Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1439/2022 R.G.TRIB.;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del giudice
Alberto Munno in funzione di giudice del gravame nei giudizi di appello proposti avverso le sentenze del giudice di pace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta il 10 marzo 2022 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1439 dell'anno 2022
T R A
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Via Brindisi n. 9 a Parte_1 C.F._1
MA (Taranto) presso lo studio dell' Avv. Carmine Lattarulo (c.f. ) dal C.F._2
quale è rappresentato e difeso come da documentazione in atti;
Appellante
C O N T R O
(c.f. corrente in Via dei Valtorta n. 48 a Milano in Controparte_1 P.IVA_1
persona del l.r.p.t. ed elettivamente domiciliata in Via Polesine n.10/A a Taranto presso lo studio dell' Avv. Andrea Ostillio unitamente all'Avv. Mara Pacchiana (c.f. ) C.F._3
dalla quale è rappresentata e difesa come da documentazione in atti;
Appellata
Ove all'udienza del 27 settembre 2024 , tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 127ter cpc, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale che
1
novembre 2024 e del 02 dicembre 2024 ai sensi degli artt. 281bis, 189 e 190 c.p.c..
Svolgimento del processo
Con l'atto introduttivo il sig. evocava innanzi al Giudice di Pace di Taranto la Parte_1 [...]
chiedendone la condanna alla trasmissione degli atti ex art. 2 DM 191/2008 Controparte_1
compiuti nella istruttoria stragiudiziale condotta a seguito dell'incidente verificatosi in data 15
dicembre 2019 a Palagianello (Ta) lungo la Via Iacovone quando l'autovettura Peugeot tg. EB786RM
di proprietà di esso attore, parcheggiata lungo la pubblica via, veniva attinta da una balla di fieno caduta dal mezzo agricolo tg. BH123G; e alla condanna della somma di euro 200 pro die ex art. 614bis cpc per ogni giorno di ritardo nell'adempimento del comando giudiziale, oltre alle spese e compensi di lite.
Si costituiva con comparsa di risposta la allegando di aver trasmesso in data Controparte_1
13 maggio 2020 la perizia stragiudiziale redatta dal proprio tecnico di fiducia contenente la descrizione delle singole voci di danno liquidate;
concludeva chiedendo il rigetto della domanda attrice o, in via subordinata, la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Con sentenza n. 280/2022 emessa in data 03 febbraio 2022 all'esito del giudizio vertito col numero
3690/2020, il Giudice di Pace di Taranto così stabiliva:
“1) rigetta la domanda per le ragioni di cui in parte motiva;
2) condanna la convenuta assicurazione
al pagamento in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario, della complessiva somma di € 125 per contributo unificato.”
Così argomentava il GdP la propria decisione:
“Dalla documentazione allegata nel fascicolo di parte attrice emerge che questa in data 17/20-04-
2020 ha inviato a mezzo racc.a.r. la richiesta di accesso alla convenuta assicurazione;
che dalla
produzione di parte convenuta emerge che questa, ricevuta la racc. a.r. in data 08-05-2020, per il
tramite della MSA-Multiserass ( delegata alla gestione del sinistro ), con nota del 13-05-2020,
2 contestualmente alla data di notificazione dell''atto di citazione, ha trasmesso al procuratore dell'attrice la documentazione richiesta, ovvero denuncia, perizia e foto;
che, con nota pec del 06-
03-2020 ( non contestata dalla parte attrice ), ricevuta in pari data dal procuratore dell'attrice, data antecedente alla richiesta, ha comunicato l'offerta, motivandola;
che in data 13-04-2020 ha emesso
l'assegno dell'importo complessivo di € 1320,00 a titolo di risarcimento del danno di cui al sinistro
SIN BA0017658.”
“Dal tenore letterale delle suddette note di riscontro, a parere di questo giudice, la convenuta assicurazione ha provveduto ad inviare quanto richiesto, ed ha formulato compiutamente l'offerta,
pertanto non vi è stata alcuna violazione degli obblighi posti dalla disciplina ex art. 146 D.Lvo n.
209/2005. Per le suesposte considerazioni la domanda va rigettata.”
“Tenuto conto della particolarità della questione trattata, sussistono giusti ed apprezzabili motivi
per riconoscere e liquidare, come in dispositivo, le anticipazioni sopportate dal procuratore
costituito per intraprendere il giudizio.”
