Sentenza 4 novembre 2016
Massime • 1
Non è da ritenersi anonimo il documento privo di sottoscrizione di cui l'autorità inquirente sia in grado di identificare l'autore, sulla base di logiche e pertinenti considerazioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/11/2016, n. 52926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52926 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2016 |
Testo completo
529267 16 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Presidente - Sent. n. sez.1628 VA Conti Angelo Costanzo CC -04/11/2016 R.G.N. 32388/16 Anna Criscuolo Relatore - Angelo Capozzi Ersilia Calvanese ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ST ES, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/05/2016 del Tribunale del riesame di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Criscuolo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mario Maria Stefano Pinelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. PP Gervasi, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Milano ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di ST ES avverso l'ordinanza del aprile 2016 con la quale il G.i.p. del medesimo Tribunale gli aveva applicato la misura custodiale per i reati di partecipazione ad un'associazione finalizzata all'importazione, custodia e vendita di cocaina e di detenzione a fini di cessione di 180 kg di cocaina. Rigettate le eccezioni preliminari proposte dalla difesa dell'indagato, il Tribunale ha dato atto che la provvista indiziaria, proveniente da intercettazioni telefoniche ed ambientali, servizi di osservazione, arresti e sequestri di cocaina, accertamenti incrociati tra i dati dei sistemi di localizzazione satellitare, installati sulle autovetture degli indagati, e i dati dei tabulati telefonici nonché dalle dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese dal coindagato SC IM RE dopo l'arresto dell'1 giugno 2012 a seguito del rinvenimento di 180 kg di cocaina e di un consistente quantitativo di sostanza da taglio nell'appartamento e nel box di via Ugo Foscolo 15 in Settimo Milanese, depone per l'esistenza di un'associazione criminale finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, promossa dai fratelli OI ZO, IM e VA, dotata di canali esteri di approvvigionamento (la cocaina veniva acquistata in Olanda ed in Sud America per poi essere distribuita in Lombardia ed in altre regioni italiane), di collaboratori stabili, tra i quali vi erano il ST ed il RI, di basi logistiche (vari immobili in Settimo Milanese, Lainate e Trezzano) per il deposito e la custodia dello stupefacente, di strumenti e mezzi di copertura (cellulari, utenze dedicate, intestate a soggetti fittizi, autovetture e documenti falsi) ed una stabile rete clientelare. Il ruolo del ST, limitato all'episodio del rinvenimento dei 180 kg di cocaina nell'appartamento e nel box locato dallo SC, è stato desunto dallo scambio di messaggi con i OI, avvenuto pochi giorni dopo l'arresto dello SC, tramite utenze subito abbandonate;
dalla significatività dei messaggi, che consentivano di attribuire ai OI la titolarità dello stupefacente sequestrato ed al ST il ruolo di corriere;
alla circostanza che nel marzo precedente un soggetto fortemente somigliante al ST era entrato nell'immobile di Settimo Milanese;
al rinvenimento nell'immobile occupato dai OI di una contabilità con voci di spesa collegate all'attività del TT, soprannome del ST, e di documentazione relativa all'apertura di un conto corrente intestato all'indagato. La partecipazione del ST all'associazione è stata desunta dall'utilizzo di utenze dedicate ai contatti con i OI;
dal sintetico linguaggio utilizzato nelle comunicazioni;
dai dati della contabilità dei OI, attestanti pagamenti effettuati al TT per viaggi e spese;
dai risalenti rapporti con gli altri associati, risultanti dai controlli subiti sin dal 2002 e fino al 2006. Sul piano delle esigenze cautelari il Tribunale ha ravvisato un concreto ed attuale pericolo di recidiva, desunto dalle modalità e dalla gravità dei fatti, dalla protrazione della condotta per anni, dalla professionalità dimostrata e dai 2 дя Я rapporti diretti con i vertici dell'associazione, tutelabile esclusivamente con la misura più rigorosa, stante la pericolosità ed inaffidabilità dell'indagato.
