Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 10/06/2025, n. 1136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1136 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3220/2020 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Potenza SEZIONE PRIMA CIVILE Il Giudice, dott.ssa Giulia Volpe, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3220/2020 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 01/03/2024 TRA
, c.f.: , elett.te dom.to/a Parte_1 C.F._1 alla via n. sauro 102 85100 potenza ITALIA presso lo studio dell'Avv.
LONGO FELICIANO, c.f.: dal quale è C.F._2 rappresentato/a e difeso/a in virtù di procura a margine dell'atto di citazione/in calce all'atto di citazione
- APPELLANTE
E
, c.f.: , elett.te dom.to alla Controparte_1 C.F._3
VIA TEVERE 15 ROMA, presso lo studio dell'Avv. IMBRIANO MAURIZIO, c.f.: , dal quale è rappresentato/a e C.F._4 difeso/a in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta/in calce alla copia notificata dell'atto di citazione
- APPELLATO
Oggetto: Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno.
Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 19 Febbraio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il ha prodotto tempestivo appello avverso la sentenza del GDP di Parte_1
Potenza n. 549/2020, che ne ha respinto la domanda, contenuta nei limiti della competenza per valore del GDP, volta ad ottenere la condanna del coniuge,
al risarcimento dei danni, per aver la stessa asportato gli Controparte_1 arredi e le suppellettili assegnati al , in uno alla casa coniugale, Parte_1 con l'ordinanza presidenziale emessa nel procedimento di separazione personale, confermata dalla Cda di Potenza con successiva ordinanza emessa agli esiti di apposito reclamo,acquisita agli atti del procedimento.
Ha sostenuto l'odierno appellante che era la , obbligata ex art. 1218 c.c , CP_1
a dover provare di aver ottemperato all'ordinanza, con la restituzione della casa, degli arredi e delle suppellettili, di aver in ogni caso fornito la prova dell'asporto, riconosciuto, unitamente al valore dei beni, dalla stessa CP_1 nello sporgere domanda riconvenzionale, rilevando altresì che l'onere della prova, ove mai su di esso gravante, doveva ritenersi pienamente assolto ex art. 115 c.p.c., per l'omessa specifica contestazione da parte della appellata dei fatti indicati, nonché a mezzo del ricorso alle nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, a mezzo della produzione documentale e del raccoglimento della prova orale, e, infine, relativamente all'ammontare del danno, benché riconosciuto, anche eventualmente ex art. 196 c.c..
Precisava, infatti, il che la aveva riconosciuto l'asporto, Parte_1 CP_1 assumendo di averlo eseguito per esserne legittimata, per avere detto asporto avuto ad oggetto, a suo dire, i soli beni di sua proprietà esclusiva (in maniera singolare tutti gli arredi della casa coniugale) acquistati con denaro proprio o donatole e per aver quantificato, sempre essa , il valore di parte dei beni CP_1 assegnati al ed asportati almeno in €. 5.000,00, allorquando aveva Parte_1 sporto domanda riconvenzionale, contenuta nella competenza per valore del
GDP. Nel procedimento di secondo grado si è costituita la , resistendo al CP_1 gravame e proponendo tardivo appello incidentale;
precisate le conclusioni, con note di trattazione scritta in data 19.2. u.s., la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Ciò premesso, l'appello è fondato e meritevole di accoglimento con riferimento al primo motivo di impugnazione.
Primo motivo di appello: nullità della sentenza per mancanza di motivazione e/o motivazione apparente;
violazione dell'art 189 disp att. cpc
Secondo il Giudice di pace dalla generica pendenza del reclamo e quindi dall'assenza di provvedimenti definitivi e dalla origine della controversia “in provvedimenti in materia di famiglia” discenderebbe la impossibilità di accogliere la domanda e “quindi” la sua infondatezza.
