Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XV, sentenza 08/01/2026, n. 234
CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026

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    Violazione principio soccombenza processuale

    Il Collegio ha ritenuto fondato l'appello, evidenziando che la compensazione delle spese, in assenza di soccombenza reciproca e di motivazione adeguata da parte del giudice di primo grado, viola i principi di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. e 111 Cost. Pertanto, la sentenza è stata riformata sul punto, condannando l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di primo grado e le spese del giudizio di appello.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XV, sentenza 08/01/2026, n. 234
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 234
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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