Sentenza 31 ottobre 2018
Massime • 2
In tema di corruzione propria, la contrarietà ai doveri d'ufficio è configurabile anche con riguardo al compimento di atti valutativi connotati da elevata discrezionalità, ove risulti l'omissione della valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati. (In motivazione, la Corte ha precisato che il comportamento abdicativo del pubblico ufficiale al dovere di una corretta comparazione degli interessi in asservimento a quelli del privato, integra di per sé la condotta omissiva presa in esame dall'art. 319 cod. pen.).
Sussiste la qualifica di pubblico ufficiale in capo al soggetto al quale, in forza di contratto privatistico di collaborazione coordinata e continuativa, sia affidato un incarico di consulenza e supporto alla direzione sanitaria regionale, attesto che tale attività, sebbene connotata da rilevanza meramente endoprocedimentale, implica la partecipazione alla formazione della volontà dell'ente ed all'attuazione dei suoi fini istituzionali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/10/2018, n. 17972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17972 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2018 |
Testo completo
1 7972 -19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: Andrea Tronci - Presidente - Sent. n. sez. 1839/2018 UP 31/10/2018 Angelo Costanzo R.G.N. 25184/2018 Mirella Agliastro Laura Scalia - Relatore Antonio Costantini ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: AS NT, nato a [...] il [...] AN GI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/03/2017 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
uditi gli avv.ti Stefania Nicolo' e Marianna Di Marzo, difensori di fiducia di AN GI, e l'avv. Cesare Fumagalli, difensore di fiducia di AS NT, che insistono per l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. NT AS e GI AN ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino del 27 gennaio 2016, ha dichiarato non doversi procedere nei loro confronti, perché i reati sono estinti per prescrizione e conseguentemente ha revocato la confisca per equivalente disponendo quella diretta nei confronti di AN della somma di euro 62.978,83, confermando le statuizioni civili in ordine ai delitti di cui agli artt. 81, comma secondo, 110, 319, 321 cod. pen. In particolare è stato contestato a AS, direttore amministrativo della fondazione UG, in concorso con UG BE, di aver corrisposto la somma di euro 150.000,00 in favore di AN GI, consulente della Regione Piemonte, che previa promessa ne riceveva l'importo a mezzo di pagamento effettuato da un conto estero riconducibile a AS su altro conto estero del AN;
tangente corrisposta quale retribuzione per aver posto in essere atti contrari ai doveri d'ufficio consistiti nell'interferire ed esercitare la propria influenza anche con atti formali (bozza di proposta a propria firma con cui si proponeva al direttore della Regione il riconoscimento della casa di Cura Major quale presidio ex art. 43 I. 883/1978) che conducevano all'accreditamento del 14 aprile 2009 della Casa di Cura Major e alla variazione della denominazione, non portata a compimento, in "Fondazione AL UG, Clinica del Lavoro e della riabilitazione presidio Torino, in Torino e Bellinzona dal marzo all'ottobre 2009. 2. AS deduce i motivi di seguito indicati.
2.1. Violazione degli art. 8, 9, 12 e 16 cod. proc. pen. quanto all'eccepita incompetenza territoriale. Il ricorrente premette che i fatti di contestata corruzione risultano avvenuti attraverso il pagamento di un bonifico proveniente da un conto di Bellinzona verso altro conto sempre in Bellinzona riconducibile a AN, mentre i fatti risultano commessi, come da imputazione, in Bellinzona e Torino. Rileva che, in realtà, il procedimento in questione aveva avuto inizio dalle dichiarazioni dell'allora indagato AS, rese nell'ambito di indagini condotte dalla Procura della Repubblica di Milano ed in cui si faceva riferimento al pagamento di somme di denaro che, per mezzo di un conto corrente riconducibile alla Fondazione UG, erano state versate in favore di pubblici ufficiali. Ne era scaturita una complessa indagine che aveva visto coinvolti AS e UG (imputato nello stesso processo a titolo di concorso con AS) che in quella sede giudiziaria di Milano rispondevano del delitto associativo finalizzato al pagamento di tangenti in favore di altri pubblici funzionari. Prevedendo il delitto associativo contestato in Milano proprio la finalità di corruzione anche realizzatasi a mezzo del delitto di cui alla sentenza impugnata, ed alla luce della maggiore gravità del delitto associativo, deve ritenersi sia applicabile la disciplina di cui agli artt. 16 e 12, lett. c), cod. proc. pen., che 2 impone di ritenere sussistente la competenza territoriale dell'autorità giudiziaria milanese. Irrilevante sarebbe la circostanza, pur ritenuta dai giudici di merito, secondo cui il delitto associativo in quella sede contestato fosse rivolto alla corruzione di pubblici ufficiali della Regione Lombardia, evenienza smentita dall'imputazione da cui non si trae nessuna limitazione territoriale. Si sarebbe dovuta assegnare prevalenza al dato oggettivo ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12, lett. c), cod. proc. pen. conformemente a maggioritario indirizzo di questa Corte. In ogni caso, poiché il pagamento della tangente è avvenuto all'estero e non ci sono elementi per ritenere che la promessa sia avvenuta in Torino, essendo tutti gli attori della vicenda residenti in altri luoghi, non ci sono comunque elementi per ritenere che i soggetti si siano mai incontrati in Torino. Poiché, quindi, non può farsi affidamento ai criteri residuali di cui all'art. 9 cod. proc. pen., deve ritenersi che la competenza si fosse radicata in Milano ove avevano avuto inizio le indagini con le dichiarazioni rese da AS e dove erano stati svolti complessi accertamenti all'esito dei quali, dopo l'iscrizione per gli stessi reati a carico di AS e UG, la Procura della Repubblica di Milano aveva inviato gli atti a quella di Torino. Non vi sono dubbi in ordine alla necessità di radicare la competenza presso l'autorità giudiziaria milanese, primo ufficio giudiziario ove era stata iscritta la notizia di reato.
2.2. Violazione della normativa vigente all'epoca dei fatti in ordine all'accreditamento istituzionale della Casa di Cura.