2. Avverso l'ordinanza ricorre il ST, che deduce:
2.1 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 8 e 9 cod. proc. pen. in punto di competenza per territorio: il Tribunale ha ritenuto competente l'A.G. di Milano invece di quella di Firenze e/o di Torino e/o di Reggio Calabria in base ad una lettura parziale degli elementi probatori e delle stesse dichiarazioni dello SC, che nel verbale del 26 marzo 2013 ha dichiarato di essersi trasferito a Torino nel 2004 e di sapere con certezza che nel 2000 OI ZO, insieme ai fratelli IM e VA, era attivo su Firenze nel traffico di droga, cosicché già da tale dato risulta che l'associazione ha avuto la sua genesi a Firenze nel 2000 per poi trasferirsi, prima a Torino e poi a Milano, secondo le dichiarazioni dello stesso SC, il quale ha riferito di essersi trasferito a Torino nel 2004, dove vi erano OI VA e IL PP, mentre EN e IM erano attivi su Milano;
di essere ritornato a Torino nel 2006, dopo la scarcerazione, ritrovandovi i fratelli OI sempre attivi nel traffico di droga;
a Torino assistette a scambi di danaro, vide droga nella macchina di VA ed uno strumento utilizzato per pressare lo stupefacente: pertanto, l'attività illecita e la base logistica era Torino e non Milano, dove il trasferimento avvenne solo nel 2008; peraltro, lo stesso G.i.p. dà atto che il ST diede ospitalità allo SC nel proprio appartamento in Torino quando questi fu reclutato dai OI: dunque, il Tribunale ha travisato la prova ed erroneamente individuato in Milano la competenza territoriale;
2.2 violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza in relazione agli artt. 360, 364 cod. proc. pen. e 87, comma 2, d.P.R. 309/90 in relazione all'art. 178 cod. proc. pen.: il Tribunale ha ritenuto utilizzabili il procedimento di campionatura e gli accertamenti irripetibili eseguiti sullo stupefacente rinvenuto in occasione dell'arresto dello SC, nonostante fosse stato eccepito che al ST ed ai fratelli OI non era stato dato avviso delle operazioni di campionatura, sebbene l'appartamento fosse stato già individuato dalla P.g. come probabile sede dell'attività illecita ed i OI erano stati già identificati come membri dell'associazione nell'ambito del proc. 16569/11, come risulta dalla nota del 30 novembre 2011, cosicché a tale data erano già iscritti nel registro degli indagati e la stessa Procura della Repubblica con comunicazione del 6 dicembre 2011 dispose la migrazione delle operazioni di intercettazione in corso nel presente procedimento. Risulta che l'attività di indagine a carico dei OI e dello stesso SC era stata eseguita in quel procedimento, essendo all'epoca avviati accertamenti su EL 3 rn Я ZO, proprietario dell'appartamento di via Ugo Foscolo sulla scorta della documentazione rinvenuta nell'autovettura in uso allo SC nel novembre 2011 ed in base alle intercettazioni fu predisposto il controllo del 19 marzo 2012, nel corso del quale la P.g. vide entrare in via Ugo Foscolo un soggetto somigliante al ST, con avvio delle indagini a suo carico, come risulta dalla nota del 19 gennaio 2013 dei CC di Milano: ne discende che la perquisizione dell'1 giugno 2012 non fu casuale ed in pari data fu eseguita la perquisizione dell'abitazione dello SC sita in Casale Monferrato ove fu rinvenuto il modulo di apertura di un conto corrente a nome del ST. Tuttavia, nonostante l'arresto dello SC si inserisse nella stessa indagine, venne iscritto un nuovo procedimento solo a carico di quest'ultimo, nel cui ambito si collocano le operazioni di sequestro di stupefacente e di rilevamento di impronte, eseguite il 13 giugno 2012 nel corso del sopralluogo nell'abitazione di via Ugo Foscolo. La circostanza che le comparazioni dattiloscopiche furono effettuate il 21 giugno 2012 dal Ris di Parma nei confronti non del solo SC, ma anche dei OI, dimostra che le indagini originano dal procedimento principale nel quale era già coinvolto il ST: pertanto, il procedimento di campionatura e di analisi dello stupefacente, atto irripetibile, non è stato eseguito, a pena di inutilizzabilità, con le forme dell'art. 360 cod. proc. pen., aggirando le norme poste a garanzia della difesa dell'indagato ed è pertanto, illogica e contraddittoria la decisione del Tribunale che ha ritenuto infondata l'eccezione sull'erroneo presupposto che a carico dell'indagato non sussistessero elementi indiziari sufficienti;
