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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/01/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 10168/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari -dott.ssa Luigia Lambriola- nella controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra (avv.ti Ruggiero Marzocca e Marco Marzocca); Parte_1 e
(avv. Daniele De Leonardis); CP_1
all'udienza del 29.01.2025, al termine della discussione, ha emesso la seguente sentenza –ex art. 429 c.p.c.-:
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda attorea -finalizzata ad ottenere il riconoscimento delle condizioni sanitarie per l'indennità di accompagnamento per i minori- è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito esposte. Premesso che La situazione di inabilità (impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore, ovvero necessità di assistenza continua per l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani di vita) prevista per l'attribuzione dell'indennità "di accompagnamento" (art. 1, legge n. 18 del 1980) può configurarsi anche in riferimento ad i minori in tenera età, ancorché questi, per il solo fatto di essere tali, abbisognino comunque di assistenza, atteso che la legge, la quale attribuisce il diritto anche ai minori degli anni diciotto, non pone un limite minimo di età, tenuto conto che detti bambini possono trovarsi in uno stato tale da comportare, per le condizioni patologiche soggettive, la necessità di un'assistenza diversa, più intensa per tempi e modi, a quella occorrente per un bambino sano della stessa età; per il compimento degli atti della vita quotidiana, cui la legge ha riguardo, non esiste identità di situazioni tra soggetti sani e soggetti inabili anche se, in un caso e nell'altro, di tenera età, e, in tale fascia di età, sono proprio le cure assidue e peculiari necessarie per i bambini inabili a determinare l'alterazione del parametro medio dei bambini sani che giustifica il riconoscimento del diritto. Peraltro, i presupposti stabiliti per l'attribuzione dell'indennità "de qua" non sono stati modificati a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 467 del 2002, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma terzo, legge n. 289 del 1990, nella parte in cui non prevedeva l'attribuzione dell'indennità di frequenza ai minori, mutilati o invalidi civili, che frequentano l'asilo nido, essendo quest'ultima indennità diversa e non equiparabile a quella di accompagnamento. (Nella specie la
1 S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, con riferimento a bambina, affetta fin dai primissimi giorni di vita da "ipotonicità muscolare", aveva riconosciuto il diritto soltanto dal compimento del terzo anno di vita considerando, in via aproristica ed astratta, che un bambino di età inferiore non era in grado di compiere nessuna delle funzioni quotidiane necessarie, né poteva vivere da solo, anche se sano, per aver sempre necessità di essere assistito e accompagnato da parte degli adulti e che non rilevava l'aver il bambino handicappato bisogno di cure assidue e particolari che impegnano i genitori o altri soggetti). (Cass. Sez. L, Sentenza n. 11525 del 17/05/2006 (Rv. 589257
- 01). Laddove, l'indennità di accompagnamento può essere riconosciuta anche in favore di un minore in tenera età, purché si accerti che egli richieda un'assistenza diversa, più intensa per tempi e modi, di quella necessaria per un bambino sano della stessa età, poiché è possibile che determinate infermità, riguardanti il grado di intelligenza e di maturazione psicologica, benché congenite, non richiedano - nella prima fascia d'infanzia, in cui tutti i soggetti hanno un'autonomia limitata - prestazioni di assistenza maggiori rispetto a quelle necessarie per gli individui sani, sì da giustificare il riconoscimento del beneficio (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 25258 del 27/11/2014 (Rv. 633411 - 01). Nel caso in esame, la consulenza tecnica d'ufficio espletata nella fase di ATP –con una valutazione condivisa da Questo Giudicante, in quanto fondata sull'accurata anamnesi delle condizioni di salute della parte ricorrente e motivata in maniera coerente, esaustiva ed immune da contraddizioni- ha negato la sussistenza dei requisiti per accedere alla prestazione richiesta. Il CTU ha preso specifica posizione sulle deduzioni di parte ricorrente e, nell'esprimere le proprie conclusioni, e nel considerare nel complesso le infermità del periziando, ha precisato che “..la patologia sofferta dal Minore risulta importante Persona_1 con necessità di controlli ed eventuali terapie farmacologiche e/o chirurgiche nel tempo, ma non risultano in letteratura particolari deficit tali da rendere non autonomo il soggetto (specie nel caso in oggetto); peraltro anche le certificazioni mediche mostratemi non indicano una disautonomia del minore. Da quanto suddetto si conferma, in assenza di ulteriore probante documentazione medica specialista, quanto descritto nella precedente valutaione espressa nella atp ed ovvero si ritiene il minore invalido Persona_1 con diritto alla indennità di frequenza a far data dalla domanda, mentre non sussistono i requisiti per il riconoscimento della indennità di accompagnamento perchè il minore è ben capace di eseguire autonomamente le normali attività quotidiane in ordine alla sua età”.
