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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XV, sentenza 08/01/2026, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 234/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 15, riunita in udienza il
09/01/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
LA AR, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 09/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3718/2024 depositato il 22/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5817/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
4 e pubblicata il 15/07/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210167599962000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 11/2025 depositato il
14/01/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorre Ricorrente_1 avverso Nominativo_1 avverso la cartella di pagamento n. 29520210167599962000, dell'importo di € 408.22, notificata in data 24.6.2022, relativa a tasse automobilistiche 2018, eccependo l'omessa notifica dell'avviso di accertamento sottostante.
Si costituiva per il concessionario opponendosi.
Preso atto della costituzione in giudizio, la ricorrente ha eccepito il difetto di idonea procura.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, con sentenza n° 5817/2024 del 12-15.07.2024, ha accolto il ricorso e compensato le spese.
Propone appello Ricorrente_1 , eccependo la violazione e/o falsa applicazione del principio della soccombenza processuale statuito dall'art. 91-92 cpc ed art.15 comma 1 d.lgs.546/92. Afferma che è ormai principio consolidato che la parte soccombente sia condannata alle spese di giudizio. L'art. 92 del c.p.c. prevede la possibilità della compensazione delle spese qualora ricorrano “eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione”, ma nella sentenza non sono esplicitate ragioni eccezionali che abbiano indotto il primo Giudice a disporre la compensazione delle spese processuali.
Rimane intimata l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questo Collegio che l'appello è fondato, e va conseguentemente accolto.
A norma dell'art.91 c.p.c. la parte soccombente deve essere condannata al rimborso delle spese in favore dell'altra parte. La norma prevede che il Giudice possa compensare le spese processuali in caso di soccombenza reciproca o qualora concorrano altre gravi ed eccezionali ragioni.
Rimane fermo l'obbligo di motivare la decisione di compensare le spese di lite, in ognuna delle ipotesi nominate, onere discendente dalla generale prescrizione dell'art. 111 co. 6 Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati.
Inoltre, “In tema di spese processuali solo la compensazione deve essere sorretta da motivazione e non già
l'applicazione della regola della soccombenza cui il giudice si sia uniformato” (Cassazione civile, sez. II,
07/11/2017, n. 26366).
Le ragioni della compensazione "devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa che il Giudice è tenuto ad indicare esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza" (Corte di Cassazione, sezione III Civile, Sentenza 16 luglio - 19 ottobre 2015, n. 21083).
Nella fattispecie, posto che non ricorre l'ipotesi di soccombenza reciproca, in quanto il ricorso è stato integralmente accolto, non vi è dubbio che la compensazione delle spese disposta con la semplice locuzione
“ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, trattandosi comunque di tasse evase”, non integra l'obbligo di motivazione, ed è, comunque errata, non ricorrendo, a parere del Collegio, ragione alcuna per discostarsi dal principio della soccombenza.
E pertanto, partendo dalla premessa che l'omessa indicazione dei giustificati motivi nella sentenza di primo grado impone al giudice di appello di provvedere ad integrare la motivazione qualora ritenga sussistenti le ragioni della compensazione ovvero di condannare la parte soccombente, secondo la regola generale dell'art. 91 c.p.c., riconoscendosi in capo al giudice di appello il potere di correggere, modificare o integrare la motivazione adottata dal giudice di prime cure, purché la modifica non concerna statuizioni adottate con efficacia di giudicato e non si basi su elementi diversi da quelli acquisiti, va riformata la sentenza sul punto e liquidate le spese di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione 15, accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado, che liquida in € 300,00 oltre accessori di legge. Condanna l'Agenzia delle Entrate
Riscossione al pagamento delle spese processuali del giudizio di appello, che liquida in € 400,00, oltre accessori di legge, e ne dispone la distrazione nei confronti del Difensore antistatario, Dott. Difensore_1.