2.2.1. Si contesta quanto rilevato dalla Corte territoriale secondo cui il riconoscimento quale "presidio", anche se non previsto come condizione necessaria, avrebbe facilitato il passaggio alla superiore categoria di IRCCS (Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico), non emergendo per quale motivo tanto comportasse una valutazione superiore in capo alla Casa di Cura e perché la qualificazione di "presidio" della struttura comportasse dei vantaggi. Egualmente erroneo è il riferimento della sentenza alla circostanza che il mutamento della denominazione della "Casa di Cura Major" da "clinica" a "presidio Fondazione" fosse preordinato al conseguimento di ulteriori vantaggi.
2.2.2. Si censura la ritenuta qualificazione di atto discrezionale del provvedimento con cui la Regione Piemonte ha effettuato ilriconoscimento di "presidio" della "Casa di Cura Major". اشا Non si sarebbe mai dedotto che il riconoscimento in questione fosse un atto dovuto ma che fossero sussistenti i presupposti per il riconoscimento ex art. 43 I. 3 883/1978 e, conseguentemente, che l'attività di AN in ordine al suo riconoscimento fosse di tipo meramente compilativo.
2.3. Travisamento della prova quanto a dichiarazioni rese da DE e valutazione del piano socio-sanitario 2007-2010. La Corte ha ritenuto di assegnare al piano socio-sanitario regionale, unitamente a quanto asseritamente dichiarato dal teste DE, un significato difforme da quello che doveva essergli attribuito con riferimento all'elevata discrezionalità di cui avrebbe goduto il AN nel riconoscimento della qualifica di "presidio".
2.4. Vizi cumulativi di motivazione e violazione dell'art. 357 cod. pen. in ordine alla qualifica di AN.
2.4.1. Rilevato che AN era un mero consulente, seppure di alto profilo, della Direzione Sanità della Regione, l'incarico non era connotato da atti di supremazia e trovava la sua disciplina nell'art. 1176 cod. civ. e seguenti. In questa direzione va la sola predisposizione della bozza con cui si proponeva la delibera che, in assenza di adesione e sottoscrizione del pubblico ufficiale, non avrebbe avuto rilievo esterno. La circostanza che l'attività del AN fosse di elevato livello professionale non incide sulla qualifica dal medesimo posseduta nello svolgimento dell'attività di consulenza affidatagli.
2.4.2. La Corte territoriale ha inteso accreditare una lettura sostanzialistica alla funzione asseritamente pubblicistica esercitata dal AN che si è, invece, limitato a mettere a disposizione del responsabile una serie di dati già acquisiti, senza effettuare alcuna valutazione, né certificare alcunché.
3. AN GI deduce i motivi di seguito indicati.
3.1. Vizi cumulativi di motivazione e violazione dell'art. 357 cod. pen. quanto al possesso della qualifica di pubblico ufficiale, con motivo parzialmente sovrapponibile a quello sub 2.4. con particolare riferimento alla natura del rapporto in essere tra l'amministrazione ed il AN.
3.2. Vizi di motivazione e violazione dell'art. 319 cod. pen. con riferimento alla legislazione del SSN avuto riguardo all'art.
8-quater e quinquies d.lgs. 502/1992 e art. 43, comma 2, I. 883/1978, segnatamente in relazione all'assenza di un atto contrario ai doveri d'ufficio in quanto conforme al Piano Sanitario regionale e alle finalità di pubblica utilità.
3.2.1. Quanto alla ritenuta contrarietà ai doveri d'ufficio dell'atto di riconoscimento quale "presidio" in favoredella casa di cura posto in essere dal AN, la Corte avrebbe errato nel ritenere sussistente la violazione delle linee programmatiche del Piano sanitario regionale. Tale valutazione sarebbe in contrasto con quanto previsto dal Piano regionale e dalla legislazione speciale con particolare riferimento: 1) all'analisi delle differenze tra le strutture sanitarie private meramente accreditate ed i presidi della Unità Sanitaria Locale delineati dagli artt. 42, 43, 44 I. 833 del 1978, rilevata la eterogenea incisione delle discipline che non assegnano una valenza superiore ai secondi;
2) alla falsa applicazione della legge speciale e conseguente insussistenza dei presupposti ex art. 43 I cit. per il riconoscimento della "Casa di Cura Major" connessi all'omessa valutazione della delibera di giunta regionale n. 17 del 2009 e del Piano sanitario regionale I.r. 18/2007; in tal senso il riferimento contenuto nell'art. 43 I. cit. alla possibilità che, a domanda, gli ospedali siano considerati "presidi" della ASL a condizione che il Piano sanitario preveda detti presidi. Tale disposizione è stata sempre interpretata quale astratta previsione del piano riferita alla categoria e non attinente alle singole strutture, con conseguente inconferenza della limitazione che il AN avrebbe dovuto superare al fine di riconoscere alla struttura la qualifica di "presidio". Da quanto sopra emerge la doverosità del riconoscimento quale "presidio" illogicamente ritenuto insussistente da parte della Corte di merito. Il riferimento al divieto di nuovi presidi di cui al piano socio sanitario regionale deve essere inteso non come riferito ai "presidi" disciplinati dall'art. 43, comma 2, 1. cit. quanto, in generale, alle nuove strutture pubbliche o private intese ad implementare il numero dei posti letto. La motivazione si caratterizza per contraddittorietà quanto a ritenuta inosservanza del Piano Regionale, dovendo ritenersi erronea la dichiarazione di DE che ha confuso i dati connessi alla lungodegenza con quelli della riabilitazione.
3.2.2. Si rileva il travisamento della prova in ordine ai vantaggi che la casa di cura Major avrebbe conseguito all'esito del riconoscimento ex art. 43 1. cit. con riferimento alla testimonianza resa da DE. La Regione avrebbe conseguito un evidente vantaggio dalla differente classificazione della struttura.
