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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/12/2025, n. 3558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3558 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Milano, in persona dei magistrati:
Marianna Galioto Presidente relatore
Serena Baccolini Consigliere
Lorenzo Orsenigo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 1036/2024 R.G. tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
assistiti e difesi dall'avvocato Cecilia Eleonora C.F._2
Estrangeros ed elettivamente domiciliati presso il difensore appellanti e
(C.F. e per essa Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), già assistita e Controparte_2 P.IVA_2 CP_3 difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Marco Pesenti e
CO CI ed elettivamente domiciliata presso i difensori appellata
OGGETTO: fideiussione – polizza fideiussoria
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, 1) in via istruttoria, rimettendo in termini gli opponenti
a) autorizzare il deposito dell'all.12: 59 fideiussione 1984-2004 nonché
b) ammettere prova testimoniale sui seguenti capitoli:
-Vero che ho curato personalmente la raccolta delle fideiussioni che mi vengono mostrate e che sono presenti nel fascicolo come all.10 degli opponenti;
ne confermo la conformità agli originali. Testi: avv. Gladis Castellano del Foro di Bergamo, Via Giacomo Quarenghi, Bergamo;
e avv. Nicola Stiaffini del Foro di Livorno, Via Indipendenza,20.
-Vero che la fideiussione contenuta all'all. 10 rilasciata in favore della BA che rappresento è conforme a quella presente negli archivi ed in uso nel 2002 dagli Istituti di credito intestatari della modulistica.
Testi: i legali rappresentanti degli Istituti di credito beneficiari delle garanzie prodotte all'all.10, in particolare IN SA AO (anche per banco di Napoli,
NC Ambrosiano Pop Veneto, Cassa di Risp. Di Bologna, banca Popolare
Commercio e Industria), BA TE CH IE (anche per NC CA
SpA, Unicredit (per Bipop Carire), NC Popolare di Crotone, BA di Credito
Cooperativo, presso le loro sedi legali.
c) Qualora ritenuto necessario si chiede che la Corte ordini ad almeno 5 primari Istituti di credito l'esibizione dei moduli in uso per fideiussioni omnibus nel 1994;
2) nel merito,
-riformare integralmente la sentenza n.1159, pronunciata dal Tribunale di
Pavia il 27.9.23 nel giudizio distinto a R.G. con il n. 5365/21 accogliendo la domanda originariamente proposta dagli appellanti, riferita se del caso anche alle fideiussioni del 1994, per l'effetto mandandoli esenti da qualsiasi obbligo nei confronti della controparte;
-condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato con i d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio compresa quella
pag. 2/16 di mediazione obbligatoria da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario.”
Per parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare:
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi e le ragioni esposte in atti,
l'inammissibilità dell'appello avversario si sensi all'art. 342 co. I, c.p.c., ovvero, in difetto, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.;
- rigettare, in ogni caso, per tutti i motivi e le ragioni esposte in atti, le istanze istruttorie e la richiesta di ammissione documentale formulate dagli appellanti, in quanto tardive, poiché formulate per la prima volta nel giudizio di gravame
e, in ogni caso, inammissibili, oltre che irrituali.
Nel merito, in via principale:
- respingere in toto, per tutte le motivazioni esposte in atti, qualsiasi domanda ed eccezione proposta dai Sig.ri e con Parte_1 Parte_2 atto di citazione in appello e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza n. 1159/2023 (R.G. n. 5365/2021) pronunciata dal Tribunale di
Pavia e pubblicata in data 27/09/2023.