La erronea motivazione sembrerebbe faccia coincidere la definitività del provvedimento con la fondatezza della domanda, quindi una tale domanda sarebbe accolta, secondo il giudice di prime cure, allorquando vi sia un provvedimento che non possa essere più soggetto a rimedi di impugnazione ordinari, e quindi “stabile e definitivo”. Peraltro, nel presente giudizio di appello, è stata prodotta l'ordinanza della
Corte d'Appello di Potenza del 7/11/2018 n. 144/2018 che ha respinto il reclamo incidentale della avverso l'ordinanza presidenziale, con CP_1
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specifico riferimento all'assegnazione in uso esclusivo dei mobili (cfr doc n.11 produzione ). Parte_1
Si rileva che la presunta motivazione del GDP viola il disposto di cui all'art.189 disp. att. c.pc precisandosi che l'ordinanza del PI è dotata di efficacia esecutiva immediata in virtù del ripetuto articolo secondo il quale:
“l'ordinanza con la quale il presidente del tribunale […] dà i provvedimenti di cui all'art. 708 del codice costituisce titolo esecutivo” e che anche il provvedimento con cui il G.I. ne dispone la modifica nel corso del giudizio è dotato della medesima efficacia esecutiva immediata, sempre in virtù del ripetuto articolo 189 disp. att. cpc.
Si precisa che agli esiti della emissione dell'ordinanza presidenziale, che disponeva “la casa familiare, con i relativi arredi e suppellettili, ad eccezione degli effetti personali del coniuge, viene assegnata in uso esclusivo al
”, è sorta una obbligazione di fonte giudiziale in forza della quale Parte_1 la è divenuta debitrice dell'obbligo restitutorio della casa, degli arredi e CP_1 delle suppellettili e, pertanto, essa, ex art. 1218 c.c., era tenuta ad eseguire esattamente la prestazione posta a suo carico, nel mentre il , Parte_1 creditore della prestazione, era tenuto solo a dedurre l'efficacia della Co ordinanza del ed il suo inadempimento.
Parte appellante ha provato l'asporto e l'inadempimento della , costituiti CP_1 altresì, alla luce anche del verbale di rilascio prodotto (doc n. 7) dalla mancata consegna dei mobili che dal medesimo verbale risultano barrati con il “NO”, provando nel contempo i danni che ne sono conseguiti, anche per effetto dell'avvenuto loro riconoscimento ad opera della odierna appellata, che ha espressamente indicato il valore di alcuni mobili dalla stessa asportati quantificandolo in €5.000,00.
La , infatti, ha riconosciuto l'avvenuto asporto, sia con la nota CP_1 dell'11.5.2018 del suo difensore, ove questi afferma che la “ ha portato CP_1 con se l'essenziale, indicando “ad esempio”, la cameretta..” e poi “… è stata portata via solo parte della cameretta del piccolo ” e sia con il reclamo Per_1 incidentale ex art. 708 c.p.c dalla stessa prodotto avverso l'ordinanza presidenziale, adducendone una irrilevante giustificazione, indicando poi essa stessa solo alcuni mobili e suppellettili prelevati quali: 1) sistema audio 2) letto e materassi della camera matrimoniale 3) cameretta con armadio a ponte, letto, scrivania, sedia e libreria a ponte;
4) cameretta con armadio a ponte5) tavolo da pranzo corredato da quattro sedie 6) divano quattro posti e divano 1 posto in pelle (cfr. pag.25 della memoria di costituzione).
Parte appellata ha ritenuto di produrre la sentenza di separazione giudiziale n.
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949/2024, emessa dal Tribunale di Potenza nelle more del presente giudizio, che peraltro non risulta ancora divenuta irrevocabile, relativa al procedimento nel quale è stata adottata l'ordinanza di assegnazione della casa e degli arredi e delle suppellettili al , trascrivendone quanto dal Tribunale Parte_1 affermato “sulla assegnazione della casa coniugale”. “Il resistente ha continuato a domandare per tutto l'arco del processo, e ciò ha fatto anche in sede di precisazione delle conclusioni, l'assegnazione in suo favore dell'immobile, di cui è proprietario esclusivo, adibito a casa coniugale. Questo Collegio ritiene che debba essere dichiarato il non luogo a provvedere sull'assegnazione della casa coniugale, la quale seguirà le regole di diritto comune in base alla titolarità (in proprietà o in godimento). Invero, l'istituto dell'assegnazione della casa coniugale è stato concepito dal Legislatore per garantire ai figli di continuare a vivere nell'ambiente ove sono cresciuti. Nel caso di specie la funzione dell'istituto è venuta a mancare, atteso che la ricorrente, da sempre genitrice collocataria-convivente con i figli, ha rinvenuto altra situazione abitativa per sé e per i minori e Per_2
, a ragione di ciò avanzando domanda per ottenere una contribuzione Per_1 economica dal resistente al pagamento del canone di locazione” (pag. 27 e
28).
