Sentenza 14 marzo 2002
Massime • 1
L'ordine di esecuzione della pena emesso nei confronti di straniero alloglotta non deve essere necessariamente accompagnato da una traduzione in lingua nota al condannato, pur dovendosi riconoscere il diritto di quest'ultimo, una volta eseguito l'ordine anzidetto, di essere assistito da un interprete che gliene renda compiutamente noto il contenuto all'atto dell'ingresso nell'istituto penitenziario ovvero all'udienza fissata per la discussione dell'eventuale incidente di esecuzione.
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Sommario (seconda parte): 9. La notifica dell'ordine/ingiunzione e il ruolo del difensore. - 10. Il termine di pagamento e la richiesta di rateizzazione. - 11. L'accertamento del pagamento o del mancato pagamento e la trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza per la conversione. - 12. L'esecuzione di pene concorrenti. - 13. Il condannato irreperibile. - 14. l'irreperibilità e la estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo. - 15. Entrata in vigore della riforma. - 16.L'esecuzione europea. 9. La notifica dell'ordine/ingiunzione e il ruolo del difensore L'ordine/ingiunzione di cui all'art. 660 c.p.p. ai sensi del secondo comma va notificato al condannato e al suo …
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Sommario (seconda parte): 9. La notifica dell'ordine/ingiunzione e il ruolo del difensore. - 10. Il termine di pagamento e la richiesta di rateizzazione. - 11. L'accertamento del pagamento o del mancato pagamento e la trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza per la conversione. - 12. L'esecuzione di pene concorrenti. - 13. Il condannato irreperibile. - 14. l'irreperibilità e la estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo. - 15. Entrata in vigore della riforma. - 16.L'esecuzione europea. 9. La notifica dell'ordine/ingiunzione e il ruolo del difensore L'ordine/ingiunzione di cui all'art. 660 c.p.p. ai sensi del secondo comma va notificato al condannato e al suo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/03/2002, n. 18136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18136 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LACANNA PASQUALE - Presidente - del 14/03/2002
Dott. COSENTINO GIUSEPPE - Consigliere - SENTENZA
Dott. ESPOSITO ANTONIO - Consigliere - N. 1078
Dott. CONZATTI ALESSANDRO - est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. D'ERRICO GIUSEPPE - Consigliere - N. 33482/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SU IL
avverso l'ordinanza 20.7.2001 ex artt. 666, 670 c.p.p. del Tribunale di Trieste
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alessandro Conzatti Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede che la Corte di Cassazione annulli senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordine di carcerazione, adottando i conseguenti provvedimenti. Ritenuto in fatto e in diritto
US MI ricorre per l'annullamento dell'ordinanza 20.07.01 del Tribunale di Trieste, ex art. 666, 670 c.p.p., che rigettava l'incidente proposto dal difensore avverso l'ordine di esecuzione emesso dal P.M. in data 07.12.00, a seguito di irrevocabilità della sentenza 01.06.00 del Tribunale di Trieste (irrevocabile il 03.10.00), e la conseguente richiesta di scarcerazione. A sostegno del ricorso, sottoscritto personalmente, il US deduce la violazione dell'art. 670 c.p.p. in relazione agli artt. 161, 171, 1^ comma lett. e) (1^ motivo), e in relazione agli artt. 143, 161 c.p.p. (2^ motivo), nonché l'inosservanza e la violazione dell'art.143 c.p.p. (3^ motivo).
L'ordinanza deve essere confermata, seppure con motivazione in parte diversa.
Il US venne arrestato alla frontiera in occasione del rientro in Italia, in esecuzione dell'ordine di carcerazione emesso dal P.M. in data 07.11.00.
In data 22.05.01 il US nominava davanti all'addetto della casa circondariale di Gorizia il proprio difensore di fiducia, che in data 15.06.01 proponeva incidente di esecuzione, sostenendo la nullità del titolo e dell'ordine di carcerazione e chiedendo l'immediata scarcerazione del proprio assistito.
