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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 20/11/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. Trib. Nr. 99/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter cpc con note da depositare nel termine del 9/10/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
(CF. , nato a Parte_1 C.F._1
Caltanissetta il 26/5/1963 e ivi residente in [...], rappresentato e difeso, in forza di giusta procura analogica posta in calce al ricorso, dall'avv. Giuseppe Alessandro Lo Giudice (cf: ), con domicilio fisico C.F._2 eletto presso il suo studio sito a Caltanissetta, in Viale della Regione n. 146 e con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC Email_1
- ricorrente -
CONTRO (cf: , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 con sede legale a Milano via Bagutta e sede amministrativa a Catania via Alfredo Agosta n.123 Zona Industriale, rappresentata e difesa, in forza di procura con firma digitale allegata alla memoria di costituzione, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Silvestro Vitale ( ) e Alessandro Gullo C.F._3 ( ), con domicilio fisico presso lo studio del primo difensore a C.F._4 Catania, Piazza S. Maria della Guardia n. 28 e con domicilio digitale presso gli indirizzi PEC e Email_2
Email_3
- convenuto - CONCLUSIONI RICORRENTE: <In via principale: Ritenere e dichiarare la inefficacia e/o nullità e/o invalidità e/o l'illegittimità e/o il carattere ritorsivo dell'intimato licenziamento a norma dell'art. 2, comma 1, del d.Lgs. 2015 n. 23, e per l'effetto annullare e/o revocare e/o dichiarare illegittimo e/o nullo l'intimato licenziamento ordinando al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto, ai sensi dell'art 2, comma 1, del D. Lgs 2015 n. 23, e condannare il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento
1 di fine rapporto, e condannare da ultimo il datore di lavoro, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali ritenere e dichiarare la inefficacia e/o nullità e/o invalidità e/o l'illegittimità dell'intimato licenziamento per insussistenza della giusta causa e/o giustificato motivo e per l'effetto annullare e/o revocare e/o dichiarare illegittimo e/o nullo l'intimato licenziamento e condannare il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 3 comma 2, del D. Lgs. 2015 n. 23, alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché́ quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Condannare inoltre, il datore di lavoro al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva;
ritenere e dichiarare la inefficacia e/o nullità e/o invalidità e/o l'illegittimità dell'intimato licenziamento per difetto degli estremi della giusta causa e/o giustificato motivo, e per l'effetto annullare e/o revocare e/o dichiarare illegittimo e/o nullo l'intimato licenziamento dichiarando estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannando il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 3 comma 1, D. Lgs 2015 n. 23, al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità; ritenere e dichiarare la inefficacia e/o nullità e/o invalidità e/o l'illegittimità dell'intimato licenziamento per le ragioni sopra evidenziate, e per l'effetto annullare e/o revocare e/o dichiarare illegittimo e/o nullo l'intimato licenziamento condannando il datore di lavoro al pagamento delle superiori indennità in forma ridotta, ove ne ricorrano i presupposti, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs 2015 n. 23; Ritenere e dichiarare comunque nullo, illegittimo e/o inefficace e/o infondato e/o illegittimo l'impugnato provvedimento di licenziamento e per l'effetto condannare la società resistente a corrispondere un'indennità risarcitoria, ex art. 8 della L. 1966, in misura pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto e comunque non inferiore a 2,5; In ogni caso, applicare ogni conseguenza di legge e/o rimedio e/o adottare ogni più opportuno provvedimento a seguito della dichiarazione di illegittimità e/inefficacia e/o infondatezza e/o nullità e/o annullamento dell'impugnato provvedimento di licenziamento;
ritenere e dichiarare che al Sig. non sono stati corrisposte la Pt_1 tredicesima anno 2023, la quattordicesima anno 2023, l'indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti, il Tfr e per l'effetto condannare la società al pagamento di € 10.000,00, o quella maggiore o minore somma al medesimo spettante per le superiori voci, oltre interessi e rivalutazione come per legge fino al soddisfo;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario>>. CONVENUTO: <VOGLIA L'On. Giudice adito ritenere e dichiarare inammissibili tutte le domande proposte, in via principale e subordinata, dal
2 ricorrente con il ricorso indicato in premessa o comunque rigettarle perché destituite di fondamento in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi>>.
* * * RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato telematicamente il 26/01/2024, il sig.
[...]
[d'ora in poi solo “sig. ] ha agito in giudizio contro la società Pt_1 Pt_1
[di seguito anche solo “ ”] per contestare il licenziamento CP_1 CP_1 disciplinare irrogategli in data 27/06/2023. A sostegno della sua azione, costui ha rappresentato:
- di essere stato assunto dalla in data 1/3/2019, dopo che la stessa era CP_1 subentrata <fra la fine dell'anno 2018 e l'inizio dell'anno 2019>> [pag. 1 ricorso] nell'esecuzione dell'appalto di igiene urbana [affidato dal di Caltanissetta] CP_2 presso cui era impiegato da oltre 30 anni;
- che l'assunzione è avvenuta con contratto di lavoro a tempo indeterminato, full time per 38 ore settimanali ed assegnazione delle mansioni di operatore, livello 2A CCNL Servizi Igiene Ambientale [doc. 1];
- di aver sempre lavorato osservando il seguente orario di lavoro: <dal Lunedì al Sabato, dalle ore 04,00 Am alle ore 10,20 Am>> [pag. 2 ricorso];
- che, in concreto, si è occupato di svolgere contestualmente sia le mansioni di autista/conducente sia quelle di netturbino/caricatore, dedicandosi quindi non solo alla guida degli automezzi ma anche al carico materiale dei rifiuti e allo svuotamento dei cassonetti;
- di non aver mai ricevuto addebiti disciplinari <in oltre 30 anni di impiego nell'appalto>> [pag. 3 ricorso];
- che, con nota del 26/5/2023, la gli ha contestato un singolo CP_1 comportamento, <asseritamente posto in essere in data 25.04.2023, consistente nello scarico di sacchetti di spazzatura indifferenziata di vario genere nella pubblica via – segnatamente Via Benedetto Croce angolo Via Lamantia, nei pressi dell'istituto superiore A. AN di Caltanissetta, a cui è seguita la notifica nei confronti della società datrice di lavoro del verbale di Polizia Municipale n. 240/PM… l'accertamento dei fatti da parte del datore di lavoro sarebbe scaturito da una indagine interna occasionata da un sopralluogo delle forze dell'ordine nonché dalle immagini di video sorveglianza della suddetta scuola pubblica A. AN >> [pagg. 2 e 3 ricorso e doc. 2 ricorrente];
- che, previa richiesta, è stato sentito in data 15/6/2023 [doc. 3 ric.] con l'assistenza di un rappresentante sindacale;
durante l'audizione <ha recisamente negato ogni addebito imputando il comportamento contestato a dei problemi di salute ben noti al datore di lavoro, e segnatamente ad uno sbalzo pressorio dovuto alla mancata assunzione della terapia allo stesso prescritta, che lo avrebbero indotto, il giorno 25.04.2023, ad interrompere l'esecuzione della propria prestazione di lavoro con l'auspicio di poterla completare in un momento successivo>> [pag. 3 ricorso];
- che, non ritenendo le giustificazioni adeguate, la , con nota del CP_1 27/6/2023, lo ha licenziato in ragione del <danno patrimoniale derivato alla società per effetto del verbale e per la lesione della propria immagine aziendale>> [pag. 4 ricorso e doc. 4 ric.];
- che il predetto licenziamento è stato impugnato <con nota a.r. del 02.08.2023, anticipata a mezzo Pec in data 01.08.2023>> [pag. 4 ricorso e doc. 5 ric.].
3 In forza della cornice fattuale sopra tratteggiata, la difesa attorea ha articolato i seguenti motivi di diritto:
- ha eccepito l'insussistenza dei fatti contestati, osservando:
➢ che, ai fini del giudizio sulla sussistenza di un illecito disciplinare, la condotta del lavoratore va valutata sia sotto il profilo oggetto sia sotto quello soggettivo, ponendo attenzione quindi tanto alle modalità di realizzazione del fatto quanto alle circostanze ed intensità dell'elemento oggettivo;
➢ che il lavoratore ha sempre negato di avere posto in essere detta condotta deliberatamente;
per contro <ha imputato gli accadimenti ad un malessere fisico, e dunque un fattore non prevedibile né evitabile idoneo addirittura ad interrompere il nesso causale tra condotta ed evento, precisando peraltro di avere avuto l'intenzione di fare ritorno nei luoghi per prelevare i rifiuti abbandonati sulla pubblica via [pag. 6 ricorso]; non vi è stato alcun abbandono intenzionale ma unicamente l'impossibilità di portare a termine la prestazione lavorativa a causa di un <malessere, ovvero un fattore eccezionale, non prevedibile nè evitabile, discendente da una patologia ben conosciuta dalla società e documentata da un apposito certificato medico…>> [pag. 7 ricorso e doc. 6 ric.];
- ha dedotto la violazione del principio di proporzionalità poiché:
➢ secondo la giurisprudenza, il licenziamento si giustifica quando l'inadempimento del lavoratore ai propri obblighi sia notevole ovvero tale da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto;
nel caso di specie, invece, la mancanza rimproverata al sig. assume carattere modesto [cfr. ultimo periodo pag. 8 ricorso]; Pt_1
➢ secondo la giurisprudenza, le indicazioni della contrattazione collettiva riguardanti le condotte costituenti giusta causa hanno valore meramente esemplificativo [viene citata, Cass. 9304/2021]; assumono portata vincolante invece laddove puniscano una determinata infrazione con una sanzione di stampo conservativo;
al riguardo è stato precisato che
<Nell'ipotesi di accertata sproporzione tra sanzione applicata e condotta contestata, va disposta la tutela risarcitoria se la condotta stessa non è sussumibile in alcuna delle fattispecie per cui i contratti collettivi o i codici disciplinari prevedano l'irrogazione di una sanzione conservativa - ricadendo il difetto di proporzionalità tra le "altre ipotesi" menzionate dall'art. 18, comma 5, l. n. 300/1970, mentre va disposta la tutela reintegratoria se il fatto contestato e accertato è contemplato da una norma negoziale vincolante e tipizzato come punibile con una sanzione conservativa>> [Cass, 19585/2021]; nella vicenda in esame, il comportamento contestato al ricorrente è previsto e punito dal CCNL di categoria e dal Codice disciplinare con una semplice sanzione conservativa, potendo sussumersi o nella lettera f) tra le ipotesi per le quali l'art. 68 CCNL di settore prevede la sanzione della multa [“f) negligenza nell'esecuzione del servizio assegnato rispetto alle istruzioni impartite”] ovvero nella lettera b) delle fattispecie a cui – sempre il citato art. 68 CCNL di settore – ricollega la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 2 giorni [“b. per non aver eseguito la prestazione richiesta adducendo impedimenti non verificabili”]; le medesime considerazioni si imporrebbero anche
4 guardando al codice disciplinare che <punisce con la multa di 2 ore il conducente che abbia riportato una contravvenzione a lui imputabile per negligenza, continuando a prevedere la medesima sanzione addirittura nell'ipotesi di plurima recidiva (fino al quarto episodio)>>.
- ha lamentato il mancato pagamento della 13^ e 14^ mensilità, dell'ultima busta paga e del TFR dovuto. Sono state quindi rassegnate le conclusioni riportate in epigrafe.
1.1. La si è costituita in giudizio in data 23/4/2024. CP_1 Parte convenuta ha criticato l'impostazione attorea e ha messo in luce:
- che, in data 22/5/2023, la Polizia Municipale di Caltanissetta le ha notificato il verbale di accertamento di violazione amministrativa n.240/PM con cui è stata riscontrata la consumazione delle seguenti azioni illecite: <Scaricava con mezzo in dotazione alla Ditta Dusty in data 25.04.2023 alle ore 04:45 (ora solare) da verifica fatta in 50 minuti dopo ore 05:35 (ora legale) sacchi di spazzatura indifferenziata di vario genere. Sopralluogo effettuato con Personale della e a mezzo di rilievo CP_1 fotografico e successiva con impianto di videosorveglianza in dotazione all'
[...]
di Caltanissetta>> [doc. 1 conv.]; Parte_2
- che con il predetto verbale è stata irrogata anche la sanzione amministrativa di € 600;
- che in data 26/5/2023, a seguito di un'indagine interna, il ricorrente è stato individuato come il responsabile del “gravissimo illecito ambientale” e, in virtù di ciò, gli è stato contestato in modo puntuale e particolareggiato il <gravissimo inadempimento agli obblighi connessi alla corretta esecuzione della mansione>> affidategli [pag. 3 comparsa];
- che l'audizione difensiva del lavoratore si è svolta in data 15/6/2023; in tale occasione, il lavoratore <ha ammesso di essere l'autore dei fatti contestati ed in particolare di avere effettivamente collocato in data 25.04.2023, durante il suo turno di lavoro, sulla via Benedetto Croce angolo via Lamantia di Caltanissetta i rifiuti già stipati nell'automezzo aziendale. Il lavoratore aggiunge a sua discolpa che si riservava di “tornare successivamente per prelevarli ed effettuare il corretto conferimento”, ma a causa di un malessere ha dimenticato di effettuare tale operazione di recupero per cui i rifiuti sono rimasti sulle strade del centro cittadino avanti l'Istituto scolastico “A. AN”>>.
