Sentenza 20 giugno 2000
Massime • 1
In tema di lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione, dopo la formulazione della richiesta di lettura il giudice è investito della decisione in proposito senza essere vincolato alle ragioni esposte dalla parte a sostegno dell'istanza, la quale può essere accolta o respinta anche per motivi diversi da quelli prospettati. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto corretta l'utilizzazione, tramite lettura, delle dichiarazioni irripetibili rese da un congiunto dell'imputato nel corso delle indagini preliminari la cui acquisizione era stata richiesta dal PM per un supposto vizio di mente sopravvenuto mentre era stata disposta dal giudice in relazione all'avvenuto esercizio, da parte del teste, della facoltà di astensione in dibattimento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/06/2000, n. 10026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10026 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CAMILLO LOSANA PRESIDENTE del 20/06/2000
Dott. SEVERO CHIEFFI Consigliere SENTENZA
Dott. PIERO MOCALI Consigliere N. 705
Dott. PAOLO BARDOVAGNI Rel. Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. GIUSEPPE DE NARDO Consigliere N. 31978/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti:
1) dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catanzaro nei confronti di NE BR e RU CA, nonché dagli stessi 2) NE BR, n.
8.2.1962 a Bagnara Calabra, e
3) RU CA, n.
6.2.1963 a Catanzaro
avverso la sentenza in data 25.3.1999 della Corte d'Assise di Appello di Catanzaro Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Bardovagni
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Giuliano TURONE che ha chiesto il rigetto di tutti i ricorsi
Uditi i difensori:
Avv. Vincenzo IOPPOLI per la parte civile TE TE;
Avv. Nicola LEMBO per le parti civili TE GI e SCANNAVINO OS;
Avv. Armando VENETO per NE BR;
Avv. Stefania ORECCHIO in sostituzione dell'Avv. Giancarlo PITTELLI per RU CA
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 25.3.1999 la Corte d'Assise di Appello di Catanzaro confermava le statuizioni della sentenza - pronunciata in primo grado nella sede il 16.12.1997 - che aveva riconosciuto NE BR e RU CA responsabili di concorso nell'omicidio di TE EN, ritenuta la continuazione con i delitti di detenzione e porto illegale di una pistola cal. 6,35 e, per il solo NE, anche con quelli di ricettazione della stessa e di detenzione e porto di arma clandestina, con l'aggravante della premeditazione solo per quest'ultimo e, concesse ad entrambi le attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla premeditazione, nonché, per il RU, la diminuente per il rito abbreviato, li aveva rispettivamente condannati a 26 e 12 anni di reclusione nonché, in solido, al risarcimento in favore dei congiunti della vittima costituiti parti civili, con rinvio al giudice civile per la determinazione del danno subito da CA OS e TE GI e liquidazione nella misura di lire 30.000.000 ciascuno per gli altri. Al AR non era stata concessa la diminuente del rito, non essendo documentata la richiesta e ostandovi il titolo del reato, punibile con l'ergastolo. La Corte di secondo grado osservava che la responsabilità era stata rettamente affermata in base alle dichiarazioni rese da NI NA - moglie separata dell'imputato - nel corso delle indagini preliminari, legittimamente acquisite perché al dibattimento la donna aveva inequivocamente manifestato la volontà di astenersi dal deporre. Le circostanze riferite dalla teste trovavano puntuale riscontro nella versione del RU - sottoposto ad esame in dibattimento - salvo per la parte in cui questi aveva tentato di negare o sminuire la propria partecipazione al fatto. Ne emergeva che il NE, dipendente delle Ferrovie, nutriva un forte risentimento nei confronti del suo superiore TE EN, il quale gli aveva mosso ripetuti rilievi per mancanze disciplinari, con pregiudizio economico e di carriera. Aveva quindi deciso di sopprimerlo con l'aiuto del RU, a lui vincolato da un illecito favore in precedenza resogli incendiandogli il negozio e consentendogli di lucrare il conseguente indennizzo