3.3. Vizi di motivazione con riferimento alla sussistenza del delitto di cui all'art. 319 cod. pen. in ordine all'istanza di variazione della denominazione della struttura da Casa di Cura Major in Fondazione UG, Clinica del Lavoro e della riabilitazione presidio di Torino. Si contesta l'attribuzione della responsabilità per l'atto contrario ai doveri d'ufficio quanto ad istanza di variazione della denominazione, pratica in alcun modo realizzata dal ricorrente ma esclusivamente dalla dottoressa CI;
da nessun atto emerge che il biglietto anonimo contenuto nel fascicolo fosse stato redatto dal AN. 5 3.4. Vizi di motivazione in ordine all'elemento materiale e soggettivo dell'art. 319 cod. pen. rispetto al ritenuto raggiungimento del fine ulteriore individuato nell'ottenimento della Casa di Cura Major quale sede distaccata della IRCCS di Veruno.
3.5. Violazione degli artt. 191 e 240 cod. proc. pen. in ordine alla utilizzazione del documento anonimo contenente la bozza dell'istanza di variazione della denominazione della struttura da "Casa di Cura Major" in "Fondazione AL UG, Clinica del Lavoro e della riabilitazione".
3.6. Vizi di motivazione in ordine alla causale della somma di euro 150.000 riferibile in realtà ad una consulenza in favore della IRCCS di Veruno. La tesi difensiva, secondo cui tale somma sarebbe inerente ad una consulenza in favore di detta IRCCS, trova riscontro documentale nella delibera di Giunta regionale del 28 dicembre 2006 n. 32-5024, non presa in esame dalla Corte di merito. Tenuto conto del triennale impegno profuso in tale consulenza, la somma era, invece, anche sotto il profilo della ricostruzione cronologica, compatibile con quanto sostenuto ed erroneamente ritenuto incompatibile dalla Corte di merito che non ha valutato l'assenza di clandestinità del relativo pagamento.
3.7. Vizi cumulativi di motivazione e violazione dell'art. 319 cod. pen.; la condotta integra, al più, la fattispecie di cui all'art. 318 cod. pen. secondo la formulazione precedente alla I. 6 novembre 2102, n. 190, non costituendo il fatto contestato reato ex art. 2 cod. pen. In assenza di elementi da cui desumere l'intervenuto accordo o accettazione della promessa in data precedente all'erogazione del bonifico di euro 150.000,00, la fattispecie astrattamente configurabile è quella della corruzione impropria susseguente secondo la vecchia formulazione. Censura che, nonostante specificamente rilevata nei motivi di gravame, non ha ricevuto adeguata risposta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati, rivelandosi al limite della inammissibilità, poiché in ampia parte generici, in quanto reiterativi di censure svolte in entrambi i giudizi di merito a cui è stata fornita adeguata risposta. Saranno in primis trattate le questioni preliminari, quelle comuni o che possono avere riflessi su entrambi i profili di responsabilità dei ricorsi, per poi affrontare quelle che attengono alle singole posizioni. 6 2. Deve preliminarmente essere risolta la questione in ordine alla censurata competenza territoriale dell'autorità giudiziaria torinese da parte del ricorrente AS.
2.1. Ineccepibile è la risposta fornita dalla Corte di merito, che ha fatto rilevare come, al momento della formalizzata questione di incompetenza, non fosse sussistente la connessione ex art. 12, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Come desumibile dalla lettura dello stesso capo di imputazione del procedimento milanese, facente parte della documentazione allegata al ricorso del AS, l'associazione a delinquere su cui svolgeva indagini la Procura milanese aveva ad oggetto esclusivamente la corruzione di pubblici ufficiali della Regione Lombardia, mentre il caso sottoposto a scrutinio riguarda fatti di corruzione che hanno coinvolto un funzionario della Regione Piemonte. A riscontro, la Corte territoriale ha osservato che il nominativo del AN non era mai stato iscritto nel registro degli indagati ex art. 335 cod. proc. pen. Pur presenti, quindi, evidenti profili probatori ex art. 371, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., tra i delitti per cui avevano proceduto i citati uffici requirenti, ciò non era sufficiente ex se ad attrarre la competenza secondo quanto disposto dall'art. 12 cod. proc. pen.
2.2. Fermo quanto sopra, ancor preliminare ed assorbente è il rilievo che la presente questione non vede sussistere un concreto interesse in capo al ricorrente, in considerazione della declaratoria di prescrizione del reato per il quale la Corte territoriale, conformemente a quanto già deciso dal Tribunale, ha ribadito la responsabilità di tutti gli imputati. Deve, infatti, osservarsi che, seppur il giudice di appello, nel dichiarare estinto per prescrizione il reato oggetto di condanna in primo grado, è comunque tenuto ad esaminare compiutamente i soli motivi di gravame proposti dall'imputato sul capo della sentenza relativo all'affermazione di responsabilità, al fine di decidere sull'impugnazione agli effetti civili (Sez. U, n. 40109 del 18/07/2013, Sciortino, Rv. 256087; Sez. 2, n. 29499 del 23/05/2017, Ambrois, Rv. 270322; Sez. 5, n. 3869 del 07/10/2014, dep. 2015, Lazzari, Rv. 262175), il venir meno della statuizione in ordine alla responsabilità penale fa ritenere eccentrico ogni riferimento a questioni aventi natura diversa, quale risulta essere quella relativa alla competenza territoriale.
3. Gran parte dei motivi dei ricorrenti, da un lato attengono alla asserita mancanza di qualifica in capo al AN, tale da escludere - anche in via astratta la responsabilità in ordine al delitto di corruzione propria contestata, dall'altro - tendono a censurare la ritenuta contrarietà ai doveri d'ufficio di quanto è stato attribuito al AN, specie in considerazione dell'assoluta irrilevanza economica 7 ed assenza di vantaggi scaturiti dal mutamento di qualificazione della "Clinica Major" la cui valutazione in termini di "presidio" avrebbe costituito attività vincolata (o comunque meramente compilativa circa la sussistenza dei presupposti ritenuti esistenti) in capo alla Regione, tanto da essere, in ipotesi analoghe a quelle in esame, disposta anche d'ufficio ad opera dell'amministrazione della Regione Piemonte. Al fine di rispondere alle censure poste alla sentenza dai ricorrenti e poter esaminare anche congiuntamente i motivi comuni di ricorso in ordine alla ritenuta responsabilità, utile risulta tratteggiare meglio i fatti contestati e gli elementi su cui è stata fondata la responsabilità.
