivo del fallimento della società accollante in forza di Sentenza della Corte di
Appello di Trento passata in giudicato il 09.01.2018 per risarcimento del danno da pagina 9 di 14 inadempimento contrattuale (cfr. doc. 7 di parte convenuta aff. 2/3 stato passivo
[...]
). Controparte_10
Secondo l'assunto attoreo, si è trattato di una operazione illecita collegata, funzionale a
“indebitare il i cui beni mai pagati hanno garantito un finanziamento alla Pt_1 Controparte_2
(o meglio una società del gruppo) lasciando il privo dei terreni e della segheria e Pt_1
obbligato in via personale a restituire il mutuo. Il tutto con il benestare di;
per la CP_1
precisione l'attore individua un patto fraudolento di distrazione tra e a CP_1 Controparte_2
proprio danno.
Per sostenere la tesi evidenzia che non ha mai realizzato la lottizzazione S. Controparte_2
Giorgio in Arco per la quale era destinato il mutuo fondiario in esame che classifica come
“mutuo di scopo”; e il mancato raggiungimento dello scopo determinerebbe la nullità del contratto.
Ma la tesi non può essere accolta, a parte l'ovvia constatazione che, anche se si trattasse di mutuo di scopo affetto da nullità, la somma ricevuta andrebbe comunque restituita.
In ogni caso, va escluso che il mutuo contratto possa essere inquadrato nell'alveo del c.d. mutuo di scopo.
Come è noto, infatti, il mutuo di scopo convenzionale, che rappresenta una deviazione rispetto al tipo contrattuale dell'art. 1813 c.c., può essere così definito solo allorché contenga una clausola con cui il mutuatario abbia assunto un obbligo specifico nei confronti del mutuante, in ragione dell'interesse di quest'ultimo – diretto o indiretto – ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo, rivelandosi insufficiente a tal fine la mera indicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene erogato;
conseguentemente, solo nel primo caso la clausola di destinazione della somma mutuata incide sulla causa del contratto e la sua mancata realizzazione può dare luogo a nullità negoziale (cfr. Cass. Ord. n. 15695 del
2024).
In sostanza, il mutuo di scopo risponde alla funzione di assicurare al mutuatario i mezzi economici destinati al raggiungimento di una determinata finalità comune al finanziatore e che integra la struttura del negozio giuridico, nel senso che colui che riceve la somma si obbliga non solo a restituirla corrispondendo gli interessi ma anche a realizzare il programma concordato;
in detto contesto, anche l'Istituto mutuante è portatore di un interesse proprio alla realizzazione dello scopo.
Ma se manca un interesse del finanziatore alla realizzazione del programma non sussiste alcun obbligo per il mutuatario di destinazione delle somme erogate.
pagina 10 di 14 Nel caso di specie, salva la mera indicazione che la somma accettata dal era “da destinare Pt_1
al finanziamento dell'operazione immobiliare sui beni oggetto di ipoteca” non è previsto nel contratto alcun impegno alla realizzazione di quel progetto verso la banca;
anzi, nel punto 7 del contratto, che prevede l'ipotesi del recesso anticipato, è consentito al mutuatario di rimborsare anticipatamente il finanziamento senza alcun riferimento alla realizzazione o meno dell'operazione immobiliare.
Né è decisivo l'obbligo assunto dal mutuatario di consegnare all'Istituto, tra l'altro, la documentazione completa del programma di investimenti con la previsione che, in caso di mancato adempimento, la banca potrebbe risolvere in contratto utilizzando il deposito cauzionale per l'estinzione del mutuo.
Infatti, l'articolo 2 del contratto, relativo proprio alla costituzione del deposito cauzionale, prevede vari adempimenti formali, tra cui, appunto, la consegna del programma di investimenti ma non prevede alcuno specifico obbligo di portare a termine la lottizzazione;
per altro verso, è comunque provato che il denaro è stato accreditato nel conto corrente del senza ulteriori Pt_1
condizioni, avendo l'Istituto mutuante la facoltà di svincolare la somma anche prescindendo dagli adempimenti previsti nel precedente articolo 2 (cfr. contratto di mutuo).
Sotto detto profilo, la perizia depositata dalla parte attrice qualifica aprioristicamente il contratto come mutuo di scopo senza tenere conto dei principi e delle emergenze sopra evidenziate, né dare conto delle motivazioni a sostegno della citata tesi;
la conclusione che “già dall'analisi del bilancio 2009, la avrebbe potuto riscontrare la violazione dello scopo del mutuo concesso CP_8
e cioè che le somme erano state destinate al finanziamento di una società del Gruppo a cui la apparteneva e non al progetto immobiliare indicato nel contratto di mutuo di cui Controparte_3
è causa” è irrilevante, posto che l'Istituto, una volta accreditata la somma sul conto corrente del non aveva alcuna ragione per accertare la realizzazione o meno dell'operazione Pt_1
immobiliare.
Deve infatti ribadirsi che la realizzazione del progetto concernente gli immobili costituiti in garanzia è stato indicato esclusivamente come il motivo della richiesta di finanziamento da parte del senza che ricorra alcuna evidenza di una partecipazione al progetto da parte Pt_1
dell' . CP_5
Prova né è, da un lato, il versamento incondizionato e tempestivo della somma a favore del contraente e, dall'altro, la passività della Banca rispetto all'accollo, non liberatorio.
A fronte di un incremento della propria garanzia e di un disinteresse rispetto al programma immobiliare in sè, la coerentemente, non ha effettuato alcuna verifica preliminare. CP_8
pagina 11 di 14 E non si può, come vorrebbe l'attore, qualificare il contratto come mutuo di scopo e poi far discendere dalla mancata attuazione delle citate verifiche sull'accollante la prova di un pregresso patto di distrazione, perchè dovrebbe ipotizzarsi una condotta del finanziatore contraria al proprio interesse.