assicurative. I due avevano effettuato sopralluoghi per individuare l'abitazione della vittima designata e scoprire le sue abitudini. Il NE aveva deciso di agire il 21.1.1993, in coincidenza con l'inizio di una trasferta del superiore che poteva fornire una falsa pista alle indagini. Nell'occasione egli affrontò nei pressi della casa la vittima, mentre il RU sostava all'imbocco della via per tenere lontani eventuali passanti e distoglierne l'attenzione; in effetti aveva intrattenuto un automobilista chiedendogli indicazioni circa l'indirizzo dello studio del suo dentista, perfettamente a lui noto e sito nei pressi. Subito dopo l'omicidio gli imputati, al fine di farsi notare e di costituirsi un alibi, erano andati a cena in un locale con la NI. La ricostruzione dei fatti così operata trovava numerosi riscontri: le punizioni inflitte al NE dal TE, le minacce telefoniche da questi ricevute e riferite, il comportamento insubordinato dell'autore dell'omicidio anche nei confronti del suo nuovo capo ufficio, ripetutamente minacciato di una fine simile a quella del predecessore, l'indicazione di un alibi rivelatosi falso perché smentito dai testi che avrebbero dovuto sostenerlo. Doveva altresi essere riconosciuta la premeditazione da parte del NE, poiché tra il momento deliberativo e quello esecutivo era intercorso un considerevole tratto di tempo, durante il quale il proposito criminoso era rimasto fermo in lui malgrado i tentativi di indurlo a desistere da parte della moglie e del RU e le attività dilatorie poste in essere da quest'ultimo per sottrarsi alla collaborazione richiestagli;
durante il detto intervallo temporale l'imputato aveva dettagliatamente e freddamente predisposto il piano del delitto e le misure volte a garantirgli l'impunità. Ne conseguiva l'inapplicabilità della diminuente del rito. Andavano riconosciute le attenuanti generiche equivalenti, come unico mezzo per evitare l'applicazione della pena detentiva perpetua e agevolare la possibilità di ravvedimento in un soggetto di giovane età ed incensurato al momento del fatto. La pena irrogata in primo grado appariva d'altra parte del tutto adeguata alla gravità del fatto ed alla personalità dell'imputato.
Quanto al RU, egli, pur confermando nel resto le circostanze riferite dalla NI (compreso il particolare di una lieve ferita alla mano riportata dall'autore materiale dell'omicidio per inceppamento dell'arma), sosteneva di avere saputo soltanto che il NE intendeva dare "una lezione" al suo superiore;
in occasione del delitto non sarebbe stato sul luogo e avrebbe solo in seguito appreso la reale portata dell'accaduto. La sua versione era sul punto contraddittoria e mal compatibile con l'insistente opera di convincimento svolta affinché l'altro rinunciasse, quanto meno, all'uso delle armi e trovasse un meno cruento mezzo di "spiegazione", nonché con l'ammessa, seppur riluttante, partecipazione alla fase preparatoria e con lo sconvolgimento manifestato in occasione della cena successiva al delitto. D'altra parte, egli stesso ammetteva di avere accompagnato il NE all'inizio della via, di avere fermato un automobilista con una richiesta di informazioni evidentemente inutile e pretestuosa, di essere ripartito in macchina con il coimputato dopo avere sentito gli spari. Il suo contributo alla realizzazione criminosa doveva perciò ritenersi essenziale e consapevole, con conseguente esclusione delle ipotesi di cui agli artt. 116 o 114 C.P.. Non era invece ravvisabile nei suoi confronti l'aggravante della premeditazione, stato soggettivo che non poteva automaticamente comunicarsi dall'autore materiale al concorrente nel reato, non essendo dimostrata la persistenza in quest'ultimo della medesima, irrevocabile determinazione e risultando anzi che egli aveva sperato fino all'ultimo che il piano criminoso non venisse portato ad effetto, si era a tal fine adoperato e aveva ceduto solo di fronte a decise e minacciose pressioni. La pena inflitta dai primi giudici appariva adeguata alla gravità del fatto, all'entità del contributo apportato ed alla personalità del reo.
Conseguiva la conferma delle statuizioni civili adottate in primo grado.
Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte distrettuale nei confronti di entrambi gli imputati. Riguardo al NE censura la concessione delle attenuanti generiche in base al solo rilievo di una presunta idoneità della pena temporanea a garantire in concreto - a differenza di quella perpetua - la rieducazione del reo;
apprezzamento non coerente con il sistema sanzionatorio adottato dal legislatore, che prevede istituti atti anche al recupero dei condannati all'ergastolo, la cui applicazione è riservata non al giudice della cognizione, ma alla magistratura di sorveglianza.
Nei confronti del RU denuncia l'erronea esclusione della premeditazione;
infatti, una volta affermata la pienezza del suo concorso nel reato, la circostanza doveva comunicarsi a lui, in quanto ne aveva avuta cognizione prima di fornire il proprio contributo alla realizzazione dell'evento criminoso, con ciò facendo propria la particolare intensità del dolo del concorrente. Hanno altresì proposto ricorso per cassazione i difensori degli imputati. Con doglianze in parte sovrapponibili censurano in primo luogo l'acquisizione e l'utilizzazione delle dichiarazioni rese dalla NI durante le indagini, nonché l'attendibilità ad esse attribuita dai giudici di merito, per violazione di legge e vizi di motivazione. Rilevano che la donna aveva esplicitamente affermato di essersi decisa a parlare perché aveva compreso che a suo carico gravavano sospetti di partecipazione al delitto;
tale qualità di indiziata era poi emersa durante l'esame, svoltosi senza assistenza di difensore, dal quale risultava quanto meno la sua presenza durante la fase ideativa del delitto. Si era perciò verificata, ad avviso della difesa del NE, la violazione degli artt. 210 e 198, co. 2, C.P.P.; in ogni caso, la fonte probatoria non poteva essere considerata attendibile e disinteressata, anche perché "de relato" e per inesattezze e contraddizioni con la versione del RU, che non poteva quindi fornirle riscontro. Di qui la violazione anche degli artt. 192 e 195 C.P.P.. D'altra parte, al dibattimento la teste dapprima non era comparsa adducendo un disturbo psichico;
dispostone l'accompagnamento e resole nota la facoltà di astenersi dal deporre, non aveva manifestato l'intenzione di avvalersene, ma aveva affermato di non ricordare di essere stata sposata e, appreso che il rifiuto di rispondere alle domande non avrebbe comportato conseguenze pregiudizievoli, si era allontanata. Erroneamente quindi i giudici di merito avevano interpretato tale condotta come astensione (di cui, d'altra parte, non ricorrevano i presupposti, avendo la NI veste sostanziale di denunciante). In ogni caso, il P.M. aveva chiesto l'acquisizione delle precedenti dichiarazioni non già in relazione al supposto rifiuto di deporre, ma per ritenuta, imprevedibile irripetibilità dovuta al sopravvenuto disturbo psichico;
l'acquisizione non poteva essere disposta "ex officio" con diversa motivazione, ma soltanto in conformità alla richiesta e previa verifica delle effettive condizioni mentali della teste. Di qui la ulteriore violazione degli artt. 198 e 199 C.P.P.. La difesa del RU censura altresì, sotto il profilo dell'inosservanza dell'art. 211 C.P.P., il mancato accoglimento della richiesta di confronto tra l'imputato e la NI e del motivo di appello proposto sul punto;
l'indisponibilità della donna non giustificava il rifiuto dell'istanza, posto che le sue dichiarazioni erano state comunque acquisite.
oltre a ciò, il ricorso del NE denuncia:
- ulteriore violazione dell'art. 192 C.P.P. e difetto di motivazione, per inadeguatezza della causale individuata e mancata considerazione dei motivi di appello sul punto;
- violazione dell'art. 577, co. 1 n. 3, C.P. e carenza di motivazione in ordine alla premeditazione, risultando che le fonti probatorie non ebbero mai la certezza del proposito omicida e che la preordinazione dell'alibi fu tutt'altro che accurata e freddamente concepita;
- violazione degli artt. 10, 12 e 14 L. 14.10.1974 n. 497, 23 L. 18.4.1975 n.110,15 C.P. ed illogicità di motivazione in ordine alla ritenuta clandestinità dell'arma - mai ritrovata - che risulta soltanto dalle affermazioni della NI, verosimilmente non in grado di verificarla;
mancato rilievo del rapporto di specialità tra le ipotesi contestate;
- violazione dell'art. 538 C.P.P. e vizio di motivazione in ordine alla determinazione, con criteri non indicati, del danno risarcibile e alla mancata individuazione della "misura del concorso per ogni agente", con proporzionale liquidazione.