In via subordinata:
- nell'eventualità in cui la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di
Pavia non dovesse trovare conferma, per qualsiasi ragione, dichiarare comunque tenuti e conseguentemente condannare i sig.ri e Parte_1
l pagamento, in favore di parte appellata., della somma di Parte_2
Euro 160.154,49 oltre interessi convenzionali di mora dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio di gravame.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, da liquidarsi secondo i valori medi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa dichiarato dalla controparte con atto di citazione in appello, oltre accessori di Legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pag. 3/16 La controversia concerne l'opposizione all'ingiunzione di pagamento emessa in danno degli appellanti, nella loro qualità di garanti fideiussori di una società fallita, rispetto ad alcuni rapporti intrattenuti tra quest'ultima e un istituto di credito.
Il giudizio di primo grado
(di seguito: “ ), quale rappresentante di CP_3 CP_3 Controparte_1
(di seguito: ”), chiedeva ed otteneva il decreto ingiuntivo n.
[...] CP_1
1385/2021, con il quale il Tribunale di Pavia ordinava il pagamento dell'importo di € 432.000,00, oltre interessi e spese, nei confronti dei signori e in qualità di fideiussori della CP_4 Parte_2 Parte_1 società (dichiarata fallita con sentenza del 27.03.2012). Il Parte_3 credito fatto valere da derivava dalla cessione di crediti in blocco da CP_3 parte di BA TE dei CH di IE s.p.a. (di seguito: “TE dei
CH” o “la BA”), la quale aveva intrattenuto rapporti con la Pt_3
La ricorrente precisava di agire per il credito derivante dal mutuo
[...] fondiario stipulato dalla società il 24.04.2007 e in forza di scritture con le quali i predetti signori si costituivano fideiussori di Pt_1 Parte_3
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Pavia la società CP_3 opponendosi al decreto ingiuntivo emesso in loro danno e chiedendone la revoca.
In particolare, gli opponenti:
- ricostruivano lo sviluppo delle garanzie con le variazioni dei limiti di responsabilità susseguitesi nel corso del tempo;
- deducevano che la società opposta aveva fondato il proprio ricorso per decreto ingiuntivo sulle scritture del gennaio 2008, nelle quali (richiamate le fideiussioni del 2004) era stato aumentato l'importo garantito da €
405.000,00 ad € 432.000,00;
- osservavano che con il contratto di mutuo fondiario del 2007 i signori e avevano prestato un'ulteriore garanzia Pt_2 Pt_1 CP_4
pag. 4/16 fideiussoria specifica per le obbligazioni ivi previste, con la conseguenza che le predette fideiussioni azionate non potevano in alcun modo riguardare il credito derivante dal mutuo;
- precisavano che, in ogni caso, le fideiussioni omnibus del 2008, poste a fondamento del proprio credito da erano nulle: i) per la sussistenza CP_3 delle clausole 2, 6 ed 8 di cui al Modello ABI 2003, dichiarate contrarie alla normativa antitrust con provvedimento della BA d'Italia n. 55/2005; ii) in quanto ogni garanzia si doveva considerare estinta per effetto del disposto di cui all'art. 1957 c.c., non derogato dalla fideiussione del 18.01.2008; iii) in via alternativa, per la decadenza del creditore dal termine ex art. 1957 c.c.
Si costituiva la quale concludeva per il rigetto di ogni domanda ed CP_3 eccezione avversaria e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto con riferimento alla minor somma di € 160.154,49. In particolare, la società opposta:
- non illustrava le ragioni per cui non aveva agito in forza delle fideiussioni rilasciate contestualmente al contratto di mutuo fondiario del 2007, nonostante queste non avessero il limite di € 432.000,00;
- confermava di agire per il credito derivante dal contratto di mutuo, precisando tuttavia che “Contestualmente i suddetti soggetti hanno altresì stipulato con la BA una fideiussione omnibus la quale consta, a seguito delle varie modifiche apportate negli anni, di un massimale pari ad euro
432.000”;
- osservava che, data la natura omnibus delle fideiussioni e dunque la loro riferibilità a ogni obbligazione con l'istituto di credito, era evidente il diritto della società di richiedere il pagamento del debito in capo agli opponenti, in forza della fideiussione omnibus sottoscritta il 18.01.2008;
- dava atto dell'incasso, pervenuto dal fallimento della società Parte_4
, dell'importo di € 271.845,51.