3.1. AS, quale direttore amministrativo della "Fondazione UG", in concorso con il presidente di detta fondazione, UG BE, secondo l'accusa, avrebbe effettuato un bonifico di euro 150.000, il cui importo è stato fatto transitare dal conto in essere presso una banca di Bellinzona intestato a "Ramsete LLC" di New York, la cui provvista era comunque riconducibile alla citata fondazione, a vantaggio di altro conto acceso presso "Credit Suisse" di Bellinzona, intestato a GI AN, consulente della Direzione sanità della Regione Piemonte. Tale denaro avrebbe costituito la retribuzione per aver il AN compiuto atti contrari ai doveri d'ufficio nel riconoscimento della "Casa di Cura Major"quale presidio ex art. 43 I. 883/1978 (accreditamento concesso condelibera della giunta regionale del 14.4.2009 n. 288) e nella programmata autorizzazione da parte della Regione Piemonte al cambio della denominazione della struttura da "Casa di Cura Major" in "Fondazione AL UG, Clinica del lavoro e della riabilitazione, presidio di Torino", ciò facendo a mezzo di una bozza di provvedimento, poi non accolto. Condotte poste in essere in Torino e Bellinzona dal marzo all'ottobre 2009. Le decisioni dei Giudici di merito hanno avuto modo di ricostruire i passaggi fondamentali posti a base dell'intervenuto accordo corruttivo sopra delineato che vedeva coinvolta la "Fondazione AL UG". Tale ente di diritto privato è attivo nel settore della sanità anche in Piemonte ove gestisce il "Centro Medico di Veruno", riconosciuto come Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) e che eroga attività sanitaria per conto ed a carico del Servizio Sanitario Nazionale (con rimborsi che si aggirano intorno ai trenta milioni di euro all'anno), e la "Casa di Cura Major" di Torino, controllata da detta "Fondazione" tramite un contratto di affitto di azienda sin dal giugno 2002. La "Casa di Cura Major" aveva ottenuto l'accreditamento (delibera di Giunta del 22 settembre 2003) per l'attività di degenza ed ambulatoriale in alcuni settori della sanità potendo, quindi, erogare prestazioni a carico del SSN per alcune 8 tipologie, fino a raggiungere, per il biennio 2009/2010, un limite di rimborso di circa sei milioni di euro. Nel gennaio 2009 la Fondazione UG aveva formulato istanza tesa al riconoscimento della "Casa di Cura Major" (che era stato fatto presente essere struttura "gestita dall'IRCCS Fondazione UG"), quale "presidio" del Servizio Sanitario - ASL T02 ai sensi dell'art. 43, comma 2, 1. 833 del 1978; pratica che era stata istruita da AN, che aveva predisposto una relazione di sintesi ed una bozza di deliberazione formale, poi recepita nella delibera in data 14 aprile 2009, inoltrata all'Assessorealla Sanità. Veniva poi formulata in data 15 ottobre 2009 una ulteriore istanza tesa alla variazione della denominazione della "Casa di cura Major", che includeva il riferimento alla "Fondazione AL UG". Anche in tal caso il AN avrebbe predisposto la bozza di provvedimento di accoglimento, non motivato e privo di data e di sottoscrizione, che però non veniva accolta dalla nuova Responsabile del Settore Sanità soggetti erogatori privati, Dott.ssa CI, - tenuto conto che la Fondazione UG non poteva vantare la piena titolarità della clinica, gestita attraverso un mero contratto di affitto di azienda stipulato con la "ISAN" S.r.l., società a fine di lucro integralmente partecipata dalla Fondazione ed amministrata da AS NT. Nel momento in cui si addiveniva al riconoscimento della clinica quale struttura di "presidio" ai sensi dell'art. 43, comma 2, l. 833 del 1978 del Servizio Sanitario ASL T02 e alla successiva richiesta di cambio di denominazione della - Casa di Cura Major, erano stati individuati contatti e scambi di email tra la Fondazione UG ed il AN intervenuti prima del deposito dell'istanza di variazione della denominazione, seguiti dall'accredito, intervenuto in data 11 maggio 2009, della somma di euro 150.000 sul conto corrente del AN presso una filiale in Svizzera del Crédit Suisse avvenuto con le modalità sopra enunciate con la causale "distribuzione beneficiario". Non essendo stati negati i pagamenti ma unicamente la loro causale, asseritamente da individuarsi nella retribuzione di una pluriennale attività di consulenza svolta dal AN nell'interesse della "Fondazione", a partire dal 2007, era stato accertato che il versamento della somma sul conto svizzero era avvenuto in data immediatamente successiva alla delibera di giunta regionale con cui era stata riconosciuta quale struttura di "presidio" ex art. 43, comma 2, 1. cit. e di definizione degli accordi contrattuali della struttura con il SSN, e prima J dell'istanza di ridenominazione che, secondo la tesi accusatoria, era volta a dimostrare l'organicità della "Casa di Cura Major" alla "Fondazione UG".
3.2. Alla luce di tali evenienze e tenuto conto dell'esame delle norme di settore unitamente ai dati testimoniali, è stato ritenuto che l'attività di 9 consulenza per conto della regione svolta dal AN in occasione della prima attività (struttura di presidio ex art. 43 cit.) e del cambio di denominazione fossero atti contrari ai doveri d'ufficio che avevano quale precipuo scopo di avvantaggiare la "Casa di Cura Major" e, per essa, la "Fondazione UG" che, grazie a tale riconoscimento e tentativo di far risultare - per mezzo del cambio di nominativo una diretta inclusione nell'ambito del "Centro di Veruno" (IRCCS) della medesima Fondazione, avrebbe potuto godere del più stretto rapporto con la programmazione regionale della sanità pubblica. Non sarebbe stato più necessario sottostare ai limiti di spesa imposti dal bilancio regionale per la copertura delle spese in favore delle aziende accreditate;
evenienza che avrebbe poi consentito alla "Casa di Cura Major" il riconoscimento quale IRCCS, potendo così rafforzare la propria posizione grazie ad un diretto e privilegiato rapporto con la Regione Piemonte in ordine al budget ed alla programmazione della spesa sanitaria.