Per contro, è indubbia la posizione neutrale dell' rispetto all'accollo, salva la convenienza CP_5
derivante dalla maggiore garanzia che veniva costituita.
Ne consegue l'irrilevanza della perizia di parte in ordine ai rapporti tra e Controparte_2
del tutto estranei al mutuo e alle vicende successive. CP_7
Invero, che la somma originariamente erogata al sia stata poi trasferita all'acquirente dei Pt_1
terreni è pacifico e non presenta aspetti di illiceità per le ragioni sopra dette;
la Controparte_2
successiva sorte delle somme e il loro confluire nel conto della sono accadimenti CP_7
del tutto estranei alla posizione della mutuante, verso cui tanto il mutuatario quanto l'accollante non avevano assunto alcun obbligo di destinazione.
Sotto diverso profilo, non è neppure vero che il sia stato estromesso dai rapporti Pt_1
instaurati tra e l'accollante, in particolare in occasione delle modifiche delle condizioni CP_1
dell'ottobre 2010 (cfr. doc. 7 di parte attrice).
Infatti, è documentato che egli stesso aveva partecipato alla sottoscrizione dell'atto modificativo in data 19.10.2010 (cfr. doc. 8 di parte convenuta), nel quale peraltro si dà pacificamente atto che il mutuo era stato concesso al e che viene qualificato come “debitore originario del Pt_1
mutuo”.
Né è corretto affermare che la sempre in attuazione di un presunto patto a pregiudizio CP_8
dell'attore, aveva violato il dovere di avanzare le proprie pretese anche nei confronti di CP_2
posto che, anche in tale caso, è documentato esattamente il contrario, sia se si fa
[...]
riferimento a quanto riportato nella sentenza del Tribunale di Rovereto avente ad oggetto la domanda di revocatoria ordinaria (doc 2 di parte convenuta) sia se si considera l'insinuazione al passivo del fallimento della cessionaria che, peraltro, aveva presentato Controparte_2 CP_9
essa stessa istanza di fallimento (cfr. doc. 7 di parte convenuta).
Concludendo, le domande di parte attrice sono palesemente destituite di fondamento, oltre che funzionali a una pronuncia giuridicamente incoerente: a fronte della declaratoria di una presunta nullità del contratto di mutuo la cui somma è stata accreditata al mutuatario, il giudice dovrebbe accertare e dichiarare che la stessa non deve essere restituita dal che è nullo il contratto Pt_1
di compravendita avente ad oggetto i beni dati come garanzia ipotecaria, con conseguente pagina 12 di 14 restituzione al venditore, il quale dovrebbe, infine, venire anche risarcito perché, nelle more, gli immobili sono stati declassati.
Pronunce, evidentemente, sfornite di supporto giuridico, contraddittorie e inique.
Nello specifico, le domande di inesistenza e inefficacia del contratto di mutuo vanno respinte in quanto generiche e prive di argomentazioni a sostegno.
La domanda di nullità del contratto non può essere accolta perché, come sopra evidenziato, il mutuo intercorso tra e non è configurabile come mutuo di scopo. Parte_1 CP_1
E, in ogni caso, come già sottolineato dal Tribunale di Rovereto nel giudizio per revocatoria, anche se si accogliesse la tesi attorea, la nullità della pattuizione per mancato raggiungimento dello scopo determinerebbe in capo al mutuatario l'obbligo di restituire la somma ricevuta, sicchè la domanda di “accertamento e declaratoria” che nulla è dovuto andrebbe in ogni caso respinta.
Ciò in quanto, come sopra evidenziato, il passaggio del denaro dall'Istituto al è Pt_1
documentato e conseguentemente provato (anche alla luce della più recente giurisprudenza della
Sezioni Unite della Corte di Cassazione) sicchè, in considerazione del successivo accollo non liberatorio, a suo carico rimarrebbe fermo l'obbligo di restituire la somma mutuata.
E non è nemmeno fondata la tesi, adombrata dal secondo cui sarebbe stato una “vittima” Pt_1
di un preteso accordo illecito perpetrato in suo danno.
Nel merito, nessun elemento consente di pervenire a tale conclusione semplicemente evidenziandosi che il ha concluso personalmente il contratto di mutuo, ha ricevuto Pt_1
l'accredito, ha sottoscritto la compravendita degli immobili ipotecati, con pagamento parziale del prezzo in assegni e il resto mediante accollo non liberatorio del debito verso la banca, ha trasferito il denaro a favore dell'acquirente e, di fronte alle difficoltà della ha Controparte_2
partecipato all'accordo modificativo delle condizioni.
Ed è singolare che per sedici anni l'attore non abbia lamentato nulla quanto alla validità del mutuo e della compravendita, forse perché riteneva la convenienza dell'operazione ovvero perché confidava sul fatto che la riuscisse in proprio a tacitare le pretese della Banca, CP_2
finchè l'azione revocatoria nei suoi confronti e il fallimento delle società hanno fugato ogni dubbio.
Ma, soprattutto, tra le numerose domande formulate nell'ambito della presente controversia l'attore non ha avanzato la richiesta di annullamento del contratto per vizio del consenso, né ha articolato prove a tal fine, fermo restando che l'azione sarebbe comunque prescritta.
pagina 13 di 14 In considerazione di quanto esposto, va evidentemente respinta anche la domanda di nullità del contratto di compravendita stipulato dall'attore con la convenuta contumace, non sussistendo alcuna causa tipizzata di nullità dell'accordo ed essendo dimostrato che il trasferimento della proprietà degli immobili prevedeva un corrispettivo, di cui peraltro il aveva rilasciato Pt_1
quietanza.
La questione ovviamente rileva sotto il profilo dell'adempimento contrattuale, estraneo al presente giudizio e già giudicato in altro procedimento.
