Sentenza 31 maggio 2013
Massime • 1
Il vettore proprietario del mezzo di trasporto che disponga illecitamente delle cose affidategli commette il reato di appropriazione indebita e non quello di furto.
Commentario • 1
- 1. Appropriazione indebitaAccesso limitatoGiovanni Tringali · https://www.altalex.com/ · 4 maggio 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 31/05/2013, n. 41875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41875 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DUBOLINO Pietro - Presidente - del 31/05/2013
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI M. - rel. Consigliere - N. 1702
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo - Consigliere - N. 40833/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL ON N. IL 09/10/1954;
GI TO N. IL 08/11/1955;
CE NE N. IL 27/08/1970;
avverso la sentenza n. 5824/2011 CORTE APPELLO di TORINO, del 25/05/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 31/05/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. A. Galasso che ha concluso per il rigetto del ricorso di OR e la inammissibilità dei ricorsi di OR e NT.
FATTO E DIRITTO
Propongono ricorso per cassazione OR CA, OR NT e NT ON, avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino, in data 25 maggio 2012, con la quale - salvo che per OR, che ha conseguito l'integrale conferma - è stata parzialmente riformata quella di primo grado, che era stata di condanna di tutti gli imputati in ordine al reato di furto aggravato, in concorso, di un autoarticolato Tir appartenente alla cooperativa Eporedia Express, commesso nel 2008 (capo A); l'NT era stato ritenuto responsabile altresì del delitto di simulazione di reato (capo B).
Il giudice dell'appello ha assolto NT del reato di furto per non aver commesso il fatto ed ha ridotto la pena a OR, escludendo la recidiva contestatagli.
La vicenda accertata è quella di una falsa rapina che NT, unitamente ad altro coimputato contro il quale si procede separatamente, ha denunciato al competente Commissariato nel primo pomeriggio del 30 dicembre 2008, affermando che quella mattina, mentre viaggiava a bordo del predetto autoarticolato con un carico di champagne, era stato bloccato da una Fiat punto bianca i cui conducenti si erano impossessati del mezzo.
Nel prosieguo delle indagini venivano identificati anche gli odierni imputati dei quali l'uno, e cioè OR, ammetteva di aver trasferito l'automezzo presso un deposito di Orbassano. Con riguardo alla posizione di NT, il giudice dell'appello riteneva di poter accedere alla tesi difensiva da quello sostenuta, tesi secondo cui egli era stato informato soltanto all'ultimo momento dell'ormai imminente intervento di coloro che, sull'autostrada, si sarebbero impossessati, con le buone o con le cattive, dell'automezzo con l'assenso del proprio compagno di viaggio.
Deduce il difensore di OR.
1) l'erronea applicazione dell'art. 646 c.p.. Il giudice dell'appello avrebbe dovuto accedere alla richiesta di riqualificazione del fatto come appropriazione indebita posto che l'automezzo oggetto dell'illecita condotta ablativa era nella detenzione "nomine proprio" dell'autista, socio lavoratore della cooperativa di autotrasportatori affidatala del mezzo. Costituisce infatti detenzione qualificata, il potere dell'autotrasportatore in proprio, sulle cose mobili trasportate. E nel caso di specie il camion era di proprietà della cooperativa di cui gli autisti NT e IB erano soci, come attestato anche dal fatto che essi venivano compensati non già in base a retribuzioni mensili ma al numero dei viaggi.
In occasione di ogni viaggio, secondo il difensore, tra la cooperativa e il socio si instaura di fatto un contratto di trasporto per effetto del quale si trasferisce al vettore il possesso della cosa: con la conseguenza che la diversa destinazione impressa al bene dal vettore costituisce appropriazione indebita (Cassazione sentenza del 19 febbraio 1985);
2) il vizio della motivazione sul diniego delle attenuanti generiche peraltro in costanza con l'esclusione dell'effetto della recidiva e quindi di un giudizio prognostico favorevole;
Il ricorso è fondato.
Occorre prendere le mosse, quanto al primo motivo, dal rilievo che il reato contro il patrimonio contestato al capo A) ed addebitato al ricorrente è quello di furto sia del Tir di proprietà della società Eporedia Express che del relativo carico di champagne, di proprietà della srl EMME.
