Sentenza 26 ottobre 2011
Massime • 2
Il delitto di false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria può concorrere con quello di corruzione in atti giudiziari, attesa la diversità strutturale delle due fattispecie e il differente bene giuridico tutelato dalle rispettive norma incriminatrici.
In tema di corruzione in atti giudiziari, il direttore sanitario presso una casa circondariale è pubblico ufficiale anche se non legato dall'Amministrazione Penitenziaria da un rapporto di pubblico impiego.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/10/2011, n. 10443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10443 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 26/10/2011
Dott. SCALERA Vito - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 2530
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - N. 7023/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MO CO N. IL 12/05/1955;
avverso la sentenza n. 10640/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 23/09/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/10/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VITO SCALERA;
Udito il Procuratore Generale in persona.
Udite le conclusioni del Procuratore Generale in persona del Sostituto dott. Eduardo Vittorio Scardaccione, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito l'avv. Lepre Salvatore del Foro di Napoli, difensore di fiducia del ricorrente, che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.
OSSERVA
1.- TT OL, dirigente sanitario presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, ricorre con due separati atti di impugnazione, redatti da due diversi difensori di fiducia, avverso la sentenza della corte di appello di Napoli del 23 settembre 2010 che, pur riducendo la pena irrogata in primo grado, aveva confermato l'affermazione di responsabilità pronunciata a suo carico per i reati di corruzione in atti giudiziari, false attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria, istigazione alla corruzione. Secondo l'ipotesi di accusa il TT aveva reiteratamente attestato, dietro retribuzione e venendo meno ai suoi doveri di ufficio, in relazioni destinate ad essere prodotte all'autorità giudiziaria, che lo stato di salute di NC EL era incompatibile con la detenzione carceraria, ciò dopo aver assecondato un notevole dimagrimento che il detenuto induceva digiunando, assumendo un potente diuretico ed altri farmaci anoressanti, nonché inalando cocaina, sostanze che venivano introdotte nella struttura carceraria per il tramite di agenti di custodia compiacenti perché a loro volta prezzolati. Il fine dell'illecita condotta era quello di consentire al detenuto di conseguire la sostituzione della cautela intramuraria con gli arresti domiciliari, risultato che era stato comunque conseguito. Al ricorrente era stato altresì contestato di aver tenuto analoga condotta nei confronti del detenuto OR, capo dell'omonimo clan camorristico di cui anche il NC faceva parte in posizione apicale.
La penale responsabilità del TT era stata affermata sulla base della confessione del NC e dei suoi congiunti che avevano materialmente avvicinato il TT per l'attuazione della condotta corruttiva, nonché delle dichiarazioni dei periti nominati dall'autorità giudiziaria per verificare la correttezza della diagnosi formulata dall'attuale ricorrente, periti che secondo l'ipotesi di accusa lo stesso imputato aveva tentato di corrompere o influenzare.
Con il ricorso redatto dall'avv. Stellato si deduce la nullità della sentenza impugnata per l'erronea qualificazione giuridica della condotta, a suo avviso non connotabile come corruzione in atti giudiziaria sia perché non avevano natura di atti giudiziari le relazioni mediche redatte dall'imputato, sia perché comunque davano atto di uno stato di grave deperimento del NC effettivo ed oggettivamente riscontrabile.
Si deduce poi l'inadeguatezza della motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti operata dalla corte territoriale ed alla valutazione delle prove, ed in particolare alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Con il ricorso redatto dall'avv. Lepre si deduce difetto di motivazione ai sensi delle lettere B ed E dell'art. 606 c.p.p., in relazione agli artt. 319 ter e 357 c.p., per l'insussistenza nel TT della qualità di pubblico ufficiale;
l'insussistenza del reato di cui all'art. 374 bis c.p., atteso che lo stato di effettivo degrado fisico era stato raggiunto dal NC in esito a sua libera scelta unilaterale, e non era il risultato di un accordo con il direttore sanitario del carcere;
l'insussistenza del reato di corruzione quanto agli interventi compiuti dall'imputato sui medici RA e AN, incaricati dall'autorità giudiziaria di apposita indagine medico-legale intesa a verificare l'effettivo stato di salute del NC, atteso che nel caso di specie il TT aveva agito non come pubblico ufficiale, ma nella qualità di privato cittadino e su sollecitazione dei congiunti del detenuto;
infine l'insussistenza dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art.7, ritenuta dalla corte territoriale con motivazione inadeguata.
2.- Il ricorso è nel complesso destituito di fondamento in relazione a tutte le censure prospettate con i due separati atti impugnazione. I motivi di ricorso possono essere accorpati ed esaminati per questioni, che trattano della qualità personale dell'agente, che si sostiene non qualificabile come Pubblico Ufficiale, e della struttura dei reati contestati, che si sostiene non riscontrabili in concreto nei fatti oggetto di contestazione.
Viene adombrato anche il dubbio sulla possibilità di concorso reale tra ti reato di corruzione ex art. 319 ter c.p. e quello sanzionato dall'art. 374 bis c.p.. Le suddette doglianze sono infondate, come più specificamente si dirà più oltre.
