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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/07/2025, n. 3299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3299 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO Rilasciata spedizione in forma Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in esecutiva all'Avv.
persona del Giudice Dr. Fabio Civiletti, nella causa civile iscritta al n° ______________________
14038 R.G.L. 2020, promossa Per ___________________
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Federico BRUNO, giusta procura in calce al ricorso in opposizione ed
elettivamente domiciliato presso lo studio di questi, in Palermo, Via
Giacomo CUSMANO 4; Il Cancelliere Opponente
C O N T R O
Controparte_1
rappresentata e difesa
[...]
dall'Avv. Patrizia MONTALBANO, giusta procura in atti, ed
elettivamente domiciliata presso lo studio di questa, in Palermo, Via
Giuseppe Puglisi BERTOLINO n° 21;
Opposta
OGGETTO : OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi
All'esito del deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza dell'11/06/2025, ha pronunciato SENTENZA, avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 DISPOSITIVO
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
In parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto e
condanna al pagamento in favore della Parte_1 [...]
Controparte_2 Controparte_1
dell'importo complessivo di Euro 22.954,21, oltre ulteriori sanzioni
[...]
civili ed interessi legali.
Rigetta, nel resto, la domanda di ingiunzione.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite anche della fase monitoria.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15/11/2023, propose Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 953/2023 di questo Tribunale, con il quale gli veniva intimato il pagamento in favore della
[...]
( d'ora in poi ) della Controparte_1 CP_1
somma complessiva di Euro 120.913,36, a titolo di contributi previdenziali, sanzioni civili e interessi legali, non versati dal 2000 al 2021, oltre accessori e spese di lite.
Eccepi', preliminarmente, la prescrizione quinquennale dei crediti, ai sensi dell'art. 3,
comma 9, L. n° 335/95.
Dedusse poi di aver cessato l'attività di Geometra nel lontano 2003 e di aver inviato formale comunicazione di cancellazione alla nel 2013. CP_1
Rilevo', inoltre, che per i contributi del periodo dal 2009 in poi, la aveva CP_1
avviato la riscossione tramite l'Agenzia delle Entrate, che aveva proceduto al pignoramento di crediti vantati dal nei confronti del proprio datore di lavoro, procedura Parte_1
questa che aveva dato luogo ad una opposizione ex art. 615 c.p.c. pendente innanzi a questo
Tribunale, cosicchè per i medesimi crediti la aveva proposto due differenti azioni. CP_1
Chiese, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto della domanda di ingiunzione.
La , ritualmente costituitasi, eccepiva che il termine di prescrizione non aveva CP_1
mai iniziato il suo decorso per la mancata presentazione della dichiarazione annuale;
che in ogni caso la prescrizione era stata interrotta con diffide inviate anno per anno, come da documentazione allegata;
che il era rimasto iscritto all'Albo ed alla Cassa, da Parte_1
2 cui non si era mai cancellato, mentre l'attività lavorativa svolta era comunque riconducibile all'alveo dell'attività del Geometra e comportava il pagamento dei relativi contributi.
Sosteneva, inoltre, che non vi era alcuna duplicazione di procedimenti di riscossione,
essendo affidato alla scelta della lo strumento più conveniente per riscuotere il CP_1
proprio credito e che sia i contributi, che gli accessori erano stati calcolati in conformità dei
Regolamenti della CP_1
Invocava il rigetto dell'opposizione, con condanna del alle spese di lite. Parte_1
Sospesa l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, la causa, previo deposito di note difensive e di trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti, è stata posta in decisione.
Deve preliminarmente essere esaminata l'eccezione di prescrizione quinquennale dei contributi richiesti dalla sollevata dall'opponente. CP_1
A tal proposito, non vi è dubbio che essa sia infondata per i contributi relativi al quinquennio anteriore al 13/10/2023, data di notifica del ricorso per ingiunzione e del provvedimento monitorio. Tuttavia, poiché, come emerge dall'attestazione dei crediti, la scadenza dei contributi per l'annualità del 2018 era anteriore al 13/10/2018 (coincidendo con il 20 ed il 21/08/2018), saranno dovuti i contributi ed i relativi accessori soltanto a decorrere dall'annualità 2019, non coperta da prescrizione.
E' invece fondata in relazione alle annualità anteriori.