2.3 violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza in relazione agli artt. 292, comma 2, lett. c), 273 e 274 cod. proc. pen. nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla scelta della misura cautelare: il Tribunale ha aderito pedissequamente alla motivazione del G.i.p. senza vaglio critico e, prescindendo dalla posizione e dalla condotta del ricorrente, ha fatto riferimento alla condotta dei OI o alle conversazioni tra OI VA e MM LE dalle quali si ricaverebbe la reiterazione del reato;
la motivazione é congetturale e non riguarda l'indagato, le condotte sono successive all'arresto dello SC ed il tempo trascorso tra il 10/10/2012, data dell'incontro tra l'indagato e OI VA, e l'emissione dell'ordinanza non è stato valutato come indicativo di dissociazione;
la motivazione è congetturale anche nel ritenere che l'indagato si trovi nelle stesse condizioni di vita precedenti, non rispetterà le prescrizioni della misura meno gravosa e può riprendere i contatti con il circuito del traffico illecito;
ar Я 2.4 violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza in relazione all'art. 240 cod. proc. pen.: il Tribunale, respingendo l'eccezione difensiva, ha ritenuto utilizzabili i fogli block notes sui quali vi è indicato TT 1, TT 2, con annotazioni di cifre in quanto atti privi di sottoscrizione, ma certamente provenienti dall'indagato perché rinvenuti nell'abitazione dei OI, il che non è, atteso che l'abitazione è solo ritenuta in uso ai OI, mancando la prova che ne fossero gli effettivi utilizzatori;
nulla esclude che altri frequentassero l'immobile e che il documento sia stato formato da altri, altrove e poi portato in quel luogo, cosicché mancano elementi certi per attribuirne la redazione all'indagato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. Infondata è l'eccezione relativa alla competenza territoriale, peraltro, individuata alternativamente in favore di altre autorità giudiziarie, alla quale il Tribunale ha fornito corretta risposta, evidenziando che da plurimi elementi, dichiarativi ed oggettivi, risulta che l'attività di programmazione, organizzazione, direzione dell'attività del sodalizio si colloca in Milano e provincia, dove sono stati rinvenuti i locali destinati al deposito, alla lavorazione e confezionamento della cocaina e dove è stato eseguito il sequestro più imponente di 180 kg di cocaina e di 232 kg di mannite oltre a materiale e strumentazione per la lavorazione e il confezionamento. Il ricorrente valorizza le dichiarazioni dello SC, ma trascura che, come rilevato dai giudici di merito, questi, pur riferendo dell'attività illecita di OI VA a Torino nel 2004, ha chiarito che sempre in tale periodo i fratelli ZO e IM erano attivi su Milano insieme a MO LE;
ancora il dichiarante ha spiegato che OI EN, avendo l'obbligo di residenza a Milano, prese un appartamento in zona San Siro e sfruttò tale occasione per controllare da vicino il traffico di stupefacenti, a riprova del fatto che Milano era il centro di operatività dell'associazione, tant'è che a Milano furono locati vari immobili e box per il deposito e la custodia della droga e lo stesso SC nel 2008 prese in affitto i locali siti in via Ugo Foscolo sotto falso nome;
in ogni caso il Tribunale ha dato atto che lo SC ha dichiarato che "la base logistica rimane Trezzano sul Naviglio dove loro conoscono persone molto bene". Il tentativo di retrodatare l'operatività dell'associazione collocandola a Firenze o Torino si fonda su dichiarazioni dello SC relative ad un periodo in cui non era inserito nell'associazione e riceveva informazioni generiche sull'attività illecita dei OI, inidonee a delineare struttura, componenti, ambito 5 дя h e modalità operative: ne deriva la correttezza della valutazione del Tribunale, che ha ritenuto di non poter ancorare ad elementi incerti e frammentari l'operatività precedente dell'associazione a fronte degli elementi concreti e del quadro completo, valorizzati nell'ordinanza impugnata. La valutazione risulta, pertanto, corretta ed in linea con il costante orientamento di questa Corte, secondo il quale la competenza territoriale per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti si radica nel luogo in cui si è realizzata l'operatività della struttura criminosa, assumendo rilevanza il luogo di commissione dei singoli delitti commessi in attuazione del programma criminoso nel caso in cui, per numero e consistenza, essi rivelino il luogo di operatività dell'associazione (Sez. 6, n. 5262 del 15/01/2016, Telmo e altri;
Sez. 6, n. 3672 del 09/01/2014, Lleshaj;
Sez. 6 n. 45487 del 28/10/2015, Vallin;
Sez. 2, n. 19177 del 15/03/2013; Sez. 5, n. 41014 del 08/10/2009 Doria e altri, Rv. 246064).
