Cass. pen., sez. I, sentenza 20/06/2000, n. 10026
CASS
Sentenza 20 giugno 2000

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In tema di lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione, dopo la formulazione della richiesta di lettura il giudice è investito della decisione in proposito senza essere vincolato alle ragioni esposte dalla parte a sostegno dell'istanza, la quale può essere accolta o respinta anche per motivi diversi da quelli prospettati. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto corretta l'utilizzazione, tramite lettura, delle dichiarazioni irripetibili rese da un congiunto dell'imputato nel corso delle indagini preliminari la cui acquisizione era stata richiesta dal PM per un supposto vizio di mente sopravvenuto mentre era stata disposta dal giudice in relazione all'avvenuto esercizio, da parte del teste, della facoltà di astensione in dibattimento).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 20/06/2000, n. 10026
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10026
    Data del deposito : 20 giugno 2000

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