[...]
Il Tribunale di Pavia, con sentenza n. 1159/2023 pubblicata il 27.09.2023, dando atto dell'intervenuto parziale pagamento in corso di causa del debito,
pag. 5/16 ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e ha condannato i signori a Pt_1 pagare in favore della controparte la somma di € 160.154,49, con interessi convenzionali dal dovuto al saldo, compensando interamente le spese di lite tra le parti.
In particolare, il primo Giudice:
- ha condiviso le argomentazioni di parte opposta, relative al fatto che le fideiussioni omnibus contratte dagli opponenti prima del mutuo garantiscono anche le obbligazioni derivanti da quest'ultimo;
- ha ritenuto necessario individuare la fonte delle garanzie prestate dagli opponenti, rilevando a tale proposito che il regolamento della fideiussione iniziale - cui hanno fatto seguito nel tempo le variazioni, tra le quali anche quella del 2008 -, è quello dei contratti sottoscritti dagli opponenti in data
14.11.1994, quando, a seguito della cessione di ramo d'azienda avvenuta tra
Credito Commerciale e TE dei CH, furono presi impegni di garanzia da parte dei signori relativamente ai rapporti di con la Pt_1 Parte_3
BA acquirente;
- ha osservato che nei contratti di fideiussione del 14.11.1994 era presente la clausola di deroga all'art. 1957 c.c., da ritenersi valida, in quanto:
i) le lettere del 2008 fanno salve “tutte le speciali pattuizioni in detta lettera contenute” e la medesima formula è stata utilizzata in tutte le altre lettere che hanno variato l'importo delle garanzie;
ii) la Suprema Corte è intervenuta a dirimere il contrasto giurisprudenziale in merito alla nullità totale o parziale delle fideiussioni conformi al modello
ABI del 2003, escludendo la nullità totale del contratto a valle e concludendo per la nullità parziale dello stesso (SS.UU. n. 41994/2021);
iii) gli opponenti non hanno dimostrato ai sensi dell'art. 2697 c.c. l'esistenza dell'accordo anticoncorrenziale a cui ha aderito la BA opposta al momento della stipula delle fideiussioni, non provando, dunque, la sussistenza dei presupposti di fatto necessari per l'accoglimento della domanda subordinata di nullità parziale dei contratti in contestazione;
pag. 6/16 iv) la stessa documentazione depositata dagli opponenti impone di escludere che nel novembre 1994 sussistesse un'intesa anticoncorrenziale per la quale gli istituti di credito inserivano in modo uniforme nei loro moduli la clausola di esonero dal termine ex art. 1957 c.c.
L'appello
Avverso tale decisione hanno interposto appello e Parte_1 Pt_2
chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di accogliere la
[...] domanda proposta in primo grado riferita anche alle fideiussioni del 1994, con vittoria di spese per ogni fase e grado di giudizio.
In via istruttoria, gli appellanti hanno chiesto di essere rimessi in termini per:
i) depositare il doc. 12, contenente 59 fideiussioni ante 2005 allegato all'atto di appello;
ii) la prova testimoniale articolata;
iii) l'istanza per l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. dei moduli in uso per fideiussioni omnibus nel 1994 ad almeno cinque primari istituti di credito.
I signori hanno affidato il proprio gravame a tre motivi di appello, così Pt_1 rubricati:
I. “Ultrapetizione - Violazione dell'art. 112 c.p.c.”;
II. “Violazione del diritto di contraddittorio ex art. 101 c.p.c.”;
III. “Erronea valutazione di elementi essenziali per il giudizio”.
Si è costituita , rappresentata da CP_1 Controparte_2
(già , la quale ha concluso: in via preliminare, per CP_3
l'inammissibilità dell'appello avversario ai sensi degli artt. 342, co. 1, c.p.c., ovvero 348 bis c.p.c., nonché per il rigetto delle istanze istruttorie e della richiesta di ammissione documentale formulate dalla controparte, in quanto tardive, inammissibili e irrituali;
nel merito, per il rigetto dei motivi di appello e per la conferma integrale della sentenza impugnata;
con vittoria di spese.