La condanna alla rifusione delle spese di lite segue la soccombenza, nella misura ritenuta congrua e indicata nel dispositivo, in considerazione del valore della controversia, tenuto conto che le pretese attoree sono palesemente destituite di qualunque fondamento ma che non è stata svolta attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto, in persona del giudice unico dott.ssa Monica Izzo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Respinge le domande formulate da con atto di citazione di data 11.3.2024 Parte_1
depositato il 22.3.2024.
Condanna l'attore a rifondere alla convenuta costituita le spese di lite che si CP_1
liquidano in Euro 15.000,00 per compensi, nonchè 15% rimborso spese generali, iva e cnpa come per legge.
Rovereto, 24 marzo 2025
Il Giudice
dott. Monica Izzo
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVERETO
CONTENZIOSO ORDINARIO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Monica Izzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 227/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Barbara MASERI Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA FRANCESCHINI 38121 TRENTO presso il difensore
ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Giovanni FERRINI Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VICOLO CIECO AGNELLO 1 VERONA presso il difensore
CONVENUTA
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: CONTRATTO DI MUTUO
pagina 1 di 14 CONCLUSIONI
Conclusioni per l'attore
IN VIA PRINCIPALE, contrariis reiectis, accertare e dichiarare l'inesistenza e/o nullità e/o inefficacia del contratto di mutuo fondiario notaio Rep 15789 dd 24.4.2009 in narrativa Per_1
ed il contratto di compravendita degli immobili in C.C. ARCO Via S. Caterina 113 Località S.
Giorgio Terreno – p.f. 1552/4, fg. map.20, part. tav. 4385 II, coltura: arativo, cl. 3, 274mq, r.d. €
1,13, r.a. € 0,71; Edificio – p. ed. 1487/1, fg. map. 20, part.tav. 4385 II, 2042mq; Terreno – p.f.
1551/4, fg. map.20, part. tav. 4385 II, coltura: arativo, cl. 3, 2.596mq, r.d. € 10,73, r.a. € 6,70;
Terreno – p.f. 1552/1, fg. map.20, part. tav. 4385 II, coltura: arativo, cl. 3, 2.157mq, r.d. € 8,91,
r.a. € 5,57; per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto per nessun titolo da a Parte_1
per il contratto di mutuo ipotecario di cui in narrativa -dichiarare tenuta e CP_1
condannare la banca convenuta al risarcimento di tutti i danni arrecati all'attore a CP_1
causa dei comportamenti meglio specificati in atti;
danni tutti che si quantificano nella somma di
€.
2.500.000 ovvero in quell'altra somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
IN OGNI CASO, col favore dei compensi, delle spese oltre maggiorazione 15% ex art. 15Tar.
Prof. IVA e CPA come per legge.
In via istruttoria
La difesa di parte attore chiede l'ammissione per interrogatorio formale e per testi delle seguenti circostanze:
1) Dica il teste se sui terreni oggetto del piano di lottizzazione S Giorgio-comune di Arco- (doc
4) risulta realizzata ad opera della una costruzione dal 2009 alla data Controparte_2 dell'atto di citazione dd 11 marzo 2024
2) Dica il teste se sui terreni oggetto del piano di lottizzazione S Giorgio - comune di Arco- (doc
4) è stato costruito o demolito un bene immobile ad opera della dal 2009 alla Controparte_2
data odierna
3) Vero che alla data dell'atto di citazione dd 11 marzo 2024 nessun bene è stato costruito dalla sui terreni di cui alla convenzione di lottizzazione S Giorgio - comune di Controparte_2
Arco- di cui al documento 4 da rammostrarsi al teste
4) Vero che fin dal primo esercizio chiuso dalla al 31.12.2009 risulta Controparte_3
l'erogazione di un finanziamento da parte della convenuta in misura pari a Controparte_2
820.000 Euro a favore della controllante ora fallita CP_2
pagina 2 di 14 5) Dica il teste se il finanziamento di cui al capitolo precedente è stato rimborsato dalla ora fallita a favore della convenuta nell'anno 2010 - 2011 e CP_2 Controparte_2
2012 e 2013
6) Vero che il finanziamento in misura pari a 820.000 Euro erogato dalla a Controparte_2
favore della e di cui ai capitoli precedenti è stato aumentato dalla CP_2 Controparte_2
ad euro 1.050.000 nel 2010 e euro 1.088.000 nel 2011 sempre a favore della ora CP_2
fallita.
7) Vero che la convenuta è sempre rimasta inattiva dalla sua costituzione Controparte_2
settembre 2008 fino alla dichiarazione di fallimento nel 17.6.2021
8) Dica il teste se la convenuta ha mai operato dalla sua costituzione Controparte_2
settembre 2008 fino alla dichiarazione di fallimento nel 17.6.2021
9) Vero che la è sempre stata inattiva sin dal settembre 2008 anno di Controparte_3
costituzione della società e fino alla data di messa in liquidazione avvenuta nel 2014
10) Dica il teste se le somme concesse dalla società alla società Controparte_2 CP_2
ora fallita in misura pari a 820.000 Euro nel 2009, euro 1.050.000 nel 2010 e euro
[...]