Così deciso in Catania, il 9 gennaio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
CA LL RO Vasta
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 15, riunita in udienza il
09/01/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
LA AR, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 09/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3718/2024 depositato il 22/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5817/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
4 e pubblicata il 15/07/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210167599962000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 11/2025 depositato il
14/01/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorre Ricorrente_1 avverso Nominativo_1 avverso la cartella di pagamento n. 29520210167599962000, dell'importo di € 408.22, notificata in data 24.6.2022, relativa a tasse automobilistiche 2018, eccependo l'omessa notifica dell'avviso di accertamento sottostante.
Si costituiva per il concessionario opponendosi.
Preso atto della costituzione in giudizio, la ricorrente ha eccepito il difetto di idonea procura.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, con sentenza n° 5817/2024 del 12-15.07.2024, ha accolto il ricorso e compensato le spese.
Propone appello Ricorrente_1 , eccependo la violazione e/o falsa applicazione del principio della soccombenza processuale statuito dall'art. 91-92 cpc ed art.15 comma 1 d.lgs.546/92. Afferma che è ormai principio consolidato che la parte soccombente sia condannata alle spese di giudizio. L'art. 92 del c.p.c. prevede la possibilità della compensazione delle spese qualora ricorrano “eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione”, ma nella sentenza non sono esplicitate ragioni eccezionali che abbiano indotto il primo Giudice a disporre la compensazione delle spese processuali.
Rimane intimata l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questo Collegio che l'appello è fondato, e va conseguentemente accolto.
A norma dell'art.91 c.p.c. la parte soccombente deve essere condannata al rimborso delle spese in favore dell'altra parte. La norma prevede che il Giudice possa compensare le spese processuali in caso di soccombenza reciproca o qualora concorrano altre gravi ed eccezionali ragioni.
Rimane fermo l'obbligo di motivare la decisione di compensare le spese di lite, in ognuna delle ipotesi nominate, onere discendente dalla generale prescrizione dell'art. 111 co. 6 Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati.
Inoltre, “In tema di spese processuali solo la compensazione deve essere sorretta da motivazione e non già
l'applicazione della regola della soccombenza cui il giudice si sia uniformato” (Cassazione civile, sez. II,
07/11/2017, n. 26366).
Le ragioni della compensazione "devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa che il Giudice è tenuto ad indicare esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza" (Corte di Cassazione, sezione III Civile, Sentenza 16 luglio - 19 ottobre 2015, n. 21083).
Nella fattispecie, posto che non ricorre l'ipotesi di soccombenza reciproca, in quanto il ricorso è stato integralmente accolto, non vi è dubbio che la compensazione delle spese disposta con la semplice locuzione
“ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, trattandosi comunque di tasse evase”, non integra l'obbligo di motivazione, ed è, comunque errata, non ricorrendo, a parere del Collegio, ragione alcuna per discostarsi dal principio della soccombenza.
E pertanto, partendo dalla premessa che l'omessa indicazione dei giustificati motivi nella sentenza di primo grado impone al giudice di appello di provvedere ad integrare la motivazione qualora ritenga sussistenti le ragioni della compensazione ovvero di condannare la parte soccombente, secondo la regola generale dell'art. 91 c.p.c., riconoscendosi in capo al giudice di appello il potere di correggere, modificare o integrare la motivazione adottata dal giudice di prime cure, purché la modifica non concerna statuizioni adottate con efficacia di giudicato e non si basi su elementi diversi da quelli acquisiti, va riformata la sentenza sul punto e liquidate le spese di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione 15, accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado, che liquida in € 300,00 oltre accessori di legge. Condanna l'Agenzia delle Entrate
Riscossione al pagamento delle spese processuali del giudizio di appello, che liquida in € 400,00, oltre accessori di legge, e ne dispone la distrazione nei confronti del Difensore antistatario, Dott. Difensore_1.
Così deciso in Catania, il 9 gennaio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
CA LL RO Vasta