Gli ulteriori motivi del ricorso del RU riguardano:
- mancanza di motivazione in ordine al ritenuto concorso nei reati di detenzione e porto illegali di arma, oggetto di motivo d'appello;
- violazione degli artt. 114 e 116 C.P. e vizio di motivazione, poiché era stata ritenuta una non certa consapevolezza dell'intento omicida - e non semplicemente lesivo - del coimputato e ciononostante era stato escluso apoditticamente il concorso anomalo, ne' era stata chiarita la ragione del mancato riconoscimento della minima rilevanza dell'apporto fornito;
- mancanza di motivazione circa la determinazione della pena, in particolare riguardo alla riduzione per le attenuanti generiche, inferiore al massimo nonostante l'incensuratezza, la marginalità del ruolo ricoperto e il contributo fornito all'accertamento dei fatti. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'organica disamina dei ricorsi richiede una loro congiunta o successiva trattazione, secondo l'ordine logico, a cominciare dai motivi concernenti l'acquisizione e valutazione delle prove. Quanto alle dichiarazioni della NI, va anzitutto rilevato che, la natura testimoniale di queste non può essere posta in dubbio, poiché non solo la dichiarante non ha mai assunto la veste di persona sottoposta alle indagini per concorso nell'omicidio, ma la circostanza dedotta dagli imputati ricorrenti (presenza durante la fase ideativa del delitto) depone per una mera connivenza, ne' risulta un qualsiasi contributo di lei alla realizzazione criminosa. Quanto al rilievo per cui le risultanze delle indagini e le circostanze riferite erano comunque sospette, e la teste stessa ne era dichiaratamente consapevole, esso risulta ininfluente, non essendo emersi, prima o durante la deposizione, indizi di reità atti ad impedire l'esame o determinarne l'interruzione a norma dell'art. 63 C.P.P. e restando inoperante il disposto dell'art. 198, co. 2,
posto che la dichiarante (pur non essendovi obbligata, secondo l'assunto dei ricorrenti) aveva accettato di deporre. Quanto all'acquisizione e lettura delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini, va ricordato che al dibattimento la NI fu previamente avvertita della facoltà di astenersi dal deporre a norma dell'art. 199 C.P.P. (non ricorreva, infatti, la deroga prevista nei confronti dei prossimi congiunti dell'imputato "quando hanno presentato denuncia", poiché la teste non si era attivata ai sensi dell'art. 333, co. 2, C.P.P., ma aveva risposto su sollecitazione degli organi investigativi, e non senza qualche esitazione). Dopo il detto avvertimento, assicuratasi che l'esercizio della facoltà di astensione non avrebbe avuto per lei conseguenze pregiudizievoli, la NI decise di allontanarsi "così nessuno mi rompe più le scatole". Tale contegno è stato non illogicamente inteso dai giudici di merito come inequivoca manifestazione della volontà di astenersi dal deporre, perché immediatamente conseguente e consecutivo all'avvertimento ricevuto;
ne' rileva la ragione espressa (non di solidarietà verso il coniuge ma, in sostanza, consistente nel desiderio di sottrarsi ad una situazione personalmente vissuta come penosa o molesta), poiché nessuna valutazione è richiesta circa i motivi che hanno indotto l'interpellato a sottrarsi all'esame su circostanze concernenti gli addebiti mossi al proprio congiunto. Sotto altro profilo, è poi evidente che la manifestata volontà di non deporre faceva venir meno in radice la possibilità del confronto reclamato dalla difesa del RU.