La Corte d'appello era stata investita della questione della riqualificazione del reato ai sensi dell'art. 646 c.p., sul presupposto che gli autisti dell'autoarticolato fossero soci della cooperativa proprietaria del mezzo e dunque investiti del pieno ed autonomo possesso anche della merce trasportata, ad essi affidata non già quali lavoratori subordinati ma, sostanzialmente, quali "padroncini" del mezzo e dunque vettori a pieno titolo. La motivazione fornita al riguardo dal giudice dell'appello è formulata per relationem (pagina 15) con riferimento a quella del primo giudice, fatta propria.
La sentenza di primo grado, ha ritenuto infondata la questione, che ha esaminato solo con riferimento al carico trasportato, osservando che quello era stato affidato alla Cooperativa e non al singolo conducente del mezzo (si cita la sentenza n. 23091 del 2008). Tuttavia la questione, come poi fondatamente lamentato nel ricorso, avrebbe dovuto essere affrontata sia in relazione al possesso del bene trasportato che al possesso dell'autoarticolato, essendo entrambi menzionati nel capo di imputazione, nel quale si da come presupposto di fatto accertato, la circostanza della proprietà del mezzo in capo alla società cooperativa di cui l'autista rimasto implicato nel furto, era socio.
Orbene, è noto che la giurisprudenza di questa Corte ha più volte ribadito che commette il delitto di furto, e non quello di appropriazione indebita, l'autista, dipendente di un'impresa di trasporti, che si impossessi, sottraendole all'avente diritto, di cose trasportate per conto del suo datore di lavoro (Rv. 172062). Tale soggetto, infatti, si impossessa della cosa mobile solo affidatagli per il trasporto, in quanto, pur detenendola materialmente "nomine alieno", non ha alcuna disponibilità autonoma sulla cosa stessa (Rv. 170552). Le operazioni materiali di cui è incaricato (trasporto, deposito, conservazione e consegna) non gli conferiscono quell'effettivo potere di autonoma disponibilità dei beni affidatigli, che è invece presupposto necessario della fattispecie di cui all'art. 646 cod. pen. (Rv. 240295). Specularmente è stato affermato il principio secondo cui, viceversa, nell'ipotesi di vettore proprietario del mezzo di trasporto, che disponga illecitamente delle cose affidategli, è configurabile il delitto di appropriazione indebita e non già quello di furto (Rv. 170020; Conf mass n 099522; Conf mass n 110900; Conf mass n 126256;
Conf mass n 126859).
In particolare è stato sottolineato da tali sentenze che il concetto di possesso, nell'ambito del diritto penale deve essere inteso in un senso più ampio che nel diritto civile e comprensivo non solo del proposito di comportarsi come titolare del diritto di proprietà ma anche della detenzione a qualsiasi titolo, esplicantesi al di fuori della diretta vigilanza del diretto possessore o di altri che abbia sulla cosa un potere giuridico maggiore. Secondo tale prospettiva, il vettore che abbia la disponibilità autonoma della cosa, al di fuori della vigilanza dell'affidante, deve considerarsi possessore agli effetti della legge penale e, pertanto, qualora si appropri della cosa affidatagli, commette il delitto di appropriazione indebita e non quello di furto (Sez. 2, Sentenza n. 181 del 08/02/1965 Ud. (dep. 07/04/1965) Rv. 099522).
Si è aggiunto che in virtù del contratto di trasporto, il committente trasferisce al vettore il possesso della cosa, intesa, quanto agli effetti penali, come signoria di fatto che venga, in concreto, esercitata in piena autonomia. Identica si presenta la situazione del sub-vettore, sempre che questi agisca nelle su accennate condizioni, anche nei confronti del vettore dal quale riceve il possesso dell'oggetto allo stesso titolo del suo autore - ne consegue che, se uno dei soggetti indicati, agendo autonomamente, faccia propria la cosa, assegnandole una destinazione diversa da quella per la quale gli era stata affidata commette il reato di appropriazione indebita. (Rv. 169968).