Invero, pur dovendosi rilevare che le disposizioni normative delle casse di previdenza dei liberi professionisti, e, per quanto concerne la l'art. 20 comma 2 del CP_1
regolamento (e prima ancora l'art. 19 della L. 773/1982), dispongono che la prescrizione decorre dalla data di invio alla , da parte dell'obbligato, della comunicazione reddituale CP_1
obbligatoria, ovvero, dall'anno 2011, dalla presentazione della dichiarazione dei redditi,
costituente adempimento unico valevole anche ai fini previdenziali e che la giurisprudenza di legittimità è concorde nell'interpretare l'art. 19, comma 2 l. 773/1982 (a mente del quale
«per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla da parte dell'obbligato, della CP_1
dichiarazione di cui all'art. 17», ossia dalla dichiarazione dei redditi rilevanti ai fini IRPEF
percepiti e del volume di affari rilevante ai fini IVA realizzato) nel senso che il termine estintivo non inizia a decorrere finché il professionista non abbia provveduto all'invio della dovuta dichiarazione (Cass.
4.3.2014 n. 4981; Cass. 16.3.2011 n. 6259; Cass. 18.12.2008 n.
3 29664, Cass. 15787/2023), tuttavia la Corte di Cassazione ha anche precisato (v. Cass. n.
27218/18) a proposito dei contributi dovuti alla ( ma il principio può essere Parte_2
esteso alle altre Casse professionali per identità di ratio) che nel caso della contribuzione minima, proprio perché la stessa non dipende dai redditi, non vale il disposto dell'art. 19 l.
n° 576/80, che ancora la decorrenza della prescrizione dalla data di trasmissione della dichiarazione dei redditi e la prescrizione decorre in concomitanza delle singole annualità di iscrizione alla CP_1
Nel caso in esame, i contributi richiesti, come ben si evince dalla attestazione di credito, sono il contributo soggettivo minimo ed il contributo integrativo minimo, che ai sensi dei vari
Regolamenti della succedutisi nel tempo, prescindono, per la loro CP_1
determinazione, dalla conoscenza dei dati reddituali.
Pertanto, per i contributi anteriori al 2019, la prescrizione quinquennale di cui all'art. 3,
comma 9 L. n° 335/95 decorreva dal maturarsi delle singole annualità di iscrizione alla CP_1
Quest'ultima ha, tuttavia, dedotto di aver interrotto la prescrizione, depositando una serie di atti, a suo dire interruttivi di tale termine.
Tuttavia, da una attenta ricostruzione del contenuto dei documenti, emerge che soltanto le raccomandate del 16/11/2016, ricevuta il 21/11/2016, quella del 3/10/2017, ricevuta il
14/10/2017 (entrambe riferite all'annualità 2006), quella del 15/06/2018, ricevuta il 17/07/2018
relativa all'annualità 2007, quella del 13/02/2019, ricevuta il 13/03/2019 per le annualità 2010 e
2011, e quella del 25/03/2022, ricevuta il 20/04/2022 e relativa al 2006, 2007, 2015, 2016 sono pervenute nella sfera di conoscenza/ conoscibilità del destinatario, mentre le altre non sono andate a buon fine per trasferimento (10/01/2011); indirizzo errato o incompleto (18/10/2013);
indirizzo sconosciuto ( 18/10/2013, 17/06/2015, 18/12/2019); assenza senza prova di rilascio dell'avviso ( in quella del 20/12/2011, non vi è firma del portalettere sotto l'annotazione avviso, mentre in quella del 18/12/2015 manca del tutto l'annotazione dell'avviso); mancata allegazione dell'avviso di ricevimento, compiuta giacenza, senza la prova del rispetto del relativo procedimento (22/10/2022), carenza di prova dell'avvenuto recapito (12/09/2019).
Va sottolineato, poi, che anche le diffide interruttive portate a conoscenza del destinatario sono state emesse dopo la scadenza del quinquennio dal maturarsi dell'annualità
contributiva ( anni 2006 e 2007, 2010 e 2011, 2015, 2016) allorchè il diritto si era già estinto,
per cui anche tali contributi sono irrimediabilmente prescritti.