Tanto premesso, nessun fondamento ha l'obiezione che, comunque. non sarebbe stata possibile l'utilizzazione, tramite lettura, delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, poiché il P.M. ne aveva chiesto l'acquisizione non già in relazione all'avvenuto esercizio della facoltà di astensione, ma sotto il profilo della loro irripetibilità per un supposto vizio di mente sopravvenuto;
infatti, la lettura è disposta "a richiesta di parte", ma il giudice, una volta che tale richiesta sia stata formulata, è investito della decisione in proposito, senza essere vincolato alle ragioni esposte a sostegno dell'istanza, che potrà quindi accogliere o respingere anche per motivi diversi (principio giurisprudenziale consolidato in relazione ad ogni provvedimento emesso su impulso di parte).
Va da ultimo rilevato sul punto che, alla stregua del diritto vivente al momento in cui le dichiarazioni della NI furono acquisite e valutate dai giudici di merito, tale acquisizione era consentita dall'art. 512 C.P.P., dovendo l'astensione legittimamente esercitata al dibattimento essere considerata come una ipotesi di imprevedibile, sopravvenuta impossibilità di ripetizione ed essendo stata la teste debitamente informata della facoltà di non deporre anche nella fase delle indagini (cfr. sul punto Corte Cost. 9/16.5.1994 n. 179; Cass., Sez. I, ud. 14.12.1999, Giuliana e altri). Nè rileva la modifica, successivamente intervenuta, dell'art. 111 della Costituzione il quale, al co. 4 (introdotto con L. Cost. 23.11.1999 n. 2), esclude ora che la colpevolezza possa "essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore". Infatti, la legge costituzionale di modifica (art. 2) ha demandato la disciplina transitoria per i procedimenti penali già in corso al legislatore ordinario e questo, con D.L.
7.1.2000 n. 2, con modifiche nella L. 25.2.2000 n. 35, ha stabilito che "alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento, e già valutate ai fini delle decisioni, si applicano nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse" (art. 1, co. 4).
Ciò premesso, le doglianze mosse dalla difesa del RU circa l'attendibilità delle dichiarazioni della NI non sono apprezzabili in questa sede, perché - senza censurare il percorso logico seguito dai giudici di merito - sono unicamente rivolte a prospettare una alternativa chiave di lettura, secondo la quale la teste sarebbe mossa dall'intento di sviare sospetti e celare o minimizzare indizi a suo carico, attribuendo perciò al ricorrente un ruolo in realtà inesistente o assai meno rilevante nella vicenda. Va al proposito ribadito che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della pronuncia impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Il vizio di motivazione in questa sede denunciabile deve essere manifesto, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", onde il sindacato di legittimità al riguardo rimane limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le incongruenze che non incidono sulla complessiva coerenza del percorso argomentativo seguito e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché sorretta da adeguata e razionale spiegazione del convincimento maturato. Nè, d'altra parte, la doglianza di legittimità può limitarsi a prospettare un diverso, e per il ricorrente più adeguato, apprezzamento delle risultanze processuali, da contrapporre a quello del giudice di merito, stante la esclusiva competenza di questi nella valutazione di attendibilità e rilevanza delle fonti di prova, col solo limite della congruenza logica nella ricostruzione dei fatti (cfr. Cass., Sez. Un., C.C. 19.6.1996, Di Francesco;
ud. 30.4.1997, Dessimone e altri;
ud. 24.11.1999, Spina).