In particolare, l'appellata ha ritenuto:
- l'appello inammissibile ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.;
pag. 7/16 - infondato il primo motivo di impugnazione, non sussistendo alcun vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado;
- infondato il secondo motivo di impugnazione, non corrispondendo al vero quanto riferito dalla parte avversa;
- infondato il terzo motivo di impugnazione, risultando corrette le valutazioni fatte dal primo Giudice in sentenza;
- irrituali e, conseguentemente, inammissibili le richieste istruttorie avanzate.
All'udienza ex art. 352 c.p.c. del 12 novembre 2025, depositati dalle parti gli scritti difensivi conclusionali, il Presidente istruttore ha riservato la decisione della causa al Collegio in epigrafe indicato.
***
Preliminarmente, va osservato che l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. svolta dalla società appellata è infondata. La
Corte ritiene che l'appellante abbia sufficientemente indicato le parti della motivazione della sentenza che intende impugnare ed argomentato per ciascuna i motivi di doglianza, mettendo il Collegio in condizione di individuare il perimetro delle sue censure e consentendo alla controparte di sviluppare il contraddittorio, come dimostrano le diffuse argomentazioni spese da nel proprio atto costitutivo. Pertanto, l'eccezione di CP_1 inammissibilità ex art. 342 c.p.c. formulata dalla società appellata non può essere accolta.
Parimenti deve dirsi per la domanda di inammissibilità dell'appello avanzata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., dal momento che tale eccezione è stata proposta da parte appellata sulla base della versione precedente della norma, modificata dal d.lgs. n. 149/2022 (“Riforma Cartabia”). Pertanto, anche questa eccezione non può che ritenersi infondata.
Tanto premesso, passando al merito della controversia, la Corte ritiene che l'appello vada rigettato.
pag. 8/16 Con i tre motivi di gravame, meritevoli di trattazione congiunta, i signori hanno censurato la sentenza di primo grado, contestando al primo Pt_1
Giudice la violazione degli artt. 112 e 101 c.p.c., per avere deciso la controversia riferendosi ad una fideiussione del 1994 - diversa da quella del
2008 indicata negli atti dalla società convenuta - e per avere omesso di sollecitare le parti a prendere posizione su tale questione di fatto rilevata d'ufficio, pregiudicando il diritto di difesa degli opponenti e non considerando adeguatamente i numerosi elementi già presenti in atti, idonei all'accoglimento della domanda di parte appellante.
La Corte ritiene che tali motivi non meritino accoglimento per le ragioni che seguono.
L'art. 112 c.p.c. statuisce che “Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa;
e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti”. In virtù del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sono le parti a determinare il thema decidendum, incorrendo il Giudice in ipotesi di ultrapetizione in tutti quei casi in cui una sua decisione superi quanto richiesto dalle stesse, con conseguente nullità della sentenza non rilevabile d'ufficio e sanabile solo col passaggio in giudicato del provvedimento.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, il vizio di ultrapetizione ricorre “quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato”(Cass. Civile 20 marzo 2023, n. 7965). Invero, secondo la Suprema Corte, è ravvisabile la violazione del principio di cui all'art. 112
c.p.c. quando il giudice si pronuncia oltre i limiti delle richieste e delle eccezioni fatte valere dalle parti, oppure su questioni non dedotte e che non siano rilevabili d'ufficio, attribuendo alle parti un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato;
non ricorre, invece, tale vizio quando il giudice offre una diversa qualificazione dei fatti, restando nei limiti pag. 9/16 delle richieste contenute nell'atto di impugnazione, e degli elementi di fatto posti alla base delle questioni prospettate. Pertanto, ricorre, il vizio di ultrapetizione quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi), emette un provvedimento diverso da quello richiesto o attribuisce/nega un bene della vita diverso da quello preteso, pronunciandosi oltre i limiti delle domande e delle eccezioni fatte valere dalle parti in giudizio.