4 La dopo aver sostanzialmente eluso l'ordinanza del 20/12/2024, con la quale il CP_1
Tribunale aveva chiesto il deposito di un prospetto analitico nel quale, per ogni singola annualità di credito a partire dal 2000 e sino al 2021, venisse indicato il puntuale riferimento al relativo atto interruttivo della prescrizione, tra quelli prodotti dal n° 14 al n° 29 della produzione della , con l'indicazione della data di avvenuta ricezione e aver prodotto CP_1
un prospetto, ove neppure minimamente vengono indicate le singole annualità oggetto degli atti interruttivi, ha chiesto di essere ammessa al deposito di altri 16 documenti, che dovrebbero dimostrare l'interruzione della prescrizione.
Si tratta, in verità, di documenti formatisi, anche in data risalente nel tempo, già disponibili in epoca anteriore al giudizio di opposizione, che la avrebbe dovuto produrre con la CP_1
relativa memoria di costituzione, cosicchè essa è incorsa nella decadenza di cui agli artt. 414 e
416 u.c. cod. proc.civ.
Tale richiesta istruttoria deve quindi dichiararsi inammissibile.
In conclusione, deve quindi affermarsi l'intervenuta prescrizione delle annualità di contribuzione anteriori al 2019, mentre il Geom. va condannato al pagamento delle Parte_1
contribuzioni relative agli anni dal 2019 al 2021 ( nei limiti della domanda di ingiunzione).
Sono, inoltre, infondati gli ulteriori motivi di opposizione, in relazione al periodo non coperto da prescrizione..
Infatti, in costanza di iscrizione all'Albo, è del tutto irrilevante lo svolgimento di attività
radicalmente diversa da quella professionale ( addetto alle vendite in una impresa di vendita all'ingrosso di materiale edile) .
Come ha affermato la Corte di Appello di Palermo, con sentenza n° 114/2023, in materia di
per l'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della Controparte_1
contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale;
invece, non rilevano
né l'esercizio della professione in maniera occasionale né la mancata produzione di reddito, dovendo
peraltro escludersi che la semplice iscrizione ad altra gestione sia di per sé ostativa CP_3
all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria;
ancora, dall'obbligo d'iscrizione
consegue l'applicazione delle disposizioni regolamentari della prefata che impongono le CP_1
condizioni per cui si può derogare alla presunzione di svolgimento di attività professionale da parte
degli iscritti all'albo.
Deve, inoltre, rilevarsi che non vi è alcuna prova dell'istanza di cancellazione che il sostiene di aver presentato tramite il suo commercialista, né dell'avvenuta Parte_1
5 ricezione della stessa da parte del Collegio dei Geometri, circostanze che dovevano essere oggetto di prova documentale.
Parimenti, infondata, è l'eccezione relativa alla duplicazione del titolo esecutivo, essendosi la avvalsa anche della riscossione esattoriale. Ed, infatti, al riguardo occorre evidenziare CP_1
che "il creditore, ancorché munito di un titolo esecutivo giudiziale, può procurarsene un secondo, non
esistendo nell'ordinamento alcun divieto assoluto di duplicazione dei titoli, purché l'azione non si sia
consumata, ovvero non venga violato il principio del "ne bis in idem", sussista l'interesse ad agire ex
art. 100 c.p.c. e, infine, non vi sia abuso del diritto o del processo". (Cass. civ. Sez. 3 -, Ordinanza n.
21768 del 28/08/2019).
Nel caso in esame, non sussistevano tali tre condizioni, tanto più che non poteva invocarsi la litispendenza con il giudizio di opposizione al ruolo esattoriale ex art. 615 cod. proc.civ. ,
essendo la estranea a tale giudizio, svoltosi nei confronti dell'Agenzia delle Entrate CP_1
(R.G. n° 2501/23 e 8667/2023).
Sussisteva, poi, l'interesse ad agire, considerati i profili di differenza tra il titolo giudiziale e quello stragiudiziale, attesa la maggiore stabilità del primo, suscettibile di divenire res iudicata.
Alla luce di tali considerazioni, in parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e il deve essere condannato al pagamento degli Parte_1
importi richiesti con l'attestazione di credito prodotta con la domanda di ingiunzione per i periodi dal 2019 al 2021, pari ad Euro 22.954,21, oltre ulteriori sanzioni civili ed interessi legali come per legge.
Va, invece, respinta nel resto la domanda di ingiunzione.