- che le osservazioni difensive del ricorrente si sono rivelate inconsistenti sicché si è proceduto al suo licenziamento disciplinate stante l'<assoluta gravità dei reati ambientali consapevolmente commessi dal dipendente nell'espletamento della prestazione di lavoro di sua competenza e che hanno procurato ingenti danni economici e di immagine all'Azienda nonché l'irreparabile lesione del rapporto fiduciario, come peraltro previsto dal CCNL applicato>> [pag. 4 comparsa];
- che il , per i fatti accertati con il verbale di polizia Controparte_3 municipale, ha applicato nei propri confronti la penale contrattuale di € 9.564,09, da decurtare a carico del primo canone mensile nonché l'<ulteriore penalizzazione del punteggio relativo al quinto anno di appalto classificando l'indicatore come
“gravemente insufficiente”>> [pag. 5 comparsa e doc. 5 conv.];
- che, al fine di contestare le avverse deduzioni, va puntualizzato: che il ricorrente, pur allegando un'anzianità di servizio trentennale, è stato assunto nel marzo 2019 per cui i rapporti con le precedenti imprese impegnate nell'appalto appaiono irrilevanti;
5 o che le dichiarazioni rese nel corso dell'audizione, svoltasi con l'assistenza del rappresentante sindacale, rendono palese come lo stesso abbia ammesso la <veridicità dei fatti contestati e soprattutto si dichiar[i] consapevole dell'estrema gravità delle violazioni commesse in materia di leggi ambientali>>;
o di non aver mai avuto contezza dei problemi di salute riferiti al ricorrente;
o che non vi può essere alcun nesso di causalità tra l'asserito malessere, mai conosciuto, e le gravissime infrazioni ambientali;
il ricorrente, d'altra parte, <non ha comunicato alla “ CP_1 nell'immediatezza dei fatti alcuno stato di malessere che gli avrebbe impedito il regolare espletamento del servizio mentre solo dopo la contestazione delle violazioni si procura una generica certificazione datata 30.05.2023 (oltre un mese dopo) che si limita ad attestare una
“ipertensione arteriosa” che non giustifica in alcun modo l'irregolare sversamento sulla pubblica strada dei rifiuti>> [pag. 6 comparsa;
o che il pagamento delle mensilità aggiuntive così come gli emolumenti di fine rapporto sono stati regolarmente accreditati in busta paga ma compensati <con la dovuta trattenuta per cessione del quinto, come risulta dal prospetto paga di Luglio 2023>> [docc. 6 e 7 conv.];
- che il capo di domanda avente ad oggetto il carattere ritorsivo del licenziamento non è stato supportato da alcuna deduzione a sostegno, sicché si rivela inammissibile;
- che l'illecito contestato è sussistente e presenta sia il carattere dell'antigiuridicità quanto quello dell'imputabilità al ricorrente;
in particolare, <il quadro probatorio acquisito agli atti del presente giudizio è documentale ed è incontestabile poiché proviene da atti dalla Autorità Pubblica, sia per quanto attiene al profilo dell'accertamento della gravissima violazione delle leggi di tutela ambientale commessi dal AC (connotazione oggettiva di antigiuridicità”) sia per il conseguente onerosissimo pregiudizio arrecato alla alla quale sono state CP_1 inflitte sanzioni amministrative per euro 600,00, sanzioni contrattuali per euro 9.564,09 e classificazione di “gravemente insufficiente “ per il quinto anno dell'appalto. Il “profilo soggettivo di imputabilità della condotta” al AC proviene documentalmente dalle stesse dichiarazioni confessorie rese e sottoscritte dallo stesso lavoratore in sede di audizione personale nel corso del procedimento disciplinare, con l'assistenza del rappresentante sindacale nominato dal lavoratore>> [pag. 9 comparsa];
- che il licenziamento trova corrispondenza nelle previsioni del CCNL applicabile al rapporto, il quale prevede, tra le ipotesi di “Mancanze punibili con il licenziamento senza preavviso”, la “Violazione deliberata di leggi, regolamenti, o dei doveri che possono arrecare o abbiano arrecato pregiudizio all'impresa o a terzi” [cfr. art.68 n.3 lettera “G” sub lettera “c” CCNL FISE Imprese di Igiene Ambientale, testo dell'Accordo di rinnovo del 18.05.2022]; in ogni caso, la stessa lettera “G” dispone che la sanzione del licenziamento senza preavviso è irrogabile a fronte di <<…ogni mancanza che lede irreparabilmente il rapporto di fiducia con l'impresa, relativa a doveri anche non espressamente richiamati nel presente CCNL di entità tale da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro>>;
- che il <“malessere” che avrebbe causato la “dimenticanza” di raccogliere i rifiuti volontariamente sversati sulla pubblica via cittadina, peraltro genericamente
6 tardivamente dedotto, non appare assolutamente valido ed efficace per giustificare la gravissima violazione delle norme ambientali. Se il AC avesse veramente accusato nella giornata del 25.04.2023 alle ore 04:50 una importante situazione patologica, avrebbe fatto ricorso nell'immediatezza alle cure medico-sanitarie del caso ed avrebbe dovuto denunziare lo stato di malattia all'Azienda, ma di tutto ciò non vi è traccia alcuna>> [pag. 10 comparsa];
- che nessun difetto di sproporzione è configurabile poiché, come già evidenziato, la sanzione espulsiva gode di espressa copertura da parte delle previsioni contrattual-collettive. La ha quindi concluso secondo quanto trascritto in epigrafe. CP_1
1.2. La causa è risultata matura per la decisione alla luce delle produzioni documentali esibite dalle parti. È stata così rinviata per discussione e decisione, da ultimo, all'udienza del 9/10/2025. Non essendo richiesta la presenza dei difensori e delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc. Il Giudice definisce il procedimento con l'adozione fuori udienza della sentenza.
2. Sul piano fattuale è incontroverso e supportato da evidenze documentali che:
- la ha assunto il sig. in data 1/3/2019, dopo essere subentrata - CP_1 Pt_1 fra la fine dell'anno 2018 e l'inizio dell'anno 2019>> [pag. 1 ricorso] - nell'appalto di igiene urbana affidato dal;
in tale appalto il ricorrente Controparte_3 aveva già lavorato (alle dipendenze dei precedenti appaltatori) da oltre 30 anni;
- l'assunzione è avvenuta con contratto di lavoro a tempo indeterminato, full time per 38 ore settimanali e al sig. sono state assegnate le mansioni di Pt_1 operatore, livello 2A CCNL FISE Imprese di Igiene Ambientale [il cui testo è stato rinnovato in data 18/5/2022 - doc. 7 ric. e doc. 7 conv.];
- l'articolazione dell'orario di lavoro era la seguente: <dal Lunedì al Sabato, dalle ore 04,00 Am alle ore 10,20 Am>> [pag. 2 ricorso];
- l'attività in concreto prestata dal ricorrente ha abbracciato sia le mansioni di autista/conducente sia quelle di netturbino/caricatore: lo stesso, quindi, oltre alla guida degli automezzi, era impegnato anche nel carico materiale dei rifiuti e nello svuotamento dei cassonetti. Le predette coordinate conducono il rapporto di lavoro e il licenziamento per cui è causa nell'area applicativa del dlgs 23/2015.
3. Ciò precisato, l'azione disciplinare qui vagliata trae origine dai fatti compendiati nel verbale di accertamento n. 240/PM del 19/5/2023 [doc. 1 conv.]; con tale atto, è stata rilevata la realizzazione di un'infrazione ambientale nei termini di seguito trascritti: <Scaricava con mezzo in dotazione alla Ditta Dusty in data 25.04.2023 alle ore 04:45 (ora solare) da verifica fatta in 50 minuti dopo ore 05:35 (ora legale) sacchi di spazzatura indifferenziata di vario genere>>. Nel citato verbale, si dà atto di aver ricostruito la vicenda illecita mediante
<Sopralluogo effettuato con Personale della e a mezzo di rilievo fotografico CP_1 e successiva con impianto di videosorveglianza in dotazione all' Pt_2 [...]
di Caltanissetta>>. Parte_2 Trattandosi di un episodio integrante gli estremi di una violazione amministrativa [è stato richiamato il combinato disposto degli artt. 255 c. 1 e 192 c.
7 1 Dlgs. 152/2006 – cfr. pag. 1 verbale sub doc. 1 conv.], i verbalizzanti hanno irrogato alla , in qualità di obbligata in solido, la sanzione pecuniaria di € 600. CP_1 La predetta dinamica, dal punto di vista dell'”accadimento storico”, non è stata investita da alcun rilievo critico ad opera del ricorrente;
tanto sotto il profilo spazio- temporale quanto sotto il profilo materiale, la stessa risulta pacifica e compiutamente fotografata dalla verbalizzazione sopra riportata. Nell'immediatezza dei fatti, il profilo rimasto nebuloso ha riguardato la persona cui imputare la condotta antigiuridica. A questo riguardo, non è contestato che:
- la , al fine di appurare l'identità del dipendente resosi responsabile CP_1 del comportamento, abbia espletato un'indagine interna;
- tale indagine ha permesso di imputare all'odierno ricorrente la commissione del fatto. Chiarito questo aspetto, la società convenuta ha contestato al sig. con Pt_1 lettera consegnata a sue mani il 27/5/2023, i seguenti addebiti: <In data 22.05.2023 è stato notificato alla scrivente Società il verbale della Polizia Municipale di Caltanissetta numero 240/PM del 19.05.2023 con il quale gli Agenti hanno dato notizia alla Società dell'accertamento della violazione da parte di un dipendente della delle norme di prevenzione dell'inquinamento ambientale e dell'igiene CP_1 urbana. Nello specifico la Polizia Municipale le ha accertato che in data 25.04.2023 alle ore 04:45 un dipendente della con automezzo aziendale ha scaricato in CP_1 Caltanissetta sulla pubblica strada (via Benedetto Croce angolo con Via Lamantia) nei pressi dell'Istituto di Istruzione Superiore A AN, "sacchi di spazzatura indifferenziata di vario genere". Il rilevamento è avvenuto tramite sopralluogo delle Forze dell'Ordine e rilievi fotografici nonché con l'ausilio delle registrazione effettuate tramite l'impianto di videosorveglianza della suddetta Scuola pubblica. La scrivente Società, sulla base delle preliminari informazioni ricevute, ha avviato un'indagine interna, accertando che l'autore delle gravissime violazioni ambientali sopra descritte è la S.V. in servizio in quel giorno, a quell'ora e con quel determinato automezzo, rilevato dall'impianto di videosorveglianza. Sulla base dei fatti sopra contestati, la S.V. ha violato, con azioni commissive particolarmente gravi ed ingiustificate, parecchie disposizioni di legge per la prevenzione dei reati di inquinamento e tutela dell'igiene ambientale nonché di abusivo smaltimento di rifiuti solidi. Le violazioni che Le contestiamo con la presente nota, oltre ad avere leso il rapporto fiduciario nei Suoi confronti, costituiscono gravissimo inadempimento ai doveri ed agli obblighi scaturenti dal contratto di lavoro…>> [doc. 2 ric. e doc. 2 conv.]. Ebbene, la contestazione disciplinare riproduce pedissequamente i tratti dell'accertamento contenuto nel verbale n. 240/PM. Dal punto di vista soggettivo, la riferibilità dell'episodio appare inequivoca;
è stato lo stesso sig. nel corso dell'audizione difensiva avvenuta in data Pt_1 16/5/2023, ad assumersene la paternità, evidenziando:
- di essere l'operaio in servizio nella giornata e nelle ore segnalate nel verbale di polizia, le cui risultanze – come detto – sono state integralmente recepite in seno alla contestazione;
- di essere colui che ha <collocato i rifiuti presso la via Benedetto Croce angolo con Via Lamantia>>. Ha manifestato, poi, la propria consapevolezza <…di essere incorso in una gravissima violazione delle norme di legge in materia ambientale>> [cfr. doc. 3 ric. e doc. 3 conv.]
8 D'altra, nel proprio atto difensivo, il lavoratore non ha mai disconosciuto di essere l'autore materiale del gesto consistito nello scarico e nell'abbandono di rifiuti sulla pubblica via. Ed è proprio una simile condotta a costituire l'antecedente fattuale con cui la società datoriale ha giustificato il provvedimento espulsivo adottato in data 27/6/2023 [doc. 4 ric. e doc. 4 conv.].
4. In una siffatta cornice, la prospettazione attorea ha censurato il recesso datoriale sotto due angoli visuale: i) l'insussistenza di una condotta disciplinarmente rilevante per mancanza dell'elemento soggettivo. ii) in via gradata, la violazione del principio di proporzionalità; laddove sussistente, il comportamento tenuto avrebbe dovuto punirsi con una misura conservativa alla luce delle previsioni della contrattazione collettiva di settore.
5. Con il motivo sub i) si nega che il modus operandi del sig. fosse Pt_1 sorretto da una corrispondente deliberazione volitiva;
la volontà di quest'ultimo sarebbe stata, infatti, viziata da un malessere fisico, consistito in uno “sbalzo pressorio” [pag. 3 ricorso] che lo avrebbe privato della possibilità di <<…completare quel giorno la propria prestazione…>> [pag. 7 ricorso]. Tale ricostruzione non persuade. La stessa, innanzitutto, non sembra armonizzarsi perfettamente con quanto emerge dall'audizione del lavoratore. La rappresentazione offerta in ricorso muove dalla circostanza che il fattore
“perturbante” si sia verificato nel corso dell'attuazione della prestazione lavorativa;
fattore che avrebbe impedito al sig. di perfezionare le mansioni che stava Pt_1 espletando [quelle di raccolta dei rifiuti]. Seguendo questo tracciato narrativo, l'insorgenza dell'asserito malessere si sarebbe verificata in pendenza dell'attività lavorativa e avrebbe agito in senso ostativo rispetto alla possibilità di portarla a termine. Come anticipato, questa scansione della vicenda si presenta asimmetrica rispetto al quadro riferito dal lavoratore al momento dell'intervista; in tale occasione, lo stesso ha dichiarato:
- di aver <collocato i rifiuti presso la via Benedetto Croce angolo con Via Lamantia>>; il tenore dell'affermazione lascia intendere come sia l'atto della raccolta sia il posizionamento dei rifiuti sulla pubblica via fossero stati integralmente realizzati;
nel proseguo della narrazione, il sig. sottolinea soltanto la propria Pt_1 intenzione di tornare <successivamente per prelevarli ed effettuare …il corretto conferimento>> ma non riferisce di criticità legate al proprio stato di salute;
ciò presuppone quindi che i rifiuti fossero già stati ritirati e lasciati incustoditi intenzionalmente;
rispetto ad entrambe queste condotte non vengono evidenziate alterazioni di natura psichica, sicché le stesse sembrano sorrette da coscienza e volontà perfettamente integre;
- di aver poi <accusato un malessere (uno sbalzo pressorio) che mi ha fatto dimenticare di recuperare i rifiuti solo temporaneamente collocati in Via Benedetto Croce>>; ecco qui intervenire il fattore “perturbante” che, tuttavia, viene inquadrato come un “post factum” e collocato in una dimensione successiva al momento del prelievo dei sacchi dell'immondizia e del successivo abbandono;
la crisi pressoria viene descritta dal sig. soltanto come la situazione che avrebbe eliso il ricordo Pt_1 di dover tornare a recuperare i rifiuti ma non come una causa esterna che avrebbe
9 impattato (in senso negativo) sulla corretta esecuzione delle mansioni lavorative [cfr. doc. 3 ric. e doc. 3 conv.]. La discrasia appena fotografata pone alcuni dubbi sulla plausibilità dell'impianto difensivo delineato in seno alla prima censura del ricorso. La discrepanza rispetto alla versione offerta dal lavoratore la rende difficilmente attendibile, non essendo – d'altra parte – emersi elementi capaci di far dubitare della genuinità e spontaneità dell'audizione del sig. che appare scevra da Pt_1 condizionamenti e garantita dall'assistenza di un rappresentazione sindacale. La lente cognitoria va quindi regolata ponendosi nel solco delle dichiarazioni provenienti dal ricorrente. Lungo questa direttrice, allora, pare possibile scandire queste considerazioni:
➢ posto che, a detta dello stesso ricorrente, tanto l'impossessamento quanto il “collocamento” dei rifiuti nell'area pubblica sono avvenuti in assenza di perturbazioni della propria sfera volitiva, quindi in modo del tutto intenzionale;
➢ si fa fatica a comprendere, allora, le ragioni per le quali tali rifiuti siano stati abbandonati in attesa di essere poi recuperati;
questo aspetto non è stato in alcun modo chiarito dalla difesa del ricorrente ed è rimasto oscuro;
in nessun passaggio della propria difesa, il sig. chiarisce Pt_1
i motivi che lo hanno indotto a compiere il primo gesto, quello del
“collocamento” della spazzatura presso l'area pubblica in cui sono stati rinvenuti;
manca una spiegazione razionale del perché un operatore ecologico, nel corso del suo turno di lavoro, una volta completa la fase della raccolta dei sacchetti di rifiuti, li abbia dovuti lasciare del tutto incustoditi all'angolo di due vie centrali di Caltanissetta, ripromettendosi di tornare successivamente per raccoglierli nuovamente e stiparli nell'auto-compattatore. Peraltro, nell'atto di accertamento n. 240/PM, il verbo adoperato per descrivere l'illecito sanzionato è quello di “scaricare” [l'espressione precisa è “Scaricava con mezzo in dotazione… cfr. doc. 1 conv.]. Tale verbo sembra evocare una condotta abdicativa ancora più grave, corrispondente ad uno svolgimento dei fatti di tipo bifasico in cui ad un primo conferimento dei rifiuti nel cassonetto montato sul mezzo aziendale è seguito un successivo sversamento sulla sede stradale. Pure su questo aspetto specifico [valorizzato dalla difesa della in seno CP_1 alla memoria conclusionale del 28/10/2024], la difesa del ricorrente non ha preso posizione in maniera compiuta ed esaustiva. Sotto altro ma connesso profilo, la circostanza fatta valere dal sig. per Pt_1 sostenere la compromissione della propria capacità deliberativa (lo sbalzo pressorio) risulta meramente labiale, assertiva, del tutto indimostrata. Ed invero:
• manca qualsivoglia prova che l'asserito malessere sia stato anche solo comunicato all'azienda nell'immediatezza dei fatti (o, quantomeno, ad un collega di lavoro;
non è stato nemmeno chiarito se il giorno dell'episodio il sig. fosse da solo o con altri dipendenti); Pt_1
• manca qualsivoglia certificazione medica che attesti il verificarsi dell'aumento della pressione proprio il giorno del 25/4/2023; non vi è nessuna documentazione medica riferita al giorno in cui è successo il fatto contestato: il ricorrente avrebbe ad es. potuto recarsi al pronto
10 soccorso per ottenere un riscontro sanitario circa lo stato di malessere che lamentava in quel momento e che riferisce in ricorso;
• manca qualsivoglia prova circa l'intensità dell'ipotizzato malessere così come che quest'ultimo abbia avuto una efficienza eziologica tale da paralizzare la prosecuzione dell'attività lavorativa o l'intendimento di tornare sul luogo dello sversamento dei rifiuti per ricollocarli nel cassonetto del mezzo aziendale;
• il certificato medico esibito dal ricorrente sub n. 6) è del tutto inadeguato;
si limita ad attestare problematiche di ipertensione arteriosa con crisi frequenti ma non dimostra che, proprio il giorno da cui origina la contestazione disciplinare, il sig. ne abbia sofferto, trattandosi Pt_1 di una documentazione sanitaria formata successivamente;
• il fatto della mancata assunzione della terapia prima dell'inizio del turno, oltre a non essere contestata, è del tutto irrilevante;
di per sé sola non autorizza alcun ragionamento di tipo presuntivo, specialmente in assenza – come detto – di riscontri diagnostici sulla effettiva sussistenza dello sbalzo pressorio nella giornata del 25/4/2023; tra l'altro, l'assenza della copertura farmacologica sembrerebbe esaurirsi alla giornata cui fa riferimento l'addebito disciplinare, non essendoci evidenze né del fatto che il trattamento terapeutico non fosse seguito né della comparsa di altri episodi di crisi. I profili appena richiamati conducono a ritenere che la deduzione della crisi pressoria rimanga allo stadio di enunciato assertivo e confinata nell'area delle mere allegazioni di parte.
