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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 12/08/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
N. R.G. 1365/2025
Il Tribunale, seconda sezione civile, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati
Andrea Pappalardo Presidente
Morris Recla Giudice relatore
Benedetta Pontara Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per scioglimento del matrimonio promosso con domanda congiunta (art. 473 bis.51 c.p.c.) iscritto al N. 1365/2025 R.G. da
, Parte_1 con l'Avv. IMPERA ELENA , giusta delega in atti e
Parte_2 con l'Avv. IMPERA ELENA, giusta delega in atti ricorrenti;
e con l'intervento del Pubblico Ministero parte intervenuta
Il Tribunale di Bolzano, rilevato
pagina 1 di 4 che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge
1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Bolzano il 10/03/2012 da
, nato a [...] il [...]; Parte_1
e nato a [...] il [...]; Parte_2 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bolzano, ove il matrimonio risulta nel registro dei matrimoni al n. 36, Parte I, Serie /, dell'anno 2012 l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
omologa le seguenti condizioni formulate dalle parti:
1. confermare l'affidamento congiunto di e ad entrambi i coniugi con Per_1 Per_2 collocazione prevalente presso la madre. Il padre avrà diritto dovere di avere con se e Per_1
a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica sera, altri incontri Per_2 infrasettimanali e/o pernotti da concordarsi tra i genitori, oltre alla metà delle festività invernali, alternativamente la prima o la seconda settimana, per metà delle vacanze di carnevale e di pagina 2 di 4 Pasqua, (salvo vacanze fuori zona per l'intera durata della vacanza, nel qual caso la vacanza successiva spetterà interamente all'altro genitore, due settimane durante le vacanze estive, con comunicazione del periodo entro aprile;
2. confermare che il signor è tenuto a versare per i tre figli, maggiorenne ma Pt_2 Per_3 ancora non economicamente autosufficiente, e a titolo di mantenimento la somma Per_1 Per_2 di euro 300,00 ciascuno, complessivamente euro 900,00 ( = novecento) con la rivalutazione come per legge (prima rivalutazione aprile 2026 con base aprile 2025), fino al comprovato raggiungimento della loro indipendenza economica da bonificare comunque entro il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente della IG;
Pt_1
3. confermare che i genitori contribuiranno nella misura di metà ciascuno alle spese straordinarie per i tre figli, obbligandosi reciprocamente a collaborare nelle spese straordinarie necessarie per i figli. Si intendono per spese straordinarie tutte le spese che necessitano del reciproco consenso di entrambi i coniugi ed in via esemplificativa, quelle mediche non mutuabili ( per visite specialistiche, apparecchi ortodontecnici e cure dentarie in genere, per eventuali occhiali da vista o lenti a contatto, per farmaci corredati da relativa prescrizione medica), scolastiche (libri e materiale didattico, gite scolastiche superiori ad un giorno, lezioni private), sportive
(comprensive della relativa attrezzatura) e ricreative, spese universitarie, ovvero tasse, acquisto materiale, affitto, trasporto, scuola guida ecc. . Ci si riporta comunque a quanto statuito dal
Protocollo del Tribunale di Bolzano di data 26.11.2024. Si fa presente altresì che il genitore, a fronte di formale richiesta scritta avanzata dall'altro genitore anche tramite sms, whatsapp o e- mail, dovrà manifestare il proprio dissenso, motivandolo, sempre per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta, in caso di mancata risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
4. disporsi al 100% l'assegnazione di eventuali assegni familiari e /o assegno unico a favore della IG;
Parte_1
5. i coniugi dichiarano di essere autonomi economicamente e si danno atto reciprocamente di aver compiutamente regolato i propri rapporti economici e di null'altro aver da pretendere l'uno dall'altro;
pagina 3 di 4 6. i coniugi dichiarano, con la sottoscrizione del presente ricorso, che non esistono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse;
7. le spese di lite sono a carico della IG;
Pt_1