4. Ciò premesso manifestamente infondato risulta il motivo comune ad entrambi i ricorsi (sub 2.4. e 3.1. del «ritenuto in fatto» rispettivamente per AS e AN), a mente del quale si vorrebbe negare la sussistenza della qualifica di pubblico ufficiale in capo al AN, evenienza chiaramente tesa a contestare in radice la possibilità che la condotta possa integrare i delitti di cui agli artt. 110, 319 e 321 cod. pen.
4.1. A AN GI, con delibera della la Regione Piemonte del 4 giugno 2008, in considerazione della carenza riscontrata all'interno dell'ente territoriale di profili professionali adeguatamente specializzati rispetto allo svolgimento di tale funzione, era stato affidato, previa selezione, l'incarico «finalizzato alla definizione del piano quali-quantitativo delle prestazioni erogate dai soggetti privati nel campo dell'assistenza ambulatoriale ed ospedaliera e di monitoraggio degli erogatori privati remunerati dal servizio sanitario». Il contratto dicollaborazione coordinata e continuativa a supporto della direzione sanitaria, stipulato il 3 marzo 2008, stabiliva che a AN fossero affidati compiti di indirizzo, supporto e consulenza nell'ambito» di attività connesse al settore sanitario con particolare riferimento alla negoziazione dei nuovi accordi con le associazioni di categoria, dei nuovi accordi con le strutture sanitarie di ogni tipologia, con conseguente valutazione delle proposte di contratto;
il AN doveva collaborare con gli uffici della "direzione sanità", con specifico riferimento ai rapporti con i soggetti erogatori privati, tanto da richiedersi presenza organica presso tale direzione onde poter una partecipazione ai gruppi di lavoro e alla stesura di note di analisi e di documenti. 101 0 Il contratto imponeva esplicitamente il divieto di istaurare analoghi rapporti in conflitto di interessi con le attività della Regione Piemonte. Quelli sopra indicati erano i compiti in concreto esercitati secondo quanto con puntualità e completezza ricostruito dai Giudici di merito che avevano evidenziato che AN svolgesse funzioni strategiche per la regione, ricoprendo un incarico il cui contenuto non si discostava dalle funzioni dirigenziali di tipo apicale, eccetto che per la necessità di far recepire formalmente detta attività dal direttore regionale.
4.2. L'art. 357 cod. pen. ricollega esplicitamente la qualifica ai caratteri oggettivi dell'attività concretamente esercitata dall'agente. Data, quindi, per pacifica la natura pubblica dell'ente presso il quale AN svolgeva le proprie attribuzioni, deve osservarsi che la tipologia e la disciplina del contratto che lega il soggetto agente all'ente è elemento indifferente ai fini della caratterizzazione delle funzioni quali pubblicistiche, tenuto conto che le stesse ben possono ritenersi esistenti anche in totale assenza di un rapporto di dipendenza (Sez. 5, n. 10443 del 26/10/2011, dep. 2012, Mottola, Rv. 252000); va da sé che la natura di rapporto privato in termini di contratto di collaborazione coordinata e continuativa a supporto della direzione sanitaria stipulato il 3 marzo 2008, a mente del quale veniva stabilito che a AN fossero «affidati compiti di indirizzo, supporto e consulenza nell'ambito>> di attività collegate al settore sanitario, fa ritenere che costui partecipasse a pieno titolo nello svolgimento della funzione dell'ente. Sotto tale aspetto i ricorrenti tendono ad accreditare una riduttiva ricostruzione delle funzioni del AN, in realtà adeguatamente valutata dalla Corte territoriale sulla base di motivazione logica e completa, a mezzo di un difforme apprezzamento dei dati processuali, operazione in questa sede non consentita. Le conformi decisioni di merito hanno posto in evidenza che la collocazione del AN all'interno della Direzione sanità della Regione Piemonte era sorretta da una delibera di affidamento dell'incarico a chiara natura autoritativa, adottata previa verifica dell'indisponibilità di risorse interne e all'esito di una procedura selettiva;
egualmente è stato accertato che a AN erano stati imposti doveri e poteri che consentivano di circoscrivere l'attività da realizzare e le prestazioni da erogare in favore della Regione Piemonte, tanto da essere evidente che non si trattasse di mera prestazione professionale di carattere privatistico, rilevata, per come sopra indicato, la necessità di fornire supporto e collaborazione alla direzione. Né è stato ritenuto rilevante che, a differenza delle funzioni dirigenziali valutate come esistenti a cagione della posizione apicale (in tali termini era stata 11 evidenziata la carenza del profilo professionale presso l'amministrazione regionale che il contraente andava a ricoprire), AN non potesse autonomamente emettere provvedimenti che dovevano essere recepiti dal direttore generale. Ed infatti, la Corte Territoriale, nonostante abbia omesso di dare rilevanza, come invece dedotto dai ricorrenti, ai poteri autoritativi in capo al AN, ha adeguatamente valorizzato la sua partecipazione alla formazione della volontà dell'ente; evenienza pacificamente ritenuta significativa ai fini della sussistenza della qualifica di pubblico ufficiale.