5.1. Il concetto di licenziamento disciplinare presuppone un inadempimento del lavoratore. La figura del licenziamento disciplinare, che può farsi risalire ad una storica pronuncia della Corte Costituzionale1, si è consolidata grazie all'elaborazione giurisprudenziale del principio secondo cui il recesso datoriale motivato da una condotta colposa o, comunque, manchevole del lavoratore va considerato
“ontologicamente disciplinare. La verifica giudiziale della legittimità del licenziamento disciplinare impone di valutare la ricorrenza o meno di una causa giustificatoria attraverso la sussunzione della complessiva vicenda fattuale all'interno della clausola generale della giusta causa (o del giustificato motivo soggettivo). La giusta causa di licenziamento, quale fatto “che non consent[e] la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”, configura una norma elastica, in quanto costituisce una disposizione dalla portata precettiva ampia e polivalente. Il contenuto di tale clausola rimanda ad un giudizio relativo ed esteso ad ogni aspetto del contesto multifattoriale. Per questa ragione, il giudice non è vincolato alle tipizzazioni della giusta causa e del giustificato motivo presenti nei contratti collettivi. Ed invero, <L'elencazione delle ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta nei contratti collettivi ha, al contrario che per le sanzioni disciplinari con effetto conservativo, valenza meramente esemplificativa, sicché non preclude un'autonoma valutazione del giudice di merito in ordine all'idoneità di un grave inadempimento, o di un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile, a far venire meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore>> [Cass. 2830/2016 (Rv. 638720 - 01); nello stesso senso, Cass. 26010/2018 e Cass. 18195/2019; Cass. 30510/2021; Cass. 33811/2021] La tipizzazione delle cause di recesso contenuta nella contrattazione collettiva, quindi, non ha carattere vincolante, <potendo il catalogo delle ipotesi di giusta causa e di giustificato motivo essere esteso, in relazione a condotte comunque rispondenti al modello di giusta causa o giustificato motivo, ovvero ridotto, se tra le previsioni contrattuali ve ne sono alcune non rispondenti al modello legale e, dunque, nulle per violazione di norma imperativa;
ne consegue che il giudice non può limitarsi a verificare se il fatto addebitato sia riconducibile ad una previsione contrattuale, essendo comunque tenuto a valutare in concreto la condotta addebitata e la proporzionalità della sanzione>> [Cass. 3283/2020 (Rv. 656774 – 01)]. In altri termini, <la previsione, nel contratto collettivo, di fattispecie integranti giusta causa di licenziamento rappresenta uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale di cui all'art. 2119 c.c., ma non è vincolate per il giudice, il quale può ritenere la sussistenza della giusta causa per un grave inadempimento o un grave comportamento del lavoratore contrario alle regole dell'etica o del comune vivere civile, ovvero, al contrario, può escludere che il contegno del lavoratore integri una giusta causa, pur essendo qualificato come tale dal contratto collettivo, in considerazione delle circostanze concrete che lo hanno caratterizzato>> [Cass. 13412/2020 (Rv. 658441 - 01)]. Soltanto ove le previsioni del contratto collettivo siano più favorevoli al lavoratore – nel senso che la condotta ascritta al lavoratore a fondamento di un licenziamento per giusta causa sia contemplata dalla contrattazione collettiva come infrazione sanzionabile con misura conservativa – il giudice non può ritenere legittimo il recesso, a meno che le parti non avevano inteso escludere, per i casi di maggiore gravità, la possibilità di una sanzione espulsiva. Al di fuori di quest'ultimo caso, va attribuita prevalenza alla valutazione compiuta dall'autonomia collettiva nella graduazione valoriale delle mancanze disciplinari [in questo senso, Cass. 36427/2023 (Rv. 669827-01) secondo cui <La previsione, nella contrattazione collettiva, di una sanzione conservativa consente al giudice di discostarsi da essa e ritenere la legittimità del licenziamento tutte le volte in cui accerti che le parti non hanno inteso escludere, per i casi di maggiore gravità
o per quelli in cui ricorrano elementi aggiuntivi rispetto alla fattispecie tipizzata, l'irrogazione della sanzione espulsiva;
in tali ipotesi è quindi necessario che il giudice valuti, in concreto, se il comportamento tenuto dal lavoratore è idoneo a recidere il rapporto di fiducia con il datore di lavoro, rendendo impossibile la prosecuzione del rapporto e così giustificando il recesso datoriale>>]. I superiori principi sono ben compendiati nella pronuncia di legittimità Cass n. 13534/2019 ove si sottolinea come <La contrattazione collettiva non vincola in senso sfavorevole al dipendente. Anche quando si riscontri la corrispondenza del comportamento del lavoratore alla fattispecie tipizzata contrattualmente come ipotesi che giustifica il licenziamento disciplinare, stante la fonte legale della nozione di giusta causa o di giustificato motivo soggettivo, deve essere effettuato in ogni caso un accertamento in concreto - da parte del giudice del merito - della reale entità e gravità del comportamento addebitato al dipendente nonché del rapporto di proporzionalità tra sanzione e infrazione, occorrendo sempre che la condotta sanzionata sia riconducibile alla nozione legale, tenendo conto della gravità del comportamento del lavoratore, anche
12 sotto il profilo soggettivo della colpa o del dolo, con valutazione in senso accentuativo rispetto alla regola generale della "non scarsa importanza" dettata dall'art. 1455 c.c. (v., tra molte, Cass. n. 8826 del 2017; Cass. n. 10842 del 2016; Cass. n. 21017 del 2015; Cass. n.5280 del 2013). Dalla natura legale della nozione deriva simmetricamente che l'elencazione delle ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta nei contratti collettivi abbia valenza meramente esemplificativa, sicché non preclude un'autonoma valutazione del giudice di merito in ordine all'idoneità di un grave inadempimento, o di un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile, a far venire meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore (Cass. n. 2830 del 2016; Cass. n. 4060 del 2011; Cass. n. 5372 del 2004; v. pure Cass. n. 27004 del 2018). All'opposto la contrattazione collettiva vincola in senso favorevole al dipendente. Infatti, ove le previsioni del contratto collettivo siano più favorevoli al lavoratore - nel senso che la condotta addebitata quale causa del licenziamento sia contemplata come infrazione sanzionabile con misura conservativa - il giudice non può ritenere legittimo il recesso, dovendosi attribuire prevalenza alla valutazione di minore gravità di quel peculiare comportamento, come illecito disciplinare di grado inferiore, compiuta dall'autonomia collettiva nella graduazione delle mancanze disciplinari (v. tra molte, Cass. n. 8718 del 2017; Cass. n. 9223 del 2015; Cass. n. 13353 del 2011; Cass. n. 19053 del 2005; Cass. n. 5103 del 1998; Cass. n. 1173 del 1996, la quale ultima eccettua il caso in cui si accerti che le parti non avevano inteso escludere, per i casi di maggiore gravità, la possibilità della sanzione espulsiva). Inoltre, come sottolineato dalla più recente giurisprudenza di questa Corte, le previsioni dei codici disciplinari contenute nei contratti collettivi costituiscono parametro integrativo della clausola generale di fonte legale configurata dalla giusta causa o, con diversità solo di grado, dal giustificato motivo soggettivo di licenziamento. Invero: "con la predisposizione del codice disciplinare, sebbene di solito in modo generico e meramente esemplificativo, l' autonomia collettiva individua infatti il limite di tollerabilità e la soglia di gravità delle violazioni degli artt. 2104 e 2105 c.c. in quel determinato momento storico ed in quel contesto aziendale. In tal senso, il codice disciplinare è stato richiamato dall'art. 7 dello statuto dei lavoratori in funzione di monito per il lavoratore e di garanzia di prevedibilità della reazione datoriale. Ne consegue coerentemente che, pur non essendo vincolante la tipizzazione delle fattispecie previste dal contratto collettivo nell'individuazione delle condotte costituenti giusta causa di recesso, la scala valoriale ivi recepita deve costituire uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale dell'art. 2119 c.c." (in termini Cass. n. 9396 e n. 28492 del 2018, per le quali dalle valutazioni del codice disciplinare "il giudice non può prescindere"). Condivisibilmente secondo Cass. n. 32500 del 2018: "l'obbligo del giudice di valutare la legittimità del licenziamento disciplinare, quanto alla proporzionalità della sanzione, anche attraverso le previsioni contenute nei contratti collettivi, trova un fondamento normativo nella legge n. 183 del 2010, che all'art. 30, comma 3, ha previsto: <nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, il giudice tiene conto delle tipizzazioni di giusta causa e giustificato motivo presenti nei contratti collettivi lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi ovvero individuali ove con l'assistenza la < i>
13 consulenza delle commissioni di certificazione ...>" (sulla natura non meramente ricognitiva delle disposizioni contenute nell'art. 30 del cd. "collegato lavoro" v. anche Cass. n. 25201 del 2016).
2.2. Tali rapporti tra tipizzazioni della disciplina collettiva e fatti posti a base del licenziamento disciplinare incidono anche sui confini del sindacato di legittimità ove si controverta di giusta causa o di giustificato motivo di recesso (su cui, in generale, v. Cass. nn. 17166 e 18715 del 2016 e, in continuità, Cass. n. 4125 del 2017 e Cass. n. 1379 del 2019). Nel senso che le parti ben possono sottoporre all'esame di questa Corte il profilo della violazione del parametro integrativo della clausola generale costituito dalle previsioni del codice disciplinare (così Cass. n. 9396 e n 28492 del 2018 cit., richiamando in proposito Cass. n. 18715/2016). Infatti, come questa Corte insegna (per tutte: Cass. n. 7838 del 2005 e Cass. n. 18247 del 2009), il modulo generico che identifica la struttura aperta delle disposizioni di limitato contenuto ascrivibili alla tipologia delle cd clausole generali richiede di essere specificato in via interpretativa, allo scopo di adeguare le norme alla realtà articolata e mutevole nel tempo. La specificazione può avvenire mediante la valorizzazione o di principi che la stessa disposizione richiama o di fattori esterni relativi alla coscienza generale ovvero di criteri desumibili dall'ordinamento generale, a cominciare dai principi costituzionali ma anche dalla disciplina particolare, collettiva appunto, in cui si colloca la fattispecie. Dette specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro errata individuazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge (tra le innumerevoli: Cass. n. 6901 del 2016; Cass. n. 6501 del 2013; Cass. n. 6498 del 2012; Cass. n. 25144 del 2010); dunque non si sottrae al controllo di questa Corte il profilo della correttezza del metodo seguito nell'individuazione dei parametri integrativi, perché, pur essendo necessario compiere opzioni di valore su regole o criteri etici o di costume o propri di discipline e/o di ambiti anche extragiuridici, "tali regole sono tuttavia recepite dalle norme giuridiche che, utilizzando concetti indeterminati, fanno appunto ad esse riferimento" (per tutte v. Cass. n. 434 del 1999), traducendosi in un'attività di interpretazione giuridica e non meramente fattuale della norma stessa (cfr. Cass. n. 5026 del 2004; Cass. n. 10058 del 2005; Cass. n. 8017 del 2006). E' stato tuttavia evidenziato che l'attività di integrazione del precetto normativo di cui all'art. 2119 c.c. compiuta dal giudice di merito è sindacabile in cassazione a condizione, però, che la contestazione del giudizio valutativo operato in sede di merito non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di non coerenza del predetto giudizio rispetto agli standards, conformi ai valori dell'ordinamento, esistenti nella realtà sociale (cfr. Cass. n. 985 del 2017; Cass. n. 5095 del 2011; Cass. n. 9266 del 2005)>>. Orbene, pur in mancanza di precedenti disciplinari, l'episodio contestato al ricorrente, appare un evento soggettivamente ed oggettivamente grave, tale da giustificare l'irrogata sanzione espulsiva Si è al cospetto di un comportamento connotato da una marcata antigiuridicità che:
- si pone in stridente contrasto con le norme poste a tutela dell'ambiente, secondo cui è vietato l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo [art. 192 c. 1 dlgs. 152/2006];
14 - collide con le prescrizioni che ne impongono l'immediata rimozione e il recupero [art. 192 c. 2 dlgs 152/2006]; nonostante la dichiara volontà di riprendere i rifiuti abbandonati, il sig. non ha concretizzato tale intendimento e l'ostacolo Pt_1 di salute che lo avrebbe precluso è rimasto privo di concreti e seri riscontri probatori;
- pare suscettibile di integrare gli estremi della fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 255 dlgs 152/2006 che punisce con l'ammenda chi abbandona o deposita rifiuti non pericolosi;
- è connotato da un significativo disvalore sociale tenuto conto che è imputabile ad un soggetto professionalmente preposto a garantire la salubrità dell'ambiente e l'igiene urbana;
- sostanzia anche un frontale inadempimento agli obblighi contrattuali stabiliti al momento dell'assunzione. Si tratta in tutta evidenza di un episodio idoneo, di per sé, ad incrinare e vulnerare il rapporto fiduciario che deve intercorrere tra le parti della relazione lavorativa;
Non solo, configura un accadimento in grado di pregiudicare la struttura organizzativa della società convenuta, il cui normale dispiegarsi necessita di un coordinamento tra tutti i fattori produttivi, a maggior ragione tra le prestazioni delle risorse umane che partecipano all'attività aziendale;
a questo riguardo, non possono trascurarsi i pregiudizi arrecati alla e dalla stessa debitamente documentati: CP_1 all'irrogazione della sanzione amministrativa in qualità di obbligata in solido [doc. 1 conv.] si è accompagnata l'applicazione di una penale contrattuale di € 9.564,09, con annessa penalizzazione nel punteggio assegnato per il quinto anno dell'appalto tramite l'indicatore “gravemente insufficiente” [doc. 5 conv.]. Da questo punto di vista, l'infrazione disciplinare risulta sussistente in tutti i suoi elementi costitutivi e il recesso datoriale appare legittimo e adeguato rispetto alla sua gravità.