15/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Morris Recla Andrea Pappalardo
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
N. R.G. 1365/2025
Il Tribunale, seconda sezione civile, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati
Andrea Pappalardo Presidente
Morris Recla Giudice relatore
Benedetta Pontara Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per scioglimento del matrimonio promosso con domanda congiunta (art. 473 bis.51 c.p.c.) iscritto al N. 1365/2025 R.G. da
, Parte_1 con l'Avv. IMPERA ELENA , giusta delega in atti e
Parte_2 con l'Avv. IMPERA ELENA, giusta delega in atti ricorrenti;
e con l'intervento del Pubblico Ministero parte intervenuta
Il Tribunale di Bolzano, rilevato
pagina 1 di 4 che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge
1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Bolzano il 10/03/2012 da
, nato a [...] il [...]; Parte_1
e nato a [...] il [...]; Parte_2 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bolzano, ove il matrimonio risulta nel registro dei matrimoni al n. 36, Parte I, Serie /, dell'anno 2012 l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
omologa le seguenti condizioni formulate dalle parti:
1. confermare l'affidamento congiunto di e ad entrambi i coniugi con Per_1 Per_2 collocazione prevalente presso la madre. Il padre avrà diritto dovere di avere con se e Per_1
a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica sera, altri incontri Per_2 infrasettimanali e/o pernotti da concordarsi tra i genitori, oltre alla metà delle festività invernali, alternativamente la prima o la seconda settimana, per metà delle vacanze di carnevale e di pagina 2 di 4 Pasqua, (salvo vacanze fuori zona per l'intera durata della vacanza, nel qual caso la vacanza successiva spetterà interamente all'altro genitore, due settimane durante le vacanze estive, con comunicazione del periodo entro aprile;
2. confermare che il signor è tenuto a versare per i tre figli, maggiorenne ma Pt_2 Per_3 ancora non economicamente autosufficiente, e a titolo di mantenimento la somma Per_1 Per_2 di euro 300,00 ciascuno, complessivamente euro 900,00 ( = novecento) con la rivalutazione come per legge (prima rivalutazione aprile 2026 con base aprile 2025), fino al comprovato raggiungimento della loro indipendenza economica da bonificare comunque entro il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente della IG;
Pt_1
3. confermare che i genitori contribuiranno nella misura di metà ciascuno alle spese straordinarie per i tre figli, obbligandosi reciprocamente a collaborare nelle spese straordinarie necessarie per i figli. Si intendono per spese straordinarie tutte le spese che necessitano del reciproco consenso di entrambi i coniugi ed in via esemplificativa, quelle mediche non mutuabili ( per visite specialistiche, apparecchi ortodontecnici e cure dentarie in genere, per eventuali occhiali da vista o lenti a contatto, per farmaci corredati da relativa prescrizione medica), scolastiche (libri e materiale didattico, gite scolastiche superiori ad un giorno, lezioni private), sportive
(comprensive della relativa attrezzatura) e ricreative, spese universitarie, ovvero tasse, acquisto materiale, affitto, trasporto, scuola guida ecc. . Ci si riporta comunque a quanto statuito dal
Protocollo del Tribunale di Bolzano di data 26.11.2024. Si fa presente altresì che il genitore, a fronte di formale richiesta scritta avanzata dall'altro genitore anche tramite sms, whatsapp o e- mail, dovrà manifestare il proprio dissenso, motivandolo, sempre per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta, in caso di mancata risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
4. disporsi al 100% l'assegnazione di eventuali assegni familiari e /o assegno unico a favore della IG;
Parte_1
5. i coniugi dichiarano di essere autonomi economicamente e si danno atto reciprocamente di aver compiutamente regolato i propri rapporti economici e di null'altro aver da pretendere l'uno dall'altro;
pagina 3 di 4 6. i coniugi dichiarano, con la sottoscrizione del presente ricorso, che non esistono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse;
7. le spese di lite sono a carico della IG;
Pt_1
15/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Morris Recla Andrea Pappalardo
pagina 4 di 4