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il sig. , rassegnando le seguenti Parte_1
conclusioni:
“1. riformare la impugnata sentenza ed accogliere l'appello;
2. condannare Controparte_1
al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del procedimento, comprensive di
maggiorazioni ed accessori di legge, in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
A sostegno di tali richieste deduceva: 1) error in iudicando nel capo decisorio sulle spese processuali;
2) comportamento non corretto dell'Assicuratore che ha costretto il danneggiato a instaurare giudizio per la consegna della documentazione richiesta;
3) error in procedendo per non avere il GdP
considerato che alla udienza del 29 gennaio 2021 esso appellante aveva negato di aver ricevuto la documentazione;
4) error in iudicando per non avere il GdP rilevato che la spedizione non poteva essere avvenuta prima del 18 maggio 2020 ed il recapito prima del 20 maggio 2020, mentre la notifica dell'atto di citazione era stata perfezionata il 13 maggio 2020; 5) error in iudicando per non avere il
GdP rilevato che la condanna al pagamento delle sole borsuali costituiva atto abnorme;
6) error in
3 iudicando per non avere il GdP rilevato che la specificazione delle singole voci di ristoro del danno era avvenuta solo dopo la notifica dell'atto di citazione.
Si costituiva con comparsa di risposta in appello la rassegnando le seguenti Controparte_1
conclusioni:
“in via preliminare e/o pregiudiziale di rito:
- accertare e dichiarare il passaggio in giudicato del capo della sentenza n. 280/2022 emessa dal
Giudice di Pace di Taranto in data 3 febbraio 2022 e pubblicata il successivo 11 febbraio con cui il
Giudice “rigetta la domanda, per le ragioni di cui in parte motiva”;
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. perché non ha una ragionevole
probabilità di venire accolto;
in via principale nel merito:
- in ogni caso rigettare l'appello proposto dal signor in quanto infondato in fatto e Parte_1
in diritto per le ragioni esposte nella presente comparsa di costituzione e risposta;
- ordinare ex art. 89 c.p.c. la cancellazione delle espressioni sconvenienti e/o offensive contenute
nell'atto di citazione del signor e, in particolare, quella contenuta a pag. 2, laddove si Pt_1
accusa di aver prodotto in giudizio un documento falso. Controparte_1
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA, CPA 4% e rimborso forfettario spese ex
art. 2 co. 2 D.M. 10.03.2014, n. 55.”
A sostegno di tali richieste la deduceva: 1) che al danneggiato era stata Controparte_1
tempestivamente corrisposta la somma di euro 1100,00 per ristoro del pregiudizio sofferto, oltre alla somma di euro 220,00 quale compenso per l'attività stragiudiziale prestata dal procuratore costituito;
2) che nonostante ciò l'08 maggio 2020 perveniva la richiesta di accesso agli atti;
3) che il 13 maggio
2020 la riscontrava la richiesta inviando quanto in suo possesso;
4) che nella Controparte_1
stessa giornata del 13 maggio 2020 l'attore notificava l'atto introduttivo del giudizio;
5) che il GdP,
proprio in considerazione dell'adempimento degli obblighi di legge da parte dell'Assicuratore, non
4 solo ha rigettato la domanda del danneggiato ma ha voluto riconoscergli il rimborso delle spese vive che la regola pura di soccombenza non gli avrebbe consentito di percepire;
6) inammissibilità
dell'appello per avere il sig. impugnato il solo capo che disponeva la compensazione delle Pt_1
spese omettendo di impugnare la statuizione principale di merito colla quale il GdP aveva rigettato integralmente la domanda giudiziale.
Motivi della decisione
I.- Nell'atto di appello a pagina tre sembra potersi leggere:
“Parti del provvedimento che si intende appellare: 1 compensazione delle spese processuali;
Modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice: condanna alle spese
processuali.”
Come esattamente rilevato dalla appellata, nella sentenza impugnata il GdP ha stabilito:
“1) rigetta la domanda per le ragioni di cui in parte motiva;
2) condanna la convenuta assicurazione
al pagamento in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario, della complessiva somma
di € 125 per contributo unificato.”
Dal giudizio di primo grado è così uscito CO in quanto si è visto rigettare Parte_1
integralmente la domanda di merito proposta.
Il predetto capo di sentenza non è stato appellato, come evidenziato in relazione alla chiara formulazione a pagina tre dell'atto di appello che, pertanto, rappresenta una ipotesi di impugnazione parziale, limitata cioè ad una sola parte del decisum e, segnatamente, al capo relativo al regolamento delle spese di lite.
L'art. 329 cpc, sotto la rubrica “acquiescenza totale o parziale” così dispone:
“1.- Salvi i casi di cui ai nn. 1,2,3 e 6 dell'a'rt. 395, l'acquiescenza risultante da accettazione
espressa o da atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge
ne esclude la proponibilità 2.- L'impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della
sentenza non impugnata.”
5 Avendo il sig. impugnato solo un capo della decisione, quello relativo alle spese, ha fatto Pt_1
acquiescenza al capo principale della decisione che aveva rigettato integralmente la sua domanda e,
quindi, non può più contestare la predetta decisione in sede giudiziale.
