Art. 4.
Le disposizioni contenute nel regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 , nel decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987 , e nella legge 2 agosto 1967, n. 799 , che siano in contrasto con la presente legge sono abrogate.
Le disposizioni contenute nel regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 , nel decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987 , e nella legge 2 agosto 1967, n. 799 , che siano in contrasto con la presente legge sono abrogate.