4.3. Ciò facendo ha rettamente e fedelmente applicato il principio di diritto, da questa Corte in più occasioni ribadito, a mente del quale riveste la qualifica di pubblico ufficiale ex art. 357 cod. pen. il soggetto che è incaricato di funzioni meramente serventi, preparatorie ed accessorie di competenza dei dirigenti dell'ente, realizzandosi attraverso tale attività una partecipazione alla formazione della volontà dell'ente pubblico (Sez. 6, n. 22707 del 11/04/2014, Lo Cricchio, Rv. 260274); è stato, infatti, messo in evidenza che non è necessario che la pubblica funzione assuma rilevanza esterna ed incidenza diretta nei confronti delle posizioni giuridiche soggettive di terzi, giacché anche tali atti che esauriscono la funzione proprio in ambito strettamente endo-procedimentale comportano l'attuazione dei fini dell'ente pubblico (Sez. 6, n. 43820 del 23/09/2014, Fedele, Rv. 260710; Sez. 6, n. 22707 del 11/04/2014, Lo Cricchio, Rv. 260274; Sez. 6, n. 21088 del 10/02/2004, Micheletti, Rv. 228871). Funzioni formali effettivamente attribuite e corrispondenti a quelle in concreto esercitate dal AN, descritte nei suoi contenuti, oltre che da quanto riportato nel contratto che lo legava all'ente, dalle dichiarazioni dei soggetti che hanno potuto evidenziarne le caratteristiche, tali da investire costui di funzioni oggettivamente pubblicistiche. Il AN era, infatti, a capo di una articolazione di nuova istituzione dell'ente a diretta disposizione del direttore generale che, fidandosi dell'operato del funzionario, ne recepiva le proposte che venivano da questi predisposte;
funzioni tra l'altro rivendicate dallo stesso AN che ebbe a dichiarare di essere stato chiamato per assumere detto incarico all'interno della direzione sanità al fine di svolgere un ruolo in precedenza mai svolto da alcuno. Funzione corrispondente a quella in concreto esercitata in occasione della vicenda che aveva portato al riconoscimento della "Casa di Cura Major" quale presidio ex art. 43, comma 2, I. cit., avendo AN provveduto, come in casi analoghi, ad effettuare la relativa istruttoria con la predisposizione della proposta integralmente recepita dal Direttore generale. 12 5. Infondati, connotandosi essi per genericità ed una loro declinazione in fatto, risultano i motivi proposti da AS e AN che possono essere trattati unitariamente (rispettivamente sub 2.2 e 2.3 e sub 3.2. del "ritenuto in fatto") che, da un lato tendono ad escludere il conseguimento di vantaggi in capo alla "Casa di Cura Major", mentre sotto altro aspetto rimarcano che l'attività posta in essere fosse doverosa e/o compilativa, tanto da essere corrispondente agli interessi pubblici dell'ente e, conseguentemente, non in contrasto con i doveri d'ufficio.
5.1. Proprio tale ultimo aspetto, preminente sul piano logico, deve essere affrontato onde rilevarne l'infondatezza. La censura a mente della quale si intende assegnare all'amministrazione regionale e, conseguentemente, a AN una doverosa adozione dell'atto ed un preminente interesse pubblico all'emissione dello stesso, non ha pregio. Аб La decisione impugnata ha adeguatamente messo in evidenza da un lata come il riconoscimento della casa di cura in termini di "presidio" fosse circostanza niente affatto vincolata, tanto da aver richiesto idonea istanza, sulla base della quale AN GI aveva istruito personalmente la pratica, così fornendo un apporto determinante ai fini dell'adozione della delibera della Giunta Regionale. Il AN aveva redatto, in particolare, una relazione sintetica nella quale aveva affermato che l'accoglimento dell'istanza di riconoscimento quale "presidio" della "Major" comportava una mera "rettifica" dello status della struttura, coerente con il carattere no profit, poi allegando una bozza di determinazione nella quale nulla era stato evidenziato quanto alla valutazione della concreta sussistenza della coerenza del riconoscimento rispetto alle previsioni ed agli obiettivi del Piano Sanitario Regionale. Conformemente alla proposta del AN, la delibera regionale del 14 aprile 2009 faceva esplicito riferimento alla circostanza che la "Major" svolgesse funzioni di ricerca, con ciò sottolineandosi uno degli elementi essenziali degli IRCCS, cui era ragionevolmente finalizzata l'unitaria manovra. Sebbene, quindi, nel preambolo della delibera si richiamasse la necessità di vagliare la compatibilità del riconoscimento agli indirizzi della programmazione del Piano Sanitario 2007/2010, atto che richiamava la necessità che le modifiche della classificazione funzionale comportassero una verifica del relativo fabbisogno, tale valutazione non era stata effettuata. Sotto questo specifico profilo, infatti, i giudici di merito hanno analizzato nel dettaglio, da un lato il contenuto del piano di programmazione, dall'altro le caratteristiche, anche sotto il profilo squisitamente territoriale, della casa di cura a cui era stato riconosciuta la qualifica di "presidio", evidenziando, sulla base di 13 una motivazione completa e logica, che la "rete" sanitaria piemontese era complessivamente già adeguatamente strutturata per far fronte ad una domanda di prestazioni e che, per contro, vi era un eccesso di offerta che faceva ritenere preclusa la possibilità di autorizzare nuovi "presidi" o strutture "accreditate" senza una previa verifica degli effettivi bisogni ovvero attraverso la riduzione delle preesistenti offerte di posti letto. È stata analiticamente smentita ogni deduzione dei ricorrenti in ordine alla doverosità del riconoscimento e all'assenza di discrezionalità nell'emanazione dell'atto, anche mettendo in risalto come l'attività istruttoria di AN che aveva predisposto la bozza del provvedimento poi recepito dal direttore generale ed adottato dalla delibera di Giunta regionale, fosse carente dell'istruttoria necessaria ai fini della sua valutazione circa la ricorrenza dei presupposti, alla luce della rilevata abbondanza di strutture in settori corrispondenti a quelli in cui operava la "Casa di Cura Major". Da quanto sopra, unitamente alle dichiarazioni rese dallo stesso AN, è emersa l'omessa verifica della rispondenza all'interesse pubblico e alle previsioni del piano sanitario della riclassificazione effettuata in occasione dell'istruttoria della pratica. Valutazione altamente discrezionale che esclude che la stessa fosse vincolata nella sua adozione, tanto più che la carenza ex se di detta valutazione, che proprio AN avrebbe dovuto provvedere ad effettuare, deponeva per una contrarietà ai doveri d'ufficio dell'atto posto in essere.