1.088.000 nel 2011 derivano dal mutuo di cui è causa
11) Vero che l'importo di cui al contratto mutuo in causa è stato consegnato dalla
[...]
a favore della società ora fallita negli anni 2009 e 2010 e 2011 CP_2 CP_2
12) Vero che nel bilancio 2010 della è indicato un debito nei confronti di Controparte_2
con piano di ammortamento identico al piano di ammortamento rideterminato a CP_1 seguito dell'adesione al beneficio della sospensione per 12 mesi della rate capitale come indicato nella lettera dd 19.10.2010 da rammostrasi al teste
13) Vero che dal 2009 al 2016 (anno di fallimento della sia la convenuta CP_2 CP_2
che la erano clienti con conti/rapporti accesi presso
[...] CP_2 CP_1
14) Vero che a dicembre 2009 tutti i dipendenti della Ferrari Segheria ditta di cui era titolare l'attore sono stati licenziati
Si indica a teste resRiva del Garda via Venezia 57,avv Zampiero Barbara, Testimone_1
dott dott Paolo Bresciani, dott curatore della Testimone_2 Testimone_3 Persona_2
dott avv Rossana Maffeis con studio in Milano, curatore della CP_2 Controparte_2 rag con studio in Milano;
per i due curatori si chiede l'escussione a mezzo prova delegata Tes_4
presso il tribunale di Milano.
pagina 3 di 14 Si chiede che venga ammessa CTU volta a determinare la perdita di valore dell'area che da Con residenziale con piano di lottizzazione dicirca 11.000 di con una superficie fondiaria di circa mq 38.600 da destinarsi ad area residenziale, ora è qualificata area bianca.
All' uopo sub doc 18-18.1-18.2-18.3 vengono prodotti i documenti volti a dimostrare la quantificazione della perdita economica a seguito dell'intervenuta decadenza del piano di lottizzazione(nello specifico 18.1 il ricorso dell'altra lottizzante Edilarcense contro la decadenza del PL San Giorgio-18.2 la sentenza della corte Costituzionale che rigetta i presupposti del predetto ricorso-18.3 il valore del piano di lottizzazione e l'attuale valore di asta dei beni).
Si chiede che venga ammessa CTU tecnico-contabile volta all'analisi della rappresentazione contabile dei fatti inerenti la concessione del mutuo da parte dell'Istituto bancario e il CP_1
suo utilizzo successivo da parte della Controparte_2
Ribadita la richiesta di escussione dei testimoni in particolare dei curatori dei due fallimenti della e della sulle circostanze dedotte nella seconda Controparte_2 CP_2 memoria 171 ter n 2 cpc dd 4.9.2024 e l'ammissione della CTU tecnico-contabile volta all'analisi della rappresentazione contabile dei fatti inerenti la concessione del mutuo da parte dell' e il suo utilizzo successivo da parte della con Controparte_5 Controparte_2
contestuale ordine di esibizione della documentazione tecnico contabile la movimentazione bancaria delle rispettive società in entrata e uscita verso e da dal 2008 fino alla CP_1
data dei rispettivi fallimenti, nonché i mastrini finanziamenti e partecipazioni Controparte_2
[... partendo dal 2009 fino alla data di fallimento e con ordini l'esibizione in giudizio ad della documentazione bancaria avente ad oggetto l'avvenuta ricezione dei CP_1
finanziamenti effettuati dalla a favore della ora fallita nel predetto Controparte_2 CP_2 periodo o quantomeno dall'aprile 2009 fino al 31.12.2011
Conclusioni per la convenuta CP_1
nel merito:
- respingersi perché inammissibili, prescritte e comunque infondate le domande tutte proposte da parte attrice nell'atto di citazione che ha instaurato questo giudizio.
Condannare parte attrice a rifondere a le spese del giudizio comprensive di CP_1
contributo forfetario e accessori di legge.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, in proprio e in qualità di titolare Parte_1 dell'omonima ditta individuale, conveniva in giudizio per sentire dichiarare CP_1
l'inesistenza e/o nullità e/o inefficacia e/o invalidità del contratto di mutuo fondiario notaio pagina 4 di 14 Rep. 15789 dd 24.04.2009, e relativa intavolazione del diritto di ipoteca sulle particelle Per_1
meglio indicate nell'atto introduttivo, nonchè del contratto di compravendita degli immobili ipotecati;
chiedeva, per l'effetto, accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto per nessun titolo da a per il contratto di mutuo fondiario, con condanna dell'Istituto di Parte_1 CP_1
credito al risarcimento dei danni, quantificati in € 3.500.000,00, poi ridotti a € 2.500.000, o nella diversa somma ritenuta di giustizia.
Esponeva, in particolare, l'attore che, in data 12.5.2009, aveva venduto alla Controparte_2
gli immobili contraddistinti nelle pp.ff. 1551/4-1552/1-1552/4 e la p. ed. 1487/1 e la p.f. 4674
CC Arco (doc. 2 di parte attrice); pochi giorni prima, ovvero il 24.4.2009, aveva sottoscritto con
(all'epoca ) un mutuo fondiario per l'importo capitale CP_1 Controparte_6 di € 2.000.000,00 oltre interessi con garanzia ipotecaria su detti immobili oggetto di compravendita (cfr. doc. 3); all'atto della compravendita la società acquirente, a titolo di pagamento del prezzo di € 2.516.456,90, aveva assunto l'obbligo di pagare il debito derivante dal contratto di mutuo mediante accollo.
Deduceva il che il contratto intercorso con la banca andava qualificato come “mutuo di Pt_1
scopo”, posto che egli stesso non aveva alcun interesse a contrarre un mutuo ipotecando dei beni che era in procinto di vendere: in sostanza, l'operazione era funzionale a fare ottenere il finanziamento alla società che avrebbe dovuto provvedere alla lottizzazione S. Controparte_2
Giorgio in Arco.
A riscontro delle proprie affermazioni, l'attore evidenziava che, nel contratto di mutuo, all'art. 1, era espressamente previsto che l'erogazione di complessivi euro 2.000.000,00 era da “destinare al finanziamento dell'operazione immobiliare sui beni oggetto di ipoteca”; inoltre, all'art. 2, era stabilito in capo al mutuatario l'obbligo di depositare la documentazione relativa al progetto immobiliare pena la revoca del mutuo.