6. Nel ricorso si accenna, inoltre, ad un presunto carattere ritorsivo del licenziamento (con conseguente nullità). Il licenziamento adottato per ritorsione viene tradizionalmente ricondotto al licenziamento viziato da motivo illecito. La ritorsione disvela una reazione ingiusta ed arbitraria del datore di lavoro ad un comportamento legittimo del lavoratore (ritorsione diretta) o anche di altra persona a quest'ultimo legata (ritorsione indiretta). Dalla riconduzione della ritorsione al motivo illecito deriva che, perché il datore di lavoro venga condannato a reintegrare il lavoratore, devono concorrere i risultati di prova enunciati per il motivo illecito:
- quello positivo concernente l'intento ritorsivo.
- quello negativo relativo al difetto di una ragione che integri una giusta causa o un giustificato motivo di recesso. Nella presene controversia risultano carenti entrambi. Circa il requisito positivo, non dovendosi procedere ad una comparazione fra le diverse causali del licenziamento, ossia quelle riconducibili ad una ritorsione e quelle connesse, oggettivamente, ad altre inadempienze, il motivo ritorsivo deve possedere valenza determinante, cioè costituire l'unica effettiva ragione di recesso, ed esclusiva nel senso che il motivo lecito formalmente addotto deve rivelarsi insussistente. Come puntualizzato dalla Suprema Corte, <<<<…per accogliere la domanda di accertamento della nullità del licenziamento in quanto fondato su motivo illecito,
15 occorre che l'intento ritorsivo datoriale abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di recedere dal rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso (Cass. n. 14816 del 2005; Cass. n. 3986 del 2015; Cass. n. 9468 del 2019), dovendosi escludere la necessità di procedere ad un giudizio di comparazione fra le diverse ragioni causative del recesso, ossia quelle riconducibili ad una ritorsione e quelle connesse, oggettivamente, ad altri fattori idonei a giustificare il licenziamento (Cass. n. 5555 del 2011);
2.2. dal punto di vista probatorio l'onere ricade sul lavoratore in base alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c., non operando l'art. 5 l. n. 604 del 1966, ma esso può essere assolto anche mediante presunzioni (Cass. n. 20742 del 2018; Cass. n. 18283 del 2010);
[…]
2.3. è stato altresì specificato che l'allegazione, da parte del lavoratore, del carattere ritorsivo del licenziamento intimatogli non esonera il datore di lavoro dall'onere di provare, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 604 del 1966, l'esistenza della giusta causa o del giustificato motivo del recesso;
ove tale prova sia stata almeno apparentemente fornita, incombe sul lavoratore l'onere di dimostrare l'intento ritorsivo e, dunque, l'illiceità del motivo unico e determinante del recesso (Cass. n. 6501 del 2013; Cass. n. 27325 del 2017; Cass. n. 26035 del 2018)>> [Cass. 6838/2023]. Parte ricorrente non ha indicato e provato:
- i profili specifici da cui desumere l'intento ritorsivo;
- l'efficacia determinativa esclusiva della volontà di rappresaglia. Anche il requisito negativo è assente. L'accertamento dell'esistenza della giusta causa assume una rilevanza logicamente preliminare, poiché la sua acquisizione vanifica l'allegazione del motivo ritorsivo, che, di conseguenza, non può più dirsi esclusivo.
7. In seno al ricorso, nell'ambito del motivo sub ii) [vedi supra paragrafo 4], è stata criticata anche la proporzionalità della misura applicata. Su questo versante, la tesi attorea ha sostenuto che:
❖ il comportamento contestato al ricorrente sarebbe previsto e punito dal CCNL di categoria e dal Codice disciplinare con una semplice sanzione conservativa, potendo sussumersi o nella lettera f) tra le ipotesi per le quali l'art. 68 CCNL di settore prevede la sanzione della multa [“f) negligenza nell'esecuzione del servizio assegnato rispetto alle istruzioni impartite”] ovvero nella lettera b) delle fattispecie a cui – sempre il citato art. 68 CCNL di settore – ricollega la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 2 giorni [“b. per non aver eseguito la prestazione richiesta adducendo impedimenti non verificabili”];
❖ le medesime considerazioni si imporrebbero anche guardando al codice disciplinare che <punisce con la multa di 2 ore il conducente che abbia riportato una contravvenzione a lui imputabile per negligenza, continuando a prevedere la medesima sanzione addirittura nell'ipotesi di plurima recidiva (fino al quarto episodio)>>. Ebbene, nel caso di specie l'episodio contestato al sig. non pare Pt_1 riconducibile nel perimetro di nessuna delle suddette previsioni collettive. Il riferimento alla lett. f) dell'art. 68 CCNL FISE Imprese di Igiene Ambientale
[nel testo rinnovato in data 18/5/2022 – doc. 7 ric. e doc. 7 conv.] non è pertinente:
16 il fulcro della disposizione è incentrato sulla colpa, sottoforma di negligenza mentre il caso di specie si connota per una condotta intenzionale. Il richiamo della lettera b) del citato art. 68 non è soddisfacente: la prestazione lavorativa è stata eseguita ma ciò è avvenuto in spregio ai doveri qualitativi di fonte contrattuale nonché in violazione di precetti contenuti in fonti di rango ordinario, anche di spessore penale. Proprio quest'ultimo aspetto lascia trasparire come il meccanismo sussuntivo trovi i propri agganci normativi nelle disposizioni contrattuali citate dalla difesa della società datoriale. Prima di tutto viene in rilievo la previsione generale posta in apertura dell'art. 68 n. 3 [numero dedicato alle “sanzioni espulsive”] che, alla lettera “G” [rubricata
“Mancanze punibili con il licenziamento senza preavviso”] dispone che tale sanzione trova applicazione per <ogni mancanza che lede irreparabilmente il rapporto di fiducia con l'impresa, relativa a doveri anche non espressamente richiamati nel presente CCNL di entità tale da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro>>. Da questo punto di vista soccorre l'itinerario argomentativo tratteggiato supra al paragrafo 5) ove si sono evidenziati le ragioni che giustificano la configurabilità della giusta causa. Ulteriore copertura normativa al licenziamento irrogato si rintraccia nella norma del CCNL di settore che prevede, tra le ipotesi di “Mancanze punibili con il licenziamento senza preavviso”, la “Violazione deliberata di leggi, regolamenti, o dei doveri che possono arrecare o abbiano arrecato pregiudizio all'impresa o a terzi” [cfr. art. 68 n.3 sanzioni espulsive>, lettera “G” sub lettera “c”]. L'azione posta in essere dal sig. racchiude al suo interno una chiara Pt_1 antigiuridicità e sostanzia comportamento illecito fondato sulla dolosa inosservanza delle norme volte a presidiare e proteggere l'integrità ambientale [si è detto che il rinvio va operato, in particolare, agli artt. 192 e 255 dlgs 152/2006]. Il contegno manifestato dal ricorrente, oltre ad essere contra ius, ha provocato conseguenze pregiudizievoli per la controparte, che è stata sanzionata in qualità di coobbligata in solido [doc. 1 conv.] ed è stata destinataria di una penale contrattuale di € 9.564,09, con annessa penalizzazione nel punteggio assegnato per il quinto anno dell'appalto tramite l'indicatore “gravemente insufficiente” [doc. 5 conv.]. Circa l'assenza di “precedenti” disciplinarmente rilevanti, <nessuna norma di legge e nessun principio generale impongono al datore di lavoro di rinviare (o condizionare) l'irrogazione del provvedimento espulsivo al verificarsi eventuale e futuro di un altro episodio, in mancanza del quale la fiducia deve intendersi ricostituita>> [Cass. 12806/2014; Cass. 19162/2014] sicché l'assenza di precedenti disciplinari non preclude l'adozione del provvedimento espulsivo a fronte di fatti di particolare gravità (come nella specie).
8. Alla luce delle considerazioni esposte, il capo di domanda concernente il licenziamento deve essere integralmente respinto.
9. Volgendo lo sguardo alla pretesa di natura retributiva, in seno al ricorso è stato lamentato il mancato pagamento delle mensilità aggiuntive dovute per l'anno 2023 (13^ e 14^), delle competenze di fine rapporto e del TFR. Ora, in tema di obbligazioni contrattuali, il creditore può limitarsi ad allegare l'inadempimento mentre grava sul debitore la prova dell'integrale adempimento dell'obbligazione retributiva ovvero la prova di altri fatti estintivi o impeditivi, ciò in
17 armonia con i principi generali desumibili dall'art. 1218 cc [cfr. ex plurimis Cass. ord. 13685/2019, secondo cui, , “… in tema di prova dell'inadempimento di tale obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contrattato, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento - che hanno come elemento comune il mancato adempimento - deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza (anche per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare, al contrario, l'esatto adempimento (Cass. n. 826 del 2015; in precedenza, Cass. SU 13533 del 2001; Cass. SU n. 577 del 2008, in motiv.; Cass. n. 13674 del 2006; Cass. n. 9351 del 2007; Cass. n. 15677 del 2009; Cass. n. 3373 del 2010; Cass. n. 15659 del 2011”; nello stesso senso, si veda Cass. sez.
6 - L, Ordinanza n. 5847/2021 così massimata: <Il procedimento di opposizione allo stato passivo del fallimento si configura come un vero e proprio giudizio ordinario di cognizione in cui trovano applicazione le regole generali in tema di onere della prova;
da ciò consegue che l'opponente è tenuto a fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto di credito, mentre grava sulla curatela l'onere di dimostrare l'esistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'obbligazione. (Nella specie, relativa a un credito di lavoro per differenze retributive, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del giudice di merito che aveva respinto l'opposizione del lavoratore, ritenendo insufficiente la prova testimoniale con cui lo stesso pure aveva dimostrato lo svolgimento delle prestazioni di lavoro subordinato in un periodo determinato>> (Rv. 660687 - 01); In questo, la avrebbe dovuto comprovare di aver correttamente CP_1 adempiuto a tutti gli obblighi retributivi sulla stessa gravanti, corrispondendo quanto dovuto [o di non averlo potuto fare per impossibilità della prestazione derivante da una causa a lei non imputabile]. Nessuna prova in tal senso è stata offerta. La società convenuta si è limitata ad allegare di aver compensato gli emolumenti rivendicati con la <dovuta trattenuta per cessione del quinto in favore del terzo creditore COMPASS Gruppo Mediobanca>> [cfr. pag. 11 ricorso + doc. 6 ove è inserito il contratto stipulato con la COMPASS]. Tuttavia, l'allegata “erosione” dovuta alla cessione del quinto non è stata accompagnata da una alcuna prova attendibile in grado di attestare l'effettivo pagamento della trattenuta alla finanziaria [ad es. mediante la produzione del relativo bonifico ovvero altra documentazione contabile suscettibile di comprovare la movimentazione in uscita in favore della COMPASS]. In ordine al quantum debeatur, l'ammontare delle singole poste creditorie azionate dal ricorrente può essere ricostruito in misura corrispondente a quella riportata in seno al cedolino paga di luglio 2023 [cfr. doc. 8 ric. e doc. 6 conv.]; gli importi inseriti in siffatta busta non sono stati oggetto di alcuna contestazione né di alcun rilievo critico, quindi possono essere assunti come parametri per la quantificazione della pronuncia condannatoria. Quest'ultima va rapportata non alla somma di € 10.000 come chiesto in ricorso
[valore del tutto ingiustificato] bensì a quella di € 7372,83, risultante dalla
18 sommatoria delle seguenti voci: € 1031,66 per 13^ mensilità 2023, € 1881,91 per 14^ mensilità 2023, € 2099,59 per competenze di fine rapporto ed € 2359,67 per TFR. Sui crediti del lavoratore spettano la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato, dalle singole maturazioni al saldo (Corte Cost., 2 novembre 2000, n. 459; Cass., Sez. Un. 38/2001).
10. Considerata la reciproca soccombenza delle parti [configurabile non solo in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti ma anche <in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi>> [cfr. Cass. SS.UU. n. 32061/2022; nello stesso senso, Cass. 13212/2023 così massimata: <In caso di accoglimento parziale della domanda articolata in più capi il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa>> (Rv. 669349 - 01)] nonché la complessità del quadro giuridico e la controvertibilità dei fatti di causa [cfr. Cass. 9901/2025], appare equo compensare integralmente le spese di lite.
* * *
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: i) in parziale accoglimento del ricorso, condanna la società in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al sig.
[...]
, a titolo di 13^ e 14^ mensilità 2023, competenze di fine Parte_1 rapporto e TFR, la somma complessiva di € 7372,83; il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole maturazioni al saldo;
ii) respinge per il resto il ricorso;
iii) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Caltanissetta, 20/11/2025 IL GIUDICE Francesco Bongioanni
19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Corte Cost. n. 204/1982.