2 Compensa le spese processuali in presenza dell'autodichiarazione reddituale ex art. 152 disp att cpc;
pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-rigetta la domanda;
-compensa le spese processuali tra le parti;
-pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' CP_1 Bari, 29.01.2025 Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Luigia Lambriola
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari -dott.ssa Luigia Lambriola- nella controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra (avv.ti Ruggiero Marzocca e Marco Marzocca); Parte_1 e
(avv. Daniele De Leonardis); CP_1
all'udienza del 29.01.2025, al termine della discussione, ha emesso la seguente sentenza –ex art. 429 c.p.c.-:
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda attorea -finalizzata ad ottenere il riconoscimento delle condizioni sanitarie per l'indennità di accompagnamento per i minori- è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito esposte. Premesso che La situazione di inabilità (impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore, ovvero necessità di assistenza continua per l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani di vita) prevista per l'attribuzione dell'indennità "di accompagnamento" (art. 1, legge n. 18 del 1980) può configurarsi anche in riferimento ad i minori in tenera età, ancorché questi, per il solo fatto di essere tali, abbisognino comunque di assistenza, atteso che la legge, la quale attribuisce il diritto anche ai minori degli anni diciotto, non pone un limite minimo di età, tenuto conto che detti bambini possono trovarsi in uno stato tale da comportare, per le condizioni patologiche soggettive, la necessità di un'assistenza diversa, più intensa per tempi e modi, a quella occorrente per un bambino sano della stessa età; per il compimento degli atti della vita quotidiana, cui la legge ha riguardo, non esiste identità di situazioni tra soggetti sani e soggetti inabili anche se, in un caso e nell'altro, di tenera età, e, in tale fascia di età, sono proprio le cure assidue e peculiari necessarie per i bambini inabili a determinare l'alterazione del parametro medio dei bambini sani che giustifica il riconoscimento del diritto. Peraltro, i presupposti stabiliti per l'attribuzione dell'indennità "de qua" non sono stati modificati a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 467 del 2002, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma terzo, legge n. 289 del 1990, nella parte in cui non prevedeva l'attribuzione dell'indennità di frequenza ai minori, mutilati o invalidi civili, che frequentano l'asilo nido, essendo quest'ultima indennità diversa e non equiparabile a quella di accompagnamento. (Nella specie la
1 S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, con riferimento a bambina, affetta fin dai primissimi giorni di vita da "ipotonicità muscolare", aveva riconosciuto il diritto soltanto dal compimento del terzo anno di vita considerando, in via aproristica ed astratta, che un bambino di età inferiore non era in grado di compiere nessuna delle funzioni quotidiane necessarie, né poteva vivere da solo, anche se sano, per aver sempre necessità di essere assistito e accompagnato da parte degli adulti e che non rilevava l'aver il bambino handicappato bisogno di cure assidue e particolari che impegnano i genitori o altri soggetti). (Cass. Sez. L, Sentenza n. 11525 del 17/05/2006 (Rv. 589257
- 01). Laddove, l'indennità di accompagnamento può essere riconosciuta anche in favore di un minore in tenera età, purché si accerti che egli richieda un'assistenza diversa, più intensa per tempi e modi, di quella necessaria per un bambino sano della stessa età, poiché è possibile che determinate infermità, riguardanti il grado di intelligenza e di maturazione psicologica, benché congenite, non richiedano - nella prima fascia d'infanzia, in cui tutti i soggetti hanno un'autonomia limitata - prestazioni di assistenza maggiori rispetto a quelle necessarie per gli individui sani, sì da giustificare il riconoscimento del beneficio (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 25258 del 27/11/2014 (Rv. 633411 - 01). Nel caso in esame, la consulenza tecnica d'ufficio espletata nella fase di ATP –con una valutazione condivisa da Questo Giudicante, in quanto fondata sull'accurata anamnesi delle condizioni di salute della parte ricorrente e motivata in maniera coerente, esaustiva ed immune da contraddizioni- ha negato la sussistenza dei requisiti per accedere alla prestazione richiesta. Il CTU ha preso specifica posizione sulle deduzioni di parte ricorrente e, nell'esprimere le proprie conclusioni, e nel considerare nel complesso le infermità del periziando, ha precisato che “..la patologia sofferta dal Minore risulta importante Persona_1 con necessità di controlli ed eventuali terapie farmacologiche e/o chirurgiche nel tempo, ma non risultano in letteratura particolari deficit tali da rendere non autonomo il soggetto (specie nel caso in oggetto); peraltro anche le certificazioni mediche mostratemi non indicano una disautonomia del minore. Da quanto suddetto si conferma, in assenza di ulteriore probante documentazione medica specialista, quanto descritto nella precedente valutaione espressa nella atp ed ovvero si ritiene il minore invalido Persona_1 con diritto alla indennità di frequenza a far data dalla domanda, mentre non sussistono i requisiti per il riconoscimento della indennità di accompagnamento perchè il minore è ben capace di eseguire autonomamente le normali attività quotidiane in ordine alla sua età”.
2 Compensa le spese processuali in presenza dell'autodichiarazione reddituale ex art. 152 disp att cpc;
pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-rigetta la domanda;
-compensa le spese processuali tra le parti;
-pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' CP_1 Bari, 29.01.2025 Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Luigia Lambriola
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