2. Infondato è anche il secondo motivo. Correttamente il Tribunale ha ritenuto utilizzabili gli esiti degli accertamenti irripetibili eseguiti sullo stupefacente rinvenuto nell'immobile di via Ugo Foscolo, escludendo la violazione del diritto di difesa dell'indagato, in quanto al momento dell'espletamento degli stessi, a fine luglio 2012, non esistevano a suo carico consistenti indizi di reato, atteso che a quella data risultava soltanto che una persona fortemente somigliante al ST aveva avuto accesso ai locali di via Ugo Foscolo, mentre solo gli accertamenti successivi avevano consentito di attribuire con certezza all'indagato l'utenza utilizzata per lo scambio di messaggi con OI ZO e verificare l'incontro del 10/10/2012, come risulta dall'annotazione del 19 gennaio 2013. Né il mero rinvenimento nell'abitazione dello SC del modulo di apertura di un conto corrente intestato all'indagato, avvenuto il giorno stesso dell'arresto dello SC e del sequestro della partita di cocaina, costituiva elemento indiziante idoneo a collegare il ST alla detenzione dello stupefacente. La valutazione del Tribunale è, pertanto, corretta ed in linea con l'orientamento giurisprudenziale, secondo il quale gli avvisi di cui all'art. 360, comma primo, cod. proc. pen. sono dovuti solo in presenza di consistenti indizi di reità, sia sotto il profilo oggettivo che in ordine alla sua attribuibilità al soggetto, in relazione al reato oggetto di accertamento (Sez. 5, n. 5581 del 08/10/2014, dep. 2015, Ciodaro, Rv. 264216; Sez.4, n. 36280 del 21/06/2012, Forlani, Rv. 253564). ая я 6 3. Infondato è anche il quarto motivo, che in ordine logico precede il profilo della adeguatezza della misura cautelare. La valutazione del Tribunale circa l'utilizzabilità dei dati contenuti nel block notes rinvenuto nell'appartamento di Cisliano il 14 giugno 2012, costituente una vera e propria contabilità, con annotazioni di voci di spesa riferite al TT, soprannome poi con certezza attribuito all'indagato, risulta corretta, atteso che, come ritenuto da questa Corte, non è da ritenersi anonimo il documento, pur privo di sottoscrizione, di cui l'autorità inquirente sia in grado di identificare l'autore, sulla base di logiche e pertinenti considerazioni (Sez. 1, n.39259 del 13/10/2010, Amir e altri, Rv. 248831), come avvenuto nella fattispecie. Il Tribunale ha infatti, argomentato che la documentazione fu rinvenuta in un appartamento nella disponibilità dei OI, abbandonato dopo l'arresto dello SC, tant'è che gli inquirenti documentarono il trasloco effettuato il 19 giugno 2012 da OI VA e MO AV e l'accesso in detto immobile fu eseguito proprio per installarvi le apparecchiature per le intercettazioni ambientali ed in tale circostanza gli operanti notarono il block notes e ne rilevarono il contenuto, cosicché ne è logica la riferibilità ai OI ed all'organizzazione dell'attività illecita. A fronte di tali logiche considerazioni, la contestazione difensiva del dato è fondata su ipotesi congetturali ed è erronea la ritenuta attribuibilità delle annotazioni all'indagato, atteso che il Tribunale le ha ricondotte ai OI, quali vertici dell'associazione e riferite all'organizzazione dell'attività illecita.
4. Anche l'ultimo motivo è infondato, avendo il Tribunale giustificato prognosi di reiterazione e la scelta della misura. Pur trattandosi di fatti risalenti, il Tribunale ha congruamente valorizzato la piena intraneità dell'indagato all'associazione; la rilevanza del contributo fornito ed il ruolo di corriere assegnatogli, ricavabile, oltre che dalle dichiarazioni dello SC, dal contenuto dei messaggi scambiati con OI ZO pochi giorni dopo l'arresto dello SC, dovendo egli provvedere ad una consegna subito bloccata a seguito dell'emergenza verificatasi;
la significatività del metodo di comunicazione, sia con ricorso ad utenze dedicate, intestate a terzi e subito sostituite, sia con ricorso a scarne battute, indicative di un consolidato rapporto e di una consuetudine non necessitante di particolari chiarimenti;
l'incontro con OI VA il 10 ottobre 2012 all'interno di un centro commerciale, a riprova della continuità di rapporti, della messa a disposizione e dell'affidamento in lui riposto dai vertici dell'associazione; i risalenti e documentati rapporti tra l'indagato ed altri associati, che depongono per una radicata propensione a 7 delinquere, ancor più allarmante per un soggetto insospettabile, che dispone di una stabile e lecita attività lavorativa. Non è affatto illogico il riferimento operato dal Tribunale alle potenzialità dell'associazione ed al viaggio all'estero effettuato dai vertici per organizzare una nuova importazione anche dopo la pesante perdita subita, in quanto indicativa della proiezione futura e di un'incessante operatività in linea con quella attuata per anni in forza di collegamenti esteri, disponibilità finanziarie e collaboratori fidati, come l'indagato, che non risulta aver reciso i legami con i vertici dell'associazione e con il circuito illecito del traffico di stupefacenti, del quale conosce sistemi e canali distributivi. Coerente risulta, quindi, la valutazione del Tribunale sia in punto di sussistenza di un pericolo ancora attuale di recidiva che di adeguatezza della misura, essendo stati ritenuti assorbenti la gravità e le modalità dei fatti, la professionalità e dedizione dimostrate, e l'inaffidabilità dell'indagato quanto al rispetto delle prescrizioni connesse al regime fiduciario richiesto anche con presidi di controllo, in mancanza di specifici elementi di dissociazione e di frattura con il sodalizio e con l'ambiente del narcotraffico. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94-1/ter disp. att. c.p.p. Così deciso, il 04/11/2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Annadriscuolo VA Conti Gruti DEPOSITATO IN CANCELLERIA 14 DIC 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito CA SS J O A N ND E 8