Cass. pen., sez. III, sentenza 09/07/2001, n. 34444
CASS
Sentenza 9 luglio 2001

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In tema di traduzione delle dichiarazioni di persona straniera, la previsione dell'art.143,comma 2 del cod.proc.pen. non è violata quando l'interprete nominato non conosce la lingua madre della persona esaminata, ma altra lingua che gli consenta di comunicare con essa in maniera effettiva ed efficace (Nell'affermare tale principio la Corte ha inoltre ritenuto che l'apprezzamento circa la comprensione linguistica in concreto rappresenti una valutazione rimessa al giudice di merito).

Dalla mancata convalida del fermo non discende, stante l'assenza di una espressa previsione legislativa, l'inutilizzabilità o la nullità degli atti d'indagine compiuti dalla polizia giudiziaria in costanza di esecuzione della misura pre-cautelare (Fattispecie in cui dopo il fermo - poi non convalidato per carenza del pericolo di fuga - veniva redatto dalla polizia giudiziaria un verbale in cui la persona offesa riconosceva i fermati quali autori del reato poco prima denunciato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 09/07/2001, n. 34444
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34444
    Data del deposito : 9 luglio 2001

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