E così diventata cosa giudicata il rigetto della domanda di condanna proposta da Parte_1
contro la spa Controparte_1
L'art. 91 cpc, sotto la rubrica “condanna alle spese”, così dispone: “1.- Il giudice, con la sentenza
che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte CO al rimborso delle spese a favore
dell'altra parte e nel liquida l'ammontare insieme agli onorari della difesa.”
Quale sarebbe dovuta essere per la Legge la conseguenza del capo di sentenza non impugnato dal sig.
che ha disposto: “1) rigetta la domanda per le ragioni di cui in parte motiva;
”. Pt_1
Unica conseguenza possibile per la Legge sarebbe dovuta essere quella di cui all'art. 91 comma 1
cpc: “1.- Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte
CO al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e nel liquida l'ammontare insieme agli
onorari della difesa.”
Il sig. , essendo rimasto CO nel giudizio di primo grado, avrebbe dovuto subire la Pt_1
condanna alla rifusione delle spese, essendo la compensazione rigorosamente limitata dall'art. 92
comma 2 cpc: “2.- Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione
trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può
compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.”
Ne consegue che il capo 2 della sentenza impugnata, laddove ha disposto “2) condanna la convenuta
assicurazione al pagamento in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario, della complessiva somma di € 125 per contributo unificato.” Rappresenta un beneficio irrituale ed insperato da cui il sig. è stato gratificato, non essendo previsto dall'art. 92 comma 2 cpc. Pt_1
Essendo una statuizione abnorme del Giudice di Pace, favorevole in concreto al CO
, questi neppure avrebbe potuto impugnarla come invece ha fatto con l'atto di appello, in Pt_1
quanto è privo di interesse ad agire non potendo contestare un atto che gli è stato abnormemente
6 favorevole.
L'art. 100 cpc, sotto la rubrica “interesse ad agire”, dispone infatti che “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse.”
Il sig. non ha interesse a contestare il capo della sentenza che ha appellato in quanto essendo Pt_1
stato ivi disposto “2) condanna la convenuta assicurazione al pagamento in favore del procuratore
costituito, dichiaratosi antistatario, della complessiva somma di € 125 per contributo unificato.” ha
“graziato” il CO dall'obbligo derivante dall'art. 91 cpc: 1.- Il giudice, con la Pt_1
sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte CO al rimborso delle spese
a favore dell'altra parte e nel liquida l'ammontare insieme agli onorari della difesa.”
Il Sig. non potrebbe chiedere al giudice di essere condannato al pagamento delle spese in Pt_1
favore della perché non ha interesse ex art. 100 cpc a questa statuizione, se Controparte_1
pur corretta perché rispettosa attuazione della Legge.
Ne consegue che l'appello parziale proposto dal sig. deve essere dichiarato inammissibile. Pt_1
II.- In relazione alle spese del giudizio di appello queste devono gravare sul sig. in quanto Pt_1
CO nel gravame.
III.- Diversamente è a dirsi in ordine alle spese del giudizio di primo grado che non possono essere attribuite alla in quanto non ha proposto appello incidentale contro il capo 2 Controparte_1
della sentenza che l'aveva ingiustamente privata del diritto attribuitogli dall'art. 91 cpc nei confronti del sig. : 1.- Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la Pt_1
parte CO al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e nel liquida l'ammontare
insieme agli onorari della difesa.”
Non avendo proposto appello avverso il capo 2 della sentenza che aveva disposto “2) condanna la
convenuta assicurazione al pagamento in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario, della complessiva somma di € 125 per contributo unificato.” , la ha fatto Controparte_1
acquiescenza alla detta statuizione che così è divenuta cosa giudicata nei di lei confronti.
P.Q.M.
7 a) dichiara inammissibile l'appello proposto da nei confronti della sentenza Parte_1
sentenza n. 280/2022 emessa in data 03 febbraio 2022 all'esito del giudizio vertito col numero
3690/2020,dall Giudice di Pace di Taranto;
b) condanna al pagamento delle spese e competenze del giudizio di appello in favore Parte_1
di , liquidandole in euro 500,00 per compensi professionali, oltre accessori Controparte_1
come per legge, oltre spese di registrazione della sentenza;
c) dichiara inammissibile la richiesta di condanna al pagamento delle spese del processo di primo grado formulata da contro per difetto della proposizione di Controparte_1 Parte_1
un appello incidentale avverso il capo 2) della sentenza del Giudice di Pace appellata in via principale da;
Parte_1
d) assorbite le altre richieste delle parti.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
Così deciso in Monopoli in data 08 dicembre 2024;
Il giudice dott. Alberto Munno
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