Nel dispositivo il Giudice della separazione ha pronunciato il non luogo a provvedere sull'assegnazione della casa coniugale sita in Potenza alla via
Mazzini n. 261, da intendersi, correttamente, come esaurimento della questione dell'assegnazione da intendersi definitivamente attribuita in favore dell'odierno appellante, stante il volontario trasferimento in altro immobile dell'appellata fin dall'ordinanza sui provvedimenti provvisori ed urgenti, in cambio della corresponsione di parte del relativo canone di locazione da parte dell'odierno appellante.
Non ha evidentemente inteso il giudice della separazione in alcun modo rigettare tale assegnazione, espressamente comprensiva di arredi e suppellettili come precisato nell'ordinanza presidenziale e nell'ordinanza di rigetto del reclamo, mentre, una volta divenuta irrevocabile la sentenza di separazione allegata, troverà applicazione la disciplina dello scioglimento della comunione tra i coniugi, come rilevato, ancora una volta, dall'ordinanza di rigetto del reclamo ( cfr. All. 11 produzione telematica di parte appellante)
e come riconosciuto da consolidata giurisprudenza di merito.
“Ai sensi dell'art. 191 c.c. la comunione coniugale si scioglie al momento della separazione di fatto (ossia con l'autorizzazione da parte del presidente a vivere separati), ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dinanzi al presidente, purché omologato. Dunque lo scioglimento si perfeziona con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale (o con l'omologa di quella consensuale) che individua
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il momento in cui sorge l'interesse ad agire, concreto ed attuale, vòlto allo scioglimento della comunione e alla divisione, ma esso può anche riguardarsi come il fatto costitutivo del diritto ad ottenere tale scioglimento e la conseguente divisione. ( cfr. Tribunale Taranto sez. I, 15/09/2023, n.2093)
Pertanto, considerata la tipologia del mobilio non rinvenuto in casa come dal verbale di riconsegna del 24 Maggio 2018, esclusi gli oggetti chiaramente riconducibili ai figli minori prelevato dalla madre affidataria, deve ritenersi che parte appellante abbia correttamente quantificato il danno risarcibile entro il limite di euro 5000, oltre interessi e rivalutazione decorrenti dal 24.05.2018, data del verbale di riconsegna in cui l'appellante ha avuto concretamente percezione del danno.
Pertanto, l'appello principale deve essere accolto, con integrale riforma della sentenza appellata sul punto, e contestuale rigetto nel merito dell'appello incidentale proposto per le medesime motivazioni concernenti la disciplina dello scioglimento della comunione tra i coniugi, in base al principio della ragione più liquida.
Non si ritiene che ricorrano gli estremi per la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in quanto non risulta sufficientemente dimostrata la malafede dell'appellata, anche alla luce della obiettiva complessità della vicenda e della parallela pendenza del presente giudizio rispetto a quello di separazione, mentre l'allegazione di alcune fotografie ritraenti i figli minori della coppia da parte dell'appellante, ai fini del giudizio, non rientra tra quelle specificamente sanzionate dalla disposizione invocata, che non costituisce quindi in ogni caso rimedio idoneo alla illiceità astrattamente prospettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione dei
Parametri ex DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, SEZIONE PRIMA civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1 così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma integralmente la sentenza impugnata del Giudice di Pace di Potenza n. 549/2020 del 25.11.2020, condannando l'appellata al risarcimento del danno nella misura di euro 5000 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dalla data del verbale di riconsegna (24.05.2018) fino alla data della presente sentenza, oltre gli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata secondo gli indici Istat
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dalla data della mancata esibizione (24.05.2018) fino al momento della presente decisione, nonché ulteriori interessi legali sulla somma interamente rivalutata dal momento della presente decisione al saldo, trattandosi di debito di valore
2) Condanna l'appellata soccombente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano, quanto al giudizio di primo grado, in euro 1265 per compensi ed euro 108,47 per spese di lite e, quanto al presente giudizio di appello, in euro 1276, 00 per compensi ed euro 174 per spese di lite, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge.
Così deciso in Potenza, il 10/06/2025.
Il Giudice
(dott.ssa Giulia Volpe)
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