L'esito globale della lite, connotato dalla reciproca soccombenza, integra gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione integrale delle spese processuali, anche della fase monitoria.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo in data 11/07/2025, all'esito del deposito di note di trattazione
scritta, in sostituzione dell'udienza dell'11/06/2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Fabio Civiletti
6
Sezione Lavoro
N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO Rilasciata spedizione in forma Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in esecutiva all'Avv.
persona del Giudice Dr. Fabio Civiletti, nella causa civile iscritta al n° ______________________
14038 R.G.L. 2020, promossa Per ___________________
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Federico BRUNO, giusta procura in calce al ricorso in opposizione ed
elettivamente domiciliato presso lo studio di questi, in Palermo, Via
Giacomo CUSMANO 4; Il Cancelliere Opponente
C O N T R O
Controparte_1
rappresentata e difesa
[...]
dall'Avv. Patrizia MONTALBANO, giusta procura in atti, ed
elettivamente domiciliata presso lo studio di questa, in Palermo, Via
Giuseppe Puglisi BERTOLINO n° 21;
Opposta
OGGETTO : OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi
All'esito del deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza dell'11/06/2025, ha pronunciato SENTENZA, avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 DISPOSITIVO
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
In parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto e
condanna al pagamento in favore della Parte_1 [...]
Controparte_2 Controparte_1
dell'importo complessivo di Euro 22.954,21, oltre ulteriori sanzioni
[...]
civili ed interessi legali.
Rigetta, nel resto, la domanda di ingiunzione.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite anche della fase monitoria.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15/11/2023, propose Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 953/2023 di questo Tribunale, con il quale gli veniva intimato il pagamento in favore della
[...]
( d'ora in poi ) della Controparte_1 CP_1
somma complessiva di Euro 120.913,36, a titolo di contributi previdenziali, sanzioni civili e interessi legali, non versati dal 2000 al 2021, oltre accessori e spese di lite.
Eccepi', preliminarmente, la prescrizione quinquennale dei crediti, ai sensi dell'art. 3,
comma 9, L. n° 335/95.
Dedusse poi di aver cessato l'attività di Geometra nel lontano 2003 e di aver inviato formale comunicazione di cancellazione alla nel 2013. CP_1
Rilevo', inoltre, che per i contributi del periodo dal 2009 in poi, la aveva CP_1
avviato la riscossione tramite l'Agenzia delle Entrate, che aveva proceduto al pignoramento di crediti vantati dal nei confronti del proprio datore di lavoro, procedura Parte_1
questa che aveva dato luogo ad una opposizione ex art. 615 c.p.c. pendente innanzi a questo
Tribunale, cosicchè per i medesimi crediti la aveva proposto due differenti azioni. CP_1
Chiese, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto della domanda di ingiunzione.
La , ritualmente costituitasi, eccepiva che il termine di prescrizione non aveva CP_1
mai iniziato il suo decorso per la mancata presentazione della dichiarazione annuale;
che in ogni caso la prescrizione era stata interrotta con diffide inviate anno per anno, come da documentazione allegata;
che il era rimasto iscritto all'Albo ed alla Cassa, da Parte_1
2 cui non si era mai cancellato, mentre l'attività lavorativa svolta era comunque riconducibile all'alveo dell'attività del Geometra e comportava il pagamento dei relativi contributi.
Sosteneva, inoltre, che non vi era alcuna duplicazione di procedimenti di riscossione,
essendo affidato alla scelta della lo strumento più conveniente per riscuotere il CP_1
proprio credito e che sia i contributi, che gli accessori erano stati calcolati in conformità dei
Regolamenti della CP_1
Invocava il rigetto dell'opposizione, con condanna del alle spese di lite. Parte_1
Sospesa l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, la causa, previo deposito di note difensive e di trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti, è stata posta in decisione.
Deve preliminarmente essere esaminata l'eccezione di prescrizione quinquennale dei contributi richiesti dalla sollevata dall'opponente. CP_1
A tal proposito, non vi è dubbio che essa sia infondata per i contributi relativi al quinquennio anteriore al 13/10/2023, data di notifica del ricorso per ingiunzione e del provvedimento monitorio. Tuttavia, poiché, come emerge dall'attestazione dei crediti, la scadenza dei contributi per l'annualità del 2018 era anteriore al 13/10/2018 (coincidendo con il 20 ed il 21/08/2018), saranno dovuti i contributi ed i relativi accessori soltanto a decorrere dall'annualità 2019, non coperta da prescrizione.
E' invece fondata in relazione alle annualità anteriori.