È dunque evidente che, quantomeno nella prospettiva che qui interessa, la soluzione della questione posta dalla difesa va ricercata attraverso la chiarificazione del ruolo dell'autista dell'autoarticolato, sottratto da terzi assieme al suo carico, col concorso dello stesso autista: se cioè il conducente del mezzo fosse un semplice dipendente della società cooperativa, proprietaria del mezzo e parte del contratto di trasporto, così come sembra essere stato ritenuto dai giudici del merito, ovvero se lo stesso autista, complice dell'odierno ricorrente, fosse da considerare vettore, in relazione alla qualità di socio della cooperativa menzionata, così come esplicitato dallo stesso titolare dell'azione penale, nel capo d'imputazione. Tale ultima circostanza, infatti, nonostante la sua evidente desumibilità dal del capo d'imputazione e la specifica segnalazione nei motivi d'appello, è stata del tutto trascurata dalla Corte territoriale, nel provvedimento impugnato, con la conseguenza che l'evidente vizio di motivazione sul punto, riverberandosi sulla specificazione della natura del rapporto esistente tra il conducente dell'autoarticolato e lo stesso mezzo, nonché sulla natura del rapporto tra il soggetto e il carico trasportato, comporta l'annullamento della sentenza e l'investitura del giudice del rinvio per l'integrazione del suo ragionamento riguardo all'elemento specificante del reato di furto rispetto a quello di appropriazione indebita.
Deduce il difensore di NT il vizio di motivazione con riferimento all'addebitato delitto di simulazione di reato. Nell'atto d'appello erano state evidenziate numerose circostanze capaci di dimostrare come l'imputato avesse agito in stato di costrizione, dominato dal coimputato IB.
Tali considerazioni sono servite al giudice dell'appello per assolvere l'imputato dal reato di furto in concorso ma non anche per le adottare la medesima decisione con riferimento alla falsa denuncia di rapina.
Siffatta conclusione è però illogica, considerato che l'assoluzione dal reato di furto è stata giustificata dal rilievo che l'imputato è stato indotto a sottostare, forse anche con minacce, all'asportazione dell'automezzo da parte di soggetti complici del suo compagno di viaggio.
In altri termini la motivazione è quella che vale ad integrare la scriminante dello stato di necessità, che perciò avrebbe dovuto essere ritenuta operativa anche con riferimento all'altro reato contestato, peraltro commesso dal ricorrente dopo essere stato portato all'ufficio di polizia sull'auto guidata dall'altro complice:
il giudice dell'appello, giunge a diversa conclusione valorizzando una condotta del coimputato IB (quella consistita nel fare il segno di stare zitto) posta in essere non già in occasione della formalizzazione della denuncia di rapina ma il giorno dopo. Il motivo è infondato.
La motivazione della sentenza impugnata a proposito delle ragioni della assoluzione del ricorrente del reato di furto, è assai prossima a quella dello stato di necessità, come sostenuto dal ricorrente. Il giudice dell'appello ha ritenuto di non poter escludere che l'imputato abbia partecipato all'azione, programmata dagli altri imputati e volta alla illecita sottrazione dell'auto articolato, senza dare un apporto consapevole e volontario all'azione delittuosa, in quanto informato soltanto all'ultimo momento e posto, con minacce, nella probabile condizione di non potersi rifiutare. In altri termini, ciò che il giudice ha ritenuto di non poter escludere, è che l'imputato abbia subito delle minacce da parte del IB e cioè si sia trovato in una situazione che è parsa tale da non giustificare la conclusione della mancanza di prova dell'elemento psicologico del reato di furto, ma che comunque ben può integrare, quantomeno sotto il profilo del dubbio, la causa di giustificazione dello stato di necessità. Tuttavia è errato il ragionamento del difensore secondo cui lo stesso rilievo avrebbe dovuto portare al proscioglimento anche dall'ulteriore reato, dovendosi considerare che il giudice dell'appello ha ben posto in evidenza come l'imputato, con riferimento alla condotta di simulazione di reato, non si è trovato in una condizione di costrizione, in quanto "egli poteva bene ritenersi al sicuro nel momento in cui accedeva agli uffici della polizia, sebbene in compagnia del collega".
Si tratta di una valutazione di merito che vale ad escludere la configurazione dello stato di necessità, causa di giustificazione per la cui sussistenza è richiesto che il pericolo non sia evitabile se non con la commissione del fatto costituente reato.