11
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter cpc con note da depositare nel termine del 9/10/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
(CF. , nato a Parte_1 C.F._1
Caltanissetta il 26/5/1963 e ivi residente in [...], rappresentato e difeso, in forza di giusta procura analogica posta in calce al ricorso, dall'avv. Giuseppe Alessandro Lo Giudice (cf: ), con domicilio fisico C.F._2 eletto presso il suo studio sito a Caltanissetta, in Viale della Regione n. 146 e con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC Email_1
- ricorrente -
CONTRO (cf: , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 con sede legale a Milano via Bagutta e sede amministrativa a Catania via Alfredo Agosta n.123 Zona Industriale, rappresentata e difesa, in forza di procura con firma digitale allegata alla memoria di costituzione, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Silvestro Vitale ( ) e Alessandro Gullo C.F._3 ( ), con domicilio fisico presso lo studio del primo difensore a C.F._4 Catania, Piazza S. Maria della Guardia n. 28 e con domicilio digitale presso gli indirizzi PEC e Email_2
Email_3
- convenuto - CONCLUSIONI RICORRENTE: <In via principale: Ritenere e dichiarare la inefficacia e/o nullità e/o invalidità e/o l'illegittimità e/o il carattere ritorsivo dell'intimato licenziamento a norma dell'art. 2, comma 1, del d.Lgs. 2015 n. 23, e per l'effetto annullare e/o revocare e/o dichiarare illegittimo e/o nullo l'intimato licenziamento ordinando al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto, ai sensi dell'art 2, comma 1, del D. Lgs 2015 n. 23, e condannare il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento
1 di fine rapporto, e condannare da ultimo il datore di lavoro, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali ritenere e dichiarare la inefficacia e/o nullità e/o invalidità e/o l'illegittimità dell'intimato licenziamento per insussistenza della giusta causa e/o giustificato motivo e per l'effetto annullare e/o revocare e/o dichiarare illegittimo e/o nullo l'intimato licenziamento e condannare il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 3 comma 2, del D. Lgs. 2015 n. 23, alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché́ quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Condannare inoltre, il datore di lavoro al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva;
ritenere e dichiarare la inefficacia e/o nullità e/o invalidità e/o l'illegittimità dell'intimato licenziamento per difetto degli estremi della giusta causa e/o giustificato motivo, e per l'effetto annullare e/o revocare e/o dichiarare illegittimo e/o nullo l'intimato licenziamento dichiarando estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannando il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 3 comma 1, D. Lgs 2015 n. 23, al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità; ritenere e dichiarare la inefficacia e/o nullità e/o invalidità e/o l'illegittimità dell'intimato licenziamento per le ragioni sopra evidenziate, e per l'effetto annullare e/o revocare e/o dichiarare illegittimo e/o nullo l'intimato licenziamento condannando il datore di lavoro al pagamento delle superiori indennità in forma ridotta, ove ne ricorrano i presupposti, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs 2015 n. 23; Ritenere e dichiarare comunque nullo, illegittimo e/o inefficace e/o infondato e/o illegittimo l'impugnato provvedimento di licenziamento e per l'effetto condannare la società resistente a corrispondere un'indennità risarcitoria, ex art. 8 della L. 1966, in misura pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto e comunque non inferiore a 2,5; In ogni caso, applicare ogni conseguenza di legge e/o rimedio e/o adottare ogni più opportuno provvedimento a seguito della dichiarazione di illegittimità e/inefficacia e/o infondatezza e/o nullità e/o annullamento dell'impugnato provvedimento di licenziamento;
ritenere e dichiarare che al Sig. non sono stati corrisposte la Pt_1 tredicesima anno 2023, la quattordicesima anno 2023, l'indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti, il Tfr e per l'effetto condannare la società al pagamento di € 10.000,00, o quella maggiore o minore somma al medesimo spettante per le superiori voci, oltre interessi e rivalutazione come per legge fino al soddisfo;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario>>. CONVENUTO: <VOGLIA L'On. Giudice adito ritenere e dichiarare inammissibili tutte le domande proposte, in via principale e subordinata, dal
2 ricorrente con il ricorso indicato in premessa o comunque rigettarle perché destituite di fondamento in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi>>.
* * * RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato telematicamente il 26/01/2024, il sig.
[...]
[d'ora in poi solo “sig. ] ha agito in giudizio contro la società Pt_1 Pt_1
[di seguito anche solo “ ”] per contestare il licenziamento CP_1 CP_1 disciplinare irrogategli in data 27/06/2023. A sostegno della sua azione, costui ha rappresentato:
- di essere stato assunto dalla in data 1/3/2019, dopo che la stessa era CP_1 subentrata <fra la fine dell'anno 2018 e l'inizio dell'anno 2019>> [pag. 1 ricorso] nell'esecuzione dell'appalto di igiene urbana [affidato dal di Caltanissetta] CP_2 presso cui era impiegato da oltre 30 anni;
- che l'assunzione è avvenuta con contratto di lavoro a tempo indeterminato, full time per 38 ore settimanali ed assegnazione delle mansioni di operatore, livello 2A CCNL Servizi Igiene Ambientale [doc. 1];
- di aver sempre lavorato osservando il seguente orario di lavoro: <dal Lunedì al Sabato, dalle ore 04,00 Am alle ore 10,20 Am>> [pag. 2 ricorso];
- che, in concreto, si è occupato di svolgere contestualmente sia le mansioni di autista/conducente sia quelle di netturbino/caricatore, dedicandosi quindi non solo alla guida degli automezzi ma anche al carico materiale dei rifiuti e allo svuotamento dei cassonetti;
- di non aver mai ricevuto addebiti disciplinari <in oltre 30 anni di impiego nell'appalto>> [pag. 3 ricorso];
- che, con nota del 26/5/2023, la gli ha contestato un singolo CP_1 comportamento, <asseritamente posto in essere in data 25.04.2023, consistente nello scarico di sacchetti di spazzatura indifferenziata di vario genere nella pubblica via – segnatamente Via Benedetto Croce angolo Via Lamantia, nei pressi dell'istituto superiore A. AN di Caltanissetta, a cui è seguita la notifica nei confronti della società datrice di lavoro del verbale di Polizia Municipale n. 240/PM… l'accertamento dei fatti da parte del datore di lavoro sarebbe scaturito da una indagine interna occasionata da un sopralluogo delle forze dell'ordine nonché dalle immagini di video sorveglianza della suddetta scuola pubblica A. AN >> [pagg. 2 e 3 ricorso e doc. 2 ricorrente];
- che, previa richiesta, è stato sentito in data 15/6/2023 [doc. 3 ric.] con l'assistenza di un rappresentante sindacale;
durante l'audizione <ha recisamente negato ogni addebito imputando il comportamento contestato a dei problemi di salute ben noti al datore di lavoro, e segnatamente ad uno sbalzo pressorio dovuto alla mancata assunzione della terapia allo stesso prescritta, che lo avrebbero indotto, il giorno 25.04.2023, ad interrompere l'esecuzione della propria prestazione di lavoro con l'auspicio di poterla completare in un momento successivo>> [pag. 3 ricorso];
- che, non ritenendo le giustificazioni adeguate, la , con nota del CP_1 27/6/2023, lo ha licenziato in ragione del <danno patrimoniale derivato alla società per effetto del verbale e per la lesione della propria immagine aziendale>> [pag. 4 ricorso e doc. 4 ric.];
- che il predetto licenziamento è stato impugnato <con nota a.r. del 02.08.2023, anticipata a mezzo Pec in data 01.08.2023>> [pag. 4 ricorso e doc. 5 ric.].
3 In forza della cornice fattuale sopra tratteggiata, la difesa attorea ha articolato i seguenti motivi di diritto:
- ha eccepito l'insussistenza dei fatti contestati, osservando:
➢ che, ai fini del giudizio sulla sussistenza di un illecito disciplinare, la condotta del lavoratore va valutata sia sotto il profilo oggetto sia sotto quello soggettivo, ponendo attenzione quindi tanto alle modalità di realizzazione del fatto quanto alle circostanze ed intensità dell'elemento oggettivo;
➢ che il lavoratore ha sempre negato di avere posto in essere detta condotta deliberatamente;
per contro <ha imputato gli accadimenti ad un malessere fisico, e dunque un fattore non prevedibile né evitabile idoneo addirittura ad interrompere il nesso causale tra condotta ed evento, precisando peraltro di avere avuto l'intenzione di fare ritorno nei luoghi per prelevare i rifiuti abbandonati sulla pubblica via [pag. 6 ricorso]; non vi è stato alcun abbandono intenzionale ma unicamente l'impossibilità di portare a termine la prestazione lavorativa a causa di un <malessere, ovvero un fattore eccezionale, non prevedibile nè evitabile, discendente da una patologia ben conosciuta dalla società e documentata da un apposito certificato medico…>> [pag. 7 ricorso e doc. 6 ric.];
- ha dedotto la violazione del principio di proporzionalità poiché:
➢ secondo la giurisprudenza, il licenziamento si giustifica quando l'inadempimento del lavoratore ai propri obblighi sia notevole ovvero tale da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto;
nel caso di specie, invece, la mancanza rimproverata al sig. assume carattere modesto [cfr. ultimo periodo pag. 8 ricorso]; Pt_1
➢ secondo la giurisprudenza, le indicazioni della contrattazione collettiva riguardanti le condotte costituenti giusta causa hanno valore meramente esemplificativo [viene citata, Cass. 9304/2021]; assumono portata vincolante invece laddove puniscano una determinata infrazione con una sanzione di stampo conservativo;
al riguardo è stato precisato che
<Nell'ipotesi di accertata sproporzione tra sanzione applicata e condotta contestata, va disposta la tutela risarcitoria se la condotta stessa non è sussumibile in alcuna delle fattispecie per cui i contratti collettivi o i codici disciplinari prevedano l'irrogazione di una sanzione conservativa - ricadendo il difetto di proporzionalità tra le "altre ipotesi" menzionate dall'art. 18, comma 5, l. n. 300/1970, mentre va disposta la tutela reintegratoria se il fatto contestato e accertato è contemplato da una norma negoziale vincolante e tipizzato come punibile con una sanzione conservativa>> [Cass, 19585/2021]; nella vicenda in esame, il comportamento contestato al ricorrente è previsto e punito dal CCNL di categoria e dal Codice disciplinare con una semplice sanzione conservativa, potendo sussumersi o nella lettera f) tra le ipotesi per le quali l'art. 68 CCNL di settore prevede la sanzione della multa [“f) negligenza nell'esecuzione del servizio assegnato rispetto alle istruzioni impartite”] ovvero nella lettera b) delle fattispecie a cui – sempre il citato art. 68 CCNL di settore – ricollega la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 2 giorni [“b. per non aver eseguito la prestazione richiesta adducendo impedimenti non verificabili”]; le medesime considerazioni si imporrebbero anche
4 guardando al codice disciplinare che <punisce con la multa di 2 ore il conducente che abbia riportato una contravvenzione a lui imputabile per negligenza, continuando a prevedere la medesima sanzione addirittura nell'ipotesi di plurima recidiva (fino al quarto episodio)>>.
- ha lamentato il mancato pagamento della 13^ e 14^ mensilità, dell'ultima busta paga e del TFR dovuto. Sono state quindi rassegnate le conclusioni riportate in epigrafe.
1.1. La si è costituita in giudizio in data 23/4/2024. CP_1 Parte convenuta ha criticato l'impostazione attorea e ha messo in luce:
- che, in data 22/5/2023, la Polizia Municipale di Caltanissetta le ha notificato il verbale di accertamento di violazione amministrativa n.240/PM con cui è stata riscontrata la consumazione delle seguenti azioni illecite: <Scaricava con mezzo in dotazione alla Ditta Dusty in data 25.04.2023 alle ore 04:45 (ora solare) da verifica fatta in 50 minuti dopo ore 05:35 (ora legale) sacchi di spazzatura indifferenziata di vario genere. Sopralluogo effettuato con Personale della e a mezzo di rilievo CP_1 fotografico e successiva con impianto di videosorveglianza in dotazione all'
[...]
di Caltanissetta>> [doc. 1 conv.]; Parte_2
- che con il predetto verbale è stata irrogata anche la sanzione amministrativa di € 600;
- che in data 26/5/2023, a seguito di un'indagine interna, il ricorrente è stato individuato come il responsabile del “gravissimo illecito ambientale” e, in virtù di ciò, gli è stato contestato in modo puntuale e particolareggiato il <gravissimo inadempimento agli obblighi connessi alla corretta esecuzione della mansione>> affidategli [pag. 3 comparsa];
- che l'audizione difensiva del lavoratore si è svolta in data 15/6/2023; in tale occasione, il lavoratore <ha ammesso di essere l'autore dei fatti contestati ed in particolare di avere effettivamente collocato in data 25.04.2023, durante il suo turno di lavoro, sulla via Benedetto Croce angolo via Lamantia di Caltanissetta i rifiuti già stipati nell'automezzo aziendale. Il lavoratore aggiunge a sua discolpa che si riservava di “tornare successivamente per prelevarli ed effettuare il corretto conferimento”, ma a causa di un malessere ha dimenticato di effettuare tale operazione di recupero per cui i rifiuti sono rimasti sulle strade del centro cittadino avanti l'Istituto scolastico “A. AN”>>.