Invero, pur dovendosi rilevare che le disposizioni normative delle casse di previdenza dei liberi professionisti, e, per quanto concerne la l'art. 20 comma 2 del CP_1
regolamento (e prima ancora l'art. 19 della L. 773/1982), dispongono che la prescrizione decorre dalla data di invio alla , da parte dell'obbligato, della comunicazione reddituale CP_1
obbligatoria, ovvero, dall'anno 2011, dalla presentazione della dichiarazione dei redditi,
costituente adempimento unico valevole anche ai fini previdenziali e che la giurisprudenza di legittimità è concorde nell'interpretare l'art. 19, comma 2 l. 773/1982 (a mente del quale
«per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla da parte dell'obbligato, della CP_1
dichiarazione di cui all'art. 17», ossia dalla dichiarazione dei redditi rilevanti ai fini IRPEF
percepiti e del volume di affari rilevante ai fini IVA realizzato) nel senso che il termine estintivo non inizia a decorrere finché il professionista non abbia provveduto all'invio della dovuta dichiarazione (Cass.
4.3.2014 n. 4981; Cass. 16.3.2011 n. 6259; Cass. 18.12.2008 n.
3 29664, Cass. 15787/2023), tuttavia la Corte di Cassazione ha anche precisato (v. Cass. n.
27218/18) a proposito dei contributi dovuti alla ( ma il principio può essere Parte_2
esteso alle altre Casse professionali per identità di ratio) che nel caso della contribuzione minima, proprio perché la stessa non dipende dai redditi, non vale il disposto dell'art. 19 l.
n° 576/80, che ancora la decorrenza della prescrizione dalla data di trasmissione della dichiarazione dei redditi e la prescrizione decorre in concomitanza delle singole annualità di iscrizione alla CP_1
Nel caso in esame, i contributi richiesti, come ben si evince dalla attestazione di credito, sono il contributo soggettivo minimo ed il contributo integrativo minimo, che ai sensi dei vari
Regolamenti della succedutisi nel tempo, prescindono, per la loro CP_1
determinazione, dalla conoscenza dei dati reddituali.
Pertanto, per i contributi anteriori al 2019, la prescrizione quinquennale di cui all'art. 3,
comma 9 L. n° 335/95 decorreva dal maturarsi delle singole annualità di iscrizione alla CP_1
Quest'ultima ha, tuttavia, dedotto di aver interrotto la prescrizione, depositando una serie di atti, a suo dire interruttivi di tale termine.
Tuttavia, da una attenta ricostruzione del contenuto dei documenti, emerge che soltanto le raccomandate del 16/11/2016, ricevuta il 21/11/2016, quella del 3/10/2017, ricevuta il
14/10/2017 (entrambe riferite all'annualità 2006), quella del 15/06/2018, ricevuta il 17/07/2018
relativa all'annualità 2007, quella del 13/02/2019, ricevuta il 13/03/2019 per le annualità 2010 e
2011, e quella del 25/03/2022, ricevuta il 20/04/2022 e relativa al 2006, 2007, 2015, 2016 sono pervenute nella sfera di conoscenza/ conoscibilità del destinatario, mentre le altre non sono andate a buon fine per trasferimento (10/01/2011); indirizzo errato o incompleto (18/10/2013);
indirizzo sconosciuto ( 18/10/2013, 17/06/2015, 18/12/2019); assenza senza prova di rilascio dell'avviso ( in quella del 20/12/2011, non vi è firma del portalettere sotto l'annotazione avviso, mentre in quella del 18/12/2015 manca del tutto l'annotazione dell'avviso); mancata allegazione dell'avviso di ricevimento, compiuta giacenza, senza la prova del rispetto del relativo procedimento (22/10/2022), carenza di prova dell'avvenuto recapito (12/09/2019).
Va sottolineato, poi, che anche le diffide interruttive portate a conoscenza del destinatario sono state emesse dopo la scadenza del quinquennio dal maturarsi dell'annualità
contributiva ( anni 2006 e 2007, 2010 e 2011, 2015, 2016) allorchè il diritto si era già estinto,
per cui anche tali contributi sono irrimediabilmente prescritti.