In altri termini, il giudice dell'appello ha motivato in ordine alla possibilità, che l'imputato aveva, di evitare il pericolo alla propria incolumità, derivante dall'atteggiamento minaccioso del IB, essendo al cospetto dei garanti dell'ordine pubblico. Tale motivazione risulta semplicemente ignorata dall'estensore del ricorso.
Deduce il difensore di OR.
1) il vizio di motivazione sulla responsabilità in ordine al reato di furto, non essendo dimostrato quale fosse stato il concreto apporto causale dell'imputato nell'economia dell'attività delittuosa.
E infatti si era limitato a tollerare che a bordo del suo veicolo fosse caricata l'apparecchiatura idonea a disturbare il segnale GPS, pur non essendo, lo stesso veicolo, indispensabile per la presenza di altro veicolo ugualmente capiente di altri imputati;
2) il vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, sollecitate in ragione del ruolo marginale avuto dall'imputato.
Il ricorso è infondato.
Il giudice dell'appello, pur prendendo atto delle stesse doglianze oggi riproposte, ha fornito adeguata motivazione ed ha osservato che, come già posto ben in evidenza dal primo giudice, la versione difensiva dell'imputato, a proposito della assoluta casualità della sua presenza assieme ai coimputati nel luogo in cui era transitato il camion trafugato, era priva di credibilità.
E ciò in quanto la causalità di quell'incontro è stata ritenuta oggettivamente smentita dal fatto che sull'auto dell'imputato, in quelle circostanze, è stata caricata la cassa contenente l'apparecchiatura anti-GPS, sicuramente utilizzata per l'esecuzione del furto dell'automezzo.
Il giudice dell'appello ha anche valorizzato il fatto che OR ha ammesso di essersi incontrato, pochi giorni prima, con gli stessi individui.
Infine è stato attribuito rilievo al fatto che il ricorrente è proprietario di un'autovettura BMW e che il coimputato NT ha fatto riferimento, ai fini dell'esecuzione del reato, ad un'autovettura della medesima marca sebbene di un colore non identico (grigio invece di blu).
Si tratta di un ragionamento completo e plausibile che il ricorrente, ricorrendo a motivi in tutto sovrapponibili a quelli già rappresentati al giudice dell'appello, aggredisce con ricorso per cassazione facendo uso di considerazioni di puro fatto, come tali non apprezzabili nella sede della legittimità.
L'ulteriore motivo è ugualmente da respingere in quanto soltanto ripetitivo di una censura alla quale il giudice dell'appello ha già dato congrua risposta.
La Corte d'appello ha infatti motivato il diniego dell'attenuanti generiche, nel rispetto dell'art. 133 c.p.p., dimostrando di ritenere prevalenti le valutazioni di gravita dell'episodio criminoso, di cui si è apprezzata la programmazione e organizzazione solidale, a fronte dell'assenza di elementi particolarmente positivi valorizzagli con la concessione dell'invocato beneficio.
A tale motivazione la difesa oppone considerazioni di puro fatto come quelle, articolate nel ricorso peraltro in forma del tutto generica, riguardo al ruolo asseritamente marginale dell'imputato. Occorre aggiungere che il ricorrente OR non può giovarsi della estensione della decisione di annullamento adottata nei confronti di OR, posto che, pur essendo concorrenti nello stesso reato per il quale è stato demandato un nuovo esame in punto di qualificazione giuridica, vale nei confronti del OR - che pure ha proposto ricorso concluso con il rigetto della domanda - il principio secondo cui l'effetto estensivo dell'impugnazione opera a favore degli altri imputati soltanto se questi non hanno proposto impugnazione, ovvero se quella proposta sia stata dichiarata inammissibile, non quando essa sia stata esaminata nel merito con decisione diversa ed incompatibile con quella di cui si chiede l'estensione (Sez 6 Sentenza n. 27701 del 06/02/2008 Ud. (dep. 07/07/2008) Rv. 240362; conformi Sez. 1, Sentenza n. 4925 del 04/10/1996 Cc. (dep. 07/12/1996 ) Rv. 207719; Sez. 1, Sentenza n. 19901 del 04/03/2004 Cc. (dep. 28/04/2004) Rv. 228052).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di OR CA, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino per nuovo esame. Rigetta i ricorsi di OR NT e NT ON e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 31 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2013