Sosteneva, tra l'altro, il difensore che il US non aveva avuto alcuna notizia del processo e della condanna perché, non conoscendo la lingua italiana, non si era reso conto, pur avendo sottoscritto il relativo verbale, che l'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, non avendo egli provveduto a nominare un difensore di fiducia, lo avrebbe escluso dalla notifica degli atti processuali;
inoltre, non avendo avuto notizia del processo, svoltosi in sua contumacia, ne' della sentenza di condanna, notificata anch'essa per estratto presso il difensore, non aveva neppure potuto esercitare il proprio diritto all'impugnazione. Per lo stesso motivo era nullo anche l'ordine di esecuzione della sentenza, mai tradotto al US, in pregiudizio dei diritti di difesa di cui all'art. 656 c.p.p.. Il Tribunale di Trieste, all'esito dell'udienza camerale alla quale erano presenti la parte personalmente e l'interprete di lingua rumena, respingeva l'istanza.
Riteneva il giudice dell'esecuzione che la nullità eventuale dell'elezione di domicilio, siccome verificatasi nel processo di cognizione, fosse coperta dal giudicato, e quindi non più proponibile in sede esecutiva, neppure come causa di nullità della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza. Quanto alla seconda questione, il Tribunale dava atto dell'esistenza di un contrasto giurisprudenziale sull'esistenza di un obbligo di traduzione dell'ordine di carcerazione, e aderiva all'indirizzo secondo il quale la traduzione degli atti è un'eccezione alla regola generale di cui all'art. 109 c.p.p., e pertanto non poteva essere estesa oltre le ipotesi di cui alla sentenza 10/93 della Corte Costituzionale, nelle quali non era espressamente compreso l'ordine di esecuzione della sentenza irrevocabile.
Col presente ricorso, il US ripropone gli stessi argomenti dedotti in prime cure ed inoltre un'ulteriore eccezione di nullità dell'elezione di domicilio, fondata sul preteso mancato avviso, da parte dei verbalizzanti, dell'obbligo dell'imputato di comunicare all'autorità procedente ogni successiva variazione dello stesso (art. 161, 1^ comma, c.p.p).
Il primo motivo, con il quale si assume la nullità ex art. 171 lett. e) c.p.p. della notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza posta in esecuzione, in quanto avvenuta presso il domicilio eletto nella fase delle indagini preliminari, ma senza che fosse stato rivolto all'indagato l'avvertimento di cui all'art. 161 c.p.p., appare inaccoglibile perché sollevato "ex novo" in Cassazione ed è comunque manifestamente infondato, perché dal verbale redatto dai Carabinieri in data 29.04.97 risulta che l'indagato venne avvertito dell'obbligo in parola.
Inoltre, anche senza considerare un tale elemento di fatto, la nullità denunciata si configura come un'ipotesi di nullità a regime intermedio che, pertanto, doveva essere tempestivamente eccepita (art. 181, 182 c.p.p.) prima della deliberazione della sentenza, essendo l'imputato contumace rappresentato dal difensore (art. 99 c.p.p.). Ne consegue che la decadenza verificatasi in sede di cognizione preclude la possibilità di eccepire la nullità nella fase esecutiva, ne' risulta dal tenore del motivo in esame che la nullità di cui si tratta sia stata dedotta nel corso del processo conclusosi con la sentenza di condanna divenuta irrevocabile. Per le medesime considerazioni appare manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso, laddove si denuncia la nullità della notifica dell'estratto della sentenza contumaciale per nullità dell'elezione di domicilio, conseguente all'assenza di un interprete (art. 143 c.p.p.) nel momento della verbalizzazione della relativa dichiarazione, pur sottoscritta dal Ciauso, il quale afferma nel ricorso di essere di lingua e nazionalità rumena e di non conoscere, nè ora ne' allora, alcuna parola della lingua italiana. Osserva infatti il Collegio che, da un lato, apoditticamente il ricorrente nega che alla sottoscrizione corrispondesse una consapevole manifestazione di volontà, "tesa ad ottenere che tutte le informazioni relative al processo penale venissero consegnate al difensore d'ufficio", e che, dall'altro, il US non dimostra che l'eccezione di nullità dell'elezione di domicilio, non risultando dal verbale alcuna dichiarazione di alloglottismo, sia stata sollevata nel giudizio di cognizione, neppure sotto tale profilo, trattandosi, come già detto, di nullità generale di tipo intermedio (artt. 178 lett. c) e 180 c.p.p.), la cui deducibilità è soggetta a precisi termini di decadenza (S.U. 12/00, Jakani, rv 216259). Mancano, conseguentemente, nel caso in esame i presupposti stessi per l'accoglimento delle domande di nullità della notifica della sentenza in esecuzione e di rimessione in termini per l'impugnazione della stessa.
Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la mancata traslazione, dall'italiano, lingua che assume essergli ignota, al rumeno della copia dell'ordine di carcerazione a lui consegnato (art. 656, 1^ comma, c.p.p.). Il motivo è infondato.
L'esercizio del diritto di cui si tratta è assoggettato ad un duplice presupposto: il primo, la dichiarazione resa dallo straniero di non sapersi esprimere in lingua italiana o, in alternativa, la constatazione da parte dell'autorità che procede di una tale incapacità dell'indagato o dell'imputato; il secondo, la correlazione tra il livello di incomprensione della lingua italiana e l'atto di accusa, o lo specifico atto processuale che si sta compiendo nei confronti dello straniero e con la sua partecipazione diretta, come può dedursi dal primo comma dell'art. 143 c.p.p. (..."al fine di potere comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa"...: Cass. 580/00 rv 216526); si tratta di un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito (S.U. 12/00 rv 216258; Cass. 34444/01 rv 220110). Il secondo presupposto si specifica quindi ulteriormente in relazione alle modalità tipiche dell'atto, nel caso in esame, dell'ordine di esecuzione della condanna.
A tal proposito l'art. 656, 4^ comma, c.p.p. rinvia alla disciplina dell'esecuzione delle misure cautelari (art. 277 c.p.p.) dove si precisa che "le modalità di esecuzione delle misure devono salvaguardare i diritti della persona ad esse sottoposta, il cui esercizio non sia incompatibile con le esigenze cautelari del caso concreto".
Osserva il Collegio che da un lato, è indubitabile che tra i diritti della persona si ricomprenda il diritto dello straniero alloglotta alla conoscenza, nella lingua a lui nota, dell'accusa e del titolo in esecuzione: la norma in esame, per cui l'ordine di carcerazione deve contenere "l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione" (art. 656, 3^ comma, c.p.p.), comporta dunque che detti elementi debbano essere portati a conoscenza dello straniero tramite, ove occorra, la traduzione dell'atto. Dall'altro, appare del tutto ragionevole la correlativa disposizione, per cui il diritto, nel suo esercizio, debba contemperarsi con le esigenze cautelari nel caso concreto, il che comporta, riguardo all'esecuzione di una sentenza di condanna, che l'esigenza di procedere con immediatezza all'esecuzione dell'ordine di cattura, dopo l'identificazione del condannato da parte delle forze dell'ordine, può non consentire un'immediata traduzione del contenuto dell'atto. Di guisa che il sistema complessivo porta ad escludere, nel caso in esame, l'assolutezza temporale del principio stabilito dall'art. 143 c.p.p., nel senso che la copia dell'ordine, necessariamente consegnata al momento della cattura, non per questo deve essere necessariamente accompagnata dalla contestuale consegna della sua traduzione, la quale, se occorre, può essere data al condannato in un momento immediatamente successivo alla cattura. Secondo l'indirizzo giurisprudenziale richiamato nell'ordinanza impugnata (Cass. 12394/00 rv 217915), sulla premessa che il diritto all'assistenza dell'interprete si configuri solo per gli atti orali, vale a dire atti che richiedono la presenza dell'interessato, non dovrebbe sussistere obbligo di traduzione della copia dell'ordine di esecuzione predisposto dal Pubblico Ministero.