Posto che la lottizzazione non era stata eseguita, il mutuo di scopo doveva considerarsi nullo in quanto la somma era stata distratta, all'esito di un “patto di distrazione” tra e CP_1
in particolare, la somma non era mai stata erogata a favore del ricorrente ma Controparte_2
alla società la quale, a sua volta, l'aveva dirottata alla capogruppo Controparte_2 CP_2
con l'avallo della convenuta CP_1
A sostegno delle proprie deduzioni depositava perizia di parte (doc. 4) nonché riposta del curatore del fallimento della società capogruppo dal quale emerge il passaggio del denaro ricevuto dalla a favore della prima (doc. 5). Controparte_7
pagina 5 di 14 Aggiungeva l'attore che dalla nullità del mutuo doveva discendere la nullità della compravendita dei beni per mancanza dello scambio degli stessi contro prezzo, costituito appunto dal mutuo illecito.
In ogni caso, era da ritenersi responsabile per non avere valutato adeguatamente CP_1
l'accollo del mutuo sotto il profilo del merito creditizio in funzione protettiva.
Inoltre, l' non avendo agito preventivamente nei confronti di (doc. 8), CP_5 Controparte_2
aveva violato l'obbligo di protezione nei confronti di esso ricorrente;
anche la proroga della scadenza del piano di ammortamento non era stata comunicata in violazione dell'art. 1408, commi 2 e 3 cc.
Precisava l'attore che “poichè sia nel 2010 (data stipula modifica dei termini del mutuo) sia nel
2012 (data di scadenza per il rimborso del mutuo) sia nel 2017 (data di cartolarizzazione del credito) era ancora pienamente operativa la convezione di lottizzazione PL San Giorgio (doc 9) che concessionava la realizzazione di circa 30.000 mc di edifici residenziali, mentre allo stato attuale l'area è stata de-qualificata come verde agricolo, la diminuzione delle garanzie è in sé causativa di un danno patrimoniale immediato ed attuale, corrispondente alla diminuzione del valore di circolazione del bene, nel caso di specie danno che si quantifica in €.
3.500.000 pari all'ammontare del debito bancario”.
Infine, contestava a carico di la violazione del principio di correttezza e buona fede CP_1
nella stipula e nell'esecuzione del contratto di mutuo e del collegato contratto di compravendita.
si è costituita in giudizio contestando in fatto e in diritto le deduzioni della CP_1
controparte e chiedendo il rigetto delle domande.
In via pregiudiziale, ha evidenziato che la nullità del mutuo era già stata esclusa nell'ambito di altro giudizio di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.; ha inoltre eccepito l'intervenuta cessione del credito e la prescrizione delle domande.
Nel merito, la convenuta ha contestato che il mutuo per cui è causa possa essere qualificato come mutuo di scopo, negando altresì che sia intercorso qualsivoglia “patti di distrazione” tra la banca e l'accollante.
A tale proposito, ha osservato che la somma mutuata è stata versata dall'Istituto al Ferrari, come risulta dall'estratto del conto corrente (cfr. doc. 3 di parte convenuta) e da questi successivamente versata a favore della mediante assegno (cfr. doc. 4) a seguito Controparte_2
dell'accollo del mutuo a titolo di parziale pagamento del prezzo per la compravendita dei terreni;
che dall'atto notarile si legge che il aveva rilasciato integrale quietanza per il pagamento Pt_1
pagina 6 di 14 del prezzo pari a € 2.516.456,90 (cfr. doc. 2 di parte attrice); che nessun ruolo ha assunto la banca nel successivo trasferimento del mutuo a favore della società capogruppo CP_2
Ha inoltre evidenziato che l'attore, nel dedurre una causa di immeritevolezza/illiceità del mutuo, fa esclusivo riferimento al mancato raggiungimento del presunto “scopo”, senza sollevare altri profili di invalidità ma riferendosi indistintamente ai concetti di inesistenza, nullità, inefficacia o invalidità; che, se si vertesse di ipotesi di nullità del contratto, la somma andrebbe in ogni caso restituita al mutuante;
che le domande riferite all'intavolazione ipotecaria dovrebbero essere respinte anche per difetto di legittimazione, avendo il alienato i beni;
che la domanda di Pt_1
nullità del contratto di compravendita non è rivolta a né è riportata nelle conclusioni CP_1
ed è comunque infondata non essendo inesistenti i requisiti essenziali del contratto ed essendo stato corrisposto il prezzo;
che la domanda risarcitoria non può essere accolta in quanto la CP_8
non ha nessun potere di ingerirsi nell'accollo non liberatorio di mutuo ipotecario né sussistono a proprio carico oneri preliminari di verifica;
che, peraltro, è del tutto indimostrato il presunto
“patto in frode” tra e l' anche tenuto conto che la richiesta di pagamento era CP_2 CP_5
stata rivolta a entrambi i debitori (il fallimento della è stata dichiarato proprio su CP_2
istanza della cessionaria e che il aveva sottoscritto la modifica delle condizioni CP_9 Pt_1
contrattuali del mutuo (cfr. doc. 8); né il danno risulta in alcun modo dimostrato.
Concludendo, la Banca convenuta ha sottolineato come l'attore abbia formulato delle domande che non hanno alcun fondamento giuridico posto che, dopo avere incassato la somma mutuata, chiede che venga accertato di non dovere nulla, che sia dichiarata la nullità del contratto di compravendita stipulato dopo il mutuo, che venga risarcito un danno pari a € 3.500.000,00; ma, in caso di accoglimento delle domande di nullità, egli sarebbe comunque tenuto a restituire le somme ricevute.
La società nelle more dichiarata fallita, non si è costituita. Controparte_2
La causa risulta istruita attraverso le allegazioni delle parti e la documentazione versata in atti trattandosi di controversia di natura documentale che implica la soluzione di questioni di mero diritto.
Con particolare riferimento alle richieste istruttorie formulate dalla parte attrice, va premesso che l'acquisizione della documentazione relativa alle società e nonché Controparte_2 CP_2
l'esame testimoniale dei curatori dei fallimenti sono del tutto irrilevanti in quanto relative a soggetti estranei al contratto di mutuo di cui si discute;
ma sono irrilevanti anche con riferimento alle successive vicende, vertendosi in materia di accollo non liberatorio di mutuo con garanzia pagina 7 di 14 ipotecaria che non onerava la di alcuna verifica, avendo la stessa semplicemente ricevuto CP_8
una garanzia aggiuntiva.