4 La dopo aver sostanzialmente eluso l'ordinanza del 20/12/2024, con la quale il CP_1
Tribunale aveva chiesto il deposito di un prospetto analitico nel quale, per ogni singola annualità di credito a partire dal 2000 e sino al 2021, venisse indicato il puntuale riferimento al relativo atto interruttivo della prescrizione, tra quelli prodotti dal n° 14 al n° 29 della produzione della , con l'indicazione della data di avvenuta ricezione e aver prodotto CP_1
un prospetto, ove neppure minimamente vengono indicate le singole annualità oggetto degli atti interruttivi, ha chiesto di essere ammessa al deposito di altri 16 documenti, che dovrebbero dimostrare l'interruzione della prescrizione.
Si tratta, in verità, di documenti formatisi, anche in data risalente nel tempo, già disponibili in epoca anteriore al giudizio di opposizione, che la avrebbe dovuto produrre con la CP_1
relativa memoria di costituzione, cosicchè essa è incorsa nella decadenza di cui agli artt. 414 e
416 u.c. cod. proc.civ.
Tale richiesta istruttoria deve quindi dichiararsi inammissibile.
In conclusione, deve quindi affermarsi l'intervenuta prescrizione delle annualità di contribuzione anteriori al 2019, mentre il Geom. va condannato al pagamento delle Parte_1
contribuzioni relative agli anni dal 2019 al 2021 ( nei limiti della domanda di ingiunzione).
Sono, inoltre, infondati gli ulteriori motivi di opposizione, in relazione al periodo non coperto da prescrizione..
Infatti, in costanza di iscrizione all'Albo, è del tutto irrilevante lo svolgimento di attività
radicalmente diversa da quella professionale ( addetto alle vendite in una impresa di vendita all'ingrosso di materiale edile) .
Come ha affermato la Corte di Appello di Palermo, con sentenza n° 114/2023, in materia di
per l'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della Controparte_1
contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale;
invece, non rilevano
né l'esercizio della professione in maniera occasionale né la mancata produzione di reddito, dovendo
peraltro escludersi che la semplice iscrizione ad altra gestione sia di per sé ostativa CP_3
all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria;
ancora, dall'obbligo d'iscrizione
consegue l'applicazione delle disposizioni regolamentari della prefata che impongono le CP_1
condizioni per cui si può derogare alla presunzione di svolgimento di attività professionale da parte
degli iscritti all'albo.
Deve, inoltre, rilevarsi che non vi è alcuna prova dell'istanza di cancellazione che il sostiene di aver presentato tramite il suo commercialista, né dell'avvenuta Parte_1
5 ricezione della stessa da parte del Collegio dei Geometri, circostanze che dovevano essere oggetto di prova documentale.
Parimenti, infondata, è l'eccezione relativa alla duplicazione del titolo esecutivo, essendosi la avvalsa anche della riscossione esattoriale. Ed, infatti, al riguardo occorre evidenziare CP_1
che "il creditore, ancorché munito di un titolo esecutivo giudiziale, può procurarsene un secondo, non
esistendo nell'ordinamento alcun divieto assoluto di duplicazione dei titoli, purché l'azione non si sia
consumata, ovvero non venga violato il principio del "ne bis in idem", sussista l'interesse ad agire ex
art. 100 c.p.c. e, infine, non vi sia abuso del diritto o del processo". (Cass. civ. Sez. 3 -, Ordinanza n.
21768 del 28/08/2019).
Nel caso in esame, non sussistevano tali tre condizioni, tanto più che non poteva invocarsi la litispendenza con il giudizio di opposizione al ruolo esattoriale ex art. 615 cod. proc.civ. ,
essendo la estranea a tale giudizio, svoltosi nei confronti dell'Agenzia delle Entrate CP_1
(R.G. n° 2501/23 e 8667/2023).
Sussisteva, poi, l'interesse ad agire, considerati i profili di differenza tra il titolo giudiziale e quello stragiudiziale, attesa la maggiore stabilità del primo, suscettibile di divenire res iudicata.
Alla luce di tali considerazioni, in parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e il deve essere condannato al pagamento degli Parte_1
importi richiesti con l'attestazione di credito prodotta con la domanda di ingiunzione per i periodi dal 2019 al 2021, pari ad Euro 22.954,21, oltre ulteriori sanzioni civili ed interessi legali come per legge.
Va, invece, respinta nel resto la domanda di ingiunzione.
L'esito globale della lite, connotato dalla reciproca soccombenza, integra gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione integrale delle spese processuali, anche della fase monitoria.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo in data 11/07/2025, all'esito del deposito di note di trattazione
scritta, in sostituzione dell'udienza dell'11/06/2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Fabio Civiletti
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