Tuttavia non ritiene il Collegio di poter aderire ad un tale indirizzo, bensì ad una opposta interpretazione (Cass. 3043/00 rv 216095), richiamata nella requisitoria del Procuratore Generale, sia perché, anche nell'ottica dell'indirizzo che non si condivide, l'obbligo di consegna della copia del provvedimento all'interessato e di notifica al suo difensore (art. 656, 1^ e 3^ comma, c.p.p.) è un elemento sufficiente a far ritenere l'atto come "partecipato" (cfr. Cass. 18922/01 rv 218918), sia perché, per la stretta correlazione che sussiste tra gli artt. 109 e 143 c.p.p., l'interpretazione che si intende seguire appare meglio orientata ad una piena garanzia dei diritti dello straniero sottoposto alla giurisdizione italiana, quale desumibile dalla Costituzione (artt. 10, 2^ comma, 111, 3^ comma, Cost.) e dalle norme internazionali (art. 14, 3^ comma, lett. f), Patto internazionale sui diritti civili e politici, legge 881/77;
art. 6, 3^ comma, lett. e) Convenzione europea dei diritti dell'uomo, legge 848/55), secondo la lettura che ne ha dato la Corte Costituzionale (sent. 10/93). È stato ritenuto, nell'ambito della materia cautelare, che il principio di cui all'art. 143 c.p.p. fosse rispettato allorché, per lo svolgimento di atti successivi, o antecedenti, avvenuti alla presenza dell'imputato e con l'assistenza dell'interprete, fosse stata consentita allo straniero la piena comprensione dell'accusa contestata nell'ordinanza genetica e nel relativo ordine di esecuzione.
Sulla premessa che nel giudizio incidentale "de libertate" l'assistenza è prevista solo per gli atti per i quali deve essere resa possibile l'effettività del contraddittorio (Cass. 18922/01 rv 218918; circa l'avviso dell'udienza di riesame: Cass. 5187/00 rv 217350; circa la richiesta di interrogatorio: Cass. 3759/00 rv 216285), si è ritenuto che l'assistenza dell'interprete all'udienza di convalida dell'arresto (non però il verbale di arresto, appunto perché non viene consegnato all'interessato: Cass. 18922/01, cit.), sia sufficiente ad evitare la traduzione della successiva (ed autonoma) ordinanza custodiale (Cass. 580/00 rv 216526), così come tale traduzione è stata ritenuta superflua (Cass. 3759/00 rv 216284) per la possibilità di assistenza dell'interprete al momento dell'ingresso in carcere dell'indagato, al fine di spiegare al medesimo la natura e i contenuti del provvedimento, come disposta nelle norme di attuazione al codice di rito (art. 94, comma 1^ bis, disp. att. cod. proc. pen, inserito nel D.lgv. 28.07.89 n. 271 dall'art. 23 legge 08.08.95 n. 332). Osserva ancora il Collegio che, in materia di esecuzione di ordinanze di custodia cautelare in carcere, è stato ritenuto che "la mancata consegna di copia della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto di citazione a giudizio con la traduzione nella lingua di origine dell'imputato straniero, che sia stato presente all'udienza preliminare tenutasi con l'assistenza di un interprete, non impedisca a questi di comprendere appieno la portata dell'accusa contestata e non comporti quindi alcuna lesione del diritto di difesa, atteso che lo svolgimento dell'udienza preliminare in presenza dell'imputato ha consentito allo stesso di conoscere il contenuto delle richieste del P.M. e del decreto di citazione a giudizio mediante la contestuale traduzione orale ad opera dell'interprete" (Cass. 27347/01 rv 220040).