- che le osservazioni difensive del ricorrente si sono rivelate inconsistenti sicché si è proceduto al suo licenziamento disciplinate stante l'<assoluta gravità dei reati ambientali consapevolmente commessi dal dipendente nell'espletamento della prestazione di lavoro di sua competenza e che hanno procurato ingenti danni economici e di immagine all'Azienda nonché l'irreparabile lesione del rapporto fiduciario, come peraltro previsto dal CCNL applicato>> [pag. 4 comparsa];
- che il , per i fatti accertati con il verbale di polizia Controparte_3 municipale, ha applicato nei propri confronti la penale contrattuale di € 9.564,09, da decurtare a carico del primo canone mensile nonché l'<ulteriore penalizzazione del punteggio relativo al quinto anno di appalto classificando l'indicatore come
“gravemente insufficiente”>> [pag. 5 comparsa e doc. 5 conv.];
- che, al fine di contestare le avverse deduzioni, va puntualizzato: che il ricorrente, pur allegando un'anzianità di servizio trentennale, è stato assunto nel marzo 2019 per cui i rapporti con le precedenti imprese impegnate nell'appalto appaiono irrilevanti;
5 o che le dichiarazioni rese nel corso dell'audizione, svoltasi con l'assistenza del rappresentante sindacale, rendono palese come lo stesso abbia ammesso la <veridicità dei fatti contestati e soprattutto si dichiar[i] consapevole dell'estrema gravità delle violazioni commesse in materia di leggi ambientali>>;
o di non aver mai avuto contezza dei problemi di salute riferiti al ricorrente;
o che non vi può essere alcun nesso di causalità tra l'asserito malessere, mai conosciuto, e le gravissime infrazioni ambientali;
il ricorrente, d'altra parte, <non ha comunicato alla “ CP_1 nell'immediatezza dei fatti alcuno stato di malessere che gli avrebbe impedito il regolare espletamento del servizio mentre solo dopo la contestazione delle violazioni si procura una generica certificazione datata 30.05.2023 (oltre un mese dopo) che si limita ad attestare una
“ipertensione arteriosa” che non giustifica in alcun modo l'irregolare sversamento sulla pubblica strada dei rifiuti>> [pag. 6 comparsa;
o che il pagamento delle mensilità aggiuntive così come gli emolumenti di fine rapporto sono stati regolarmente accreditati in busta paga ma compensati <con la dovuta trattenuta per cessione del quinto, come risulta dal prospetto paga di Luglio 2023>> [docc. 6 e 7 conv.];
- che il capo di domanda avente ad oggetto il carattere ritorsivo del licenziamento non è stato supportato da alcuna deduzione a sostegno, sicché si rivela inammissibile;
- che l'illecito contestato è sussistente e presenta sia il carattere dell'antigiuridicità quanto quello dell'imputabilità al ricorrente;
in particolare, <il quadro probatorio acquisito agli atti del presente giudizio è documentale ed è incontestabile poiché proviene da atti dalla Autorità Pubblica, sia per quanto attiene al profilo dell'accertamento della gravissima violazione delle leggi di tutela ambientale commessi dal AC (connotazione oggettiva di antigiuridicità”) sia per il conseguente onerosissimo pregiudizio arrecato alla alla quale sono state CP_1 inflitte sanzioni amministrative per euro 600,00, sanzioni contrattuali per euro 9.564,09 e classificazione di “gravemente insufficiente “ per il quinto anno dell'appalto. Il “profilo soggettivo di imputabilità della condotta” al AC proviene documentalmente dalle stesse dichiarazioni confessorie rese e sottoscritte dallo stesso lavoratore in sede di audizione personale nel corso del procedimento disciplinare, con l'assistenza del rappresentante sindacale nominato dal lavoratore>> [pag. 9 comparsa];
- che il licenziamento trova corrispondenza nelle previsioni del CCNL applicabile al rapporto, il quale prevede, tra le ipotesi di “Mancanze punibili con il licenziamento senza preavviso”, la “Violazione deliberata di leggi, regolamenti, o dei doveri che possono arrecare o abbiano arrecato pregiudizio all'impresa o a terzi” [cfr. art.68 n.3 lettera “G” sub lettera “c” CCNL FISE Imprese di Igiene Ambientale, testo dell'Accordo di rinnovo del 18.05.2022]; in ogni caso, la stessa lettera “G” dispone che la sanzione del licenziamento senza preavviso è irrogabile a fronte di <<…ogni mancanza che lede irreparabilmente il rapporto di fiducia con l'impresa, relativa a doveri anche non espressamente richiamati nel presente CCNL di entità tale da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro>>;
- che il <“malessere” che avrebbe causato la “dimenticanza” di raccogliere i rifiuti volontariamente sversati sulla pubblica via cittadina, peraltro genericamente
6 tardivamente dedotto, non appare assolutamente valido ed efficace per giustificare la gravissima violazione delle norme ambientali. Se il AC avesse veramente accusato nella giornata del 25.04.2023 alle ore 04:50 una importante situazione patologica, avrebbe fatto ricorso nell'immediatezza alle cure medico-sanitarie del caso ed avrebbe dovuto denunziare lo stato di malattia all'Azienda, ma di tutto ciò non vi è traccia alcuna>> [pag. 10 comparsa];
- che nessun difetto di sproporzione è configurabile poiché, come già evidenziato, la sanzione espulsiva gode di espressa copertura da parte delle previsioni contrattual-collettive. La ha quindi concluso secondo quanto trascritto in epigrafe. CP_1
1.2. La causa è risultata matura per la decisione alla luce delle produzioni documentali esibite dalle parti. È stata così rinviata per discussione e decisione, da ultimo, all'udienza del 9/10/2025. Non essendo richiesta la presenza dei difensori e delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc. Il Giudice definisce il procedimento con l'adozione fuori udienza della sentenza.
2. Sul piano fattuale è incontroverso e supportato da evidenze documentali che:
- la ha assunto il sig. in data 1/3/2019, dopo essere subentrata - CP_1 Pt_1 fra la fine dell'anno 2018 e l'inizio dell'anno 2019>> [pag. 1 ricorso] - nell'appalto di igiene urbana affidato dal;
in tale appalto il ricorrente Controparte_3 aveva già lavorato (alle dipendenze dei precedenti appaltatori) da oltre 30 anni;
- l'assunzione è avvenuta con contratto di lavoro a tempo indeterminato, full time per 38 ore settimanali e al sig. sono state assegnate le mansioni di Pt_1 operatore, livello 2A CCNL FISE Imprese di Igiene Ambientale [il cui testo è stato rinnovato in data 18/5/2022 - doc. 7 ric. e doc. 7 conv.];
- l'articolazione dell'orario di lavoro era la seguente: <dal Lunedì al Sabato, dalle ore 04,00 Am alle ore 10,20 Am>> [pag. 2 ricorso];
- l'attività in concreto prestata dal ricorrente ha abbracciato sia le mansioni di autista/conducente sia quelle di netturbino/caricatore: lo stesso, quindi, oltre alla guida degli automezzi, era impegnato anche nel carico materiale dei rifiuti e nello svuotamento dei cassonetti. Le predette coordinate conducono il rapporto di lavoro e il licenziamento per cui è causa nell'area applicativa del dlgs 23/2015.
3. Ciò precisato, l'azione disciplinare qui vagliata trae origine dai fatti compendiati nel verbale di accertamento n. 240/PM del 19/5/2023 [doc. 1 conv.]; con tale atto, è stata rilevata la realizzazione di un'infrazione ambientale nei termini di seguito trascritti: <Scaricava con mezzo in dotazione alla Ditta Dusty in data 25.04.2023 alle ore 04:45 (ora solare) da verifica fatta in 50 minuti dopo ore 05:35 (ora legale) sacchi di spazzatura indifferenziata di vario genere>>. Nel citato verbale, si dà atto di aver ricostruito la vicenda illecita mediante
<Sopralluogo effettuato con Personale della e a mezzo di rilievo fotografico CP_1 e successiva con impianto di videosorveglianza in dotazione all' Pt_2 [...]
di Caltanissetta>>. Parte_2 Trattandosi di un episodio integrante gli estremi di una violazione amministrativa [è stato richiamato il combinato disposto degli artt. 255 c. 1 e 192 c.
7 1 Dlgs. 152/2006 – cfr. pag. 1 verbale sub doc. 1 conv.], i verbalizzanti hanno irrogato alla , in qualità di obbligata in solido, la sanzione pecuniaria di € 600. CP_1 La predetta dinamica, dal punto di vista dell'”accadimento storico”, non è stata investita da alcun rilievo critico ad opera del ricorrente;
tanto sotto il profilo spazio- temporale quanto sotto il profilo materiale, la stessa risulta pacifica e compiutamente fotografata dalla verbalizzazione sopra riportata. Nell'immediatezza dei fatti, il profilo rimasto nebuloso ha riguardato la persona cui imputare la condotta antigiuridica. A questo riguardo, non è contestato che:
- la , al fine di appurare l'identità del dipendente resosi responsabile CP_1 del comportamento, abbia espletato un'indagine interna;
- tale indagine ha permesso di imputare all'odierno ricorrente la commissione del fatto. Chiarito questo aspetto, la società convenuta ha contestato al sig. con Pt_1 lettera consegnata a sue mani il 27/5/2023, i seguenti addebiti: <In data 22.05.2023 è stato notificato alla scrivente Società il verbale della Polizia Municipale di Caltanissetta numero 240/PM del 19.05.2023 con il quale gli Agenti hanno dato notizia alla Società dell'accertamento della violazione da parte di un dipendente della delle norme di prevenzione dell'inquinamento ambientale e dell'igiene CP_1 urbana. Nello specifico la Polizia Municipale le ha accertato che in data 25.04.2023 alle ore 04:45 un dipendente della con automezzo aziendale ha scaricato in CP_1 Caltanissetta sulla pubblica strada (via Benedetto Croce angolo con Via Lamantia) nei pressi dell'Istituto di Istruzione Superiore A AN, "sacchi di spazzatura indifferenziata di vario genere". Il rilevamento è avvenuto tramite sopralluogo delle Forze dell'Ordine e rilievi fotografici nonché con l'ausilio delle registrazione effettuate tramite l'impianto di videosorveglianza della suddetta Scuola pubblica. La scrivente Società, sulla base delle preliminari informazioni ricevute, ha avviato un'indagine interna, accertando che l'autore delle gravissime violazioni ambientali sopra descritte è la S.V. in servizio in quel giorno, a quell'ora e con quel determinato automezzo, rilevato dall'impianto di videosorveglianza. Sulla base dei fatti sopra contestati, la S.V. ha violato, con azioni commissive particolarmente gravi ed ingiustificate, parecchie disposizioni di legge per la prevenzione dei reati di inquinamento e tutela dell'igiene ambientale nonché di abusivo smaltimento di rifiuti solidi. Le violazioni che Le contestiamo con la presente nota, oltre ad avere leso il rapporto fiduciario nei Suoi confronti, costituiscono gravissimo inadempimento ai doveri ed agli obblighi scaturenti dal contratto di lavoro…>> [doc. 2 ric. e doc. 2 conv.]. Ebbene, la contestazione disciplinare riproduce pedissequamente i tratti dell'accertamento contenuto nel verbale n. 240/PM. Dal punto di vista soggettivo, la riferibilità dell'episodio appare inequivoca;
è stato lo stesso sig. nel corso dell'audizione difensiva avvenuta in data Pt_1 16/5/2023, ad assumersene la paternità, evidenziando:
- di essere l'operaio in servizio nella giornata e nelle ore segnalate nel verbale di polizia, le cui risultanze – come detto – sono state integralmente recepite in seno alla contestazione;
- di essere colui che ha <collocato i rifiuti presso la via Benedetto Croce angolo con Via Lamantia>>. Ha manifestato, poi, la propria consapevolezza <…di essere incorso in una gravissima violazione delle norme di legge in materia ambientale>> [cfr. doc. 3 ric. e doc. 3 conv.]
8 D'altra, nel proprio atto difensivo, il lavoratore non ha mai disconosciuto di essere l'autore materiale del gesto consistito nello scarico e nell'abbandono di rifiuti sulla pubblica via. Ed è proprio una simile condotta a costituire l'antecedente fattuale con cui la società datoriale ha giustificato il provvedimento espulsivo adottato in data 27/6/2023 [doc. 4 ric. e doc. 4 conv.].
4. In una siffatta cornice, la prospettazione attorea ha censurato il recesso datoriale sotto due angoli visuale: i) l'insussistenza di una condotta disciplinarmente rilevante per mancanza dell'elemento soggettivo. ii) in via gradata, la violazione del principio di proporzionalità; laddove sussistente, il comportamento tenuto avrebbe dovuto punirsi con una misura conservativa alla luce delle previsioni della contrattazione collettiva di settore.
5. Con il motivo sub i) si nega che il modus operandi del sig. fosse Pt_1 sorretto da una corrispondente deliberazione volitiva;
la volontà di quest'ultimo sarebbe stata, infatti, viziata da un malessere fisico, consistito in uno “sbalzo pressorio” [pag. 3 ricorso] che lo avrebbe privato della possibilità di <<…completare quel giorno la propria prestazione…>> [pag. 7 ricorso]. Tale ricostruzione non persuade. La stessa, innanzitutto, non sembra armonizzarsi perfettamente con quanto emerge dall'audizione del lavoratore. La rappresentazione offerta in ricorso muove dalla circostanza che il fattore
“perturbante” si sia verificato nel corso dell'attuazione della prestazione lavorativa;
fattore che avrebbe impedito al sig. di perfezionare le mansioni che stava Pt_1 espletando [quelle di raccolta dei rifiuti]. Seguendo questo tracciato narrativo, l'insorgenza dell'asserito malessere si sarebbe verificata in pendenza dell'attività lavorativa e avrebbe agito in senso ostativo rispetto alla possibilità di portarla a termine. Come anticipato, questa scansione della vicenda si presenta asimmetrica rispetto al quadro riferito dal lavoratore al momento dell'intervista; in tale occasione, lo stesso ha dichiarato:
- di aver <collocato i rifiuti presso la via Benedetto Croce angolo con Via Lamantia>>; il tenore dell'affermazione lascia intendere come sia l'atto della raccolta sia il posizionamento dei rifiuti sulla pubblica via fossero stati integralmente realizzati;
nel proseguo della narrazione, il sig. sottolinea soltanto la propria Pt_1 intenzione di tornare <successivamente per prelevarli ed effettuare …il corretto conferimento>> ma non riferisce di criticità legate al proprio stato di salute;
ciò presuppone quindi che i rifiuti fossero già stati ritirati e lasciati incustoditi intenzionalmente;
rispetto ad entrambe queste condotte non vengono evidenziate alterazioni di natura psichica, sicché le stesse sembrano sorrette da coscienza e volontà perfettamente integre;
- di aver poi <accusato un malessere (uno sbalzo pressorio) che mi ha fatto dimenticare di recuperare i rifiuti solo temporaneamente collocati in Via Benedetto Croce>>; ecco qui intervenire il fattore “perturbante” che, tuttavia, viene inquadrato come un “post factum” e collocato in una dimensione successiva al momento del prelievo dei sacchi dell'immondizia e del successivo abbandono;
la crisi pressoria viene descritta dal sig. soltanto come la situazione che avrebbe eliso il ricordo Pt_1 di dover tornare a recuperare i rifiuti ma non come una causa esterna che avrebbe
9 impattato (in senso negativo) sulla corretta esecuzione delle mansioni lavorative [cfr. doc. 3 ric. e doc. 3 conv.]. La discrasia appena fotografata pone alcuni dubbi sulla plausibilità dell'impianto difensivo delineato in seno alla prima censura del ricorso. La discrepanza rispetto alla versione offerta dal lavoratore la rende difficilmente attendibile, non essendo – d'altra parte – emersi elementi capaci di far dubitare della genuinità e spontaneità dell'audizione del sig. che appare scevra da Pt_1 condizionamenti e garantita dall'assistenza di un rappresentazione sindacale. La lente cognitoria va quindi regolata ponendosi nel solco delle dichiarazioni provenienti dal ricorrente. Lungo questa direttrice, allora, pare possibile scandire queste considerazioni:
➢ posto che, a detta dello stesso ricorrente, tanto l'impossessamento quanto il “collocamento” dei rifiuti nell'area pubblica sono avvenuti in assenza di perturbazioni della propria sfera volitiva, quindi in modo del tutto intenzionale;
➢ si fa fatica a comprendere, allora, le ragioni per le quali tali rifiuti siano stati abbandonati in attesa di essere poi recuperati;
questo aspetto non è stato in alcun modo chiarito dalla difesa del ricorrente ed è rimasto oscuro;
in nessun passaggio della propria difesa, il sig. chiarisce Pt_1
i motivi che lo hanno indotto a compiere il primo gesto, quello del
“collocamento” della spazzatura presso l'area pubblica in cui sono stati rinvenuti;
manca una spiegazione razionale del perché un operatore ecologico, nel corso del suo turno di lavoro, una volta completa la fase della raccolta dei sacchetti di rifiuti, li abbia dovuti lasciare del tutto incustoditi all'angolo di due vie centrali di Caltanissetta, ripromettendosi di tornare successivamente per raccoglierli nuovamente e stiparli nell'auto-compattatore. Peraltro, nell'atto di accertamento n. 240/PM, il verbo adoperato per descrivere l'illecito sanzionato è quello di “scaricare” [l'espressione precisa è “Scaricava con mezzo in dotazione… cfr. doc. 1 conv.]. Tale verbo sembra evocare una condotta abdicativa ancora più grave, corrispondente ad uno svolgimento dei fatti di tipo bifasico in cui ad un primo conferimento dei rifiuti nel cassonetto montato sul mezzo aziendale è seguito un successivo sversamento sulla sede stradale. Pure su questo aspetto specifico [valorizzato dalla difesa della in seno CP_1 alla memoria conclusionale del 28/10/2024], la difesa del ricorrente non ha preso posizione in maniera compiuta ed esaustiva. Sotto altro ma connesso profilo, la circostanza fatta valere dal sig. per Pt_1 sostenere la compromissione della propria capacità deliberativa (lo sbalzo pressorio) risulta meramente labiale, assertiva, del tutto indimostrata. Ed invero:
• manca qualsivoglia prova che l'asserito malessere sia stato anche solo comunicato all'azienda nell'immediatezza dei fatti (o, quantomeno, ad un collega di lavoro;
non è stato nemmeno chiarito se il giorno dell'episodio il sig. fosse da solo o con altri dipendenti); Pt_1
• manca qualsivoglia certificazione medica che attesti il verificarsi dell'aumento della pressione proprio il giorno del 25/4/2023; non vi è nessuna documentazione medica riferita al giorno in cui è successo il fatto contestato: il ricorrente avrebbe ad es. potuto recarsi al pronto
10 soccorso per ottenere un riscontro sanitario circa lo stato di malessere che lamentava in quel momento e che riferisce in ricorso;
• manca qualsivoglia prova circa l'intensità dell'ipotizzato malessere così come che quest'ultimo abbia avuto una efficienza eziologica tale da paralizzare la prosecuzione dell'attività lavorativa o l'intendimento di tornare sul luogo dello sversamento dei rifiuti per ricollocarli nel cassonetto del mezzo aziendale;
• il certificato medico esibito dal ricorrente sub n. 6) è del tutto inadeguato;
si limita ad attestare problematiche di ipertensione arteriosa con crisi frequenti ma non dimostra che, proprio il giorno da cui origina la contestazione disciplinare, il sig. ne abbia sofferto, trattandosi Pt_1 di una documentazione sanitaria formata successivamente;
• il fatto della mancata assunzione della terapia prima dell'inizio del turno, oltre a non essere contestata, è del tutto irrilevante;
di per sé sola non autorizza alcun ragionamento di tipo presuntivo, specialmente in assenza – come detto – di riscontri diagnostici sulla effettiva sussistenza dello sbalzo pressorio nella giornata del 25/4/2023; tra l'altro, l'assenza della copertura farmacologica sembrerebbe esaurirsi alla giornata cui fa riferimento l'addebito disciplinare, non essendoci evidenze né del fatto che il trattamento terapeutico non fosse seguito né della comparsa di altri episodi di crisi. I profili appena richiamati conducono a ritenere che la deduzione della crisi pressoria rimanga allo stadio di enunciato assertivo e confinata nell'area delle mere allegazioni di parte.