Alla luce di quanto sopra, nel caso di specie, non può dirsi sussistente alcun vizio di ultrapetizione: il primo Giudice, infatti, non si è in alcun modo pronunciato oltre i limiti della domanda avanzata dalle parti, ma ha semplicemente analizzato la documentazione prodotta in giudizio fin dal procedimento monitorio, soffermandosi sull'analisi della garanzia sottoscritta dagli appellanti e rilevando che la stessa non trova origine nel documento recante data 2008, essendo stata stipulata nel 1994 e rimodulata con rifermento al limite quantitativo della garanzia. Pertanto, il primo motivo di appello non può trovare accoglimento.
Venendo all'analisi dei documenti depositati nel corso del procedimento di primo grado, si ritiene doverosa una ricostruzione dei rapporti intercorsi tra le parti nel corso del tempo. In particolare, ripercorrendo a ritroso la vicenda che è alla base delle domande proposte in causa, si può osservare che:
- il documento depositato nel fascicolo monitorio come “fideiussione del
2008” in realtà concerne tre lettere sottoscritte da il Parte_1
18.01.2008, da il 15.01.2008 e da il 15.01.2008 Parte_2 CP_4 inviate a TE dei CH, nelle quali l'importo garantito viene esteso da €
405.000,00 ad € 432.000,00, rinviando ad una fideiussione del 11.02.2004;
- in data 11.02.2004 sono state sottoscritte lettere inviate dagli opponenti a
TE dei CH contenenti una riduzione dell'importo garantito sino ad €
405.000,00, richiamando una precedente fideiussione del 02.02.1999 (cfr. fascicolo monitorio, pp. 17 e 18 doc. “estensione fideiussione” per Parte_1
e pp. 1 e 2 doc. “estensione fideiussione 2” per;
[...] Parte_2
pag. 10/16 - in data 02.02.1999 sono state inviate dagli opponenti a TE dei CH lettere contenenti una variazione dell'importo garantito sino a £
11.000.000.000,00, richiamando una precedente fideiussione del
20.07.1998 (cfr. fascicolo monitorio, pp. 15 e 16 doc. “estensione fideiussione” per e pp. 15 e 16 doc. “estensione fideiussione Parte_1
2” per;
Parte_2
- in data 20.07.1998 sono state inviate dagli opponenti a TE dei CH lettere contenenti una variazione dell'importo garantito sino a £
3.500.000.000,00, richiamando una precedente fideiussione del 20.05.1998
(cfr. fascicolo monitorio, pp. 13 e 14 doc. “estensione fideiussione” per e pp. 13 e 14 doc. “estensione fideiussione 2” per Parte_1 Pt_2
;
[...]
- in data 20.05.1998 sono state inviate lettere dagli opponenti a TE dei
CH contenenti una variazione dell'importo garantito sino a £
1.500.000.000,00, richiamando una precedente fideiussione del 14.11.1994
(cfr. fascicolo monitorio, pp. 11 e 12 doc. “estensione fideiussione” per e pp. 11 e 12 doc. “estensione fideiussione 2” per Parte_1 Pt_2
;
[...]
- risultano prodotti i seguenti documenti del 14.11.1994:
i) lettere inviate dagli opponenti a TE dei CH, contenenti una variazione dell'importo garantito sino a £ 858.000.000,00, richiamando la fideiussione del 14.11.1994 (cfr. fascicolo monitorio, pp. 9 e 10 doc.