Può in definitiva porsi la questione, se, in una situazione analoga, quando solo in un momento successivo alla consegna della copia dell'ordine di esecuzione della sentenza e all'arresto del condannato venga disposta l'assistenza dell'interprete e si provveda alla traduzione del provvedimento, vale a dire in sede di ingresso nell'istituto penitenziario, oppure all'udienza fissata per la discussione dell'incidente di esecuzione, siano applicabili il medesimi principi interpretativi sviluppati dalla giurisprudenza in materia cautelare, come sopra citati.
La risposta non può che essere positiva, sia perché le modalità di esecuzione della sentenza di condanna sono le stesse dell'esecuzione della misura cautelare (art. 646, 4^ comma, c.p.p.), sia perché non vi è ragione per escludere l'applicazione in via analogica dell'art. 94, comma 1^ bis d.a.c.p.p. alla fattispecie in esame, in quanto le norme sull'ammissione in carcere non operano distinzioni sulla base del titolo che si esegue (vale a dire, tra le persone indicate nell'art. 94 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e quelle che si costituiscono dichiarando che ciò fanno per dare esecuzione ad un provvedimento da cui consegue la privazione del loro stato di libertà, ex art. 22, 1^ comma, DPR 230/00), sia infine perché il processo di esecuzione determina un contraddittorio fra le parti sull'esistenza del titolo, seppure si tratta di una fase eventuale a differenza dell'udienza di convalida dell'arresto o dell'udienza preliminare.
Vero è che l'adeguatezza della difesa (S.U. 12/00 rv 216258) davanti al giudice dell'esecuzione e la stessa richiesta dell'interessato di essere sentito personalmente nell'udienza camerale implica una presunzione di conoscenza della natura e della portata del provvedimento contestato, così come è vero che tale presunzione può ancorarsi al fatto che la mancata conoscenza della lingua italiana non risulti agli atti del processo di cognizione (Cass. 5187/00 rv 217350), ma ciò non toglie che il giudice dell'esecuzione possa ricevere dallo straniero una dichiarazione di segno opposto, non smentita dalle risultanze del procedimento (Cass. 3043/00 rv 216095), oppure possa accertare "aliunde" l'ignoranza della lingua italiana in misura tale da non consentire allo straniero una tale conoscenza dell'atto, oppure una consapevole partecipazione al procedimento di esecuzione.
Tanto premesso in linea di diritto, nel caso in esame dal tenore stesso del ricorso non risulta che in alcuna occasione, al momento dell'arresto o in quello dell'ingresso in carcere, ne' all'atto della nomina del difensore, il ricorrente abbia dichiarato di ignorare la lingua italiana e comunque di non comprendere il significato dei provvedimenti presi nei suoi confronti, e neppure che il medesimo abbia rilasciato una tale dichiarazione all'atto della elezione di domicilio, nella fase delle indagini preliminari, di cui si è detto sopra.
Si può pertanto ritenere che gli agenti di polizia giudiziaria che procedettero all'esecuzione dell'ordine di cattura non constatarono alcuna effettiva difficoltà del condannato di comprendere la natura e il contenuto del provvedimento del Pubblico Ministero che gli veniva consegnato in copia;
che nel colloquio col direttore, all'ingresso nell'istituto penitenziario, non si sia verificata l'occorrenza dell'assistenza dell'interprete; che, pertanto, il provvedimento in esecuzione non fosse inficiato da nullità per violazione dell'art. 143 c.p.p.. Può altresì concludersi che all'udienza camerale del 20.07.01, in presenza delle parti e del difensore, la dichiarazione di alloglottismo rilasciata dal ricorrente sia stata valutata dal giudice dell'esecuzione in relazione al procedimento che stava per compiersi, ne' l'ordinanza di nomina dell'interprete potrebbe far ritenere "ex post" la sussistenza della causa di nullità dell'ordine di carcerazione denunciata dal ricorrente.
Nel caso in esame, manca pertanto il primo dei presupposti indicati in premessa per configurare una violazione del diritto di cui all'art. 143 c.p.p.. In definitiva, ritenuta la prevalenza delle ragioni di infondatezza su quelle di inammissibilità del ricorso, la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 marzo 2002. Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2002