5.1. Il concetto di licenziamento disciplinare presuppone un inadempimento del lavoratore. La figura del licenziamento disciplinare, che può farsi risalire ad una storica pronuncia della Corte Costituzionale1, si è consolidata grazie all'elaborazione giurisprudenziale del principio secondo cui il recesso datoriale motivato da una condotta colposa o, comunque, manchevole del lavoratore va considerato
“ontologicamente disciplinare. La verifica giudiziale della legittimità del licenziamento disciplinare impone di valutare la ricorrenza o meno di una causa giustificatoria attraverso la sussunzione della complessiva vicenda fattuale all'interno della clausola generale della giusta causa (o del giustificato motivo soggettivo). La giusta causa di licenziamento, quale fatto “che non consent[e] la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”, configura una norma elastica, in quanto costituisce una disposizione dalla portata precettiva ampia e polivalente. Il contenuto di tale clausola rimanda ad un giudizio relativo ed esteso ad ogni aspetto del contesto multifattoriale. Per questa ragione, il giudice non è vincolato alle tipizzazioni della giusta causa e del giustificato motivo presenti nei contratti collettivi. Ed invero, <L'elencazione delle ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta nei contratti collettivi ha, al contrario che per le sanzioni disciplinari con effetto conservativo, valenza meramente esemplificativa, sicché non preclude un'autonoma valutazione del giudice di merito in ordine all'idoneità di un grave inadempimento, o di un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile, a far venire meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore>> [Cass. 2830/2016 (Rv. 638720 - 01); nello stesso senso, Cass. 26010/2018 e Cass. 18195/2019; Cass. 30510/2021; Cass. 33811/2021] La tipizzazione delle cause di recesso contenuta nella contrattazione collettiva, quindi, non ha carattere vincolante, <potendo il catalogo delle ipotesi di giusta causa e di giustificato motivo essere esteso, in relazione a condotte comunque rispondenti al modello di giusta causa o giustificato motivo, ovvero ridotto, se tra le previsioni contrattuali ve ne sono alcune non rispondenti al modello legale e, dunque, nulle per violazione di norma imperativa;
ne consegue che il giudice non può limitarsi a verificare se il fatto addebitato sia riconducibile ad una previsione contrattuale, essendo comunque tenuto a valutare in concreto la condotta addebitata e la proporzionalità della sanzione>> [Cass. 3283/2020 (Rv. 656774 – 01)]. In altri termini, <la previsione, nel contratto collettivo, di fattispecie integranti giusta causa di licenziamento rappresenta uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale di cui all'art. 2119 c.c., ma non è vincolate per il giudice, il quale può ritenere la sussistenza della giusta causa per un grave inadempimento o un grave comportamento del lavoratore contrario alle regole dell'etica o del comune vivere civile, ovvero, al contrario, può escludere che il contegno del lavoratore integri una giusta causa, pur essendo qualificato come tale dal contratto collettivo, in considerazione delle circostanze concrete che lo hanno caratterizzato>> [Cass. 13412/2020 (Rv. 658441 - 01)]. Soltanto ove le previsioni del contratto collettivo siano più favorevoli al lavoratore – nel senso che la condotta ascritta al lavoratore a fondamento di un licenziamento per giusta causa sia contemplata dalla contrattazione collettiva come infrazione sanzionabile con misura conservativa – il giudice non può ritenere legittimo il recesso, a meno che le parti non avevano inteso escludere, per i casi di maggiore gravità, la possibilità di una sanzione espulsiva. Al di fuori di quest'ultimo caso, va attribuita prevalenza alla valutazione compiuta dall'autonomia collettiva nella graduazione valoriale delle mancanze disciplinari [in questo senso, Cass. 36427/2023 (Rv. 669827-01) secondo cui <La previsione, nella contrattazione collettiva, di una sanzione conservativa consente al giudice di discostarsi da essa e ritenere la legittimità del licenziamento tutte le volte in cui accerti che le parti non hanno inteso escludere, per i casi di maggiore gravità
o per quelli in cui ricorrano elementi aggiuntivi rispetto alla fattispecie tipizzata, l'irrogazione della sanzione espulsiva;
in tali ipotesi è quindi necessario che il giudice valuti, in concreto, se il comportamento tenuto dal lavoratore è idoneo a recidere il rapporto di fiducia con il datore di lavoro, rendendo impossibile la prosecuzione del rapporto e così giustificando il recesso datoriale>>]. I superiori principi sono ben compendiati nella pronuncia di legittimità Cass n. 13534/2019 ove si sottolinea come <La contrattazione collettiva non vincola in senso sfavorevole al dipendente. Anche quando si riscontri la corrispondenza del comportamento del lavoratore alla fattispecie tipizzata contrattualmente come ipotesi che giustifica il licenziamento disciplinare, stante la fonte legale della nozione di giusta causa o di giustificato motivo soggettivo, deve essere effettuato in ogni caso un accertamento in concreto - da parte del giudice del merito - della reale entità e gravità del comportamento addebitato al dipendente nonché del rapporto di proporzionalità tra sanzione e infrazione, occorrendo sempre che la condotta sanzionata sia riconducibile alla nozione legale, tenendo conto della gravità del comportamento del lavoratore, anche
12 sotto il profilo soggettivo della colpa o del dolo, con valutazione in senso accentuativo rispetto alla regola generale della "non scarsa importanza" dettata dall'art. 1455 c.c. (v., tra molte, Cass. n. 8826 del 2017; Cass. n. 10842 del 2016; Cass. n. 21017 del 2015; Cass. n.5280 del 2013). Dalla natura legale della nozione deriva simmetricamente che l'elencazione delle ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta nei contratti collettivi abbia valenza meramente esemplificativa, sicché non preclude un'autonoma valutazione del giudice di merito in ordine all'idoneità di un grave inadempimento, o di un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile, a far venire meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore (Cass. n. 2830 del 2016; Cass. n. 4060 del 2011; Cass. n. 5372 del 2004; v. pure Cass. n. 27004 del 2018). All'opposto la contrattazione collettiva vincola in senso favorevole al dipendente. Infatti, ove le previsioni del contratto collettivo siano più favorevoli al lavoratore - nel senso che la condotta addebitata quale causa del licenziamento sia contemplata come infrazione sanzionabile con misura conservativa - il giudice non può ritenere legittimo il recesso, dovendosi attribuire prevalenza alla valutazione di minore gravità di quel peculiare comportamento, come illecito disciplinare di grado inferiore, compiuta dall'autonomia collettiva nella graduazione delle mancanze disciplinari (v. tra molte, Cass. n. 8718 del 2017; Cass. n. 9223 del 2015; Cass. n. 13353 del 2011; Cass. n. 19053 del 2005; Cass. n. 5103 del 1998; Cass. n. 1173 del 1996, la quale ultima eccettua il caso in cui si accerti che le parti non avevano inteso escludere, per i casi di maggiore gravità, la possibilità della sanzione espulsiva). Inoltre, come sottolineato dalla più recente giurisprudenza di questa Corte, le previsioni dei codici disciplinari contenute nei contratti collettivi costituiscono parametro integrativo della clausola generale di fonte legale configurata dalla giusta causa o, con diversità solo di grado, dal giustificato motivo soggettivo di licenziamento. Invero: "con la predisposizione del codice disciplinare, sebbene di solito in modo generico e meramente esemplificativo, l' autonomia collettiva individua infatti il limite di tollerabilità e la soglia di gravità delle violazioni degli artt. 2104 e 2105 c.c. in quel determinato momento storico ed in quel contesto aziendale. In tal senso, il codice disciplinare è stato richiamato dall'art. 7 dello statuto dei lavoratori in funzione di monito per il lavoratore e di garanzia di prevedibilità della reazione datoriale. Ne consegue coerentemente che, pur non essendo vincolante la tipizzazione delle fattispecie previste dal contratto collettivo nell'individuazione delle condotte costituenti giusta causa di recesso, la scala valoriale ivi recepita deve costituire uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale dell'art. 2119 c.c." (in termini Cass. n. 9396 e n. 28492 del 2018, per le quali dalle valutazioni del codice disciplinare "il giudice non può prescindere"). Condivisibilmente secondo Cass. n. 32500 del 2018: "l'obbligo del giudice di valutare la legittimità del licenziamento disciplinare, quanto alla proporzionalità della sanzione, anche attraverso le previsioni contenute nei contratti collettivi, trova un fondamento normativo nella legge n. 183 del 2010, che all'art. 30, comma 3, ha previsto: <nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, il giudice tiene conto delle tipizzazioni di giusta causa e giustificato motivo presenti nei contratti collettivi lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi ovvero individuali ove con l'assistenza la < i>
13 consulenza delle commissioni di certificazione ...>" (sulla natura non meramente ricognitiva delle disposizioni contenute nell'art. 30 del cd. "collegato lavoro" v. anche Cass. n. 25201 del 2016).
2.2. Tali rapporti tra tipizzazioni della disciplina collettiva e fatti posti a base del licenziamento disciplinare incidono anche sui confini del sindacato di legittimità ove si controverta di giusta causa o di giustificato motivo di recesso (su cui, in generale, v. Cass. nn. 17166 e 18715 del 2016 e, in continuità, Cass. n. 4125 del 2017 e Cass. n. 1379 del 2019). Nel senso che le parti ben possono sottoporre all'esame di questa Corte il profilo della violazione del parametro integrativo della clausola generale costituito dalle previsioni del codice disciplinare (così Cass. n. 9396 e n 28492 del 2018 cit., richiamando in proposito Cass. n. 18715/2016). Infatti, come questa Corte insegna (per tutte: Cass. n. 7838 del 2005 e Cass. n. 18247 del 2009), il modulo generico che identifica la struttura aperta delle disposizioni di limitato contenuto ascrivibili alla tipologia delle cd clausole generali richiede di essere specificato in via interpretativa, allo scopo di adeguare le norme alla realtà articolata e mutevole nel tempo. La specificazione può avvenire mediante la valorizzazione o di principi che la stessa disposizione richiama o di fattori esterni relativi alla coscienza generale ovvero di criteri desumibili dall'ordinamento generale, a cominciare dai principi costituzionali ma anche dalla disciplina particolare, collettiva appunto, in cui si colloca la fattispecie. Dette specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro errata individuazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge (tra le innumerevoli: Cass. n. 6901 del 2016; Cass. n. 6501 del 2013; Cass. n. 6498 del 2012; Cass. n. 25144 del 2010); dunque non si sottrae al controllo di questa Corte il profilo della correttezza del metodo seguito nell'individuazione dei parametri integrativi, perché, pur essendo necessario compiere opzioni di valore su regole o criteri etici o di costume o propri di discipline e/o di ambiti anche extragiuridici, "tali regole sono tuttavia recepite dalle norme giuridiche che, utilizzando concetti indeterminati, fanno appunto ad esse riferimento" (per tutte v. Cass. n. 434 del 1999), traducendosi in un'attività di interpretazione giuridica e non meramente fattuale della norma stessa (cfr. Cass. n. 5026 del 2004; Cass. n. 10058 del 2005; Cass. n. 8017 del 2006). E' stato tuttavia evidenziato che l'attività di integrazione del precetto normativo di cui all'art. 2119 c.c. compiuta dal giudice di merito è sindacabile in cassazione a condizione, però, che la contestazione del giudizio valutativo operato in sede di merito non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di non coerenza del predetto giudizio rispetto agli standards, conformi ai valori dell'ordinamento, esistenti nella realtà sociale (cfr. Cass. n. 985 del 2017; Cass. n. 5095 del 2011; Cass. n. 9266 del 2005)>>. Orbene, pur in mancanza di precedenti disciplinari, l'episodio contestato al ricorrente, appare un evento soggettivamente ed oggettivamente grave, tale da giustificare l'irrogata sanzione espulsiva Si è al cospetto di un comportamento connotato da una marcata antigiuridicità che:
- si pone in stridente contrasto con le norme poste a tutela dell'ambiente, secondo cui è vietato l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo [art. 192 c. 1 dlgs. 152/2006];
14 - collide con le prescrizioni che ne impongono l'immediata rimozione e il recupero [art. 192 c. 2 dlgs 152/2006]; nonostante la dichiara volontà di riprendere i rifiuti abbandonati, il sig. non ha concretizzato tale intendimento e l'ostacolo Pt_1 di salute che lo avrebbe precluso è rimasto privo di concreti e seri riscontri probatori;
- pare suscettibile di integrare gli estremi della fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 255 dlgs 152/2006 che punisce con l'ammenda chi abbandona o deposita rifiuti non pericolosi;
- è connotato da un significativo disvalore sociale tenuto conto che è imputabile ad un soggetto professionalmente preposto a garantire la salubrità dell'ambiente e l'igiene urbana;
- sostanzia anche un frontale inadempimento agli obblighi contrattuali stabiliti al momento dell'assunzione. Si tratta in tutta evidenza di un episodio idoneo, di per sé, ad incrinare e vulnerare il rapporto fiduciario che deve intercorrere tra le parti della relazione lavorativa;
Non solo, configura un accadimento in grado di pregiudicare la struttura organizzativa della società convenuta, il cui normale dispiegarsi necessita di un coordinamento tra tutti i fattori produttivi, a maggior ragione tra le prestazioni delle risorse umane che partecipano all'attività aziendale;
a questo riguardo, non possono trascurarsi i pregiudizi arrecati alla e dalla stessa debitamente documentati: CP_1 all'irrogazione della sanzione amministrativa in qualità di obbligata in solido [doc. 1 conv.] si è accompagnata l'applicazione di una penale contrattuale di € 9.564,09, con annessa penalizzazione nel punteggio assegnato per il quinto anno dell'appalto tramite l'indicatore “gravemente insufficiente” [doc. 5 conv.]. Da questo punto di vista, l'infrazione disciplinare risulta sussistente in tutti i suoi elementi costitutivi e il recesso datoriale appare legittimo e adeguato rispetto alla sua gravità.