“estensione fideiussione” per e pp. 9 e 10 doc. “estensione Parte_1 fideiussione 2” per;
Parte_2
ii) i contratti di fideiussione omnibus stipulati dagli opponenti in Pavia con
BA TE dei CH per l'importo garantito di £ 1.025.000.000,00 (cfr. fascicolo monitorio, pp. 7 e 8 doc. “estensione fideiussione” per Parte_1
e pp. 7 e 8 doc. “estensione fideiussione 2” per .
[...] Parte_2
Pertanto, ad avviso della Corte, appare corretta la decisione del primo
Giudice, il quale ha individuato il regolamento iniziale della fideiussione pag. 11/16 nell'originario contratto sottoscritto dagli appellanti il 14.11.1994, quando, a seguito della cessione di ramo d'azienda tra Credito Commerciale e TE dei CH, gli opponenti hanno assunto impegni di garanzia relativamente ai rapporti di con la BA acquirente. Parte_3
Peraltro, è opportuno precisare che sono stati gli stessi appellanti ad avere affermato la correlazione tra le lettere del 2008 e i contratti di fideiussione del 1994 nel proprio atto di citazione in primo grado, dove si legge quanto segue: “Se, secondo diversa interpretazione, si deve invece considerare che la fideiussione del 2008 annullasse e sostituisse le precedenti, salvo richiamarne le pattuizioni per relationem a ritroso, si ha che
–quella del 18.1.2008 richiama quella del 11.2.2004
-quella del 11.2.2004 richiama quella del 2.2.1999
-quella del 2.2.1999 richiama quella del 20.7.1998
-quella del 20.7.1998 richiama quella del 20.5.1998
-quella del 20.5.98 richiama quella del 14.11.1994.
Si riporta, per l'esame delle condizioni, la garanzia rilasciata da Parte_1 ed identicamente dagli altri soci appunto il 14.11.1994.”
Andando a verificare il contenuto dei contratti di fideiussione del 1994 in parola, risulta presente la clausola di deroga all'art. 1957 c.c., censurata dal provvedimento della BA d'Italia n. 55/2005, riportata di seguito: “6) I diritti derivanti all'Azienda di credito dalla fidejussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fidejussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”.
Essendo la fideiussione risalente al 1994 e, dunque, ad un periodo antecedente rispetto a quello attenzionato dalla BA d'Italia ai fini del provvedimento del 2005, si pone astrattamente il tema della prova della sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale al tempo della stipulazione dei contratti di garanzia ai fini della pronuncia sulla nullità integrale della pag. 12/16 fideiussione o della clausola in esame;
prova che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., grava sui garanti.
Ebbene, premesso che in ogni caso non viene dedotto - e dunque nemmeno provato - che senza detta clausola le parti non avrebbero concluso l'accordo di garanzia, dovendosi, dunque, valutare l'ipotesi di una mera nullità parziale riferita alla clausola contestata, non appare in concreto rilevante esaminare l'eventuale sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale nel 1994, dal momento che la BA ha escusso il credito con semplice richiesta scritta, in conformità alla clausola n. 7 presente nel medesimo patto, ai sensi della quale: “7) Il fidejussore è tenuto a pagare immediatamente all'Azienda di credito, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”.
Invero, la pattuizione di tale clausola non rientra tra quelle censurate dal provvedimento n. 55/2005 della BA d'Italia e non vi è alcuna contestazione -da parte dei garanti- circa la ricezione della lettera di revoca e di messa in mora inviata dalla BA TE dei CH di IE ai garanti e alla società in data 02.09.2011 (doc. 9 fasc. Parte_4 mon.).