5.2. La valutata contrarietà ai doveri d'ufficio dell'attività portata a compimento dal AN fa perdere rilevanza alle censure che tendono a negare la sussistenza di un vantaggio conseguito o meno dalla casa di cura, essendo tale utilità elemento al più sintomatico ai fini di una logica ricostruzione della vicenda onde meglio assegnare un movente alla condotta e ricostruirla con adeguato apprezzamento degli elementi a disposizione. Per mera completezza, deve comunque rilevarsi l'inconsistenza delle critiche rivolte all'interpretazione data alla normativa di settore quanto a classificazione della casa di cura che invece risultano adeguatamente affrontate sia dalla sentenza di primo grado (pagg. 41 e ss. sentenza Tribunale) che in quella impugnata (pagg. 27 - 30 sentenza Corte d'appello). A mezzo di esame dettagliato della normativa da parte dei Giudici di merito è stata posta in evidenza come tale qualificazione comportasse indubbie utilità per la casa di cura a cagione del più stretto rapporto esistente tra i "presidi" e la programmazione regionale, circostanza che consentiva una maggiore stabilità in ordine ai rimborsi delle prestazioni rese ai privati che andavano ad essere coperti 14 dalle specifiche poste nel bilancio regionale a seguito di concordata valutazione delle complessive prestazioni da fornire. Garanzia, quest'ultima, assente con riferimento alle strutture meramente accreditate che, invece, potevano conseguire dalla Regione il rimborso delle prestazioni nel ristretto ambito limiti della complessiva spesa destinata a tali tipologie di prestazioni dalle limitate poste previste in bilancio, esaurite le quali, la prestazione rimaneva a totale carico del paziente. A fronte del versamento da parte del AS di euro 150.000 in favore del AN, non si spiega altrimenti l'interesse all'istanza presentata dalla Fondazione UG e quale fosse il motivo che imponeva al AN di valutare la concreta possibilità di riconoscere la qualifica di "presidio". La procedura era tesa alla verifica dell'esistenza di requisiti certamente più stringenti quanto ad operatività della struttura che avrebbe potuto così fare affidamento su un indiscusso ruolo primario nel quadro della programmazione dei limiti di spesa regionali. Evenienza che, in quanto assistita da motivazione logica e completa, non ammette in sede di legittimità censure versate in fatto, qui aventi ad oggetto le dichiarazioni in proposito del DE, che i giudici di merito hanno adeguatamente ricostruito.
6. Palesemente infondato, quindi, risulta il motivo posto dalla difesa del AN (sub 3.7. del "ritenuto in fatto") in ordine alla qualificazione giuridica della fattispecie asseritamente rientrante nel delitto di cui all'art. 318 cod. proc. pen. secondo la formulazione precedente alla 1. 6 novembre 2012, n. 190, in vigore al momento della contestata condotta, che punisce "il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa". L'omessa ponderazione degli interessi coinvolti nell'esame della richiesta classificazione funzionale della Casa di Cura Major quale "presidio"ex art. 43, comma 2, 1. legge n. 833/1978 avvenuta in totale difetto di istruttoria ha così consentito ai Giudici di merito di ritenere integrato il reato di corruzione ex art. 319 cod. pen. Ha, infatti, rilevato questa Corte che il comportamento abdicativo del pubblico ufficiale al dovere di una corretta comparazione degli interessi, in asservimento a quelli del privato, integra di per sé ricorrenti gli altri requisiti di- legge la condotta omissiva presa in esame dall'art. 319 cod. pen. anche nel caso in cui l'esito raggiunto risulti coincidere "ex post" con l'interesse pubblico. मु (Sez. 6, n. 29267 del 05/04/2018, Baccari, Rv. 273448). 15 Nel caso in esame poi, la circostanza che l'atto posto in essere, per come ricostruito, fosse caratterizzato da discrezionalità la cui ponderazione non è stata in alcun modo effettuata, ha fatto sì che si realizzasse il mercimonio del pubblico potere, con conseguente integrazione della fattispecie di cui all'art. 319 cod. pen. (Sez. 6, n. 23354 del 04/02/2014, Conte, Rv. 260533; Sez. 6, n. 49226 del 25/09/2014, Chisso, Rv. 261352), tenuto poi conto che, secondo giurisprudenza di questa Corte, il versamento di una somma consistente come quella confluita sul conto corrente intestato al Grasso in terra elvetica, rappresenta un elemento fortemente sintomatico della volontà per il privato di incidere sull'esercizio del potere pubblico nella fase di formazione del provvedimento amministrativo (Sez. 6, n. 23354 del 04/02/2014, cit.; Sez. 6, n. 4459/17 del 24/11/2016, Fiorani, Rv. 269613).
7. Priva di pregio, a tale ultimo riguardo, risulta la dedotta sussistenza di vizi di motivazione da parte della difesa del AN in ordine alla ricostruita causale del versamento della somma di euro 150.000 dal conto nella disponibilità di AS verso quello di AN (sub 3.6. del "ritenuto in fatto"), alla luce della dettagliata ricostruzione effettuata dalla Corte territoriale che ha parzialmente fatto rinvio alla decisione del Tribunale quanto a coincidenza cronologica del versamento, al relativo prelievo effettuato immediatamente dopo l'accreditamento della somma, alla causale che non conteneva alcun cenno al prospettato pagamento per una consulenza. La Corte territoriale ha logicamente osservato come non sussistesse alcun motivo per effettuare il pagamento di una consulenza per mezzo di una operazione certamente complessa avvenuta con pagamento "estero su estero" con il coinvolgimento da parte della Fondazione UG di conti correnti intestati a varie società dislocate in più Stati, a fronte dell'evidente convenienza, qualora fosse stata realmente esistente tale contratto di consulenza, di un pagamento secondo semplici e meno rischiosi canali bancari. Pagamento che avrebbe permesso di detrarre fiscalmente tali spese che l'operazione in concreto effettuata, che risulta stravagante definire trasparente, ha chiaramente impedito e che non trova altra giustificazione se non nella corruzione del pubblico funzionario per la condotta realizzata in favore della Fondazione UG. I Giudici di merito (v. pag. 29 e 30 sentenza Tribunale cui rinvia la Corte 5 territoriale), con motivazione completa e puntuale in ordine alla ritenuta non credibile versione del ricorrente, tardiva e carente di qualsivoglia negozio da cui potersi desumere la prospettata consulenza alla base di così ingente pagamento, hanno potuto ritenere che l'unica spiegazione logicamente ammissibile fosse quella connessa all'esercizio delle funzioni di consulente in favore della Regione 16 Piemonte attraverso almeno un atto contrario ai doveri d'ufficio, pur evidenziandosi, la esistenza di un più ampio accordo corruttivo teso alla futura assegnazione alla "Casa di cura Major" della qualifica di sede distaccata di IRCCS.