Relativamente alla richiesta di perizia contabile “dei fatti inerenti la concessione del mutuo…e il suo successivo utilizzo da parte della , è evidente che la stessa, concernendo Controparte_2
la situazione patrimoniale dell'accollante, peraltro non oggetto di contestazione, nulla prova rispetto all'assunto patto di distrazione tra la società e analogamente, Controparte_2 CP_1
irrilevanti sono i documenti relativi ai finanziamenti, di cui l'attore chiede l'esibizione, concessi dalla alla dall'aprile 2009 a fine 2011, trattandosi di questioni Controparte_2 CP_2
estranee al giudizio.
Quanto ai capitoli di prova formulati dal da demandare ai testi, essi ruotano intorno a Pt_1
circostanze da provarsi documentalmente ovvero irrilevanti in quanto intimamente connesse a deduzioni che, come si vedrà nel prosieguo, nulla provano ovvero non sono pertinenti rispetto alle domande formulate.
Priva di rilevanza sarebbe, infine, una CTU volta a determinare la perdita di valore dei terreni oggetto della compravendita in quanto al questione è estranea al giudizio (anzi, la lamentata perdita di valore avrebbe l'effetto di diminuire la garanzia ipotecaria della . CP_8
Tanto premesso, la genericità e ampiezza delle domande attoree nonché la sovrapposizione delle argomentazioni impongono di esaminare preliminarmente le questioni relative alla validità del contratto di mutuo, in quanto assorbenti rispetto a buona parte delle deduzioni.
E' documentato che, in data 24.4.2009, e Controparte_6 Parte_1 sottoscrivevano un mutuo fondiario ai sensi dell'art 38 D.Lgs 385/1993 (notaio Rep Per_1
15789 Racc 6731) per l'importo capitale di €.
2.000.000 oltre interessi, garantito da ipoteca su alcuni immobili, in particolare le pp.ff. 1551/4- 1552/1- 1552/4 e la ped 1487/1 e p.f. 4674 CC
Arco (cfr. doc 3 di parte attrice).
Nel predetto contratto di mutuo veniva dato atto che la Banca concedeva “all'impresa individuale che in persona dell'omonimo titolare accetta, un mutuo assistito da Parte_1
garanzia ipotecaria per complessivi Euro 2.000.000,00 (duemilioni virgola zero zero) da destinare al finanziamento dell'operazione immobiliare sui beni oggetto di ipoteca” (cfr. contratto di mutuo citato).
Dall'estratto relativo al conto corrente intestato al risulta l'accredito della somma a Pt_1
favore dell'attore (cfr. doc. 3 di parte convenuta).
Con successivo rogito (notaio Rep 15897 racc 6824), precisamente in data 12.5.2009 Per_1
vendeva i beni ipotecati alla al prezzo complessivo di € Parte_1 Controparte_2
pagina 8 di 14 2.516.456,90; l'acquirente, come mezzo di pagamento dei terreni e dell'immobile, si accollava il debito di cui al contratto di mutuo per euro 2.000.000 oltre interessi ed accessori (art 3 contratto di vendita) e il venditore rilasciava integrale quietanza relativamente al saldo del prezzo rinunciando all'ipoteca legale (cfr. doc. 2 di parte attrice).
Sempre dall'analisi dei movimenti relativi al conto del emerge che lo stesso versava Pt_1
mediante assegno la somma ricevuta dalla Banca a favore della che si era Controparte_2
accollata il debito (cfr. doc. 4 di parte convenuta).
Dunque, dalla semplice ricostruzione della vicenda, risultano documentalmente smentiti due degli assunti dell'attore, ovvero che non avesse ricevuto la somma mutuata e che non avesse alcun interesse a contrarre un debito dando in garanzia dei beni che si accingeva a vendere.
Dall'estratto conto emerge senza alcun dubbio che il aveva regolarmente ricevuto Pt_1
l'accredito della somma e, dall'atto di compravendita, che aveva ricevuto il corrispettivo da con un guadagno di € 516.456,90 rispetto al solo accollo del mutuo da parte Controparte_2
dell'acquirente.
Quanto alla prova che l'attore aveva effettivamente ricevuto la somma e per rispondere alla argomentazioni più volte ripetute dalla parte, va solo aggiunto che la Cassazione a Sezioni Unite ha precisato che il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto” (cfr. Cass. SSUU n. 5968 del 2025).
E, nel caso di specie, pur essendo stata inserita nel mutuo la formula da ultimo citata, ovvero la costituzione in deposito cauzionale della somma mutuata, è documentata l'operazione contabile di messa a disposizione del denaro a favore del tant'è che egli stesso aveva poi Pt_1
provveduto, nei giorni successivi, a consegnarla alla mediante assegni. Controparte_2
Non si vede pertanto come possa oggi l'attore negare di avere ricevuto il finanziamento.
D'altro canto, a ulteriore riscontro del passaggio di denaro, emerge dagli atti che il è stato Pt_1
ammesso al passivo del fallimento della società accollante in forza di Sentenza della Corte di
Appello di Trento passata in giudicato il 09.01.2018 per risarcimento del danno da pagina 9 di 14 inadempimento contrattuale (cfr. doc. 7 di parte convenuta aff. 2/3 stato passivo
[...]
). Controparte_10
Secondo l'assunto attoreo, si è trattato di una operazione illecita collegata, funzionale a
“indebitare il i cui beni mai pagati hanno garantito un finanziamento alla Pt_1 Controparte_2
(o meglio una società del gruppo) lasciando il privo dei terreni e della segheria e Pt_1
obbligato in via personale a restituire il mutuo. Il tutto con il benestare di;
per la CP_1
precisione l'attore individua un patto fraudolento di distrazione tra e a CP_1 Controparte_2
proprio danno.