Viceversa inammissibili sono le censure con cui si deducono inadeguatezze motivazionali in ordine alla ricostruzione dei fatti, alla valutazione delle prove ed alla quantificazione della pena, anche in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante L. n.203 del 1991, ex art. 7 ed al diniego delle attenuanti generiche,
essendo precluso in questa sede di legittimità il riesame del merito, quando, come nel caso di specie, la sentenza impugnata abbia dato conto delle ragioni della decisione con motivazione ragionevole e coerente, comunque immune da vizi logici o contraddizioni. 2.1- Come aveva già correttamente osservato la corte territoriale, deve ritenersi per certo che il TT rivestisse la qualità di Pubblico Ufficiale, come risulta inconfutabilmente dalle funzioni pubbliche che in generale esercitava, partecipando istituzionalmente all'attuazione in concreto della funzione di emenda che l'esecuzione della pena svolge, apparendo all'evidenza come il controllo sulle condizioni di salute del detenuto e sulla sua capacità di sopportare il peso della sanzione, nonché di elaborarne la funzione rieducativa, sia funzionale alla sua efficacia. Nel caso di specie la peculiarità di tale funzione, come ha già osservato la corte territoriale, emerge con particolare rilievo, atteso che era stata in concreto esercitata ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 299 cod. proc. pen., comma 4 ter e risulta dalle diagnosi e dalle prescrizioni che il TT aveva formulato per evidenziare la presenza dei presupposti che potevano legittimare come necessaria la sostituzione della cautela carceraria con misura cautelare meno afflittiva. Non vale ad escludere tale conclusione la circostanza, dedotta nel ricorso dell'avvocato Lepre, che il TT non avesse con l'Amministrazione Penitenziaria un rapporto di pubblico impiego, atteso che altro è la struttura del rapporto di lavoro del medico con l'Amministrazione, ed altro è l'esercizio delle funzioni che, come si è osservato, in concreto il TT esercitava, che sono dimostrative di per sè della qualità di pubblico ufficiale che il ricorrente rivestiva.
2.2.- In ordine alla qualificazione giuridica della condotta, va osservato che, come anche questa volta ha correttamente ritenuto la corte territoriale, non possono nutrirsi dubbi sul rapporto corruttivo intercorso tra il TT ed il NC, rapporto mediato anche dai familiari del suddetto imputato.
Tanto infatti risulta ampiamente dalla sentenza impugnata, che riferisce dettagliatamente non solo delle rivelazioni fornite dal NC e dai suoi congiunti, ma anche delle dichiarazioni di altri testimoni, nonché degli oggettivi riscontri desunti dall'intercettazione ambientale effettuata il 7 marzo 2006 nella Questura di Caserta e dal controllo dei telefoni cellulari. Sostengono tuttavia i ricorsi che la condotta del TT non aveva realizzato gli estremi del reato di corruzione in atti giudiziari, nè quelli del reato previsto dall'art. 374 bis c.p.p., sia perché nè il "Diario clinico", e cioè il documento su cui erano annotati i risultati delle visite effettuate sulla persona del NC, ne' la relazione redatta dall'imputato il 27 maggio 2005, avevano natura di atto giudiziario, sia perché l'imputato si era limitato a dare atto della condizione di estremo degrado fisico e psichico in cui versava il detenuto, condizione che era effettivamente sussistente ed oggettivamente riscontrabile, ed era stata in effetti riscontrata dai periti di ufficio, di modo che non poteva certo sostenersi che le annotazione fossero false.
Va osservato allora come i giudici del merito abbiano dato ampia contezza in ordine al concreto riscontro nel caso di specie di tutti gli elementi, soggettivi ed oggettivi costitutivi del reato di corruzione in atti giudiziari.
Quanto all'elemento psicologico, la corte territoriale riferisce di come la condotta corruttiva, costituita dalla effettiva dazione di cospicue somme di denaro, ammontanti complessivamente a diverse centinaia di migliaia di Euro fosse ampiamente provata, e di come il TT nell'esercizio delle sue funzioni avesse non solo consapevolmente riferito di circostanze oggettivamente false (nella specie, degrado fisico a parte, attestando la sussistenza di patologia di rilievo psichiatrico che il dott. AN aveva riscontrato invece come ampiamente simulata, e comunque suscettibile di efficace trattamento in ambiente carcerario), ma avesse altrettanto consapevolmente ignorato che il dimagrimento apparentemente patologico del NC era in realtà frutto dell'assunzione di droghe, potenti diuretici ed altri farmaci anoressanti, circostanze che ben conosceva perché facenti parte integrante dell'accordo corruttivo.
Resta solo da aggiungere sul punto, che non vale a sminuire la responsabilità del TT la circostanza che droga e farmaci fossero introdotti nel carcere da agenti di polizia penitenziaria compiacenti, senza la diretta partecipazione dell'imputato attuale ricorrente, una volta che, come assumono motivatamente i giudici del merito, l'imputato ne era pienamente consapevole. Va infine chiarito che tra i reati sanzionati dall'art. 319 ter e art. 374 bis non ricorre ne' un'ipotesi di concorso formale, ne' tantomeno di concorso apparente di norme coesistenti, attesa la diversità ontologica e strutturale dei reati e la diversità del bene giuridico tutelato, e nel caso di specie la corte territoriale ha chiaramente illustrato come l'accordo corruttivo caratterizzasse la condotta del TT ai fini dell'art. 319 ter c.p., mentre la comprovata falsità delle attestazioni relative alla patologia psichiatrica integrava appieno il reato di false attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria. Valga su quest'ultimo punto precisare che la destinazione all'autorità giudiziaria è caratteristica strutturalmente immanente del diario clinico e specificamente manifesta della relazione di cui s'è detto.
Nel resto, come s'è detto, i ricorsi sono inammissibili, atteso che quanto all'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, la sentenza impugnata da ampia contezza della sua sussistenza, e del resto l'imponenza delle somme percepite dal TT dimostra di per sè la consapevolezza dell'imputato in ordine allo spessore criminale del NC ed alla associazione di tipo camorristico che aveva alle spalle.
La sentenza impugnata ha dato infine conto con ampia, dettagliata e condivisibile motivazione, delle ragioni che erano ostative al riconoscimento delle attenuanti generiche, e ciò stesso preclude ogni rivisitazione del merito sul punto. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2012