8. In tali termini fondamentalmente ricostruita la fattispecie contestata di corruzione propria, perdono di rilevanza anche i motivi posti dalla difesa del AN sub 3.3. e 3.4. del "ritenuto in fatto" in cui si contesta la responsabilità in capo al pubblico ufficiale con riferimento all'istanza di variazione della denominazione della struttura da "Casa di Cura Major" in "Fondazione UG, Clinica del lavoro e della Riabilitazione, presidio di Torino", come la dedotta carenza dell'elemento materiale e soggettivo in ordine all'ulteriore fine perseguito dalla Fondazione UG teso al futuro riconoscimento della casa di cura in IRCCS quale sede distaccata di quella di Veruno.
8.1. Tali evenienze già motivatamente scadute a mero sintomo dell'intervenuto accordo corruttivo teso alla realizzazione di almeno un atto contrario ai doveri d'ufficio del AN in favore della Fondazione UG, sono state comunque debitamente ricostruite dai giudici di primo e secondo grado (pag. 31 sentenza appello e pag. 60 sentenza Tribunale, cui la prima rinvia). Circostanze su cui è stato compiuto un rigoroso esame in fatto e che ha consentito di affermare quali fossero le reali finalità della Fondazione in ordine alle prospettive della casa di cura. I Giudici di merito hanno apprezzato il non altrimenti spiegabile riferimento all'attività di ricerca, esplicitamente derivante dalla diretta gestione da parte della Fondazione UG IRCCS (pag. 13 sentenza Tribunale), contenuta nel provvedimento di autorizzazione ex art. 43 I. cit. di detta casa di cura. Finalità logicamente desumibili anche dalle proposte istanze, precedenti e successive alla riconosciuta qualifica di "presidio", presentate agli organi regionali e statali e rivolte, da un canto, a omettere ogni riferimento alla natura societaria della citata casa di cura e, dall'altro, ad effettuare un richiamo di natura lessicale alla Fondazione UG e alla IRCCS dalla stessa gestita. Evenienza valutata costituire, unitamente all'innegabile rilevanza ex se assegnata al riconoscimento quale "presidio" della struttura sanitaria, il più importante (ma non unico) dei presupposti per l'ottenimento della qualifica di IRCCS. La riconosciuta qualifica di "presidio, infatti, costituisce dimostrazione del possesso da parte della struttura della sua coerenza con la programmazione sanitaria regionale di cui all'ex art. 14, comma 1, d.lgs 288/03. Я 8.2. Egualmente infondato risulta quanto dedotto dalla difesa del AN in ordine alla dimostrata provenienza della bozza predisposta in occasione dell'istanza di cambio di denominazione formulata in data 15 ottobre 2009. 17 La sentenza di primo grado, cui rimanda la Corte territoriale, espressamente attribuisce la predisposizione della bozza proprio al AN, a cagione delle dichiarazioni della dottoressa CI, rese in data 30 novembre 2015 e 14 dicembre 2015 ed acquisite su consenso delle parti agli atti del procedimento;
evenienza che, unitamente alle valutate interlocuzioni avvenute in periodo immediatamente precedente tra AN, la Fondazione UG e la dottoressa CI, depongono in tale direzione, conferendo decisività e logica spiegazione all'annotazione di pugno della CI apposta sulla bozza: "Bozza AN. NO! DGR"; interlocuzione tramite posta elettronica da cui emerge l'assoluta mancanza di motivazione in ordine al documento con cui si autorizzava la richiesta di cambio di denominazione della "Casa di cura Major", da imputare all'assenza di un diretto collegamento della casa di cura alla "Fondazione UG". La "Major" era, infatti, gestita attraverso un contratto di affitto d'azienda per il tramite di una società a responsabilità limitata (ISAN s.r.l.) partecipata completamente dalla Fondazione UG, circostanza che escludeva la piena titolarità in capo alla stessa (pag. 31 sentenza appello che rimanda sul punto precisato dalla decisione del Tribunale, pagg. 13 e 14); laddove il proposto cambio di denominazione, per mezzo della dicitura "Fondazione AL UG, Clinica del lavoro e della Riabilitazione Presidio di Torino", faceva - invece intendere sussistente il legame con la Fondazione medesima. È stato evidenziato, altresì, che il tentativo di accreditare la Casa di Cura Major quale sede distaccata di IRCCS appartenente alla Fondazione UG era operazione tentata precedentemente ma non portata a compimento proprio a cagione di tali problematiche connesse alle particolari modalità negoziali attraverso cui era gestita detta clinica. Motivazione, quella dei Giudici di merito, sia in ordine all'irrilevanza delle deduzioni sul punto, sia quanto a loro manifesta infondatezza alla luce delle argomentate valutazioni effettuate in ordine alle finalità dell'operazione alla base dell'accordo corruttivo, con cui il ricorrente non si confronta tentando di accreditare una ricostruzione dell'accertata provenienza del documento con il diretto riferimento, tra l'altro parziale, alle fonti di prova (segnatamente alle dichiarazioni della Ciavarro rese in data 30 novembre 2015 e non invece a quelle rese i 14 dicembre 2015), omettendo di fare alcun riferimento ai pregressi rapporti tra i vari soggetti che comunque deponevano per una chiara attribuzione della bozza al AN, anche in conformità con le specifiche funzioni svolte dal и medesimo nell'ambito della burocrazia regionale. 18 9. Gli elementi indicati da ultimo,fanno chiaramente ritenere privo di pregio il rilievo della difesa del AN (sub 3.5. del "ritenuto in fatto"), tra l'altro non formulato in appello, con cui si deduce l'inutilizzabilità ex art. 240 cod. proc. pen. del documento di cui trattasi poiché non sottoscritto, tenuto conto che proprio l'identificazione del suo autore sulla base di logiche e pertinenti considerazioni, ha consentito di escluderne il carattere anonimo (Sez. 6, n. 52926 del 04/11/2016, Chiricosta, Rv. 268967; Sez. 1, n. 39259 del 13/10/2010, Amir, Rv. 248831). 10. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrential pagamento delle spese processuali secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 31/10/2018. Il Consigliere estensore Собей Il Presidente Antonio Costantini Andrea Tronci Andra Fronci DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 30 APR 2019 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito 19