Analoghe considerazioni valgono per quanto argomentato dalla difesa del NE circa l'inadeguatezza del movente individuato dai giudici di merito;
esso infatti non presenta caratteri di evidente abnormità ed assoluta sproporzione - dato che i ripetuti rilievi disciplinari formalizzati dalla vittima nei confronti dell'autore materiale del delitto incidevano concretamente sulla posizione di quest'ultimo all'interno dell'azienda ferroviaria e sulle sue prospettive di lavoro e guadagno - ed è stato ricostruito sulla base delle concordi dichiarazioni della moglie e del coimputato, nonché dell'accertata reiterazione di gravi minacce poste in essere, per la medesima causale, nei confronti dello stesso TE e del suo successore. Quanto infine a pretese inverosimiglianze interne alla narrazione della NI ed a contrasti nella obbiettiva esposizione dei fatti con la versione del RU, su cui si sono intrattenuti i gravami, essi sono in realtà inesistenti. Non risulta infatti, alla stregua delle dichiarazioni ampiamente trascritte nella sentenza di primo grado, che il NE - secondo il resoconto fatto alla moglie e da questa riferito - abbia affermato di avere avuto diretta visione della posizione e dell'atteggiamento del RU al momento del delitto, nessun contrasto è ravvisabile tra l'affermazione della donna - secondo la quale il marito uscì di casa verso le due del pomeriggio - e la circostanza che egli abbia ricordato al RU che avevano appuntamento per le cinque;
i sopralluoghi compiuti sul teatro del delitto ben potevano essersi protratti per la settimana anteriore al delitto, anche se fino a quattro giorni prima di questo il TE era rimasto assente perché in trasferta, posto che lo scopo era quello di individuare esattamente le caratteristiche dei luoghi e la posizione della casa, e non soltanto di spiare le abitudini della vittima.
Per lo stesso ordine di considerazioni non può trovare accoglimento il gravame del NE in tema di premeditazione. I giudici di merito hanno dato non illogica giustificazione, sulla base del materiale probatorio acquisito, del convincimento maturato circa la persistenza nel tempo del disegno omicida, che la NI e il RU avevano perfettamente inteso e al quale, con assidua opera di dissuasione, avevano tentato di opporsi;
la tesi secondo cui essi non avevano la certezza di tale proposito - che comunque ben poteva essere genericamente diretto ad una violenta, o magari cruenta, "lezione", non necessariamente implicante l'eliminazione fisica della vittima - non fa altro che proporre - inammissibilmente in questa sede - una alternativa interpretazione delle medesime risultanze processuali. Del tutto coerente con la accolta ricostruzione del fatto è altresì la decisione adottata nei confronti del RU. Questi - secondo la incensurabile valutazione dei giudici di merito - era al corrente del proposito omicida e del mezzo apprestato e, seppur riluttante, si indusse a partecipare sia ai sopralluoghi preliminari, sia - con funzione di trasporto e copertura - alla fase propriamente esecutiva, onde rettamente è stata affermata la sua piena partecipazione nei reati di omicidio e in quelli "strumentali" di detenzione e porto abusivi di pistola, escludendo l'ipotesi del concorso anomalo e, d'altra parte, ritenendo il suo apporto alla realizzazione criminosa di non irrilevante importanza, con diniego, perciò, dell'attenuante di cui all'art. 114, co. 1, C.P.. Corretta - e non contraddittoria con le predette conclusioni - è altresì l'eliminazione della contestata aggravante della premeditazione. Al proposito questa Corte ha affermato il principio per cui, nell'ipotesi di concorso di persone nel reato, anche dopo la modifica dell'art. 118 C.P. introdotta con L.
7.2.1990 n. 19 deve ritenersi che la premeditazione - in linea di principio non estensibile al concorrente, riguardando l'intensità del dolo - possa legittimamente essere a lui estesa quando egli ne abbia piena ed effettiva conoscenza: in tal caso, infatti, il concorrente che non abbia direttamente premeditato l'omicidio, ma ad esso partecipi nella consapevolezza - maturata prima dell'esaurirsi del proprio volontario apporto alla realizzazione del delitto - dell'altrui premeditazione, con l'adesione al progetto fa propria la particolare intensità dell'altrui dolo (Cass., Sez. I, 28.4/25.6.1997, Matrone ed altri). L'applicazione di tale criterio estensivo richiede peraltro, come si è detto, che il concorrente abbia piena e preventiva contezza degli elementi costitutivi dell'aggravante, com'è noto integrata da un dato cronologico (persistenza nel tempo) ed uno psicologico (fermezza ed irrevocabilità del proposito criminoso maturato). Il criterio enunciato vale dunque, ad esempio, per il "killer" assoldato da un'organizzazione criminale nell'imminenza della fase esecutiva, ma non può applicarsi alla fattispecie in esame. In questo caso, infatti, il delitto fu premeditato da soggetto in giovane età, incensurato ed inserito nel mondo del lavoro, pur se dimostratosi proclive a commettere illeciti, fino a quel momento di ben minore portata.