Nel caso di specie, infatti, gli opponenti sostengono che la BA sia decaduta dalla possibilità di agire nei confronti dei fideiussori, non avendo l'istituto di credito adottato iniziative giudiziarie entro il termine semestrale di decadenza di cui all'art. 1957 c.c., posto che la nullità parziale dell'art. 6 della fideiussione - derivante dall'asserita sussistenza nel 1994 di un'intesa anticoncorrenziale tra banche - condurrebbe alla riviviscenza e, dunque, all'applicabilità della norma codicistica. Tuttavia, risulta che TE dei
CH per la riscossione del proprio credito mediante diffida per iscritto, sulla base della clausola n. 7 dei contratti di fideiussione, contenente l'obbligo del garante, come detto, di pagare immediatamente “a semplice richiesta scritta (…) quanto dovutole per capitale, interessi, spese tasse e ogni
pag. 13/16 altro accessorio”, che non è stata incisa dal provvedimento antitrust sopra richiamato.
Invero, secondo l'orientamento già condiviso da questa Corte (ex multis:
Corte d'Appello di Milano, Sez. I, n. 1600/2023 e n. 1141/2025), in presenza di una clausola “a prima richiesta”, deve ritenersi sufficiente, al fine di evitare la decadenza della garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c., la proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita, non essendo necessario che, entro il detto termine, sia proposta una domanda giudiziale. La
Suprema Corte ha avuto modo di prendere posizione sul punto, osservando che la presenza di una clausola c.d. “a prima richiesta”, in concorrenza con la previsione di cui all'art. 1957 c.c., determina non già l'elusione del termine semestrale per agire nei confronti del debitore, ma soltanto il venir meno dell'obbligo di esperire, in quello stesso termine, un'azione giudiziale (come richiesto dalla tradizionale esegesi della norma), dovendosi ritenere
“sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento … atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare “a prima richiesta” l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio” (Cass. Civile n. 22346/2017).
Ciò richiamato, va, quindi, considerato che, nella fattispecie in esame,
l'obbligazione di pagare la somma di denaro pretesa diveniva esigibile nei confronti del debitore principale - - e, quindi, nei confronti dei Parte_3 fideiussori – appellanti -, in data 02.09.2011, momento in cui la BA ha comunicato la revoca degli affidamenti in essere, il recesso dai rapporti e l'inibizione alla emissione di assegni, con la contestuale comunicazione di delega della gestione del rapporto ai fini di recupero del relativo credito a
MPS Gestione Crediti BA s.p.a. Gli stessi appellanti, nella citazione in primo grado a pag. 10, danno atto che agli atti del processo risulta inviata
“alla debitrice lettera di revoca e messa in mora in data 2.9.2011”.
pag. 14/16 Deve, pertanto, ritenersi che la BA ebbe ad inviare tempestivamente lettera di messa in mora alla debitrice principale ed ai garanti, nel pieno rispetto dei termini di cui all'art. 1957 c.c. e delle modalità previste dalla clausola di cui all'art. 7 dei contratti di fideiussione del 1994.
Le argomentazioni esposte assorbono e superano il secondo e il terzo motivo di appello proposti dai signori nonché le istanze istruttorie dagli Pt_1 stessi avanzate, in quanto superflue.
***
Alla luce dei rilievi che precedono, l'appello va pertanto respinto e, per l'effetto, va confermata la sentenza di primo grado sia pure sulla base di una motivazione parzialmente diversa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, determinata con applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento1, dato dal valore della controversia introdotta in appello (valore indicato € 160.000,00), come previsti dal D.M. n. 147 del 13.08.2022.
Sussistono, per gli appellanti, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis del citato art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da e Parte_1 nei confronti di (e per essa Parte_2 Controparte_1 [...]
già , avverso la sentenza n. Controparte_2 CP_3
1159/2023 del Tribunale di Pavia, pubblicata il 27/09/2023, così decide:
a) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna gli appellanti alla rifusione in favore della parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 9.991,00 per compensi, oltre IVA se dovuta, CPA e rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%; 1 Tra 52.001,00 e 260.000,00 euro. pag. 15/16 c) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, in data 12/11/2025.
Il Presidente estensore Marianna Galioto
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