6. Nel ricorso si accenna, inoltre, ad un presunto carattere ritorsivo del licenziamento (con conseguente nullità). Il licenziamento adottato per ritorsione viene tradizionalmente ricondotto al licenziamento viziato da motivo illecito. La ritorsione disvela una reazione ingiusta ed arbitraria del datore di lavoro ad un comportamento legittimo del lavoratore (ritorsione diretta) o anche di altra persona a quest'ultimo legata (ritorsione indiretta). Dalla riconduzione della ritorsione al motivo illecito deriva che, perché il datore di lavoro venga condannato a reintegrare il lavoratore, devono concorrere i risultati di prova enunciati per il motivo illecito:
- quello positivo concernente l'intento ritorsivo.
- quello negativo relativo al difetto di una ragione che integri una giusta causa o un giustificato motivo di recesso. Nella presene controversia risultano carenti entrambi. Circa il requisito positivo, non dovendosi procedere ad una comparazione fra le diverse causali del licenziamento, ossia quelle riconducibili ad una ritorsione e quelle connesse, oggettivamente, ad altre inadempienze, il motivo ritorsivo deve possedere valenza determinante, cioè costituire l'unica effettiva ragione di recesso, ed esclusiva nel senso che il motivo lecito formalmente addotto deve rivelarsi insussistente. Come puntualizzato dalla Suprema Corte, <<<<…per accogliere la domanda di accertamento della nullità del licenziamento in quanto fondato su motivo illecito,
15 occorre che l'intento ritorsivo datoriale abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di recedere dal rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso (Cass. n. 14816 del 2005; Cass. n. 3986 del 2015; Cass. n. 9468 del 2019), dovendosi escludere la necessità di procedere ad un giudizio di comparazione fra le diverse ragioni causative del recesso, ossia quelle riconducibili ad una ritorsione e quelle connesse, oggettivamente, ad altri fattori idonei a giustificare il licenziamento (Cass. n. 5555 del 2011);
2.2. dal punto di vista probatorio l'onere ricade sul lavoratore in base alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c., non operando l'art. 5 l. n. 604 del 1966, ma esso può essere assolto anche mediante presunzioni (Cass. n. 20742 del 2018; Cass. n. 18283 del 2010);
[…]
2.3. è stato altresì specificato che l'allegazione, da parte del lavoratore, del carattere ritorsivo del licenziamento intimatogli non esonera il datore di lavoro dall'onere di provare, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 604 del 1966, l'esistenza della giusta causa o del giustificato motivo del recesso;
ove tale prova sia stata almeno apparentemente fornita, incombe sul lavoratore l'onere di dimostrare l'intento ritorsivo e, dunque, l'illiceità del motivo unico e determinante del recesso (Cass. n. 6501 del 2013; Cass. n. 27325 del 2017; Cass. n. 26035 del 2018)>> [Cass. 6838/2023]. Parte ricorrente non ha indicato e provato:
- i profili specifici da cui desumere l'intento ritorsivo;
- l'efficacia determinativa esclusiva della volontà di rappresaglia. Anche il requisito negativo è assente. L'accertamento dell'esistenza della giusta causa assume una rilevanza logicamente preliminare, poiché la sua acquisizione vanifica l'allegazione del motivo ritorsivo, che, di conseguenza, non può più dirsi esclusivo.
7. In seno al ricorso, nell'ambito del motivo sub ii) [vedi supra paragrafo 4], è stata criticata anche la proporzionalità della misura applicata. Su questo versante, la tesi attorea ha sostenuto che:
❖ il comportamento contestato al ricorrente sarebbe previsto e punito dal CCNL di categoria e dal Codice disciplinare con una semplice sanzione conservativa, potendo sussumersi o nella lettera f) tra le ipotesi per le quali l'art. 68 CCNL di settore prevede la sanzione della multa [“f) negligenza nell'esecuzione del servizio assegnato rispetto alle istruzioni impartite”] ovvero nella lettera b) delle fattispecie a cui – sempre il citato art. 68 CCNL di settore – ricollega la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 2 giorni [“b. per non aver eseguito la prestazione richiesta adducendo impedimenti non verificabili”];
❖ le medesime considerazioni si imporrebbero anche guardando al codice disciplinare che <punisce con la multa di 2 ore il conducente che abbia riportato una contravvenzione a lui imputabile per negligenza, continuando a prevedere la medesima sanzione addirittura nell'ipotesi di plurima recidiva (fino al quarto episodio)>>. Ebbene, nel caso di specie l'episodio contestato al sig. non pare Pt_1 riconducibile nel perimetro di nessuna delle suddette previsioni collettive. Il riferimento alla lett. f) dell'art. 68 CCNL FISE Imprese di Igiene Ambientale
[nel testo rinnovato in data 18/5/2022 – doc. 7 ric. e doc. 7 conv.] non è pertinente:
16 il fulcro della disposizione è incentrato sulla colpa, sottoforma di negligenza mentre il caso di specie si connota per una condotta intenzionale. Il richiamo della lettera b) del citato art. 68 non è soddisfacente: la prestazione lavorativa è stata eseguita ma ciò è avvenuto in spregio ai doveri qualitativi di fonte contrattuale nonché in violazione di precetti contenuti in fonti di rango ordinario, anche di spessore penale. Proprio quest'ultimo aspetto lascia trasparire come il meccanismo sussuntivo trovi i propri agganci normativi nelle disposizioni contrattuali citate dalla difesa della società datoriale. Prima di tutto viene in rilievo la previsione generale posta in apertura dell'art. 68 n. 3 [numero dedicato alle “sanzioni espulsive”] che, alla lettera “G” [rubricata
“Mancanze punibili con il licenziamento senza preavviso”] dispone che tale sanzione trova applicazione per <ogni mancanza che lede irreparabilmente il rapporto di fiducia con l'impresa, relativa a doveri anche non espressamente richiamati nel presente CCNL di entità tale da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro>>. Da questo punto di vista soccorre l'itinerario argomentativo tratteggiato supra al paragrafo 5) ove si sono evidenziati le ragioni che giustificano la configurabilità della giusta causa. Ulteriore copertura normativa al licenziamento irrogato si rintraccia nella norma del CCNL di settore che prevede, tra le ipotesi di “Mancanze punibili con il licenziamento senza preavviso”, la “Violazione deliberata di leggi, regolamenti, o dei doveri che possono arrecare o abbiano arrecato pregiudizio all'impresa o a terzi” [cfr. art. 68 n.3 sanzioni espulsive>, lettera “G” sub lettera “c”]. L'azione posta in essere dal sig. racchiude al suo interno una chiara Pt_1 antigiuridicità e sostanzia comportamento illecito fondato sulla dolosa inosservanza delle norme volte a presidiare e proteggere l'integrità ambientale [si è detto che il rinvio va operato, in particolare, agli artt. 192 e 255 dlgs 152/2006]. Il contegno manifestato dal ricorrente, oltre ad essere contra ius, ha provocato conseguenze pregiudizievoli per la controparte, che è stata sanzionata in qualità di coobbligata in solido [doc. 1 conv.] ed è stata destinataria di una penale contrattuale di € 9.564,09, con annessa penalizzazione nel punteggio assegnato per il quinto anno dell'appalto tramite l'indicatore “gravemente insufficiente” [doc. 5 conv.]. Circa l'assenza di “precedenti” disciplinarmente rilevanti, <nessuna norma di legge e nessun principio generale impongono al datore di lavoro di rinviare (o condizionare) l'irrogazione del provvedimento espulsivo al verificarsi eventuale e futuro di un altro episodio, in mancanza del quale la fiducia deve intendersi ricostituita>> [Cass. 12806/2014; Cass. 19162/2014] sicché l'assenza di precedenti disciplinari non preclude l'adozione del provvedimento espulsivo a fronte di fatti di particolare gravità (come nella specie).
8. Alla luce delle considerazioni esposte, il capo di domanda concernente il licenziamento deve essere integralmente respinto.
9. Volgendo lo sguardo alla pretesa di natura retributiva, in seno al ricorso è stato lamentato il mancato pagamento delle mensilità aggiuntive dovute per l'anno 2023 (13^ e 14^), delle competenze di fine rapporto e del TFR. Ora, in tema di obbligazioni contrattuali, il creditore può limitarsi ad allegare l'inadempimento mentre grava sul debitore la prova dell'integrale adempimento dell'obbligazione retributiva ovvero la prova di altri fatti estintivi o impeditivi, ciò in
17 armonia con i principi generali desumibili dall'art. 1218 cc [cfr. ex plurimis Cass. ord. 13685/2019, secondo cui, , “… in tema di prova dell'inadempimento di tale obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contrattato, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento - che hanno come elemento comune il mancato adempimento - deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza (anche per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare, al contrario, l'esatto adempimento (Cass. n. 826 del 2015; in precedenza, Cass. SU 13533 del 2001; Cass. SU n. 577 del 2008, in motiv.; Cass. n. 13674 del 2006; Cass. n. 9351 del 2007; Cass. n. 15677 del 2009; Cass. n. 3373 del 2010; Cass. n. 15659 del 2011”; nello stesso senso, si veda Cass. sez.
6 - L, Ordinanza n. 5847/2021 così massimata: <Il procedimento di opposizione allo stato passivo del fallimento si configura come un vero e proprio giudizio ordinario di cognizione in cui trovano applicazione le regole generali in tema di onere della prova;
da ciò consegue che l'opponente è tenuto a fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto di credito, mentre grava sulla curatela l'onere di dimostrare l'esistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'obbligazione. (Nella specie, relativa a un credito di lavoro per differenze retributive, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del giudice di merito che aveva respinto l'opposizione del lavoratore, ritenendo insufficiente la prova testimoniale con cui lo stesso pure aveva dimostrato lo svolgimento delle prestazioni di lavoro subordinato in un periodo determinato>> (Rv. 660687 - 01); In questo, la avrebbe dovuto comprovare di aver correttamente CP_1 adempiuto a tutti gli obblighi retributivi sulla stessa gravanti, corrispondendo quanto dovuto [o di non averlo potuto fare per impossibilità della prestazione derivante da una causa a lei non imputabile]. Nessuna prova in tal senso è stata offerta. La società convenuta si è limitata ad allegare di aver compensato gli emolumenti rivendicati con la <dovuta trattenuta per cessione del quinto in favore del terzo creditore COMPASS Gruppo Mediobanca>> [cfr. pag. 11 ricorso + doc. 6 ove è inserito il contratto stipulato con la COMPASS]. Tuttavia, l'allegata “erosione” dovuta alla cessione del quinto non è stata accompagnata da una alcuna prova attendibile in grado di attestare l'effettivo pagamento della trattenuta alla finanziaria [ad es. mediante la produzione del relativo bonifico ovvero altra documentazione contabile suscettibile di comprovare la movimentazione in uscita in favore della COMPASS]. In ordine al quantum debeatur, l'ammontare delle singole poste creditorie azionate dal ricorrente può essere ricostruito in misura corrispondente a quella riportata in seno al cedolino paga di luglio 2023 [cfr. doc. 8 ric. e doc. 6 conv.]; gli importi inseriti in siffatta busta non sono stati oggetto di alcuna contestazione né di alcun rilievo critico, quindi possono essere assunti come parametri per la quantificazione della pronuncia condannatoria. Quest'ultima va rapportata non alla somma di € 10.000 come chiesto in ricorso
[valore del tutto ingiustificato] bensì a quella di € 7372,83, risultante dalla
18 sommatoria delle seguenti voci: € 1031,66 per 13^ mensilità 2023, € 1881,91 per 14^ mensilità 2023, € 2099,59 per competenze di fine rapporto ed € 2359,67 per TFR. Sui crediti del lavoratore spettano la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato, dalle singole maturazioni al saldo (Corte Cost., 2 novembre 2000, n. 459; Cass., Sez. Un. 38/2001).
10. Considerata la reciproca soccombenza delle parti [configurabile non solo in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti ma anche <in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi>> [cfr. Cass. SS.UU. n. 32061/2022; nello stesso senso, Cass. 13212/2023 così massimata: <In caso di accoglimento parziale della domanda articolata in più capi il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa>> (Rv. 669349 - 01)] nonché la complessità del quadro giuridico e la controvertibilità dei fatti di causa [cfr. Cass. 9901/2025], appare equo compensare integralmente le spese di lite.
* * *
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: i) in parziale accoglimento del ricorso, condanna la società in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al sig.
[...]
, a titolo di 13^ e 14^ mensilità 2023, competenze di fine Parte_1 rapporto e TFR, la somma complessiva di € 7372,83; il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole maturazioni al saldo;
ii) respinge per il resto il ricorso;
iii) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Caltanissetta, 20/11/2025 IL GIUDICE Francesco Bongioanni
19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Corte Cost. n. 204/1982.
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