Pertanto il RU, pur a conoscenza del progetto criminoso e sebbene ne avesse constatato la persistenza nel tempo, poteva ragionevolmente ritenere che i motivi inibitori avrebbero alla fine prevalso, ed in effetti si adoperò sino al momento finale per determinare la desistenza dal proposito criminoso o il ridimensionamento dei suoi obbiettivi, così dimostrando di non averne percepito appieno l'irrevocabile fermezza (il che, ovviamente, non esclude la pienezza del concorso, fornito nonostante l'eventualità che il piano delittuoso venisse portato a compimento e, quindi, con accettazione del relativo rischio).
Infondato è il gravame del NE in ordine ai reati concernenti l'arma. La NI ha dettagliatamente e coerentemente descritto le caratteristiche, la provenienza e l'occultamento della pistola, precisando che era "abrasa", onde l'affermazione del suo carattere clandestino trova sufficiente giustificazione in tali risultanze. D'altra parte, legittima è la contestazione congiunta dei delitti di detenzione e porto illegali (artt. 2, 4 e 7 L.
2.10.1967 n. 895, come sostituiti dagli artt. 10, 12 e 14 L. 14.10.1974 n. 497) e di detenzione e porto di arma clandestina (art. 23 L. 18.4.1975 n. 110). Infatti, le ipotesi criminose previste dai due testi legislativi sono figure totalmente autonome, anche se si riferiscono alla medesima arma, attesa la diversità del bene giuridico protetto. Le norme relative alla denuncia ed alla licenza di porto d'arma che trovano la loro sanzione nella L. n. 895/1967 sono dettate per mettere l'autorità di P.S. in condizioni di avere pronta e specifica conoscenza della persona del detentore, mentre quelle relative all'immatricolazione (L. n. 110/1975) mirano a garantire la facile controllabilità delle armi e della loro provenienza. Di conseguenza, chi detiene e porta un'arma comune da sparo clandestina sarà chiamato a rispondere dei reati previsti da entrambe le leggi, trattandosi di un classico caso di concorso formale (Cass., Sez. I, 22.11.1995/22.1.1996, Guerra ed altro). Quanto poi alla ricettazione, va ribadito che la ricezione e l'occultamento di arma clandestina integrano l'ipotesi prevista dall'art. 648 C.P., ben potendo il reato presupposto essere costituito dall'abrasione - da altri operata - del numero di matricola (cfr., per tutte, Cass., Sez. I, 23.1/16.4.1997, Cardellicchio;
Sez. IV 20.2/16.4.1996, Figus ed altro). Infondate sono d'altra parte le doglianze del ricorrente P.G. in ordine alla concessione al NE delle attenuanti generiche. Il giudice "a quo" muove infatti da elementi sicuramente apprezzabili a tal fine (giovane età, incensuratezza) e li valuta alla luce della finalità rieducativa della pena, principio di rango costituzionale immanente nell'ordinamento penale e pienamente operante anche nella sede di cognizione. indipendentemente dai poteri attribuiti alla magistratura di sorveglianza nella fase esecutiva;
d'altra parte, la valutazione è correttamente operata in riferimento a concrete caratteristiche della personalità del soggetto, e non già per una astratta considerazione della pena perpetua come inadeguata per eccesso rispetto al fine della rieducazione (che si porrebbe in contrasto con il diritto positivo).
Non hanno miglior fondamento le censure del RU circa il trattamento sanzionatorio adottato nei suoi confronti;
questo è adeguatamente giustificato dalla sentenza impugnata, che condivide le analitiche considerazioni del primo giudice a pag. 95 - sub 2.2) - e 98, con sintetico riferimento "al fatto ed al contributo causale... nonché alla... personalità".