Per sostenere la tesi evidenzia che non ha mai realizzato la lottizzazione S. Controparte_2
Giorgio in Arco per la quale era destinato il mutuo fondiario in esame che classifica come
“mutuo di scopo”; e il mancato raggiungimento dello scopo determinerebbe la nullità del contratto.
Ma la tesi non può essere accolta, a parte l'ovvia constatazione che, anche se si trattasse di mutuo di scopo affetto da nullità, la somma ricevuta andrebbe comunque restituita.
In ogni caso, va escluso che il mutuo contratto possa essere inquadrato nell'alveo del c.d. mutuo di scopo.
Come è noto, infatti, il mutuo di scopo convenzionale, che rappresenta una deviazione rispetto al tipo contrattuale dell'art. 1813 c.c., può essere così definito solo allorché contenga una clausola con cui il mutuatario abbia assunto un obbligo specifico nei confronti del mutuante, in ragione dell'interesse di quest'ultimo – diretto o indiretto – ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo, rivelandosi insufficiente a tal fine la mera indicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene erogato;
conseguentemente, solo nel primo caso la clausola di destinazione della somma mutuata incide sulla causa del contratto e la sua mancata realizzazione può dare luogo a nullità negoziale (cfr. Cass. Ord. n. 15695 del
2024).
In sostanza, il mutuo di scopo risponde alla funzione di assicurare al mutuatario i mezzi economici destinati al raggiungimento di una determinata finalità comune al finanziatore e che integra la struttura del negozio giuridico, nel senso che colui che riceve la somma si obbliga non solo a restituirla corrispondendo gli interessi ma anche a realizzare il programma concordato;
in detto contesto, anche l'Istituto mutuante è portatore di un interesse proprio alla realizzazione dello scopo.
Ma se manca un interesse del finanziatore alla realizzazione del programma non sussiste alcun obbligo per il mutuatario di destinazione delle somme erogate.
pagina 10 di 14 Nel caso di specie, salva la mera indicazione che la somma accettata dal era “da destinare Pt_1
al finanziamento dell'operazione immobiliare sui beni oggetto di ipoteca” non è previsto nel contratto alcun impegno alla realizzazione di quel progetto verso la banca;
anzi, nel punto 7 del contratto, che prevede l'ipotesi del recesso anticipato, è consentito al mutuatario di rimborsare anticipatamente il finanziamento senza alcun riferimento alla realizzazione o meno dell'operazione immobiliare.
Né è decisivo l'obbligo assunto dal mutuatario di consegnare all'Istituto, tra l'altro, la documentazione completa del programma di investimenti con la previsione che, in caso di mancato adempimento, la banca potrebbe risolvere in contratto utilizzando il deposito cauzionale per l'estinzione del mutuo.
Infatti, l'articolo 2 del contratto, relativo proprio alla costituzione del deposito cauzionale, prevede vari adempimenti formali, tra cui, appunto, la consegna del programma di investimenti ma non prevede alcuno specifico obbligo di portare a termine la lottizzazione;
per altro verso, è comunque provato che il denaro è stato accreditato nel conto corrente del senza ulteriori Pt_1
condizioni, avendo l'Istituto mutuante la facoltà di svincolare la somma anche prescindendo dagli adempimenti previsti nel precedente articolo 2 (cfr. contratto di mutuo).
Sotto detto profilo, la perizia depositata dalla parte attrice qualifica aprioristicamente il contratto come mutuo di scopo senza tenere conto dei principi e delle emergenze sopra evidenziate, né dare conto delle motivazioni a sostegno della citata tesi;
la conclusione che “già dall'analisi del bilancio 2009, la avrebbe potuto riscontrare la violazione dello scopo del mutuo concesso CP_8
e cioè che le somme erano state destinate al finanziamento di una società del Gruppo a cui la apparteneva e non al progetto immobiliare indicato nel contratto di mutuo di cui Controparte_3
è causa” è irrilevante, posto che l'Istituto, una volta accreditata la somma sul conto corrente del non aveva alcuna ragione per accertare la realizzazione o meno dell'operazione Pt_1
immobiliare.
Deve infatti ribadirsi che la realizzazione del progetto concernente gli immobili costituiti in garanzia è stato indicato esclusivamente come il motivo della richiesta di finanziamento da parte del senza che ricorra alcuna evidenza di una partecipazione al progetto da parte Pt_1
dell' . CP_5
Prova né è, da un lato, il versamento incondizionato e tempestivo della somma a favore del contraente e, dall'altro, la passività della Banca rispetto all'accollo, non liberatorio.
A fronte di un incremento della propria garanzia e di un disinteresse rispetto al programma immobiliare in sè, la coerentemente, non ha effettuato alcuna verifica preliminare. CP_8
pagina 11 di 14 E non si può, come vorrebbe l'attore, qualificare il contratto come mutuo di scopo e poi far discendere dalla mancata attuazione delle citate verifiche sull'accollante la prova di un pregresso patto di distrazione, perchè dovrebbe ipotizzarsi una condotta del finanziatore contraria al proprio interesse.
Per contro, è indubbia la posizione neutrale dell' rispetto all'accollo, salva la convenienza CP_5
derivante dalla maggiore garanzia che veniva costituita.
Ne consegue l'irrilevanza della perizia di parte in ordine ai rapporti tra e Controparte_2
del tutto estranei al mutuo e alle vicende successive. CP_7
Invero, che la somma originariamente erogata al sia stata poi trasferita all'acquirente dei Pt_1
terreni è pacifico e non presenta aspetti di illiceità per le ragioni sopra dette;
la Controparte_2
successiva sorte delle somme e il loro confluire nel conto della sono accadimenti CP_7
del tutto estranei alla posizione della mutuante, verso cui tanto il mutuatario quanto l'accollante non avevano assunto alcun obbligo di destinazione.
Sotto diverso profilo, non è neppure vero che il sia stato estromesso dai rapporti Pt_1
instaurati tra e l'accollante, in particolare in occasione delle modifiche delle condizioni CP_1
dell'ottobre 2010 (cfr. doc. 7 di parte attrice).
Infatti, è documentato che egli stesso aveva partecipato alla sottoscrizione dell'atto modificativo in data 19.10.2010 (cfr. doc. 8 di parte convenuta), nel quale peraltro si dà pacificamente atto che il mutuo era stato concesso al e che viene qualificato come “debitore originario del Pt_1
mutuo”.
Né è corretto affermare che la sempre in attuazione di un presunto patto a pregiudizio CP_8
dell'attore, aveva violato il dovere di avanzare le proprie pretese anche nei confronti di CP_2
posto che, anche in tale caso, è documentato esattamente il contrario, sia se si fa
[...]
riferimento a quanto riportato nella sentenza del Tribunale di Rovereto avente ad oggetto la domanda di revocatoria ordinaria (doc 2 di parte convenuta) sia se si considera l'insinuazione al passivo del fallimento della cessionaria che, peraltro, aveva presentato Controparte_2 CP_9
essa stessa istanza di fallimento (cfr. doc. 7 di parte convenuta).
Concludendo, le domande di parte attrice sono palesemente destituite di fondamento, oltre che funzionali a una pronuncia giuridicamente incoerente: a fronte della declaratoria di una presunta nullità del contratto di mutuo la cui somma è stata accreditata al mutuatario, il giudice dovrebbe accertare e dichiarare che la stessa non deve essere restituita dal che è nullo il contratto Pt_1
di compravendita avente ad oggetto i beni dati come garanzia ipotecaria, con conseguente pagina 12 di 14 restituzione al venditore, il quale dovrebbe, infine, venire anche risarcito perché, nelle more, gli immobili sono stati declassati.
Pronunce, evidentemente, sfornite di supporto giuridico, contraddittorie e inique.
Nello specifico, le domande di inesistenza e inefficacia del contratto di mutuo vanno respinte in quanto generiche e prive di argomentazioni a sostegno.
La domanda di nullità del contratto non può essere accolta perché, come sopra evidenziato, il mutuo intercorso tra e non è configurabile come mutuo di scopo. Parte_1 CP_1
E, in ogni caso, come già sottolineato dal Tribunale di Rovereto nel giudizio per revocatoria, anche se si accogliesse la tesi attorea, la nullità della pattuizione per mancato raggiungimento dello scopo determinerebbe in capo al mutuatario l'obbligo di restituire la somma ricevuta, sicchè la domanda di “accertamento e declaratoria” che nulla è dovuto andrebbe in ogni caso respinta.
Ciò in quanto, come sopra evidenziato, il passaggio del denaro dall'Istituto al è Pt_1
documentato e conseguentemente provato (anche alla luce della più recente giurisprudenza della
Sezioni Unite della Corte di Cassazione) sicchè, in considerazione del successivo accollo non liberatorio, a suo carico rimarrebbe fermo l'obbligo di restituire la somma mutuata.
E non è nemmeno fondata la tesi, adombrata dal secondo cui sarebbe stato una “vittima” Pt_1
di un preteso accordo illecito perpetrato in suo danno.
Nel merito, nessun elemento consente di pervenire a tale conclusione semplicemente evidenziandosi che il ha concluso personalmente il contratto di mutuo, ha ricevuto Pt_1
l'accredito, ha sottoscritto la compravendita degli immobili ipotecati, con pagamento parziale del prezzo in assegni e il resto mediante accollo non liberatorio del debito verso la banca, ha trasferito il denaro a favore dell'acquirente e, di fronte alle difficoltà della ha Controparte_2
partecipato all'accordo modificativo delle condizioni.
Ed è singolare che per sedici anni l'attore non abbia lamentato nulla quanto alla validità del mutuo e della compravendita, forse perché riteneva la convenienza dell'operazione ovvero perché confidava sul fatto che la riuscisse in proprio a tacitare le pretese della Banca, CP_2
finchè l'azione revocatoria nei suoi confronti e il fallimento delle società hanno fugato ogni dubbio.
Ma, soprattutto, tra le numerose domande formulate nell'ambito della presente controversia l'attore non ha avanzato la richiesta di annullamento del contratto per vizio del consenso, né ha articolato prove a tal fine, fermo restando che l'azione sarebbe comunque prescritta.
pagina 13 di 14 In considerazione di quanto esposto, va evidentemente respinta anche la domanda di nullità del contratto di compravendita stipulato dall'attore con la convenuta contumace, non sussistendo alcuna causa tipizzata di nullità dell'accordo ed essendo dimostrato che il trasferimento della proprietà degli immobili prevedeva un corrispettivo, di cui peraltro il aveva rilasciato Pt_1
quietanza.
La questione ovviamente rileva sotto il profilo dell'adempimento contrattuale, estraneo al presente giudizio e già giudicato in altro procedimento.
La condanna alla rifusione delle spese di lite segue la soccombenza, nella misura ritenuta congrua e indicata nel dispositivo, in considerazione del valore della controversia, tenuto conto che le pretese attoree sono palesemente destituite di qualunque fondamento ma che non è stata svolta attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto, in persona del giudice unico dott.ssa Monica Izzo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Respinge le domande formulate da con atto di citazione di data 11.3.2024 Parte_1
depositato il 22.3.2024.
Condanna l'attore a rifondere alla convenuta costituita le spese di lite che si CP_1
liquidano in Euro 15.000,00 per compensi, nonchè 15% rimborso spese generali, iva e cnpa come per legge.
Rovereto, 24 marzo 2025
Il Giudice
dott. Monica Izzo
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