La difesa del NE - sollecitando un rinvio in attesa del consolidamento della giurisprudenza e dell'intervento delle Sezioni Unite - ha anche sollevato, in sede di discussione, la questione dell'applicabilità della diminuente del rito per effetto della richiesta di giudizio abbreviato tempestivamente formulata, in relazione alla disciplina modificativa introdotta con L. 16.12.1999 n. 479, che prevede l'ammissione allo speciale procedimento a richiesta dell'imputato anche per i reati punibili con l'ergastolo. Il contrasto di giurisprudenza insorto al proposito - che aveva dato luogo alla rimessione alle Sezioni Unite con ordinanza 3.3.2000 in proc. Sinisi di questa Sezione - deve peraltro ritenersi superato. Esso nasceva dalla mancanza di norme transitorie (fatta eccezione per quella preesistente di cui all'art. 223 D.L.vo 19.2.1998 n. 51, modificata solo con la soppressione del requisito del consenso del P.M.), che aveva indotto questa Sezione a ritenere la successione di leggi, di natura processuale in quanto attinenti ai presupposti per l'ammissione al rito speciale, regolata dal principio "tempus regit actum", con conseguente applicazione della normativa in vigore quando tali presupposti erano stati valutati (ud. 13.1.2000, Alfieri e altri;
17.1.2000, P.G. in proc. Gallizzi). Al contrario, invece, la Sez. II (ud. 28.1.2000, Olivieri ed altri;
8.2.2000, Viola), sulla considerazione che la diminuente prevista dall'art. 442, co. 2, C.P.P., anche se radicata nel processo, aveva innegabili conseguenze di natura sostanziale, incidenti sul potere punitivo statuale, era giunta alla conclusione che, superata la fase dibattimentale, non fosse più possibile introdurre il rito abbreviato ma, ove la relativa richiesta fosse stata a suo tempo ritualmente avanzata e disattesa, il giudice, anche di legittimità, fosse tenuto a verificarne le condizioni di ammissibilità alla stregua dello "jus superveniens" e, in caso positivo, ad applicare autonomamente la diminuente processuale in forza dell'art. 2, co. 3, C.P.. I termini del contrasto sono peraltro necessariamente mutati con la sopravvenuta introduzione di una normativa transitoria, contenuta nell'art. 4 ter del D.L.
7.4.2000 n. 82, convertito con modifiche nella L.
5.6.2000 n. 144. Questa, nel consentire la richiesta di giudizio abbreviato nei procedimenti in corso per reati puniti con l'ergastolo, limita la relativa facoltà alla condizione che non sia ancora conclusa l'istruzione dibattimentale (anche in sede di appello - ove ne sia disposta la rinnovazione - o di rinvio), con ciò chiaramente ancorando l'ammissione al rito - e le sue conseguenze di ordine sostanziale - alla fase processuale di assunzione delle prove;
ne resta confermata l'impostazione seguita da questa Sezione (da ultimo ribadita con sentenza pronunciata all'udienza del 5. 6.2000 in proc. Hasani). Ne segue che, non essendovi spazio nel presente giudizio per una riapertura dell'istruzione dibattimentale, restano precluse le questioni sulla diminuente del rito.
Quanto infine alle doglianze del NE in ordine alle statuizioni civili va rilevato che la decisione di primo grado - condivisa dal giudice di appello - ha liquidato soltanto i danni morali, ovviamente suscettibili di determinazione soltanto con criteri equitativi, e che la solidarietà affermata tra i concorrenti nel reato discende direttamente dal disposto dell'art. 2055, co. 1, C.C.. Tutti i motivi di gravame prospettati dalle parti vanno dunque, per le ragioni sopra esposte, disattesi;
consegue la condanna degli imputati ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione di quelle sostenute nel grado dalle parti civili, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti NE e RU al pagamento in solido delle spese processuali.
Condanna inoltre i ricorrenti NE e RU, in solido, alla rifusione delle spese di parte civile che liquida in complessive lire 4.060.000, di cui lire 3.000.000 per onorario, in favore di TE TE e in complessive lire 5.140.000, di cui lire 3.600.000 per onorario, in favore di SCANNAVINO OS e TE GI. Così deciso in Roma, il 20 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2000